Sentenza 3 novembre 2010
Massime • 1
È affetta da nullità assoluta, per indebito mutamento del giudice naturale, la sentenza resa dal G.i.p. (funzionalmente incompetente) all'esito del giudizio abbreviato chiesto a seguito dell'errata emissione del decreto di giudizio immediato per reati in ordine ai quali doveva invece procedersi con citazione diretta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2010, n. 41073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41073 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 03/11/2010
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1711
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 3385/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HA EN N. IL *24/01/1980*;
2) IC N\ N. IL *26/05/1986*;
3) VI A\ N. IL *29/09/1973*;
4) IC AV N. IL *02/02/1980*;
5) HA O\ N. IL *19/03/1966*;
6) HA RU N. IL *08/04/1983*;
avverso la sentenza n. 940/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 15/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il dif. avv. Bason Luciano per HA EN che ha concluso per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il P.M. presso il Tribunale di Pesaro richiedeva decreto di giudizio immediato nei confronti di HA BR, HA EF, VI DA, VI JA, \K OR, HA O\ per due episodi di furto pluriaggravato ai sensi dell'art.624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2, 5 e 7 e art. 61 c.p., n.
7. Veniva
pertanto emesso decreto di giudizio immediato e si procedeva quindi dinanzi al GUP del Tribunale di Pesaro con rito abbreviato in accoglimento di tempestiva richiesta in tal senso avanzata dagli imputati.
I difensori eccepivano la nullità della richiesta di giudizio immediato e di tutti gli atti successivi muovendo dal rilievo che erroneamente si era proceduto con decreto di giudizio immediato trattandosi di reati per i quali si sarebbe dovuto procedere invece con citazione diretta: i difensori chiedevano quindi che il GUP, rilevata la propria incompetenza, trasmettesse gli atti al P.M. per l'esercizio dell'azione penale con citazione diretta. Il GUP, pur ritenendo condivisibile la tesi difensiva secondo cui si trattava di reati in ordine ai quali si sarebbe dovuto procedete con citazione diretta, disattendeva l'eccezione di nullità sostenendo che si trattava di deduzione ormai preclusa essendo stata accolta la richiesta degli imputati di rito abbreviato che aveva sanato ogni eventuale precedente nullità. All'esito del giudizio, gli imputati venivano quindi condannati dal GIP alle pene ritenute di giustizia in relazione ai reati loro contestati.
Proposta rituale impugnazione, la difesa dei prevenuti formulava nuovamente l'eccezione di nullità per essere stata l'azione penale esercitata con giudizio immediato pur essendo stati addebitati agli imputati reati di furto aggravato per i quali è prevista la citazione diretta dinanzi al Tribunale monocratico a norma dell'art.550 c.p.p.. La Corte territoriale disattendeva detta eccezione osservando che si trattava di nullità a regime intermedio - perché deducibile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti - e, in quanto tale, irrilevante in caso di giudizio abbreviato. Nel merito, la Corte distrettuale confermava il giudizio di colpevolezza già espresso dal primo giudice e dava conto del proprio convincimento in proposito richiamando il compendio probatorio acquisito in sede di indagini preliminari, con specifico riferimento alle dichiarazioni testimoniali, nonché a quelle confessorie rese spontaneamente dall'imputato HA BR, ed alle circostanze oggettive acclarate dagli investigatori;
i giudici di seconda istanza sottolineavano altresì che l'alibi prospettato dagli imputati era rimasto sfornito di riscontro, non avendo gli stessi in alcun modo giustificato la loro presenza nei pressi del luogo dei furti e la loro lunga permanenza a contatto con la refurtiva. La Corte stessa riconosceva agli appellanti l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno in relazione ad uno dei due furti contestati, mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio.
Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione gli imputati predetti, deducendo doglianze come di seguito sintetizzate. \K OR censura l'affermazione di colpevolezza, deducendo al riguardo vizio motivazionale sull'asserito rilievo che non sarebbe stata raggiunta la prova sufficiente in proposito;
il ricorrente ripropone altresì la questione relativa alla mancata citazione diretta, sostenendo che la sentenza di primo grado sarebbe stata pronunciata da un giudice incompetente, il GIP, mentre avrebbe dovuto procedere il giudice del dibattimento trattandosi di reati per i quali è prevista, appunto, la citazione diretta;
con il ricorso si censura infine il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle contestate aggravanti.
VI JA propone doglianze analoghe a quelle di cui al ricorso del \K\, ed inoltre si duole dell'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 235 c.p. sostenendo l'insussistenza dei relativi presupposti avuto riguardo all'avvenuto risarcimento del danno.
HA O\ eccepisce anch'egli l'incompetenza del GIP, e censura la decisione del primo giudice laddove è stata ritenuta manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale del giudizio immediato come disciplinato dal D.Lgs. n. 125 del 2005. HA EF, VI DA e HA BR deducono censure sostanzialmente analoghe in ordine al trattamento sanzionatorio, asseritamente ritenuto eccessivamente severo anche con riferimento all'aumento di pena per la continuazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il suo evidente carattere pregiudiziale deve essere esaminata preliminarmente la censura in rito, dedotta esplicitamente dai ricorrenti \K\, VI\ e HA O\, concernente la questione della (eccepita) incompetenza del GIP. L'eccezione è fondata nei termini di seguito precisati.
Per come innanzi esposto nella parte narrativa, questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità o meno di una decisione emessa dal GIP, all'esito di un giudizio abbreviato celebrato a seguito di giudizio immediato disposto a richiesta del P.M. per reati per i quali si sarebbe dovuto procedere invece con citazione diretta:
trattasi dunque di un'eccepita incompetenza funzionale che - stante l'affinità con l'incompetenza per materia, così come costantemente precisato in giurisprudenza (vedi Sez. Un. 20 luglio 1994, De Lorenzo) - è rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo (tranne che si tratti di incompetenza derivante da connessione o di reato che appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore: art. 21 c.p.p. e art. 23 c.p.p., comma 2). Nella concreta fattispecie non rileva, dunque, la deducibilità o meno di una nullità verificatasi prima della scelta del rito abbreviato, con specifico riferimento alla nullità derivante dalla violazione dell'art. 415 bis c.p.p. che prescrive, appunto a pena di nullità, per i reati per i quali è prevista (come nel caso in esame) la citazione diretta, l'avviso di chiusura delle indagini preliminari: per completezza argomentativa, giova ricordare che si tratta di nullità a regime intermedio che, in quanto tale, resta sanata dalla scelta del rito abbreviato (Sez. Unite, Cielinsky) dinanzi ad un giudice funzionalmente competente. Il giudizio immediato concerne i soli reati per i quali è prevista l'udienza preliminare: esso non rappresenta quindi un'alternativa per le fattispecie per le quali è prevista, come modo ordinario di esercizio dell'azione penale, la citazione diretta a giudizio. Nel caso in esame, il G.I.P., anziché respingere, come avrebbe dovuto, la richiesta di giudizio immediato in quanto avente ad oggetto reati "da citazione diretta", ha invece emesso il relativo decreto, celebrando quindi il giudizio con il rito abbreviato richiesto dagli imputati, respingendo poi l'eccezione di incompetenza (funzionale) sollevata dalla difesa.
Le conseguenze di questa catena di errori sono immediatamente percepibili: da un lato, il P.M. ha, così procedendo, evitato di far notificare all'imputato ed al suo difensore l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (che deve precedere, a pena di nullità, il decreto di citazione diretta a giudizio e che non è invece richiesto nel procedimento per giudizio immediato); dall'altro, il G.I.P. ha determinato il mutamento del giudice naturale del rito abbreviato: non più il giudice del dibattimento, come sarebbe stato se l'azione penale fosse stata correttamente esercitata, ma il G.I.P.. E se, come già dianzi accennato, la violazione dell'art. 415 bis c.p.p. integra una nullità a regime intermedio che resta sanata dalla scelta del rito abbreviato - ovviamente se celebrato dinanzi ad un giudice funzionalmente competente - il mutamento del giudice naturale integra una (assorbente) nullità assoluta, insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo. Del tema dell'incompetenza funzionale del GIP hanno già avuto modo di occuparsi le Sezioni Unite di questa Corte, in relazione ad un caso in cui il GIP aveva definito il giudizio con l'applicazione della pena a richiesta delle parti, a seguito di decreto di giudizio immediato, così sostituendosi al giudice del dibattimento;
nella circostanza le Sezioni Unite hanno ravvisato un'ipotesi di incompetenza funzionale, ma hanno ritenuto di non poter rilevare la conseguente nullità eccepita con il ricorso dall'imputato ricorrente (pur assoluta e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo) in quanto preclusa dalla inammissibilità (originaria) del ricorso riconducibile alla evidente mancanza di un concreto interesse al gravame, posto che, trattandosi di applicazione di pena su richiesta, la pronuncia corrispondeva esattamente all'accordo delle parti e quindi all'interesse che le parti stesse avevano ritenuto di potere soddisfare con la richiesta di patteggiamento: "Integra una particolare ipotesi di competenza funzionale quella del giudice investito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 e segg. cod. proc. pen., dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, e la violazione della relativa disciplina determina ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), e art. 179 c.p.p., comma 1 una nullità assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche nel giudizio di cassazione" (Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005 Cc. - dep. 08/02/2005 - Gioia ed altro, Rv. 229981); "In tema di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 e segg. cod. proc. pen., poiché la decisione del giudice che ratifica l'accordo corrisponde all'interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento, l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta decisione, con cui si lamenti unicamente l'incompetenza del giudice ad emetterla, è subordinata alla specifica indicazione di un'utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell'incompetenza dedotta e la sua conseguente rilevabilità di ufficio. Fattispecie nella quale l'imputato, dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, aveva tempestivamente chiesto al g.i.p. - e ottenuto dopo la prestazione del consenso del P.M. - l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., censurandone poi la decisione sull'unico rilievo che competente a pronunciarsi sarebbe stato il giudice del dibattimento;
la Corte, nell'enunciare il principio di cui sopra, ha ritenuto la declaratoria di nullità preclusa dalla inammissibilità dell'impugnazione dovuta a carenza di interesse (Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005 Cc. - dep. 08/02/2005 - Gioia ed altro, Rv. 229982). È appena il caso di osservare che nella concreta fattispecie non si rilevano profili di inammissibilità dei ricorsi, nemmeno sotto l'aspetto dell'interesse all'impugnazione, essendo stata fondatamente sollevata sin dal primo grado l'eccezione di nullità per incompetenza funzionale del giudice.
Dalla rilevata sussistenza della nullità in argomento, consegue l'annullamento, senza rinvio, nei confronti di tutti i ricorrenti, non solo dell'impugnata sentenza ma anche di quella di primo grado. Restano ovviamente assorbite tutte le ulteriori censure. Va quindi disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado del GIP del Tribunale di Pesaro in data 25 marzo 2009 e dispone la urgente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2010