Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/1992, n. 8511
CASS
Sentenza 6 luglio 1992

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Dalla stessa letterale formulazione dell'articolo 468 del codice di rito penale abrogato (la situazione non è affatto mutata con riferimento al 523 di quello vigente) si ricava che la "discussione finale" va svolta con la illustrazione orale delle ragioni a sostegno delle conclusioni che sempre oralmente vanno presentate venendo poi, queste ultime, consacrate per scritto nel verbale redatto dal cancelliere. Nulla certamente può impedire la presentazione di note difensive ai sensi del disposto dell'articolo 145 dello stesso codice. Peraltro tale facoltà, almeno nel corso della discussione, non può essere estesa sino al punto di introdurre nel processo una consulenza tecnica di parte su materie che non furono oggetto di perizia per essersi respinta la istanza di rinnovazione del dibattimento per l'espletamento di questa, dovendo pur sempre ritenersi che il diritto riconosciuto dall'ordinamento all'imputato di "difendersi provando" non può comportare l'inevitabile accoglimento anche di richieste che siano prive dei caratteri di rilevanza e pertinenza ai fini della decisione.

Va ribadito che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti. Ne consegue che va esente da critiche la sentenza nella quale siano indicati, in maniera logicamente accettabile, i motivi per i quali la riapertura della istruttoria dibattimentale non si reputi necessaria o in ogni caso si appalesi come inidonea ad apportare elementi utili a contribuire alla formazione del convincimento del giudice stesso.

Quanto al concetto di "indizio" in contrapposizione a quello di "prova", deve ritenersi superata la tradizionale distinzione tra la prova rappresentativa e quella critica che viene fatta al fine di una attribuzione di un maggiore o minore valore processuale all'una piuttosto che all'altra. Non può infatti contestarsi che ad alcune prove che rientrano nella categoria di quelle "indirette" o "critiche" deve riconoscersi rilievo di attendibilità superiore rispetto ad altre che pure rientrano in quella delle "dirette" o "rappresentative" e anzi possono valere a verificare queste ultime (come, ad esempio, tra le prime, una identificazione dattiloscopica che di per sè può essere decisiva, e, tra le seconde, la stessa testimonianza che deve anche essa superare il controllo della attendibilità di colui che la rende, non potendo certo ritenersi che il testimone sia assistito da una presunzione assoluta di credibilità). Da ciò deriva che non ha senso quella distinzione, dovendo riconoscersi alle une e alle altre identica attitudine alla dimostrazione. Peraltro, la decisione finale del giudice sulla colpevolezza dell'imputato contro il quale militino esclusivamente prove indirette deve essere raggiunta (e dei vari passaggi dovrà fornire correttamente conto la sentenza) attraverso una serie di sillogismi che consenta la ricostruzione del fatto da provare, seguendosi il criterio detto della "congruenza narrativa" che abbia superato le due verifiche della "giustificazione esterna" e della "giustificazione interna". Sulla logicità della motivazione va esercitato il sindacato del giudice di legittimità, sottraendosi a censure la sentenza la cui motivazione validamente resista al controllo della sua razionalità formale e sostanziale.

Il dovere di avvertire il prossimo congiunto dell'imputato o dell'indiziato della facoltà di tacere, espressamente prescritto per il magistrato dall'art. 199 nuovo cod. proc. pen., incombe anche sull'ufficiale di polizia giudiziaria che, nel corso di svolgimento di indagini su un reato, si accinga a raccogliere le informazioni in possesso della persona sentita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/1992, n. 8511
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8511
    Data del deposito : 6 luglio 1992

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