Sentenza 18 febbraio 2000
Massime • 2
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato sancito dall'art. 62 cod. proc. pen., essendo diretto ad assicurare l'inutilizzabilità di quanto raccolto al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore e pervenuto attraverso la testimonianza di chi dette dichiarazioni abbia ricevuto in qualsiasi maniera, presuppone che esse siano state rese nel corso del procedimento e non anteriormente o al di fuori del medesimo, giacché, in quest'ultima ipotesi, il divieto non può operare, assumendo l'oggetto della testimonianza, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico riferito dal teste, valutabile come tale dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova. (Fattispecie relativa alla deposizione di un ispettore del lavoro il quale aveva riferito sulle dichiarazioni a lui rilasciate dall'imputato, già attinto da indizi di reità, nel corso di ispezione amministrativa).
Nell'ipotesi di dichiarazioni rilasciate a funzionari dell'ispettorato del lavoro da soggetto nei cui confronti siano emersi o emergano indizi di reità, costituisce questione di fatto accertare se le stesse siano state rese nell'ambito di attività amministrativa di vigilanza volta ad evitare o rimuovere violazioni di norme sul lavoro e ad ottenere il positivo adempimento di esse, ovvero di quella di polizia giudiziaria, diretta a reprimere l'inosservanza delle norme stesse e soltanto in quest'ultimo caso è possibile apprezzare l'eventuale violazione delle norme processuali a garanzia del diritto di difesa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabile la deposizione di un ispettore del lavoro - il quale aveva riferito sulle dichiarazioni a lui rilasciate dall'imputato, già attinto da indizi di reità, nel corso dell'ispezione - in quanto il giudice di merito aveva, con valutazione discrezionale adeguatamente motivata, ritenuto che esse fossero state acquisite nel corso di un procedimento amministrativo).
Commentario • 1
- 1. Lesioni colpose, scontro con un cane, soggetto attivo del reato, proprietarioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2000, n. 7255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7255 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Zingale Presidente del 18/02/2000
Dott. Diana Laudati Consigliere SENTENZA
Dott. Massimo Oddo Cons. relatore N. 200
Dott. Secondo Carmenini Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Donato Danza Consigliere N. 47769/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 9 ottobre 1999 da OR NA - nata ad [...] il [...] - e da IO NA - nata ad [...] il [...] - avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 3132 del 5 luglio 1999, che ha confermato la sentenza resa il 28 gennaio 1999 dal Tribunale di Sciacca, appellata dalle imputate, con la quale la OR e la IO erano state dichiarate colpevoli del delitto di truffa aggravata in danno dell'I.N.P.S. e di falsità ideologica - commessi dal ottobre 1989 al 18 agosto 1992 - e condannate, concesse le circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti, alla pena sospesa di otto mesi di reclusione e L. 200.000 di multa ciascuna.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Vincenzo Martusciello, che ha concluso per il rigetto del ricorso:
OSSERVA
Con il primo motivo le ricorrenti hanno denunciato la nullità della sentenza impugnata per l'inosservanza dell'art. 220, disp. att., c.p.p., e la violazione del divieto di testimonianza da parte dell'ispettore del lavoro sulle dichiarazioni rese dalla OR dopo che erano emersi indizi di reità nei suoi confronti. La denuncia è infondata.
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato, stabilito dall'art. 62, c.p.p., essendo diretto ad assicurare l'inutilizzabilità di quanto raccolto al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore e pervenuto attraverso la testimonianza di chi dette dichiarazioni abbia ricevuto in qualsivoglia maniera, presuppone che le stesse siano state rese nel corso del procedimento e non anteriormente o al di fuori del medesimo, giacché, in quest'ultima ipotesi, il divieto non può operare, assumendo l'oggetto della testimonianza, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico percepito dal teste e, come tale, valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova (cfr.: Cass. pen., sez. II, sent. 18 febbraio 1999, n. 2108). Nel caso di dichiarazioni ricevute da funzionari dell'ispettorato del lavoro, tuttavia, costituisce questione di fatto accertare se le stesse siano state rese nell'ambito dell'attività amministrativa di vigilanza, loro demandata al fine di evitare o rimuovere violazioni di norme sul lavoro e ad ottenere il positivo adempimento di esse, ovvero di quella di polizia giudiziaria, diretta a reprimere l'inosservanza delle norme stesse, e soltanto in quest'ultimo caso è possibile apprezzare l'eventuale violazione delle norme processuali a garanzia del diritto della difesa.
Tale accertamento è stato compiuto dal giudice di merito, il quale con una valutazione discrezionale ha ritenuto che la descrizione del contenuto e delle modalità di prestazione dell'opera lavorativa prestata quale colona della coimputata suocera IO fosse stata fatta dalla OR all'ispettore del lavoro nel corso del procedimento amministrativo diretto a verificare la ritualità dell'iscrizione della donna negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 1987 al 1992.
La valutazione compiuta, che per la sua logica motivazione si sottrae ad un sindacato di legittimità, non consente, quindi, ne' di ritenere violate nell'attività ispettiva e di vigilanza compiuta le disposizioni dettate nel caso in cui nel loro corso fossero emersi indizi di reato e ne' di ravvisare una causa di inutilizzabilità della deposizione dell'ispettore del lavoro sulle dichiarazioni ricevute dall'imputata per violazione del divieto posto dall'art. 62, c.p.p. Con il secondo motivo le ricorrenti hanno lamentato la mancata assunzione della prova decisiva costituita da una perizia diretta ad accertare il tipo di coltura praticata nel fondo, che sarebbe stata erroneamente motivata con il richiamo alla preclusione posta dall'art. 603, 3^ co., c.p.p., ed agli oltre sette anni decorsi dai fatti.
Anche tale doglianza è infondata.
Atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, l'oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di decidere allo stato degli atti.
Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernentì punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (cfr.: Cass. pen., sez. I, sent. 28 giugno 1999, n. 9151). A quest'onere non hanno soddisfatto le ricorrenti, nonostante la corte d'appello abbia dato conto che gli elementi raccolti consentivano la decisione allo stato degli atti, ed un vizio della decisione non può ravvisarsi neppure sotto il profilo della violazione dell'art. 606 , 1^ co, lett. d), c.p.p., atteso che l'accertamento peritale non può ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione può costituire autonomo motivo di ricorso per cassazione.
All'infondatezza di entrambi i motivi segue il rigetto del ricorso e, a norma dell'art. 616, c.p.p., la condanna delle ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 febbraio 2000. Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2000