Sentenza 29 novembre 2007
Massime • 1
Non risponde al requisito della specificità il motivo di ricorso con il quale si denunci un difetto di motivazione sulla base del mero richiamo alle non accolte conclusioni di una consulenza tecnica di parte (diverse da quelle del perito d'ufficio, cui il giudice abbia invece prestato adesione), senza indicare in modo circostanziato quali fossero i passaggi di detta consulenza che si ponevano in contrasto con le risultanze della perizia, giacché il principio di autosufficienza del ricorso richiede che per le questioni dedotte in riferimento agli atti del processo siano riportati i punti di tali atti investiti dal gravame e sia indicata la rilevanza della questione.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2007, n. 47499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47499 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 29/11/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1487
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 007982/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CH EL N. IL 13/07/1976;
avverso SENTENZA del 26/09/2006 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità.
OSSERVA
HI EL veniva condannato dal tribunale di Perugia alla pena di anni due di reclusione per aver cagionato l'incendio di un fienile di proprietà di EL NT e EL LI. Con sentenza 26.9.2006 la Corte d'appello di Perugia, previo riconoscimento del vizio parziale di mente a seguito di perizia pischiatrica, riduceva la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione.
Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, il HI, deducendo violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) e e)). Sosteneva che i giudici di merito si erano appiattiti sulla relazione del perito, senza minimamente confutare l'elaborato peritale prodotto dalla difesa da cui doveva dedursi la totale incapacità di intendere e di volere dell'imputato, che del resto non era socialmente pericoloso anche grazie al fatto di essere seguito costantemente dalla famiglia e dalle strutture pubbliche.
Il ricorso è inammissibile.
Nessuna violazione di legge sussiste giacché la corte territoriale ha fatto retta applicazione del disposto dell'art. 89 c.p., avendo applicato la diminuzione prevista dal codice per il vizio parziale di mente, così come riconosciuto dalla perizia d'ufficio. Le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova ma allegazioni difensive di contenuto tecnico che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese. È anche vero che, quando i rilievi contenuti nella consulenza di parte siano precisi e circostanziati, tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d'ufficio ed adottate in sentenza, ove il giudice trascuri di esaminarli analiticamente, può ricorrere il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Tuttavia, qualora ricorra siffatta ipotesi, era onere del ricorrente indicare specificamente i passaggi della consulenza di parte che in maniera circostanziata si ponevano in contrasto con le risultanze della perizia d'ufficio, perché la sola generica conclusione difforme del consulente di parte non è sufficiente a superare la perizia d'ufficio, occorrendo invece che, alle argomentazioni scientifiche del perito d'ufficio, vengano contrapposte specifiche controargomentazioni scientifiche. Il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, infatti, nel fare riferimento ad "atti del processo" che devono essere "specificamente indicati" dal ricorrente, detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 c.p.p., lett. c) - secondo cui i motivi d'impugnazione devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - con l'effetto di porre a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli stessi (integrale esposizione e riproduzione nel ricorso, allegazione in copia, precisa indicazione della collocazione dell'atto nel fascicolo processuale, ecc.) (Cass. 6^, 15-29.3.2006, n. 10951 - ric. Casula). Il mero richiamo nel ricorso alle diverse conclusioni cui è giunto il consulente di parte, perciò, non costituisce specifico motivo di gravame, giacché il principio di autosufficienza del ricorso richiede che per le questioni dedotte in riferimento agli atti del processo siano riportati i punti di questi atti investiti del gravame e si indichi la rilevanza della questione (i.e., nel ricorso andava indicato quali specifiche confutazioni il consulente di parte volgeva nei confronti delle argomentazioni del perito per giungere a delle conclusioni incompatibili con quelle del perito).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2007