Sentenza 6 luglio 1992
Massime • 4
Dalla stessa letterale formulazione dell'articolo 468 del codice di rito penale abrogato (la situazione non è affatto mutata con riferimento al 523 di quello vigente) si ricava che la "discussione finale" va svolta con la illustrazione orale delle ragioni a sostegno delle conclusioni che sempre oralmente vanno presentate venendo poi, queste ultime, consacrate per scritto nel verbale redatto dal cancelliere. Nulla certamente può impedire la presentazione di note difensive ai sensi del disposto dell'articolo 145 dello stesso codice. Peraltro tale facoltà, almeno nel corso della discussione, non può essere estesa sino al punto di introdurre nel processo una consulenza tecnica di parte su materie che non furono oggetto di perizia per essersi respinta la istanza di rinnovazione del dibattimento per l'espletamento di questa, dovendo pur sempre ritenersi che il diritto riconosciuto dall'ordinamento all'imputato di "difendersi provando" non può comportare l'inevitabile accoglimento anche di richieste che siano prive dei caratteri di rilevanza e pertinenza ai fini della decisione.
Va ribadito che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti. Ne consegue che va esente da critiche la sentenza nella quale siano indicati, in maniera logicamente accettabile, i motivi per i quali la riapertura della istruttoria dibattimentale non si reputi necessaria o in ogni caso si appalesi come inidonea ad apportare elementi utili a contribuire alla formazione del convincimento del giudice stesso.
Quanto al concetto di "indizio" in contrapposizione a quello di "prova", deve ritenersi superata la tradizionale distinzione tra la prova rappresentativa e quella critica che viene fatta al fine di una attribuzione di un maggiore o minore valore processuale all'una piuttosto che all'altra. Non può infatti contestarsi che ad alcune prove che rientrano nella categoria di quelle "indirette" o "critiche" deve riconoscersi rilievo di attendibilità superiore rispetto ad altre che pure rientrano in quella delle "dirette" o "rappresentative" e anzi possono valere a verificare queste ultime (come, ad esempio, tra le prime, una identificazione dattiloscopica che di per sè può essere decisiva, e, tra le seconde, la stessa testimonianza che deve anche essa superare il controllo della attendibilità di colui che la rende, non potendo certo ritenersi che il testimone sia assistito da una presunzione assoluta di credibilità). Da ciò deriva che non ha senso quella distinzione, dovendo riconoscersi alle une e alle altre identica attitudine alla dimostrazione. Peraltro, la decisione finale del giudice sulla colpevolezza dell'imputato contro il quale militino esclusivamente prove indirette deve essere raggiunta (e dei vari passaggi dovrà fornire correttamente conto la sentenza) attraverso una serie di sillogismi che consenta la ricostruzione del fatto da provare, seguendosi il criterio detto della "congruenza narrativa" che abbia superato le due verifiche della "giustificazione esterna" e della "giustificazione interna". Sulla logicità della motivazione va esercitato il sindacato del giudice di legittimità, sottraendosi a censure la sentenza la cui motivazione validamente resista al controllo della sua razionalità formale e sostanziale.
Il dovere di avvertire il prossimo congiunto dell'imputato o dell'indiziato della facoltà di tacere, espressamente prescritto per il magistrato dall'art. 199 nuovo cod. proc. pen., incombe anche sull'ufficiale di polizia giudiziaria che, nel corso di svolgimento di indagini su un reato, si accinga a raccogliere le informazioni in possesso della persona sentita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/1992, n. 8511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8511 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1992 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 85 1 1 udienza del
6. 7. 1992 studio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sentenza n..601 FLORE
465 06 GIU. 2006 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE reg. gen.
10765/92 n.
Composta dai Sigg.:
Dott. Corrado Carnevale Presidente
1 "I BE AN CORTE SUPRE CASSAZIONE Consigliere
UFFI 2 Paolino Dell'Anno "
Richies studio dei VA NQs Jimelli3 11 11
per din . 2000 4 11 Aldo Grassi 11
CORTE SUPREMA DE CASSAZIONI ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE LIRE 2000
CANCELLERIA SENTENZA
.tudic sul ricorso proposto da: al S per 1 ) SS OM, nata a [...] il 6. 9. 1965
AJ645756 FIERI 2 ) SS AR AL, nimata a Melfi il 21. 1. 1960
3 ) SS SA, nata a [...] il 13. 11. 1967
avverso la sentenza emessa in data 15 novembre 1991 dalla corte di as- sise di appello di Potenza;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Paolino
Dell'Anno;
Udit i difensor dell part civil, ayvocat
Udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale, dottor Pe niami che ha concluso per Udit i difensori, avvocati Morlinaavvocati Morlina Sinincalchi;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ' UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio BAGEADAdal Sig. 1 per diritti L. 20ão il 4 LUG. 1995
IL CANCELLIERE
Con sentenza del 20 giugno 1990 la corte di assise di Potenza ritenne SS OM, SS AR AL e SS SA responsabili dei de- litti di omicidio volontario di NT IA, fatto commesso per mo- tivi abietti e con crudeltà, e di violazione di domicilio aggravata, e condannò ciascuna alla pena dell'ergastolo.
La corte di assise di appello della stessa città confermò il 15 novem- bre 1991, per quanto riferentesi al primo reato, la pronuncia dei pri- mi giudici e la entità della sanzione già irrogata mentre dichiarò il secondo estinto per amnistia. Avverso la decisione di secondo grado è stato proposto ricorso dalle tre imputate. Il fatto che ha dato origine al processo e le vicende dello stesso, per la parte che interessa il giudizio di legittimità, possono sinte- tizzarsi nei termini che seguono:
Nelle prime ore del pomeriggio del 12 novembre 1988, in Melfi, SS
IN, sposata con NT EL detenuto da poco più di un mese con la imputazione di omicidio volontario in danno di suo fratello SS AN e che dalla data dell'arresto del marito si era recata a vivere presso i suoceri, si recò con la cognata NT IA di 14 anni nella sua vicina abitazione, da dove, prelevata biancheria di ri- cambio da portare al coniuge al quale immediatamente dopo avrebbe fat- to visita insieme ai genitori e a fratelli di lui, si allontanò verso le ore 15, 30 lasciando la IA sola nell'appartamento dopo averla invitata a non aprire a estranei per quanto poi si esporrà. La SS e gli altri, tornati alle ore 17, immediatamente notarono ab- bondanti tracce di sangue sul pianerottolo. Per accedere in casa si rese necessario forzare la porta di ingresso essendo questa chiusa con chiave e nessuno rispondendo ai reiterati richiami. Sul pavimento della cucina, abbondantemente sporco di sangue, era il corpo, ormai cadavere, della ragazza nel cui collo erano conficcati due coltelli. Altri due erano in terra nelle immediate vicinanze.
Risultò che la NT era stata colpita con tredici coltellate al collo e altre alla spalla sinistra. Presentava inoltre ferite da dife- sa, sempre da taglio, sulla mano sinistra nelle cui unghie vennero rinvenuti alcuni capelli evidentemente strappati a uno degli aggresso- ri nel corso della colluttazione. La morte era sopravvenuta per shock emorragico. Il balcone della stanza era aperto. I coltelli risultarono prelevati da un recipiente contenentene altri e sito su un piano pen- sile a una certa altezza.
Il fatto si potè temporalmente collocare come commesso, per quanto di- chiarato da alcuni testimoni, nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 16, 15 e le 16, 45. Alle 17, 07 si presentò presso il locale commissariato di polizia, in adempimento degli obblighi impostile essendo sottoposta a libertà con- trollata, la sorella della IN a nome OM giuntavi con la sorella SA. Entrambe vennero trattenute per essere sentite. Sempre nello stesso ufficio venne accompagnata l'altra sorella AR AL che era stata rintracciata mentre era con i figli su un auto- bus di linea cittadino.
Gli inquirenti infatti ritennero necessario controllare i movimenti dei SS non potendo escludersi un loro coinvolgimento nel delitto, potendo in ipotesi essere stato lo stesso commesso quale vendetta tra- sversale per l'omicidio del congiunto di questi a opera del NT EL, entrambi appartenenti a famiglie di zingari e avendo gli stes- si manifestato propositi di ritorsione si da appena dopo la morte del AN.
Tali sospetti vennero alimentati dal fatto che la AR AL, una
2 volta rintracciata e mentre la si stava portando in commissariato ven- ne incontrata da NT LO, fratello della IA, il quale le si lanciò contro e le diede uno schiaffo facendole cadere gli occhiali. Le tre donne vennero sentite, così come lo furono la loro madre, Boc- cia EP figlio della AR AL, il marito di questa e nume- rosi testimoni.
Si accertò che la AR AL presentava al collo lesioni che erano addebitabil a manovra di grattamento ".
Il mattino successivo si procedette a ulteriore ispezione dei luoghi. Alcune impronte digitali e palmari vennero rinvenute sul contenitore dei coltelli e, asportate, vennero trasmesse al gabinetto della poli- zia scientifica di Bari per le necessarie comparazioni accertandosi che erano state lasciate dal palmo della mano sinistra e dal dito anu- lare sinistro della AR AL.
Sul pianerottolo antistante l'appartamento nel quale si era commesso il delitto si riscontrò la presenza di due impronte lasciate da due diverse scarpe con suole di gomma con disegni particolari che si ri- scontrarono, e per misura e per disegni, simili l'una a quelle delle scarpe indossate da SS OM e l'altra a quelle di un paio di scarpe rinvenute nella abitazione dei SS e appartenenti al OC EP che disse di averle cedute il giorno precedente alla zia SA su richiesta di questa.
Macchie di sangue, appartenenti allo stesso gruppo ematico della vit- tima, si rilevarono sui gradini della scala condominiale che portava all'appartamento in cui alloggiava la famiglia SS. Sempre dello stesso gruppo ematico si accertò essere macchie di sangue che erano presenti sulle suole delle scarpe della OM. Sulla base di questi elementi, delle contraddizioni tra le versioni delle tre donne, delle dichiarazioni rese dai testimoni e di altri e- lementi indizianti acquisiti, si procedette al fermo di polizia giudi- ziaria di SS AR AL, SS OM e SS SA, provvedi- mento che fu convalidato e seguito dalla emissione di mandato di cat- tura a carico delle tre alle quali vennero contestati i delitti di o- micidio volontario e violazione di domicilio.
Nel corso della istruzione si accertò che i capelli rinvenuti tra le unghie della NT presentavano caratteri di similitudine a quelli della SS SA.
La SS AR AL espressamente e reiteratamente incolpò della commissione dei delitti, ai quali disse di non avere voluto partecipa- re, le due sorelle che respinsero le accuse.
Le tre donne vennero quindi rinviate al giudizio dibattimentale con- clusosi nelle due fasi del merito con le statuizioni sopra accennate. Con i motivi a sostegno delle impugnazioni si deduce per tutte le im- putate la nullità della sentenza impugnata per carenza e illogicità della motivazione nelle parti nelle quali si è ritenuta raggiunta la prova della loro responsabilità, si sono loro negate circostanze atte- nuanti generiche e si è riconosciuta la sussistenza di quelle aggra- vanti.
Per la SS AR AL si denuncia anche la carenza della motiva- zione circa il mancato riconoscimento delle circostanze di cui agli articoli 114 e 116 del codice penale. Sempre per la stessa si eccepi- sce inoltre violazione di legge per il mancato accoglimento della ri- chiesta di parziale rinnovazione del dibattimento, la nullità delle deposizioni dei suoi prossimi congiunti per non essere state precedute dall'avvertimento agli stessi della facoltà di esimersi dal renderle, la nullità della ordinanza con la quale si rigettò la istanza difensi- va di produzione di conclusioni scritte accompagnate da una memoria tecnica.
3 Così decide: Manifestamente infondate sono le dedotte questioni di nullità per vio- lazioni a norme processuali.
Relativamente a quella attinente la mancata osservanza del disposto del terzo comma dell'articolo 350 del codice di rito penale, deve pre- liminarmente respingersi la opinione manifestata dai giudici del meri- to ( pagina 38 della sentenza di primo grado ) secondo la quale il do- vere di avvertire il prossimo congiunto dell'imputato o dell'indiziato della facoltà di tacere non incomberebbe, diversamente da quanto e- spressamente prescritto per il magistrato, sull'ufficiale della poli- zia giudiziaria che, nel corso dello svolgimento di indagini su un reato, si accinga a raccogliere le informazioni in possesso della per- sona sentita.
E' certamente esatto che in tale senso si era pronunciata prevalente- mente in passato questa corte che peraltro, riconsiderando il proble- aveva poi optato per la soluzione opposta ( Sez. I, 2 febbraio ma,
1987, Millarte, in Cass. pen., 1989, p. 1673, n. 1466 ), ribadendola anche con riferimento alla disposizione dettata dall'articolo 199 del codice vigente che ha sostanzialmente quella omologa abrogata ( Sez. V, 18 giugno 1991, Riv. n. 188039 ).
Deve peraltro escludersi che nella presente fattispecie sia ravvisabi- le la denunciata irritualità. E infatti se risponde al vero che, nel corso delle indagini immediatamente successive al delitto, i prossimi congiunti delle indiziate non vennero avvertiti dagli ufficiali della polizia giudiziaria che li sentivano della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni, va osservato che ad avvalersi di essa espressa- mente tutti rinunciarono quando furono assunti come testimoni dal ma- gistrato del pubblico ministero confermando a quest'ultimo i riferi- menti già fatti agli agenti e talora arricchendoli di particolari sal- vo che per il OC EP che parzialmente modificò il racconto originario.
Per quanto però in particolare si riferisce a quest'ultimo, figlio della SS AR AL, non può trascurarsi di considerare, da un lato, che le sue prime dichiarazioni vennero raccolte quando ancora non erano insorti indizi di reato sul conto della madre sicchè non si rendeva operante l'obbligo imposto agli inquirenti, e, da altro, che fu il minore a recarsi negli uffici della polizia spontaneamente ac- compagnato dal padre chiedendo lui di dire in ordine a quanto a sua conoscenza circa i movimenti della genitrice e assistendo il padre all'atto che venne redatto nella occasione.
Sempre manifestamente infondata è la censura che viene mossa alla or- dinanza reiettiva della istanza di rinnovazione del dibattimento al fine di ottenersi chiarimenti sulle modalità e sui tempi del prelievo delle impronte rinvenute sul contenitore dei coltelli e sulla presumi- bile durata della persistenza di tracce su esso, considerata la sua natura, di tracce consimili.
Orbene, i giudici dell'appello hanno fornito adeguatamente ragione del perchè si dovesse disattendere la sollecitazione ( pagina 11 della sentenza ), rilevando che in ordine alla prima delle prospettate ne- cessità la risposta era già stata compiutamente fornita ( pagina 55 della sentenza di primo grado ) mentre per la seconda il richiesto pa- rere era assolutamente ininfluente ai fini del decidere atteso quanto sul punto acquisito. Al proposito, va ribadito che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti, conse- guendo da tale considerazione che va esente da critiche la sentenza nella quale siano indicati, in maniera logicamente accettabile, i mo- tivi per i quali la riapertura della istruttoria dibattimentale non si reputi necessaria o in ogni caso si appalesi come inidonea ad apporta- re elementi utili a contribuire alla formazione del convincimento del giudice stesso.
Priva di pregio è anche l'ultima delle questioni dedotte. Dalla stessa letterale formulazione dell'articolo 468 del codice di rito penale abrogato ( la situazione non è affatto mutata con riferi- mento al 523 di quello vigente ) si ricava inequivocabilmente che la discussione finale " ( del resto anche dal punto di vista lessicale "t
è questa l'unica lettura possibile ) va svolta con la illustrazione orale delle ragioni a sostegno delle conclusioni che sempre oralmente vanno presentate venendo poi, queste ultime, consacrate per scritto nel verbale redatto dal cancelliere. Nulla certamente può impedire la presentazione di note difensive ai sensi del disposto dell'articolo 145 dello stesso codice.
Va peraltro osservato che tale facoltà, almeno nel corso della discus- sione, non può essere estesa sino al punto di introdurre nel processo, scopo al quale chiaramente tendeva l'iniziativa della difesa della ri- corrente, una consulenza tecnica di parte su materie che non furono oggetto di perizia per essersi respinta la istanza di rinnovazione del dibattimento per l'espletamento di questa ( Sez. II, 9 maggio 1986, Baglioni, in Cass. pen., 1988, p. 344, n. 272; Sez. VI, 9 novembre 1981, Pastena, in Giust. pen., 1983, III, 209 ), dovendo pur sempre ritenersi che il diritto riconosciuto dall'ordinamento all'imputato di
" difendersi provando non può comportare l'inevitabile accoglimento anche di richieste che siano prive dei caratteri di rilevanza e perti- nenza ai fini della decisione ( Sez. un., 18 febbraio 1988, Greco, in
Giust. pen., 1989, III, 155 ). Inammissibili sono i motivi con i quali i difensori delle tre imputate censurano la sentenza nella parte nella quale si sono esposte le ra- gioni che inducevano i giudici dell'appello a ritenere raggiunta la prova che furono le stesse a commettere l'omicidio.
Va premesso a tale proposito che esula dai poteri della corte di le- gittimità quello di una " rilettura " dell'elemento probatorio la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, po- tendo e dovendo invece la stessa accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto a ritenere che l'elemento stesso sia o meno dotato di forza persuasiva a sostenere la validità della tesi ac- cusatoria.
Orbene, proprio tale non consentito intervento si richiede, in buona sostanza, dalle ricorrenti.
Va dato atto alla corte di assise di appello di Potenza di avere ana- liticamente valutato tutti, e nessuno escluso, come invece si preten- de, i fatti che si erano prospettati come indizianti a carico degli inquisiti, apprezzandoli con motivazione che appare esente da vizi lo- gici e giuridici. Il rilievo che viene sviluppato attraverso i due atti di ricorso è so- stanzialmente quello che il giudice del merito abbia fondato la affer- mazione della colpevolezza delle imputate su semplici indizi non aven- ti, proprio perchè tali, idonea validità probatoria. Orbene, quanto al concetto di " indizio " in contrapposizione a quello di " prova va chiarito che deve ritenersi superata la tradizionale ' distinzione tra la prova rappresentativa e quella critica che, solita- mente, si è per lungo tempo fatta al fine di una attribuzione di un maggiore o minore valore processuale all'una piuttosto che all'altra. Non può infatti contestarsi che ad alcune prove che rientrano nella FFcritiche deve riconoscersi un ftcategoria di quelle indirette " о rilievo di attendibilità superiore rispetto ad altre che pure rientra- no in quella delle dirette
#F о rappresentative " e anzi possono IF tr valere a verificare queste ultime ( come, ad esempio, tra le prime, una identificazione dattiloscopica che di per sè può essere decisiva, e, tra le seconde, la stessa testimonianza che deve anche essa supera- re il controllo della attendibilità di colui che la rende, non potendo certo ritenersi che il testimone sia assistito da una presunzione as- soluta di credibilità ).
Da ciò si è fatto derivare dalla più moderna dottrina processuale pe- nalistica che non ha senso perpetuare questa distinzione dovendo rico- noscersi alle une e alle altre identica attitudine alla dimostrazione.
E' evidente che la decisione finale del giudice sulla colpevolezza dell'imputato contro il quale militino esclusivamente prove indirette deve pervenire ( e dei vari passaggi dovrà fornire correttamente conto la sentenza ) attraverso una serie di sillogismi che consenta la rico- struzione del fatto da provare seguendosi il criterio che dalla dot- trina si è indicato come quello della " congruenza narrativa " che ab- bia superato le due verifiche della " giustificazione esterna 1 e del- la " giustificazione interna ".
E sulla logicità della motivazione va esercitato il sindacato del giu- dice di legittimità, sottraendosi a censure la sentenza la cui motiva- zione validamente resista al controllo della sua razionalità formale e sostanziale, il che è per quella in esame.
Rilievo principale che va fatto ai motivi dei ricorsi è quello della atomizzazione dei vari indizi a carico delle imputate assumendoli sin- golarmente e contrapponendovi una possibile diversa lettura di ognuno di essi.
Un simile metodo di lavoro non è invece consentito, in quanto in pre- senza di una pluralità di elementi indiziari, il giudice dovrà certa- mente procedere all'esame di ciascuno di essi singolarmente preso tra- scurando gli altri e ciò al fine di acclararne la certezza storica, una volta che abbia esaurito questa indefettibile indagine preli- ma, minare, sarà suo compito quello di una valutazione unitaria degli stessi per valutarne la concordanza e la univocità nei confronti dell'incolpato.
In tale senso hanno correttamente operato i giudici del merito che hanno prima elencato ( pagina 3 retro della sentenza ) sia i dati co- stituenti prove critiche che quelli nei quali era dato ravvisare
#1
un semplice " indizio ", inteso questo nel significato di argomento che fornisce la semplice probabilità della ricostruzione di un fatto e quindi, di per sè, insufficiente allo scopo ma che indubbiamente serve a corroborare la validità della conclusione raggiunta dando un senso al fatto come risultante ricostruito in virtù delle prime. Proseguendo nella opera di analisi hanno correttamente esaminato sin- golarmente gli stessi elementi ( impronte plantari, impronte digitali e palmari, capelli rinvenuti nelle unghie della vittima ) rilevando la loro certezza storica e la sicura riferibilità alle tre imputate atte- se le risultanze degli accertamenti peritali. Infine hanno unitariamente valutato tali dati che hanno altresì criti- camente raffrontato con quanto altro acquisito ( presenza delle tracce di sangue dello stesso gruppo ematico della NT IA sui gradini della scala portante alla abitazione dei SS e su una suola di una Scarpa della OM e loro presumibile collocazione temporale, inat- tendibilità delle dichiarazioni della AR AL circa le cause delle lesioni riscontratele sul collo stante la incompatibilità tra la natura delle stesse e la versione fornita e ancora per la stessa quel- le indirizzate a dare una ipotetica spiegazione del motivo per il qua-
6 le si sarebbe potuto da parte sua toccare il contenitore dei coltelli, dal quale certamente vennero presi quelli usati per colpire la vittima come confermato al dibattimento di primo grado dalla SS IN, e imprimervi quindi le impronte venendo oggettivamente smentita la prospettata possibilità da quanto in fatto accertato circa il momento nel quale si provvide dagli agenti alla operazione di prelievo, circo- stanze di fatto emerse dalle deposizioni di OC EP, SS OR, SS NT, SS RO, TI RM, PE ON e PE NZ ), concludendo, con argomentazioni stringenti e logi- camente corrette, per la univocità e la concordanza del tutto nella direzione della attribuibilità del delitto alle tre donne, le cui di- chiarazioni a discolpa, dopo attenta valutazione, si sono ritenute non veritiere fornendosi di tale apprezzamento incensurabile dimostrazione con il richiamo alle contraddizioni tra quelle rese da ciascuna delle imputate nei vari momenti, agli insanabili contrasti che la compara- zione tra quanto riferito dall'una e dall'altra di esse consentiva di registrare. Si è doverosamente indagato alla ricerca del movente che, nonostante le proteste opposte, si è accertato appartenere a tutte, non ceramente esclusa la AR AL per quanto accertato in punto di fatto e po- sto nel debito rilievo in particolare nella sentenza pronunciata nel primo grado ( pagine 9 e 20 ). Lo stesso schema di consumazione del delitto è stato oggetto di atten- zione, rilevandosi che la indagine psicologica consentiva di desumere che esso deponeva inequivocabilmente nel senso della attuazione della vendetta, da ciascuna delle imputate annunciata o intimamente promessa a se stessa ( sul punto si rinvia a quanto venne scritto da SS SA nel diario da lei tenuto ) per punire l'assassino del fratello uc- "
cidendo un congiunto del primo nello stesso grado di parentela e con modalità che in un certo senso ripetessero quelle con le quali si era procurata la morte del loro sia pure con uno strumento letale diverso al quale si dovette ricorrere dopo la vana ricerca dell'arma adoperata per togliere la vita al loro germano che si sarebbe voluta usare, non trascurandosi infine di commettere il delitto nello stesso giorno del- la settimana ( Sabato ) nel quale il primo era avvenuto.
La lettura degli atti di appello consente di rilevare che, contraria- mente a quanto si assume nel ricorso di SS SA e SS OM, nessuna doglianza venne avanzata da alcuna delle tre imputate avversO la sentenza di primo grado per la parte relativa alla ritenuta sussi- stenza delle circostanze aggravanti della pena.
In maniera assolutamente generica ( così come per il correlativo moti- vo di appello del quale, si deve aggiungere, quello di ricorso è una letterale ripetizione ) per la SS AR AL si censura la sen- tenza per il diniego delle circostanze di cui agli articoli 114 e 116 del codice penale.
La critica si appalesa in ogni caso manifestamente infondata per la assenza di un qualsiasi elemento sul quale potesse fondarsi il convin- : cimento che questa imputata avesse voluto esclusivamente un qualche fatto diverso rispetto a quello di omicidio ( fatto diverso neanche indicato ) e che il suo contributo alla azione delittuosa fosse stato minimo.
Infondati sono, infine, i motivi con i quali si censura la sentenza impugnata per il diniego del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, essendosi ampiamente dato conto, e non con mere formule di stile ma con diffusa motivazione, delle ragioni che ostavano a tale riconoscimento attraverso il richiamo alla gravità del fatto, alle sue modalità di commissione, alla intensità del dolo, alla negativa perso- nalità delle imputate che non esitarono a coinvolgere nel delitto un
7 minore figlio di una di esse e nipote delle altre, alla loro elevata capacità a delinquere e nulla, a fronte di tutto ciò ponendosi per in- durre a una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
P. Q. M.
Visti gli artt. 537 e 549 c. p. p. 1930, dichiara inammissibili i ri- corsi e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuna, al versamento della somma di lire
500.000 a favore della Cassa delle ammende.
Roma, 6 luglio 1992. Il consigliere estensore Il presidente cilin mm. ien
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Battista Innocenzo
Ане IN CANCELLERIA
29 LUG 1992
IL CANCELLIERE