Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2007, n. 47499
CASS
Sentenza 29 novembre 2007

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Massime1

Non risponde al requisito della specificità il motivo di ricorso con il quale si denunci un difetto di motivazione sulla base del mero richiamo alle non accolte conclusioni di una consulenza tecnica di parte (diverse da quelle del perito d'ufficio, cui il giudice abbia invece prestato adesione), senza indicare in modo circostanziato quali fossero i passaggi di detta consulenza che si ponevano in contrasto con le risultanze della perizia, giacché il principio di autosufficienza del ricorso richiede che per le questioni dedotte in riferimento agli atti del processo siano riportati i punti di tali atti investiti dal gravame e sia indicata la rilevanza della questione.

Commentario1

  • 1Il datore può spiarmi con telecamere nascoste?
    Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 febbraio 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2007, n. 47499
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47499
Data del deposito : 29 novembre 2007

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