Versione
15 maggio 2005
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16 settembre 2010
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Art. 192. (( (Continuazione della procedura) )) (( 1. Quando il richiedente di un diritto di proprieta' industriale non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura e' ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza del termine comporti la perdita del diritto di proprieta' industriale o altra conseguenza.
2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o dal termine di proroga previsto all'articolo 191, comma 2, ove sia stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007.
3. La disposizione di cui al presente articolo non e' applicabile al termine per la rivendicazione del diritto di priorita', ai termini riguardanti la procedura di opposizione, al termine per la presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al periodo per la presentazione del documento di priorita', al periodo per l'integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai sensi dell'articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di mantenimento dei titoli di proprieta' industriale con mora, ai termini previsti per la reintegrazione del diritto di cui all'articolo 193 e al termine per la presentazione della traduzione in inglese delle rivendicazioni della domanda di brevetto di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008. ))
2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o dal termine di proroga previsto all'articolo 191, comma 2, ove sia stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007.
3. La disposizione di cui al presente articolo non e' applicabile al termine per la rivendicazione del diritto di priorita', ai termini riguardanti la procedura di opposizione, al termine per la presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al periodo per la presentazione del documento di priorita', al periodo per l'integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai sensi dell'articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di mantenimento dei titoli di proprieta' industriale con mora, ai termini previsti per la reintegrazione del diritto di cui all'articolo 193 e al termine per la presentazione della traduzione in inglese delle rivendicazioni della domanda di brevetto di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008. ))
Commentari • 12
- 1. Aziende Di Smaltimento Rifiuti Speciali Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E ComeGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 11 dicembre 2025 · 1
Se la tua azienda si occupa di smaltimento rifiuti speciali, raccolta, trasporto ADR, trattamento, inertizzazione, micro-raccolta, bonifiche, smaltimento rifiuti pericolosi, gestione fanghi, oli esausti, rifiuti industriali, sanitari, chimici e servizi ambientali per industrie, laboratori, officine, cantieri e pubbliche amministrazioni — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è indispensabile intervenire subito per evitare blocchi operativi, sanzioni e perdita di contratti strategici. Nel settore dello smaltimento rifiuti, anche un ritardo minimo nella disponibilità di mezzi, impianti, autorizzazioni o smaltimenti programmati …
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Giurisprudenza • 155
- 1. Trib. Spoleto, sentenza 31/01/2022, n. 33Provvedimento: […] - al contrario di quanto asserito dal consulente, l'incarico conferito al CP_1 includeva anche il mantenimento del brevetto fino a diverse istruzioni del cliente, evincendosi ciò dall'art. 192 del Codice della Proprietà Industriale (D.L.vo n. 30/2005), nel testo applicabile ratione temporis al momento del conferimento dell'incarico, che espressamente faceva riferimento alla inosservanza di “… un termine fissato dall'Ufficio Org_2 brevetti e marchi, relativamente ad una procedura di fronte allo stessoLeggi di più...
- manleva·
- art. 1218 cc·
- spese processuali·
- danno non patrimoniale·
- risarcimento danni·
- garanzia impropria·
- art. 2043 cc·
- liquidazione equitativa del danno·
- art. 1226 cc·
- onere della prova·
- danno patrimoniale·
- art. 2056 cc·
- inadempimento contrattuale