Versione
6 novembre 1969
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22 luglio 1990
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8 agosto 1992
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Art. 2.
In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
((La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata))
Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale e' specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.
Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere.
Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall' articolo 360 del codice di procedura penale .
Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione.
La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall' articolo 467 del codice di procedura penale .
Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessita' di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell' articolo 467 del codice di procedura penale . Se le prove non sono state gia' ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate.
In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
((La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata))
Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale e' specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.
Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere.
Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall' articolo 360 del codice di procedura penale .
Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione.
La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall' articolo 467 del codice di procedura penale .
Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessita' di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell' articolo 467 del codice di procedura penale . Se le prove non sono state gia' ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate.
Commentari • 32
- 1. Sospensione termini processualiAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 20 agosto 2024 · 14.279007
[…] Esclusione in materia penale L'articolo 2 della legge n. 742/1969 dispone la non applicazione della sospensione dei termini processuali nei seguenti casi: procedimenti relativi a imputati in stato di custodia cautelare, se la parte o il difensore rinunciano alla sospensione dei termini; […] ossia assunzione di prove non rinviabili; quando corti di appello e tribunali trattino cause relative a imputati, detenuti o reati che possono prescriversi o che hanno carattere di urgenza. L'articolo 2 bis della legge n. 742/1969 invece esclude la sospensione feriale dei termini nei procedimenti relativi all'applicazione di una misura di prevenzione, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 269
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/07/2010, n. 37501Provvedimento: […] A sua volta, il comma primo dell'art. 2 della medesima legge n. 742 del 1969, come sostituito dal d. lgs. 20 luglio 1990, n. 193 (disp. […] Iorizzo, Rv. 197701, nell'affermare, con riferimento al primo comma dell'art. 2 legge n. 742 del 1969, che anche nei procedimenti in materia di misure cautelari reali opera la sospensione feriale dei termini, non ha specificamente preso in considerazione la previsione del secondo comma del medesimo articolo, […] e che il contrario orientamento risulta essere stato fuorviato da una impropria commistione tra il dettato dei due commi iniziali dell'art. 2 della legge n. 742 del 1969, dando rilievo, il primo, alla volontàLeggi di più...
- reati di criminalità organizzata·
- posizione del singolo indagato·
- esclusione·
- misure cautelari reali·
- caratteri·
- procedimenti per reati di criminalità organizzata·
- impugnazione·
- operatività della sospensione·
- nozione·
- termini processuali·
- sospensione nel periodo feriale