Sentenza 5 novembre 1998
Massime • 1
Il divieto di testimonianza posto dall'art.62 cod.proc.pen. ha per oggetto le dichiarazioni rese dall'indagato o dall'imputato nel corso del procedimento; detto divieto non sussiste,invece, in ordine a dichiarazioni,aventi anche contenuto confessorio, rese fuori dal procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, le quali possono essere liberamente valutate dal giudice di merito.
Commentario • 1
- 1. Lesioni colpose, scontro con un cane, soggetto attivo del reato, proprietarioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/1998, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 05.11.1998
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. " Renato Calabrese " N. 1947
3. " Andrea Colonnese " REGISTRO GENERALE
4. " Nunzio Cicchetti " N. 6862/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) D'EL EN nato a [...] [...];
2) La CA EL PP n. Palermo 11.12.36;
avverso la sentenza corte d'appello di Palermo del 06.10.1997, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Filippo Fiore, che ha concluso per rigetto del ricorso;
Il difensore non è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impugnata sentenza confermava, in punto di colpevolezza, la sentenza del tribunale di Palermo che in data 22.10.1996 aveva condannato i coniugi D'EL EN e La CA EL G. - rispettivamente in qualità di amministratore di fatto e titolare della ditta DA dichiarata fallita il 10.07.1989 - per il delitto di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, in relazione alla vendita - dopo la dichiarazione di fallimento e fuori della procedura - di capi d'abbigliamento non rinvenuti all'atto dell'inventario ma corrispondenti a quelli fatturati dalla ditta. I ricorrente allegavano i seguenti motivi:
1) Violazione art. 159 c.p.p. in relazione al decreto di irreperibilità per il 1^ grado di giudizio.
2) Violazione art. 603 c.p.p., in relazione alla mancata rinnovazione parziale del dibattimento, e dell'art. 62 c.p.p. quanto all'utilizzazione delle dichiarazioni del curatore. 3) Vizio di motivazione in rapporto all'ingerenza del D'EL. 4) Analogo vizio in relazione alla responsabilità della La CA. 5) Mancata concessione dell'attenuante ex art. 219 L.F. Chiedevano l'annullamento dell'impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa corte di dover rigettare il ricorso congiunto dei due imputati, siccome infondato.
Il decreto di irreperibilità 18.05.1995, emesso dal Gip del tribunale di Palermo in data 18.05.1995 risulta del tutto rituale. Attesta, infatti, l'impossibilità di eseguire la notifica del decreto di citazione per l'udienza preliminare, essendo irreperibili i destinatari anche a seguito delle ricerche disposte nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., come risultante dalla relazione della polizia giudiziaria in data 08.05.1995.
Ai sensi dell'art. 160 cpv. c.p.p. il decreto emesso dal giudice per la notifica degli atti introduttivi dell'udienza preliminare cessa di avere efficacia solo con la pronuncia della sentenza di primo grado, sicché nessun altro provvedimento ex art. 159 c.p.p. doveva essere emesso per la notifica del decreto di citazione a giudizio.
Il successivo decreto d'irreperibilità ritualmente venne pronunciato dal presidente del tribunale, per la sola notifica della sentenza, in data 27.11.1996. Il secondo motivo affronta due distinte questioni di rito. Quanto alla rinnovazione del dibattimento, la corte di merito ha facoltà di ammetterla (ex art. 603 comma 1 c.p.p.) solamente ove ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
Il mancato esercizio di tale potere, quando sia sorretto da congrua motivazione, è insindacabile in questa sede di legittimità. Nella specie l'impugnata sentenza ha considerato del tutto superflua l'acquisizione di una fattura estranea alle risultanze processuali (per la dimostrazione di una diversa provenienza dei capi di vestiario ceduti al Trapani ed oggetto della distrazione) poiché il medesimo acquirente aveva reso testimonianza in ordine alla connessione con la cessazione dell'attività della AL. Il divieto testimoniale posto dall'art. 62 c.p.p. assume come oggetto unicamente le dichiarazioni che, per essere state rese dall'indagato o dall'imputato nella sede procedimentale ("nel corso del procedimento"), avrebbe dovuto essere formalizzate in apposito verbale.
In carenza di rituale documentazione non può essere consentita l'utilizzazione di fonti testimoniali surrogatorie. Quando, invece, si tratta di dichiarazioni, anche aventi contenuto confessorio, rese fuori del procedimento, cioè prima del formale inizio delle indagini, non sussiste il divieto in esame ed il giudice di merito può liberamente valutare elementi di accusa derivanti da tali fonti testimoniali.
Pertanto, sono certamente utilizzabili, ai fini della decisione di merito, dichiarazioni - in ordine all'ingerenza nell'attività commerciale di un'impresa dichiarata fallita - rese al curatore, nell'ambito della procedura concorsuale, da persona formalmente estranea alla gestione.
Quanto al denunciato vizio di motivazione sulla ingerenza del D'EL nell'amministrazione della AL (terzo motivo), l'impugnata sentenza appresta una struttura argomentativa che utilizza non solo le dichiarazioni del curatore ma anche, con riferimento alla specifica vicenda di distrazione, quelle del teste contattato direttamente dl D'EL che aveva organizzato la vendita. Passando al quarto motivo circa la responsabilità della La CA, l'impugnata sentenza procede ad una corretta applicazione dell'art. 40 cpv. c.p. riguardante la sussistenza del nesso causale tra violazione del generale obbligo di vigilanza, incombente sul titolare dell'impresa, e la produzione dell'evento distrattivo non impedito.
Poiché la sussistenza nel nesso causale ex art. 40 c.p. non basta a ritenere realizzata la fattispecie delittuosa sotto il profilo soggettivo, la corte di merito non omette di motivare in ordine alla conoscenza - da parte della La CA - dell'attività distrattiva del D'EL, deducendola logicamente non tanto dal mero rapporto coniugale ma dall'indiretto coinvolgimento della figlia (non ipotizzabile fuori della consapevolezza dell'imputata) ed ancora più dal fatto che la ricorrente non potesse considerarsi solo intestataria della ditta ma si occupasse anche della gestione, avendo emesso numerosi assegni a vuoto.
L'utilizzazione di più elementi probatori, desunti da concorrenti circostanze fattuali, rende congrua la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Anche il motivo attinente alla colpevolezza della La CA deve, pertanto, subire la sorte del rigetto.
È, invece, inammissibile l'ultimo motivo (attenuante ex art. 219 L.F.) siccome non dedotto nei motivi - neanche in quelli aggiunti - d'appello.
Al globale rigetto del ricorso deve conseguire la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrente in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 1999