Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 novembre 1969 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 agosto 2015 |
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- 1. G.Tessitore | Nozione di criminalità organizzatahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Nota a Cass., Sez. I, 30 marzo 2022 (dep. 21 settembre 2022), n. 34895, Pres. Tardio, Rel. Casa, ric. Di Lorenzo e altri Leggi la sentenza Pubblichiamo in allegato, con a seguire una nota della dott.ssa Gaia Tessitore, la sentenza della Prima Sezione penale della Cassazione della quale molto si è parlato sulla stampa, nei giorni scorsi, per via di un annuncio dato in apertura del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2023, che qui riportiamo testualmente dal relativo comunicato stampa, pubblicato sul sito del Governo: "In apertura del Consiglio dei Ministri, il Presidente Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza delle implicazioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 34895 del …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 4426 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. III, 11/02/2022, (ud. 10/11/2021, dep. 11/02/2022), n.4426 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRASCA Raffaele – Presidente – Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere – Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere – Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere – Dott. GORGONI Marilena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17682/2019 proposto da: A.C. SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore F.A., elettivamente domiciliata in Roma Via Giovanni Bettolo 9 presso lo studio dell'avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro ALLIANZ SPA, S.E.; …
Leggi di più… - 3. Sospensione dei termini processuali cumulabile con la ferialeAccesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/
- 4. SOCIETA' - Fusione e scissione - Sospensione feriale dei terminihttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx
- 5. Covid-19 e sospensione dei termini sostanzialiAntonio Scarpa · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/01/2022, n. 927Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 14228-2018 proposto da: AZIENDA SANITARIA CI DI PALERMO, rappresentata e difesa daiVavvocato GIORGIO LI VIGNI; - ricorrente - CC tro Civile Sent. Sez. U Num. 927 Anno 2022 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 13/01/2022 IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELLEGRA 6, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA SALVAGGIO, rappresentata e difeso dall'avvocato LUCIANO TERMINI; - controricorrente - nonché sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELLEGRA 6, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA SALVAGGIO, …Leggi di più...
- esclusione·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- riproposizione della domanda di merito non esaminata·
- conseguenze·
- configurabilità·
- fondamento·
- condizioni·
- natura di giudizio d’impugnazione·
- motivi di appello·
- applicabilità·
- fase ulteriore del procedimento·
- principio di conversione dell’atto introduttivo irrituale·
- dichiarazione di inammissibilità·
- oggetto·
- necessità
- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/12/2021, n. 46387Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento a carico di OT HO, nato in [...] il [...], C.U.I. 0281711 avverso la ordinanza del 01/07/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Giacomo Rocchi; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. U Num. 46387 Anno 2021 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: ROCCHI …Leggi di più...
- esecuzione della pena subordinata all'avverarsi di una condizione·
- individuazione·
- esclusione·
- sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen·
- decorrenza e cessazione del termine di prescrizione·
- pene detentive·
- integrazione di una delle ipotesi di cui dell'art. 172, comma quinto, cod. pen·
- eventuale nuova decorrenza del termine·
- prescrizione·
- estinzione (cause di)·
- pena
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2021, n. 2145Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 10321-2018 proposto da: DA AO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO RAMPIONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERIC VOLPE; Civile Sent. Sez. U Num. 2145 Anno 2021 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 29/01/2021 - ricorrente - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CUNEO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 979/2017 della CORTE D'APPELLO di …Leggi di più...
- opposizione ad ordinanza ingiunzione nel regime di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011·
- conseguenze·
- sospensione dei termini nel periodo feriale ai sensi della l. n. 742 del 1969·
- controversie ex artt. 409 e 442 c.p.c·
- applicabilità·
- sanzioni amministrative per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale·
- esclusione·
- sanzioni amministrative·
- termini processuali·
- opposizione·
- sospensione·
- applicazione·
- procedimento civile·
- procedimento
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2020, n. 7823Provvedimento: ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29270-2018 proposto da: SOCIETA' INDUSTRIALE MARCHE S.R.L. con socio unico (già SEBA ARREDO BAGNO S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CAVALLINI FRANCOLINI; - ricorrente - contro CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 280, presso lo studio dell'avvocato VALERIO MARMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato WALTER GIBELLIERI; S.A.T. - SOCIETA' …Leggi di più...
- art. 327 c.p.c.·
- inammissibilità ricorso·
- art. 202 r.d. n. 1775/1933·
- spese giudizio di cassazione·
- contributo unificato·
- tardività ricorso·
- sospensione termini processuali
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2018, n. 20686Provvedimento: unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4749-2017 proposto da: ARABA FENICE ENERGY S.P.A. (già BIOPOWER S.P.A. IN LIQUIDAZIONE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato MARIO NUZZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARISTIDE POLICE; - ricorrente - contro BIOPOWER ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato MARIO NUZZO, che la rappresenta e difende; COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in …Leggi di più...
- difetto assoluto di giurisdizione·
- inammissibilità ricorso·
- art. 395 c.p.c.·
- art. 12 d.lgs. n. 387/2003·
- art. 15 d.P.R. n. 380/2001·
- contributo unificato·
- giurisdizione amministrativa·
- revocazione sentenza·
- giudicato interno·
- error in procedendo
Versioni del testo
- Art. 1.
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. (6) ((10))
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall' articolo 201 del codice di procedura penale . (1) (2) (3) (4) (5)
------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 - 13 febbraio 1985, n. 40 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1985, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all' art. 51, commi primo e secondo, l. 25 giugno 1865, n. 2359 ". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 maggio-13 luglio 1987, n. 255 (in G.U. 1a s.s. 15/07/1987, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 ("Sospensione dei termini processuali in periodo feriale") nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui all' art. 19, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847 ; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata") nel testo sostituito dall' art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per la edificabilita' dei suoli")". ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 maggio-23 luglio 1987, n. 278 (in G.U. 1a s.s. 29/07/1987, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all' art. 3, primo comma, Cost. , dell' art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 , nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 07/02/1990, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all' art. 1137 del codice civile , per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio". ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 21 - 29 luglio 1992, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 05/08/1992, n. 33), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale , in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione , dell' articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 , ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dall'anno 2015. ------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 , nel modificare l' art. 16, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 20, comma 1-ter) che il comma 1 del suddetto articolo si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. - Art. 2.
In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
((La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata))
Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale e' specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.
Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere.
Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall' articolo 360 del codice di procedura penale .
Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione.
La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall' articolo 467 del codice di procedura penale .
Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessita' di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell' articolo 467 del codice di procedura penale . Se le prove non sono state gia' ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate. - Art. 2-bis. (( 1. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento ))