Sentenza 19 novembre 2009
Massime • 1
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento e non a quelle rese al di fuori di esso. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima la mancata applicazione del divieto ad una conversazione con un ispettore di polizia che non stava svolgendo indagini).
Commentario • 1
- 1. Art. 62 c.p.p. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputatohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2009, n. 46607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46607 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/11/2009
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 5108
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 24160/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA PE;
avverso la sentenza 15.4.09 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita la difesa - Avv. Molfese Francesco -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 16.7.07 il Tribunale di Varese condannava ZA PE (all'epoca dei fatti agente della Polizia di Stato) alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per il reato di truffa aggravata per aver ottenuto dal Ministero dell'Interno un rimborso per spese di soggiorno in albergo, in realtà non sostenute, relativamente al periodo novembre 2000 - novembre 2001, in cui il ZA era stato in missione in Sri Lanka, a Colombo.
Con sentenza 15.4.09 la Corte d'Appello di Milano assolveva l'imputato solo limitatamente al mese di novembre 2001, confermando nel resto la statuizione di penale responsabilità e, per l'effetto, riducendo la pena ad anni 1 e mesi 5 di reclusione ed Euro 900,00 di multa.
Tramite il proprio difensore il ZA ricorreva contro la sentenza e l'ordinanza dibattimentale che aveva negato l'operatività del divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato al teste isp. EG, chiedendo l'annullamento di detti provvedimenti per i motivi qui di seguito riassunti:
a) violazione dell'art. 62 c.p.p., in combinato disposto con l'art.195 c.p.p., comma 4 e art. 357 c.p.p., per avere i giudici del merito erroneamente ritenuto non coperto dal divieto di testimonianza quanto riferito dal teste isp. EG, cui il ZA aveva confessato, nel corso di una telefonata, di aver falsamente dichiarato di aver soggiornato all'Hotel Mount Lavinia al prezzo di 150 dollari a notte: infatti, lo stesso isp. EG aveva già trasmesso, nel precedente mese di aprile, notizia di reato agli organi competenti (già allertati sulla frode da segnalazioni anonime), sicché in quel momento il teste svolgeva funzioni di p.g., con conseguente divieto di testimoniare sulle dichiarazioni resegli per telefono dall'indagato; inoltre, la testimonianza in questione - che aveva rivestito un ruolo centrale nella motivazione della condanna del ZA - era stata assunta un violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.p., in quanto fra la prima e la seconda audizione egli era rimasto in aula, così assistendo all'ulteriore svolgersi del dibattimento;
pur non comportando nullità od inutilizzabilità della testimonianza, nondimeno la violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.p. aveva nuociuto all'attendibilità del teste;
b) mancata assunzione di una prova decisiva - la deposizione del teste AU SU, responsabile dell'Hotel Mount Lavinia di Colombo, inizialmente ammessa, poi revocata perché ritenuta superflua - chiesta ex art. 495 c.p.p., comma 2 sull'esatto significato della sua dichiarazione scritta acquisita agli atti, in cui attestava che alla data del 10.12.2001 l'imputato soggiornava in detto albergo per il prezzo giornaliero di 150,00 + 10% di servizio e 12,5% di tasse:
poiché l'impugnata sentenza aveva interpretato tale dichiarazione come limitata al momento in cui era stata resa (vale a dire al 10.12.2001, epoca successiva al periodo oggetto di condanna) e non estesa anche al periodo precedente, in ricorso si sosteneva che l'audizione del teste AU SU sarebbe stata decisiva per dimostrare che la sua dichiarazione era, in realtà, da riferirsi all'intero soggiorno del ZA a Colombo;
inoltre, il teste avrebbe potuto chiarire la genuinità delle fatture presentate dall'imputato nonostante che le stesse, a differenza di quelle presentate all'amministrazione dall'isp. EG per il rimborso delle spese (anche l'isp. EG era stato in missione ed aveva alloggiato all'Hotel Mount Lavinia pagando, però, solo 75,00 a notte), non riportassero le continue variazioni del cambio della rupia, come notato dalla Corte territoriale;
c) carenza ed illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza, vista la differenza tra i due tipi di fatture, aveva ritenuto non genuine quelle presentate dal ZA (nel senso di non provenienti dall'Hotel Mount Lavinia di Colombo): anche in proposito la deposizione del teste AU SU avrebbe potuto fugare ogni dubbio sul fatto che il ZA aveva effettivamente soggiornato all'Hotel Mount Lavinia nel periodo oggetto di condanna, per il prezzo da lui indicato;
era, poi, del tutto illogico desumere - come invece aveva fatto la gravata pronuncia - la falsità di tale prezzo dal fatto che nello stesso periodo e nello stesso albergo l'isp. EG avesse ottenuto di pagare un corrispettivo di soli 75,00 a notte, non esistendo alcun obbligo per il dipendente in missione di negoziare sconti (nè essendogli stato segnalato che il prezzo praticatogli era eccessivo); da ultimo, era stata omessa ogni motivazione sulla testimonianza resa dal teste AR, sebbene costui avesse fornito indicazioni precise sulla presenza del ZA in Hotel, sul prezzo della camera e sulla documentazione necessaria. Con successiva memoria il difensore del ZA ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato perché prescritto alla data del 30.4.09; in subordine ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso già formulati.
1- Il ricorso va respinto perché infondato.
Sulla prima censura si osservi che - come questa S.C. ha avuto modo di statuire più volte - il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'indagato o dall'imputato, previsto dall'art.62 c.p.p., opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, per esse intendendosi dichiarazioni munite di un collegamento funzionale con un atto del procedimento;
pertanto, il divieto opera solo per le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 1^ n. 5636 del 22.1.08, dep. 5.2.08, rv. 238932; Cass. Sez. 2^ n. 4439 del 2.12.08, dep. 2.2.08, rv. 243274; Cass. Sez. 5^ n. 32906 del 31.5.07, dep. 17.8.07, rv. 237117; Cass. n. 25096/04, rv. 228642; Cass. n. 47739/03, rv. 227775; Cass. Sez. 6^ n. 6085 del 9.12.03, dep. 16.2.04, rv. 227599; Cass. Sez. 1^ n. 35539 del 3.9.03, dep. 16.9.03, rv. 225778; Cass. Sez. 1^ n. 35422 del 14.7.2003, dep. 11.9.2003, rv. 225782; Cass. Sez. 6^ n. 29711 del 7.5.03, dep. 16.7.03, rv. 225544;
Cass. n. 7255/2000, rv. 216357; Cass. n. 2245/99, rv. 213074; Cass.n. 2245/98, rv. 213074).
D'altronde, la ratio del divieto in discorso va rinvenuta nella tutela del contraddittorio nella formazione della prova di cui all'art. 111 Cost., comma 4, per evitare contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari e, quindi, in assenza di quella dialettica processuale intesa in senso sia soggettivo come garanzia individuale, sia oggettivo come (maggiormente affidabile) metodo di accertamento giudiziale dei fatti (v. Corte cost. n. 440/2000). In tal senso si veda anche Corte Cost. n. 237/93 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 c.p.p., proprio in base alla giurisprudenza di questa Corte Suprema
ha rilevato che il divieto stabilito dall'art. 62 c.p.p. non è affatto assoluto ed illimitato, ma opera solo in ordine alle dichiarazioni rese nel procedimento e non genericamente durante la sua pendenza (concetto sostanzialmente ribadito anche da Corte cost.20.4.95 n. 136 in occasione del rigetto della diversa questione di legittimità costituzionale sollevata, riguardo all'art. 63 c.p.p., per la mancata estensione delle garanzie ivi previste anche all'ipotesi di dichiarazioni rese L. Fall., ex art. 49 al curatore dal fallito non ancora sottoposto a procedimento penale per reati connessi al fallimento); e se è vero che un atto del procedimento può essere tale ancor prima che sia stata eseguita l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., occorre pur sempre che le dichiarazioni su cui verte la testimonianza de auditu abbiano un collegamento funzionale con un atto del procedimento (cfr., altresì, Cass. Sez. 6^ n. 6085 del 9.12.2003, dep. 16.2.2004, rv. 227599). Infatti, coerentemente a ciò costante giurisprudenza di questa Corte Suprema esclude - ad esempio - l'applicabilità del divieto di testimonianza di cui all'art. 62 c.p. sul contenuto di dialoghi tra indagati percepiti da agenti di polizia giudiziaria presenti per finalità diverse dall'accertamento dei fatti, in quanto si tratta di dichiarazioni raccolte per ragioni estranee al procedimento e non rappresentative di fatti antecedenti (Cass. Sez. 4^ n. 12904 del 16.2.2006, dep. 12.4.2006, rv. 233723; Cass. n. 14239/05, rv. 231456;
Cass. n. 6085/2004, rv. 227599; Cass. Sez. 6^ n. 14239 del 15.12.2003, dep. 15.4.2005, rv. 231456). Ciò premesso, nel caso in esame deve escludersi che la conversazione telefonica di cui sopra avesse un qualche collegamento funzionale con un atto del procedimento, vuoi perché l'isp. EG non era stato investito di alcun incarico investigativo in tal senso (non essendo a tal fine sufficiente la sua generica qualità di ufficiale di p.g. e l'aver in precedenza trasmesso una notizia di reato agli organi competenti), vuoi perché nel caso di specie si trattava di dichiarazioni rese al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, per cui non esisteva alcun obbligo di verbalizzazione od annotazione ex art. 357 c.p.p., vuoi perché l'iniziativa stessa del colloquio era partita dal ZA, che aveva chiamato al telefono il proprio collega (come si legge nell'impugnata sentenza) per invitarlo a dichiarare spese di importo simile a quanto da lui asserito, perché temeva che la propria posizione si sarebbe aggravata se fosse emerso che altri aveva speso la metà per ogni giorno di permanenza presso il medesimo albergo.
Non è, invece, conferente il richiamo - che pur si legge in ricorso - a Cass. S.U. n. 45477 del 28.11.01, dep. 20.12.01, rv. 220291, in ordine a testimonianza su dichiarazioni non verbalizzate rese ad un ispettore del lavoro nel corso della relativa attività amministrativa: infatti, in quel caso la fonte referente era persona che stava svolgendo indagini che, ex art. 220 disp. att. c.p.p., erano ormai vincolate al rispetto delle norme del c.p.p. visto l'emergere di indizi di reato.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.p., correttamente l'impugnata sentenza, conformemente a costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, ha escluso che essa sia colpita da nullità od inutilizzabilità: la prima è, ex art. 177 c.p.p., tassativa;
la seconda riguarda, ex art. 191 c.p.p., solo le prove illegittimamente acquisite, cioè le prove contrastanti con uno specifico divieto di acquisizione e non con una norma che detti regole sulle modalità di assunzione.
Dunque, il mancato rispetto dell'art. 149 disp. att. c.p.p. ricade nell'area della mera irregolarità: spetta poi al giudice, nel valutare la deposizione, verificare se l'omesso isolamento del teste ne abbia inficiato l'attendibilità (cfr. Cass. Sez. 4^ n. 10103 del 15.1.2007, dep. 9.3.2007, rv. 236100; Cass. Sez. 4^ n. 49491 del 29.10.03, dep. 31.12.03, rv. 226726; Cass. Sez. 1^ n. 9628 del 3.7.98, dep. 4.9.98, rv. 211279; Cass. Sez. 1^ n. 7399 del 5.5.92, dep. 24.6.92, rv. 190717), apprezzamento che la gravata pronuncia ha motivato con ragioni immuni da vizi logico-giuridici (per altro, neppure indicati dal ricorrente).
2- Anche il motivo di doglianza che precede sub b) va disatteso:
invero, prova decisiva la cui mancata acquisizione è deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) è solo quella relativa ad un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta;
ciò va escluso ove i risultati che la parte si propone di ottenere possano condurre - confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione - solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale (cfr. ad es. Cass. Sez. 6^ n. 37173 dell'11.6.08, dep. 30.9.08, rv. 241009; conf. Cass. n. 2827/06, rv. 233328; Cass. n. 46954/04, rv. 230589; Cass. n. 17844/03, rv. 224800; Cass. n. 3148/98, rv. 210191 e numerose altre).
È il caso di specie, giacché la deposizione del teste AU SU è stata chiesta per ottenerne una sorta di interpretazione autentica dell'esatto significato della dichiarazione scritta acquisita agli atti nonché per domandargli spiegazioni circa le differenti modalità di redazione delle fatture presentate dal ricorrente rispetto a quelle del suo collega: in altre parole, l'invocata deposizione aveva una finalità sostanzialmente esplorativa che la collocava al di fuori dell'ambito delle prove decisive di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d).
3- Il motivo di doglianza che precede sub c) sostanzialmente svolge mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno fornito una razionale interpretazione dei dati documentali (i due diversi tipi di fatture) e della dichiarazione scritta del responsabile dell'hotel Mount Lavinia di Colombo, riferita solo al 10.12.01 (quindi ad epoca successiva al periodo contestato), a conferma del ritorno del ZA in quell'albergo non appena aveva avuto sentore di indagini a suo carico.
Nè risponde al vero che l'impugnata sentenza abbia asserito che il prevenuto avrebbe avuto l'obbligo di trattare sul prezzo della camera, limitandosi la Corte territoriale a notare - a riscontro delle dichiarazioni rese dal teste EG - che in un soggiorno lungo sarebbe stato normale ottenere un prezzo assai inferiore a quello denunciato dal ricorrente.
Quanto alla mancata motivazione sulle dichiarazioni rese del teste AR, è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è costante nello statuire che nella propria motivazione il giudice del merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 4^ n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. 4^ n. 36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004).
Nello specifico del teste AR, deve osservarsi che gli stralci della sua deposizione riportati in ricorso riguardano un periodo successivo a quello per cui è stata pronunciata condanna.
4- Quanto alla prescrizione eccepita nella memoria depositata dal ricorrente nelle more dell'odierna udienza, premesso che i giudici d'appello hanno statuito che il reato è stato commesso fino a tutto l'ottobre 2001 e che il termine di prescrizione è rimasto sospeso per complessivi mesi 8 e gg. 10, ad oggi il reato non è estinto ne' ai sensi dell'attuale disciplina ne' alla stregua di quella anteriore alla L. n. 251 del 2005, non essendo ancora decorsi 7 anni e 6 mesi.
5- Al rigetto dell'impugnazione consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2009