Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 1
Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, intendendosi con tale espressione un collegamento funzionale tra le dichiarazioni ed un atto del procedimento e pertanto opera solo per quelle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa ( vedasi sentenza Corte Costituzionale n. 237 del 1993).
Commentario • 1
- 1. Lesioni colpose, scontro con un cane, soggetto attivo del reato, proprietarioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2003, n. 6085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6085 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 09/12/2003
1. Dott. OLIVA UN - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1651
3. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 08941/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ED UN, n. a Milano il 10.6.1958;
avverso la sentenza in data 5 luglio 2002 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Viglietta Gianfranco, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso, qualificato il fatto come calunnia;
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 4 marzo 2002 del Tribunale di Milano, appellata da ED UN, condannato alla pena di anni uno di reclusione, in quanto responsabile del reato di cui all'art. 367 c.p., per avere denunciato falsamente il furto di due assegni bancari da lui emessi, per lire 1.000.000, che erano in realtà stati da lui rilasciati a ES SE quale compenso per la sostituzione di due serramenti della sua abitazione (in Milano, il 15 luglio 2000).
Riteneva la Corte di appello accertato che il DA avesse falsamente denunciato il furto degli assegni al solo scopo di bloccare il pagamento dei titoli da lui consegnati all'artigiano; come parzialmente ammesso dallo stesso imputato, che, in sede di interrogatorio al Pubblico Ministero, aveva dichiarato che la denuncia di furto era il frutto di un proprio errore, riconoscendo che gli assegni erano stati da lui rilasciati al ES, per il pagamento di lavori effettuati nella sua abitazione. Inoltre, a sostegno della ipotesi accusatoria, stavano anche le dichiarazioni del ES, secondo cui egli aveva appreso dallo stesso DA che questi aveva provveduto a "bloccare" gli assegni in quanto non soddisfatto dei lavori eseguiti.
Ricorre per Cassazione l'imputato, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, posto che: con riferimento all'art. 62 c.p.p., illegittimamente è stata utilizzata la testimonianza del
ES che verteva sulle dichiarazioni a lui rese dall'imputato, in epoca certamente successiva all'inizio del procedimento a suo carico, da individuare nella iscrizione nel registro delle notizie di reato;
illogicamente è stato dato assoluto credito alle dichiarazioni del teste, non tenendosi conto delle dichiarazioni del DA, che aveva asserito di essere caduto in errore nel momento in cui, nel denunciare il furto di un ciclomotore, realmente accaduto, aveva ritenuto che all'interno di esso erano riposti gli assegni che soltanto in un secondo momento egli si era ricordato avere consegnato al ES.
DIRITTO
Il ricorso appare manifestamente infondato.
Le dichiarazioni rese al ES dall'imputato non rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 62 c.p.p., che vieta la testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'indagato o dall'imputato "nel corso del procedimento".
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, anche costituzionale (C. cost., sent. n. 237 del 1993; sent. n. 136 del 1995), questa ultima espressione non evoca una mera dimensione temporale, ma piuttosto un collegamento funzionale tra dichiarazioni e un "atto" del procedimento. Il divieto, quindi, opera concretamente solo con riferimento alle dichiarazioni rese all'interno del procedimento e, dunque, alla autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria o al difensore nell'ambito della attività investigativa difensiva. Quanto all'ingiustificato rilievo che sarebbe stato dato alle dichiarazioni del teste, si tratta di censura vertente sull'apprezzamento del significato e la portata delle risultanze probatorie, come tale non deducibile in sede di legittimità, a fronte di una motivazione del tutto adeguata e logica della Corte di merito, che ha sottolineato che il DA non poteva non ricordarsi di avere consegnato gli assegni all'artigiano, a titolo di pagamento di lavori da quello effettuati nella sua abitazione;
sicché non era credibile la versione resa dall'imputato circa la sua erronea convinzione della presenza dei titoli - già interamente compilati - nel ciclomotore rubato;
e che tale assunto era smentito anche dalle dichiarazioni del ES, che aveva appreso dal DA che questi aveva fatto "bloccare" gli assegni perché insoddisfatto del suo lavoro. Il fatto va peraltro qualificato come calunnia, e non come simulazione di reato, poiché, denunciando falsamente l'avvenuto furto di un assegno bancario ad opera di ignoti, l'imputato ha in realtà accusato implicitamente il prenditore del titolo di tale reato o comunque di ricettazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Qualificato il fatto come calunnia ex art. 368 c.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004