Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2008, n. 5636
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Sentenza 22 gennaio 2008

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Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento e non a quelle rese al di fuori di esso.

La disciplina transitoria prevista dall'art. 26, commi secondo e terzo, L. 1 marzo 2001 n. 63 trova applicazione anche con riferimento all'interrogatorio reso in mancanza dell'avvertimento relativo alla facoltà di non rispondere di cui all'art. 64, comma terzo, lett. b) cod. proc. pen..

Rientra nei poteri del giudice di appello disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora ritenga assolutamente necessario l'esame dei testimoni le cui dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado siano state dichiarate inutilizzabili dallo stesso giudice di appello per tardivo deposito della lista prevista dall'art. 468 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2008, n. 5636
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5636
    Data del deposito : 22 gennaio 2008

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