Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 1
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini, ha riguardo soltanto alle dichiarazioni rese, nel corso del procedimento, all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa. (Nella fattispecie, relativa a dichiarazioni autoindizianti rese dall'imputato ai Carabinieri, la Corte ha ritenuto utilizzabile la testimonianza dell'ufficiale di PG che tali dichiarazioni aveva ascoltato in quanto le stesse erano state fatte in un contesto del tutto estraneo e diverso rispetto al procedimento che ne era seguito, posto che l'imputato, in occasione della contestazione di una contavvenzione ricevuta per eccesso di velocità, si era vantato di poter utilizzare delle armi detenute in casa)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2008, n. 4439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4439 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 02/12/2008
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1508
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 027879/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AD GI TO N. IL 17/07/1978;
avverso SENTENZA del 20/03/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Cimino Antonio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 3.7.2007 il Tribunale di Palmi condannava DI US, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati, alla pena di anni dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile dei reati di detenzione di armi clandestine e ricettazione delle stesse, con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Con sentenza del 20.3.2008 la Corte di AppeLO di Reggio Calabria confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato DI US propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), per inosservanza e/o falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. e mancanza e/o manifesta iLOgicità della motivazione relativamente al quadro indiziario. In particolare rileva la difesa che erroneamente la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che il processo era tipicamente indiziario, aveva ritenuto la sufficienza del relativo quadro indiziario, al di là di ogni ragionevole dubbio, a sostenere l'ipotesi accusatoria nei confronti dell'imputato; ed erroneamente aveva omesso qualsiasi motivazione sulle ragioni per cui aveva ritenuto che gli elementi indiziari riscontrati, obiettivamente riferibili sia all'imputato che agli altri componenti la famiglia (genitori e frateLO) che abitavano la casa nei cui pressi erano state rinvenute le armi in questione, fossero riferibili esclusivamente all'odierno ricorrente.
Pertanto, non avendo la Corte territoriale dato contezza dei criteri adottati nella valutazione delle prove e mancando, ovvero essendo iLOgica, la motivazione su tale aspetto, si versava in una evidente violazione dell'art. 192 c.p.p. che comportava l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Il motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, la Corte territoriale ha fornito piena ed esaustiva motivazione in ordine ai criteri seguiti nella valutazione delle prove ed in ordine alla affermata responsabilità dell'imputato.
Emerge infatti dall'esame dell'impugnata sentenza che il giudici dell'appeLO, dopo aver considerato le singole circostanze indiziarie evidenziando la loro valenza in relazione alla persona dell'imputato, hanno rilevato - a fronte deLO specifico motivo di appeLO daLO stesso formulato - che l'atto di impugnazione prescindeva da una valutazione sinergica di tutto il materiale acquisito soffermandosi ad un esame atomistico delle singole circostanze indiziarie, in tal modo frammentando il quadro indiziario e riducendone, ovvero annullandone, il peso probatorio.
Ed hanno altresì rilevato che nell'ambito di siffatta valutazione sinergica andava inserita ed assumeva pregnanza probatoria l'ulteriore risultanza processuale costituita dalla condizione dell'appellante di associato alla cosca mafiosa Auddino - Pedullà di Cinquefrondi, acclarata con sentenza definitiva;
siffatta circostanza veniva a consolidare l'insieme degli elementi indiziali acquisiti, essendo evidente che, stante l'ingente quantità di armi e soprattutto di esplosivo rinvenuta, la detenzione di siffatto materiale non era riconducibile ad un soggetto che operasse singolarmente, ma solo ad un soggetto che agisse quale detentore per conto di un gruppo criminale organizzato, atteso che la sproporzione rispetto alle potenzialità di impiego del singolo portava necessariamente a ritenere che l'ingente quantitativo di materiale esplosivo fosse detenuto per far fronte alle esigenze di munizionamento del gruppo criminale cui l'imputato aderiva. Alla stregua di quanto sopra appare evidente che la motivazione della Corte territoriale si appalesa completa e coerente avendo i giudici di merito, con motivazione priva di vizi logici, del tutto aderente alle premesse fattuali acquisite in atti, nonché compatibile con il senso comune, esplicitato le ragioni in base alle quali hanno ritenuto, pur in una situazione di coabitazione dell'imputato con altri familiari nella casa nelle cui vicinanze il materiale suddetto fu rinvenuto, la esclusiva riferibilità della detenzione del materiale in questione aLO stesso.
E pertanto, posto che il controLO di legittimità operato da questa Corte è finalizzato a verificare se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, e se il decidente abbia fatto corretto uso delle regole di ermeneutica nella interpretazione degli elementi di fatto a sua disposizione ed abbia esattamente applicato le regole della logica neLO sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, dando adeguata contezza delle scelte operate, non può dubitarsi che la verifica dell'apparato argomentativo deve ritenersi nel caso di specie senz'altro positiva, essendo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti ed altresì compiutamente motivata, anche con riferimento alla riconducibilità della detenzione del materiale in questione esclusivamente all'odierno ricorrente, di talché nessuna censura può essere in questa sede di legittimità prospettata, non ravvisandosi alcuna violazione del disposto di cui all'art. 192 c.p.p.. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per inosservanza e/o falsa applicazione degli artt. 357, 195, 62, 63, 350 c.p.p.. In particolare rileva la difesa, in relazione alla testimonianza de relato del maresciaLO RC, che assolutamente non condivisibile si appalesa la tesi della Corte d'appeLO secondo cui il teste non avrebbe riferito su dichiarazioni dell'imputato, ma avrebbe esposto un fatto storico avvenuto cinque anni addietro, riferendo su un mero dialogare fra il detto SC ed il DI.
Ed invero siffatta affermazione mal si concilia con quanto rilevabile nella sentenza del Tribunale di Palmi, laddove si attribuisce alle dichiarazioni del DI "carattere confessorio", e con la redazione da parte del suddetto M.LO RC di una annotazione di servizio, non ravvisandosi, qualora si fosse trattato effettivamente di un mero dialogare, l'esigenza di redigere tale annotazione.
E pertanto il M.LO RC non avrebbe potuto essere escusso su tali dichiarazioni, atteso che la relativa testimonianza consentiva l'introduzione nel dibattimento, a fini probatori, di dichiarazioni acquisite in un contesto procedimentale non correttamente formalizzato, stante la violazione dell'obbligo di documentazione dell'attività investigativa tipica della P.G..
In particolare rileva la difesa che in realtà non si trattava di dichiarazioni rese fuori dal procedimento, bensì di dichiarazioni spontanee rese da un soggetto all'epoca già indagato per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione, al cospetto di un SC dei Carabinieri, all'intero dei locali della Stazione dei Carabinieri di Cinquefrondi, dalle quali emergeva la responsabilità del dichiarante in ordine a determinati reati.
Ne consegue che in tale circostanza il DI avrebbe dovuto essere interrotto e reso edotto dei suoi diritti, così come previsto dall'art. 63 c.p.p., ed essere quindi sentito alla presenza del suo difensore.
Ciò perché si trattava comunque di una notizia di reato, di talché doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 62 c.p.p. che vieta l'assunzione di testimonianza sulle dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta ad indagini, non rilevando che si tratti di dichiarazioni sollecitate o di dichiarazioni spontanee, e neanche la circostanza che le stesse siano state rese da imputato di reato connesso o collegato. Da ciò conseguiva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal M.LO RC e l'annullamento dell'impugnata sentenza per inosservanza o falsa applicazione degli artt. 357, 195, 62, 63, 350 c.p.p.. Con successive note in data 17.11.2008 il DI, nel ribadire tale dedotta inutilizzabilità, rileva che siffatta conclusione si imponeva altresì in base alla recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 305 del 30.7.2008 con la quale il giudice delle leggi aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 195 c.p.p., comma 4, ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di P.G. non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui all'art. 351 c.p.p. e art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a) e b), e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate;
ciò in quanto deve ritenersi irragionevole, oltre che lesivo dei diritti della difesa, ritenere che la testimonianza de relato possa essere utilizzata qualora si riferisca a dichiarazioni non verbalizzate, mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia stata regolarmente assunta e verbalizzata, apparendo evidente che siffatta interpretazione finirebbe per dare rilievo processuale ad atti compiuti eludendo gli obblighi di legge.
E pertanto, nel caso di specie, essendo state le dichiarazioni in parola acquisite dalla P.G. senza la redazione del relativo verbale, in palese violazione delle modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime, la testimonianza resa dal M.LO RC non poteva essere utilizzata.
Il motivo non è fondato.
Osserva il Collegio che il punto nodale della questione in esame è costituito dalla natura delle dichiarazioni rese dal DI al M.LO RC l'8.1.1998.
Risulta invero dall'impugnata sentenza che alla data predetta il DI ebbe a recarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Cinquefrondi per chiedere spiegazioni in ordine ad un verbale di contestazione di una violazione al codice della strada che gli era stato notificato;
è in detto contesto che il DI ebbe a vantarsi di avere la disponibilità di diverse armi da fuoco, aggiungendo che era in grado di far giungere a Cinquefrondi camion di armi.
Alla stregua di quanto sopra ritiene il Collegio che non possa fondatamente dubitarsi che l'acquisizione di tali dichiarazioni avvenne in via informale al di fuori del procedimento, e pertanto non si poneva l'obbligo di documentazione in apposito verbale o di annotazione;
la circostanza che il M.LO RC abbia provveduto, pur in assenza di un obbligo in tal senso, a procede alla annotazione di tali dichiarazioni, a futura memoria, non inficia quanto testè rilevato circa l'assenza di un obbligo in tal senso.
Da ciò deriva ulteriormente che nel caso di specie non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 62 c.p.p. atteso che il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, intendendosi con tale espressione un collegamento funzionale tra le dichiarazioni ed un atto del procedimento, e pertanto opera solo per quelle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nell'ambito dell'attività investigativa.
La ratio del divieto si basa invero sul principio del contraddittorio nella formazione della prova, previsto dall'art. 111 Cost. e trova conforto nei numerosi interventi della Consulta (cfr. sent. n. 32/2002 e ord. n. 36/2002), che ha rimarcato come dal "detto principio con il quale il legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti oggetto di giudizio, deriva quale corollario il divieto di attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi" (sentenza n. 32/2002); ribadendo altresì che "l'art.111 Cost., ha espressamente attribuito risalto costituzionale al principio del contraddittorio, anche nella prospettiva della impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica tra le parti;
... alla stregua di tale opzione appare del tutto coerente la previsione di istituti che mirino a preservare la fase del dibattimento ... da contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari" (ordinanza n. 36/2002). Da ciò consegue che in relazione a tali dichiarazioni non può trovare applicazione la operatività della regola della esclusione probatoria prevista dall'art. 62 c.p.p., trattandosi di dichiarazioni acquisite al di fuori del procedimento, fornite da soggetto non indagato in relazione a quegli specifici fatti oggetto delle dichiarazioni suddette, rese solo accidentalmente nei locali della Stazione dei Carabinieri per essersi il DI ivi recato al fine di contestare il contenuto di una contravvenzione relativa a violazioni del Codice della strada.
E pertanto, per un verso nessun obbligo di verbalizzazione o di annotazione delle dichiarazioni suddette poteva ravvisarsi in capo all'ufficiale di P.G. che tali dichiarazioni aveva ricevuto;
e per altro verso nessun ostacolo sussiste alla testimonianza del predetto ufficiale di P.G. in ordine al contenuto di tali dichiarazioni, atteso che la ratio di tale divieto è ravvisabile nella esigenza di evitare l'introduzione nel dibattimento di dichiarazioni acquisite in un contesto procedimentale non correttamente formalizzato, mentre nel caso di specie le dichiarazioni suddette risultano acquisite al di fuori del procedimento, in un contesto che non prevedeva alcun obbligo di formalizzazione di talché tali dichiarazioni acquistano il contenuto ed il significato di un fatto storico riferito dal teste.
Deve ritenersi pertanto che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la utilizzabilità della testimonianza del M.LO RC in ordine alle dichiarazioni a lui in precedenza rese dal ricorrente, non ricorrendo i presupposti per la verbalizzazione o annotazione di tali dichiarazioni ai sensi dell'art. 351 c.p.p., e art. 357 c.p.p., comma 2 nn. a) e b), trattandosi di dichiarazioni spontaneamente rese al personale di p.g. da soggetto non indiziato in relazione a detti fatti, al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, e quindi in assenza di quelle condizioni che, ai sensi degli articoli sopra richiamati, importerebbero la verbalizzazione con conseguente divieto, in mancanza della stessa, di testimonianza indiretta.
Di talché non può ravvisarsi alcuna attività di elusione delle modalità di acquisizione previste dalle norme medesime, e parimenti non può ravvisarsi alcuna elusione della ratio sottesa alla norma che fa divieto della testimonianza indiretta da parte degli organi della P.G. sul contenuto delle dichiarazioni acquisite con atti tipici e per le quali è stato omessa la redazione del previsto verbale, atteso che l'eccezione a tale divieto posta dall'art. 195 c.p.p., comma 4 trova il suo fondamento nella mancanza dei presupposti per tale verbalizzazione;
da ciò consegue altresì la inconferenza del richiamo alla recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 305 del 30.7.2008 versandosi nel caso di specie di dichiarazioni per le quali non esisteva alcun obbligo di verbalizzazione o annotazione.
Posto ciò osserva il Collegio che sul punto si impone un ulteriore rilievo, avendo la Corte territoriale evidenziato che siffatta dichiarazione non rivestiva una rilevanza determinante all'interno del processo ma veniva "semplicemente a rafforzare un quadro accusatorio di per sè sufficiente a legittimare la condanna";
e pertanto anche sotto questo profilo il proposto gravame si appalesa non suscettibile di accoglimento atteso che il contenuto della testimonianza del M.LO RC in realtà non aggiungeva nulla al percorso motivazionale della Corte territoriale.
Il ricorso sul punto non può trovare pertanto accoglimento. Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione dell'art. 507 c.p.p., nonché mancanza di motivazione.
Rileva in particolare la difesa che la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine al punto di gravame concernente la rilevata violazione dell'art. 507 c.p.p. per avere il giudice di primo grado rigettato, con un'ordinanza iLOgica ed ingiusta, la richiesta di escussione, ai sensi del predetto art. 507 c.p.p., del teste Migliaccio, presente alla conversazione intervenuta fra il DI ed il RC.
Neanche tale rilievo è fondato.
Ritiene il Collegio di dover premettere che il potere di supplenza in materia di assunzione di prove spettante al giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p. può essere esercitato solo se risulti "assolutamente necessario" procedere a tale acquisizione. Il parametro posto dalla norma codicistica ai fini della valutazione della legittimità della acquisizione o meno di tale prova è pertanto quella della necessità assoluta.
Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato - per come detto - che il contenuto della dichiarazione resa dal ricorrente al M.LO RC in realtà non aveva una rilevanza determinante all'interno del processo, venendo semplicemente a rafforzare un quadro accusatorio di per sè sufficiente a legittimare la condanna. Tali considerazioni assumono carattere decisivo in relazione al rilievo sollevato dal ricorrente circa la carenza di motivazione da parte della Corte di appeLO suLO specifico motivo di gravame. Ed invero il vizio di mancanza di motivazione deve consistere nell'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, e non nella mancata confutazione di un argomento specifico di doglianza che, dal contesto dell'intera motivazione, risulti implicitamente esaminato e comunque superato;
e pertanto la Corte territoriale, nel rilevare l'assenza di carattere determinante della dichiarazione del M.LO RC in ordine alle dichiarazioni aLO stesso rese dal DI, ha per implicito, e conseguenzialmente, ritenuto il carattere non determinante dell'escussione del teste Migliaccio, escussione la cui finalità, per come rilevato dal ricorrente, era quella di vagliare l'attendibilità e l'autenticità delle dichiarazioni del RC. E pertanto la mancanza di espressa motivazione sul predetto punto di gravame non assume rilevanza ai fini della configurabilità del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), apparendo implicita la confutazione del suddetto argomento difensivo.
Ne consegue che neanche sotto questo profilo il ricorso può trovare accoglimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 2 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009