Articolo 551 del Codice di procedura penale
Articolo 495Articolo 516
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
2 gennaio 2000
Art. 551. (( (Procedimenti connessi) )) (( 1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio e' ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416. ))
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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