Sentenza 18 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di lesioni personali volontarie, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma primo n. 2, cod. pen., l'espressione "mezzo insidioso" indica quello che, per la sua natura ingannevole o per il modo o le circostanza che ne accompagnino l'uso, reca in sé un pericolo nascosto, tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile, o comunque, più difficile che di fronte ad ogni altro mezzo la difesa. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, a titolo di lesioni aggravate ai sensi dell'art. 577, comma primo, n. 2 cod. pen., dell'agente che aveva schiaffeggiato, gettato a terra e colpito la vittima con una cintura di cuoio con la quale successivamente le stringeva il collo).
Commentario • 1
- 1. Sperona l'automobile della vittima e la uccide: è omicidio aggravato dall'uso del mezzo insidioso.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 aprile 2022
Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che integra il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 577 c.p., comma 1, n. 2, la condotta dell'agente che, nell'ambito del normale traffico cittadino, speroni l'automobile condotta dalla vittima, costituendo tale comportamento "mezzo insidioso" di natura ingannevole, recante in sé un pericolo nascosto idoneo a sorprendere l'attenzione della vittima e a rendere più difficoltosa la difesa. Cassazione penale sez. I, 07/04/2022, (ud. 07/04/2022, dep. 26/04/2022), n.15838 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza, in rito abbreviato, del 25 ottobre 2019 il Tribunale di Sassari ha condannato V.D. alla pena di quindici anni e sei mesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2008, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
QUINTA SEZIONE PENALE 1 29 25 /09 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
25 UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/12/2008
SENTENZA
N. 41529, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. AMATO ALFONSO PRESIDENTE
1. Dott. OLDI PAOLO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.DE BERARDINIS SILVANA " N. 010572/2008
3. Dott. MASSAFRA UMBERTO Π
4. Dott.DIDONE ANTONIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZ
sul ricorso proposto da :
1) AZ GI N. IL 23/09/1968 avverso SENTENZA del 20/11/2007
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
DIDONE ANTONIO
Ladie
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
Mario Fraticelli Motivi della decisione
Con sentenza in data 5.5.2005 il GIP del Tribunale di Roma, in seguito a giudizio abbreviato, ha condannato ER GI alla pena ritenuta di giustizia per il reato di lesioni aggravate ai sensi degli artt. 576, n. 2 e 61, n. 5 C.P., così modificata l'originaria rubrica di tentato omicidio. Il primo giudice ha evidenziato che la notte del 10 luglio 2004 una pattuglia dei Carabinieri di Ostia, chiamati sul posto in seguito alla segnalazione di una lite, aveva colto l'imputato nel momento in cui, dopo aver schiaffeggiato, gettato a terra e colpito con una cintura di cuoio la parte lesa Di ZI IO, le stringeva intorno al collo la cintura medesima. Gli operanti erano intervenuti e avevano tratto in arresto il ER, che appariva in stato di evidente alterazione alcoolica così come la parte lesa.
Il Gip ha disatteso la tesi proposta dalla difesa dell'imputato secondo cui le lesioni riportate dalla Di ZI erano da attribuire ad una precedente aggressione che quest'ultima e l'imputato avevano subito ad opera di ignoti, aggressione cui i Carabinieri non avevano potuto assistere essendo intervenuti sul posto quando gli aggressori erano allontanati. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20.11.2007, ha confermato la pronuncia di primo grado appellata dall'imputato.
Contro la sentenza di appello il ER ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità della tesi difensiva dell'aggressione a opera di ignoti;
2) erronea applicazione degli artt. 577 n. 2 e 61 n. 5 c.p. e relativo vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate;
3) violazione di legge e relativo vizio di motivazione in ordine all'entità della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il primo motivo è manifestamente infondato perché a prescindere da ulteriori considerazioni
- svolte dalla Corte di merito – risulta chiaramente dalla sentenza impugnata che i Carabinieri hanno
-
direttamente assistito alla condotta violenta posta in essere dall'imputato ai danni della persona offesa.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato perché, alla luce del principio per il quale ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma 1, n. 2 cod. pen., l'espressione "mezzo insidioso" indica quello che, per la sua natura ingannevole o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l'uso, reca in sé un pericolo nascosto, tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile, o comunque più difficile che di fronte ad ogni altro mezzo, la difesa>> (Sez. 2, Sentenza n. 29921 del 24/07/2002 Ud. (dep. 22/08/2002 )
Rv. 222117) l'aggravante in parola è stata correttamente ritenuta sussistente in relazione al mezzo (una cintura) adoperato dal ricorrente.
Anche l'altra aggravante è stata correttamente ritenuta sussistente, essendo avvenuta l'azione in ora notturna e in zona isolata, ossia in condizioni tali da ostacolare la privata e pubblica difesa. E' infondata, infine, l'ultima censura perché la motivazione in ordine alla congruità della pena si trae implicitamente dalla ritenuta gravità del fatto e dall'adeguata motivazione della sentenza di primo grado in relazione alla quale i motivi di appello apparivano aspecifici.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2008.
Il Presidente Il consigliere extensore
Depositata in Cancelleria 22 GEN. 2009 Roma, li
..... A
M
IL CANCELLIERE E
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Carmela Lanzuise алучен