Articolo 396 del Codice di procedura penale
Articolo 395Articolo 380
Versione
24 ottobre 1989
Art. 396.
Deduzioni
1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini puo' presentare deduzioni sull'ammissibilita' e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonche' indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell'articolo 393 comma 1 lettera b).
2. Copia delle deduzioni e' consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La persona sottoposta alle indagini puo' prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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