Sentenza 16 aprile 2015
Massime • 1
La sanzione di inutilizzabilità che, a norma dell'art. 16 quater, comma nono, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella l. 15 marzo 1991, n. 82 come modificata dall'art. 14 della l. 13 febbraio 2001, n. 45, colpisce le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento.
Commentario • 1
- 1. Lista testimoniale via fax? Ammissibile purchè .. (Cass. 23343/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 settembre 2019
Il deposito materiale della lista in cancelleria - ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti, consulenti tecnici e soggetti di cui all'art. 210 c.p.p., - può avvenire anche a mezzo dei mezzi tecnici di trasmissione di cui all'art. 150 (ad esempio, il telefax), che bene assolvono, in ipotesi di corretta e completa ricezione, alla funzione di comunicazione, all'ufficio ed agli altri interessati, del contenuto di un atto; il soggetto trasmittente ha, tuttavia, l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, in quanto su di lui incombe la responsabilità dell'eventuale carenza della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2015, n. 21352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21352 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 16/04/2015
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 816
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 47233/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR NO, n. a Catania il 12.10.1955, rappresentato e assistito dall'avv. Pacchioli Roberto e dall'avv. Pomari Roberta, di fiducia;
ZI TO, n. a Catania il 12.08.1960, rappresentato e assistito dall'avv. Antoci Giorgio TO, di fiducia;
BO TO, n. a Catania il 03.11.1958, rappresentato e assistito dall'avv. De Luca Eugenio Antonello, di fiducia LO FA LF, n. a Catania il 30.04.1063, rappresentato e assistito dall'avv. De Luca Eugenio Antonello, di fiducia;
IU AN, n. a Catania il 28.03.1958, rappresentato e assistito dall'avv. Cianferoni Luca, di fiducia e dallo stesso IU AN, in proprio;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, prima sezione penale, n. 919/2008, in data 13.06.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria dell'Avvocato generale Dott. Carmine Stabile che ha concluso chiedendo:
per OR, la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
per BO, LO FA, ZI e IU, il rigetto dei ricorsi;
sentita la discussione dell'avv. Sabato Giuseppe, in sostituzione dell'avv. Cianferoni Luca, dell'avv. Pacchioli Roberto e dell'avv. De Luca Eugenio Antonello che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13.06.2013, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di OR NO, BO TO, IU AN, ZI TO e LO FA LF per il reato di ricettazione aggravata in concorso (capo B) per essere lo stesso estinto per prescrizione e rideterminava la pena nei confronti dei sunnominati per il reato di rapina aggravata in concorso ai danni di un ufficio postale (capo A), nei seguenti termini:
- per BO TO, IU AN, ZI TO e LO FA LF, in anni otto di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa ciascuno;
- per OR NO, in anni sei di reclusione ed Euro 900,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.
2. Avverso detta pronuncia, i sunnominati imputati, assistiti dai rispettivi difensori, proponevano ricorso per cassazione (il IU, sia in proprio che tramite il proprio difensore).
3. Ricorso di OR NO.
Il ricorso denuncia:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza dell'art. 125 c.p.p., comma 3: nullità della sentenza per mancanza di motivazione sul rigetto del primo motivo di appello (primo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3: nullità della sentenza di appello nella parte in cui si afferma che il giudice di secondo grado può integrare la motivazione della sentenza di primo grado affetta da mancanze e difetti motivazionali (secondo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza dell'art. 429 c.p.p.: nullità del decreto che dispone il giudizio (terzo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza dell'art. 125 c.p.p., comma 3: nullità della sentenza per mancanza di motivazione sul rigetto del terzo motivo di appello in relazione all'eccepita nullità della sentenza di primo grado per mancata decisione sull'inammissibilità del teste ES (quarto motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per violazione della L. n. 82 del 1991, art. 16 quater, comma 1 (quinto motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione del teste ES LO come teste non de relato (sesto motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza dell'art. 468 c.p.p., comma 1 in relazione all'inammissibilità dell'indicazione del testimone ES LO (settimo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nell'apprezzamento delle fonti di prova (ottavo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per violazione dell'art. 192 c.p.p., n. 2 e art. 546 c.p.p., lett. e): vizio della sentenza nella parte in cui ha desunto un fatto da indizi non gravi, precisi e concordanti (nono motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., lett. e) e art. 533 c.p.p., comma 1: mancanza di motivazione in relazione al motivo di impugnazione che eccepiva la violazione dell'art. 533 c.p.p. (decimo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., lett. e) e art. 533 c.p.p., comma 1: mancanza di motivazione in relazione al motivo di impugnazione che eccepiva l'assenza di prova in relazione al concorso con particolare riferimento al nesso di causalità ed al requisito psicologico (undicesimo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. ed alla contestazione dell'aggravante (dodicesimo motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come la difesa del ricorrente avesse eccepito la nullità della sentenza di primo grado per omessa decisione sulle questioni pregiudiziali: motivo che veniva respinto dalla Corte territoriale senza alcuna motivazione.
3.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, sostenendo che la motivazione mancante del primo giudice può essere integrata dal giudice di secondo grado, ha apertamente violato il disposto dell'art. 125 c.p.p., comma 3. 3.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel rigettare il secondo motivo di appello, ha violato il disposto dell'art. 429 c.p.p., lett. c), in presenza di una contestazione ne' chiara ne' precisa in ordine alla condotta e al tipo di concorso oggetto di contestazione al OR.
3.4. In relazione al quarto motivo, si censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare in ordine all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per inammissibilità della testimonianza di ES LO.
3.5. In relazione al quinto motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha utilizzato ai fini della decisione le dichiarazioni rese da ES LO al di fuori dell'ambito della collaborazione e del termine di centottanta giorni dall'inizio della stessa.
3.6. In relazione al sesto motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in modo illogico e contraddittorio, ha ritenuto la testimonianza di ES LO come diretta piuttosto che de relato.
3.7. In relazione al settimo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di considerare l'eccepita inammissibilità della testimonianza indiretta di ES LO, introdotta dal pubblico ministero, con tema di "conoscenza diretta" e con conseguente violazione del disposto dell'art. 468 c.p.p., comma 1. 3.8. In relazione all'ottavo motivo, si censura la sentenza impugnata in punto valutazione delle risultanze istruttorie per essere la medesima affetta dal vizio di travisamento della prova.
3.9. In relazione al nono motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui è incorsa nel vizio di violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, e art. 546 c.p.p., lett. e) per aver desunto un fatto (ossia, l'asserita conoscenza da parte del OR degli orari, dei giorni e dei percorsi del furgone Mondialpol che provvedeva alla consegna del denaro all'ufficio postale di Massalengo nonché della conformazione interna del suddetto ufficio) da indizi privi dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza.
3.10. In relazione al decimo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui nulla ha detto in merito al dedotto dubbio del mancato superamento di ogni ragionevole dubbio per pronunciare sentenza di condanna.
3.11. In relazione all'undicesimo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di verificare (e qualificare) il contributo causale di ciascun concorrente nella realizzazione del fatto di reato.
3.12. In relazione al dodicesimo motivo, si censura la sentenza impugnata con riferimento all'inopinato mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.. 4. Ricorso di IU AN, a firma avv. Luca Cianferoni. Il ricorso denuncia:
- violazione di legge penale, nella specie degli artt. 110 e 628 c.p. e motivazione illogica (motivo unico).
4.1. In relazione alla censura dedotta, si evidenzia come a carico del IU sia presente in atti unicamente la chiamata, oltretutto de relato, di ES LO, il cui riscontro è costituito dalla sola accertata presenza del IU in Milano con altri odierni coimputati. Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che mentre nel caso in cui il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce, sul piano logico, la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, al contrario, dal momento che i riscontri esterni alla chiamata di correità devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, qualora la valutazione della chiamata contenga accuse nei confronti di più persone, deve avvenire in modo frazionato per verificare l'esistenza dei riscontri individualizzanti a carico di ciascun accusato, non potendo estendersi l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante ad un altro chiamato.
4.1.bis. Secondo ricorso di IU AN, firmato in proprio. Nel ricorso, che non articola alcun motivo di censura, il IU chiede pronuncia assolutoria per non aver commesso il fatto.
5. Ricorso di ZI TO.
Il ricorso denuncia:
- erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 3, art. 125 c.p.p., comma 3 nonché in relazione all'art. 111 Cost.; carenza ed illogicità motivazionale risultante dal testo impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (primo motivo);
- erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disciplina di cui all'art. 81 c.p.; carenza ed illogicità motivazionale risultante dal testo impugnato;
richiesta di assegnazione alle Sezioni Unite dalla Suprema Corte di Cassazione (secondo motivo);
- violazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato (terzo motivo).
5.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come l'intero costrutto accusatorio si fondi sulle dichiarazioni del collaboratore ES LO che avrebbe appreso alcuni particolari dei presunti eventi delittuosi direttamente da alcuni degli odierni imputati e, sulla scorta di tale particolare circostanza, la Corte territoriale ha argomentato in maniera del tutto illogica, sulla presunta attendibilità, giungendo a confortare il dictum del ES attraverso presunti riscontri esterni contraddittori e di per sè privi di qualunque valenza individualizzante.
5.2. In relazione al secondo motivo, sì contesta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disciplina dell'art. 81 c.p. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione della continuazione con la sentenza n. 4506/1996 emessa dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, confermata dalla Corte d'appello di Torino in data 26.04.2005. Dopo aver premesso che nessuna critica all'omessa applicazione della disciplina dell'art. 81 c.p. era stata mai mossa al giudice di primo grado, appariva del tutto pretestuoso l'iter argomentativo posto a fondamento di un'omessa decisione in merito a tale espressa richiesta, basato esclusivamente sulla mancata allegazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile, pur avendo indicato gli estremi della stessa, rimettendo alla Corte l'onere di acquisizione del predetto provvedimento, ai sensi del disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3. L'esistenza di un chiaro contrasto di giurisprudenza che individua oneri processuali di allegazione diversi a seconda della fase processuale fomentando ingiustificate disuguaglianze di discernimenti, rende imprescindibile l'intervento da parte delle Sezioni unite della Suprema Corte.
5.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata che non ha adempiuto al proprio obbligo motivazionale limitandosi ad un laconico argomentare sulla mitigazione della pena senza alcun riferimento specifico all'espresso riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.. 6. Ricorso di BO TO (comune con quello di LO FA LF).
Il ricorso denuncia, quale motivo unico, la mancanza e l'illogicità della motivazione.
Più in particolare, si censura il fatto che la sentenza d'appello si limiti ad aderire alle conclusioni del giudice di primo grado;
non consideri che il ES è soggetto tossicodipendente(con motivi di astio e rancore nei confronti del BO;
non esistano riscontri al narrato del collaboratore dichiarante. Inoltre si evidenzia come, su quest'ultimo punto, la Corte territoriale ha omesso di considerare i principi statuiti dalla Suprema Corte, secondo cui la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse. Infine, si censura l'apparente motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'omessa considerazione di alcuni elementi importanti (tra cui, l'assoluta mancanza di ulteriori denunce ed il buon comportamento processuale complessivamente tenuto dai ricorrenti) ai fini della graduazione della pena ex art. 133 c.p.. 7. Ricorso di LO FA LF (comune con quello di BO TO).
Si rimanda a quanto esposto nel precedente paragrafo 6. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di BO TO, IU AN e LO FA LF sono manifestamente infondati e, come tali, risultano inammissibili. I ricorsi di OR NO e ZI TO sono infondati e, pertanto, vanno rigettati.
2. Alla luce del tenore delle doglianze sollevate dai ricorrenti, si rende necessario premettere - con riguardo innanzitutto ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006 - che, a parere del Collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
2.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" deve, a pena di inammissibilità (Sez. 1, sent. n. 20344 del 18/05/2006, dep. 14/06/2006, Salaj, Rv. 234115;
Sez. 6, sent. n. 45036 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
2.2. In proposito, può ritenersi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. "autosufficienza del ricorso", inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte. Valorizzando dapprima la formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione: "... 5. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio";
la disposizione stabilisce attualmente, all'esito delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione "... 5. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"), ed attualmente la formulazione (introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006) dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità: "... 6. la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"), si è osservato che il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (cfr., Cass. civ. Sez. 2, sent. n. 26234 del 02/12/2005, Rv. 585217; Cass., Sez. lav., sent. n. 14561 del 17/08/2012, Rv. 623618).
2.3. Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, questa Suprema Corte ha già ritenuto che "la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, ... a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso" (Sez. 1, sent. n. 16706 del 18/03/2008, dep. 22/04/2008, Falcone, Rv. 240123; Sez. 1, sent. n. 6112 del 22/01/2009, dep. 12/02/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 5, sent. n. 11910 del 22/01/2010, dep. 26/03/2010, Casucci, Rv. 246552, per la quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze;
Sez. 6, sent. n. 29263 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Cavanna e altro, Rv. 248192, per la quale il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso;
Sez. 2, sent. n. 25315 del 20/03/2012, dep. 27/06/2012, Ndreko e altri, Rv. 253073, per la quale in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione).
Sulla base delle considerazioni che precedono, va, pertanto, riaffermato il principio di diritto secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, va recepita e applicata anche in sede penale la teoria della "autosufficienza del ricorso", elaborata in sede civile;
ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante l'allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte Suprema alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede penale è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti del processo".
2.4. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, sent. n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074). Deve tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di procedere ad un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi (Sez. 6, sent. n. 14624 del 20/03/2006, dep. 27/04/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 2, sent. n. 18163 del 22/04/2008, dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789), e ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sent. n. 27429 del 04/07/2006, dep. 01/08/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, sent. n. 25255 del 14/02/2012, dep. 26/06/2012, Minervini, Rv. 253099, secondo cui, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito).
2.5. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Sez. 6, sent. n. 35964 del 28/09/2006, dep. 26/10/2006, Foschini e altro, Rv. 234622; Sez. 3, sent. n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623; Sez. 5, sent. n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215; da ultimo, Sez. 6, sent. n. 5146 del 16/01/2014, dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774): (a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione); (c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
2.6. Va inoltre evidenziato che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2, sent. n. 3706 del 21/01/2009, dep. 27/01/2009, PG in proc. Haggag, Rv. 242634, e Sez. 2, sent. n. 19696 del 20/05/2010, dep. 25/05/2010, Maugeri e altri, Rv. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4, sent. n. 6243 del 07/03/1988, dep. 24/05/1988, Tummarello, Rv. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4, sent. n. 4173 del 22/02/1994, dep. 13/04/1994, Marzola e altri, Rv. 197993). Al riguardo, va quindi ribadito il principio di diritto secondo cui "nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta".
3. Ulteriore doverosa evocazione della giurisprudenza di legittimità afferisce al ricorso considerato aspecifico, situazione che si verifica allorquando il medesimo, prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, enunci i motivi in forma perplessa o alternativa (Sez. 6, sent. n. 32227 del 16/07/2010, dep. 23/08/2010, T., Rv. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6, sent. n. 800 del 06/12/2011, dep. 12/01/2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528). Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (a norma del quale è onere del ricorrente "enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2, sent. n. 31811 del 08/05/2012, dep. 06/08/2012, Sardo e altro, Rv. 254329). Per tali ragioni, la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
3.1. Inoltre, secondo altro consolidato ed altrettanto condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 4, sent. n. 15497 del 22/02/2002, dep. 24/04/2002, Palma, Rv. 221693; Sez. 6, sent. n. 34521 del 27/06/2013, dep. 08/08/2013, Ninivaggi, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, sent. n. 8700 del 21/01/2013, dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)".
3.2. Invero, il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. c) (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6, n. 8700/2013, cit). Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso". Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6, n. 8700/2013, cit).
4. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (cfr., per tutte, Sez. 6, sent. n. 1307 del 26/09/2002, dep. 14/01/2003, Delvai, Rv. 223061).
4.1. Inoltre, in presenza di una doppia conforma, affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione ivi impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 2, sent. n. 1309 del 22/11/1993, dep. 04/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250;
Sez. 3, sent. n. 13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615).
5. Per quel che concerne poi il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. U, sent. n. 30328 del 10/07/2002, dep. 11/09/2002, Franzese, Rv. 222139 - e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, sent. n. 19575 del 21/04/2006, dep. 07/06/2006, Serino ed altro, Rv. 233785; Sez. 2, sent. n. 16357 del 02/04/2008, dep. 18/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795). In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2, sent. n. 7035 del 09/11/2012, dep. 13/02/2013, De Bartolomei e altro, Rv. 254025) che "La previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato". Alla luce degli esposti principi vanno esaminati gli odierni ricorsi.
6. Ricorso di OR NO:
6.1. Infondato, con riferimento ad entrambi i profili dedotti, è il primo motivo di doglianza.
Lamenta il ricorrente la mancata decisione sulle questioni pregiudiziali che erano state oggetto di specifica discussione difensiva ed il difetto di motivazione con riferimento alle eccezioni di:
- nullità del capo d'imputazione perché incompleto, generico ed ellittico, soprattutto con riferimento alla natura del concorso contestato al OR, posto che solo nel corso del dibattimento sarebbe emerso che non gli era addebitata la materiale partecipazione alla rapina bensì la funzione di basista;
- inammissibilità ed inutilizzabilità della testimonianza ES perché lo stesso, citato per essere sentito in merito a fatti di cui era a conoscenza diretta, era stato invece escusso su circostanze apprese de relato e comunque non riferite entro il termine di cui alla L. n. 82 del 1991, art. 16 quater, comma 1. 6.1.1. Con riferimento al primo profilo, la Corte territoriale, con motivazione ampiamente giustificata e priva di vizi logico-giuridici, ha ritenuto come l'addebito contestato al OR fosse del tutto chiaro, essendogli stata imputata la partecipazione alla rapina aggravata effettuata ai danni dell'ufficio postale di Massalengo in data 13.07.1994 in concorso con BO TO, IU AN, ZI TO e LO FA LF (oltre a Strazzeri Francesco, deceduto). Vi si delinea - osserva la Corte - "... una condotta inequivoca, a fronte della quale l'appellante ha svolto ampia ed esauriente difesa, senza che l'omessa precisazione del ruolo di basista da egli svolto all'interno dei componenti della banda abbia pregiudicato alcunché, trattandosi di dettaglio non necessario ed imprescindibile ai fini della comprensione dell'accusa e del relativo tema probatorio".
6.1.2. Medesime conclusioni vanno tratte con riferimento al secondo profilo.
Come correttamente evidenziato in premessa dalla Corte territoriale, la sanzione di inutilizzabilità che, ai sensi del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 quater, comma 9, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14, colpisce le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento (Sez. 6, sent. n. 16939 del 20/12/2011, dep. 07/05/2012, De Filippi e altri, Rv. 252632).
Nel presente giudizio, il collaboratore ES risulta aver deposto su fatti appresi direttamente dagli appellanti BO e IU e, dunque - rileva la Corte territoriale - "... non solo la sua testimonianza non può definirsi de relato, ma è pure riferita, oltre che alla rapina in contestazione, anche allo specifico contesto criminale in cui detto reato è inserito, al quale il collaborante ha direttamente preso parte, ovvero altre condotte illecite cui egli ebbe a partecipare ... unitamente alla "batteria" di rapinatori ...": si è in presenza, quindi, di conoscenze dirette, apprese dal componente del gruppo in ragione della sua appartenenza al sodalizio e da questi riferite, costituenti patrimonio probatorio di significativo rilievo e pienamente utilizzabili (cfr., Sez. 1, sent. n. 15554 del 13/03/2009, dep. 10/04/2009, Lo Russo e altri, Rv. 243986, secondo cui hanno rilievo probatorio le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza, se sono corroborate da elementi di verifica in ordine al fatto che le notizie riferite costituiscano oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, e ciò in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia).
6.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di censura. Lamenta il ricorrente l'avvenuta - e, a suo dire, non consentita - integrazione della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello.
6.2.1. La censura, in presenza - come nella fattispecie - di una c.d. "doppia conforme" di responsabilità, è completamente destituita di fondamento alla luce del consolidato opposto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in situazioni del genere, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr., Sez. U, 04/02/1992, Ballan ed altri;
Cass., Sez. 1, 21/03/1997, Greco ed altri;
Sez. 1, 04/04/1997, Proietti ed altri).
6.2.2. Si è affermato che, in tema di impugnazione, il giudice di appello che, investito di pieni poteri cognitivi e decisori, procede ad integrare la motivazione mancante della sentenza di primo grado, non viola il principio del doppio grado di giurisdizione di cui all'art. 6 CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che può considerarsi soddisfatto con la previsione del ricorso per cassazione, in quanto le modalità di esplicazione del diritto al riesame delle decisioni di condanna possono essere limitate alla proposizione delle questioni di diritto (Sez. 6, sent. n. 30059 del 05/06/2014, dep. 09/07/2014, PG in proc. Bertucca e altri, Rv. 262397).
6.2.3. Invero, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (cfr., ex multis, Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595).
6.3. Infondato è il terzo motivo di censura che reitera il primo. Sullo stesso, si rimanda alle considerazioni svolte al precedente paragrafo 6.1.1.
6.3.1. È solo il caso di aggiungere che non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa;
la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 5, sent. n. 51248 del 05/11/2014, dep. 10/12/2014, Cutrera, Rv. 261741). In tal senso, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa - come nella fattispecie - contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'oggetto della contestazione (ex multis, Sez. 5, sent. n. 6335 del 18/10/2013, dep. 10/02/2014, Morante, Rv. 258948; Sez. 2, sent. n. 16817 del 27/03/2008, dep. 23/04/2008, Muro e altri, Rv. 239758).
6.4. Infondato è il quarto motivo di censura che reitera il primo. Sullo stesso, si rimanda alle considerazioni svolte al precedente paragrafo 6.1.2.
6.5. Infondato è il quinto motivo di censura che reitera il primo. Anche sullo stesso, si rimanda alle considerazioni svolte al precedente paragrafo 6.1.2.
6.6. Infondato è il sesto motivo di censura che reitera il primo e, in parte, il quarto. Anche sullo stesso, si rimanda alle considerazioni svolte al precedente paragrafo 6.1.2. 6.7. Infondato è il settimo motivo di censura che reitera il primo e, in parte, il quarto. Anche sullo stesso, si rimanda alle considerazioni svolte al precedente paragrafo 6.1.2. 6.8. Manifestamente infondato è l'ottavo motivo di censura. Ipotizza il ricorrente un vizio di travisamento della prova.
6.8.1. Va innanzitutto premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr., ex multis, Sez. 6, sent. n. 5146 del 16/01/2014, dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774).
6.8.2. In ogni caso, va evidenziato come non spetti alla Suprema Corte rivalutare il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché, attraverso la verifica del travisamento della prova, il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi. Per questo motivo, non può esservi spazio alcuno ad una rinnovata considerazione della valenza attribuita ad una determinata deposizione testimoniale, mentre potrebbe - in ipotesi - farsi valere la mancata considerazione di altra deposizione testimoniale di segno opposto esistente in atti, ma non considerata dal giudice ovvero la valenza ingiustamente attribuita ad una deposizione testimoniale inesistente o che presenti un contenuto diametralmente opposto a quello percepito dal giudicante e da lui riversato nella motivazione (cfr., Sez. 2, sent. n. 6078 del 09/01/2009, dep. 11/02/2009, Tripodi, Rv. 243448).
6.8.3. Nella fattispecie, peraltro, il ricorrente non deduce l'inesistenza della prova posta a fondamento della decisione ma propone una diversa valutazione degli elementi di prova, deducendo quindi un vizio riconducibile al c.d. travisamento del fatto.
6.8.4. La Suprema Corte non può però optare per la soluzione che ritiene più adeguata sulla ricostruzione dei fatti valutando l'attendibilità dei testi (e, ove esistenti, le conclusioni di periti e consulenti tecnici) esclusa dai giudici di merito: può soltanto verificare se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito e sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. Invero, come accennato in premessa, infatti, il giudice di legittimità non ha il potere di rivalutare gli elementi di prova al fine di pervenire ad una diversa ricostruzione del fatto essendo questo compito esclusivo del giudice di merito;
il travisamento del fatto - inteso nel senso indicato - non può pertanto costituire motivo di ricorso in cassazione se inteso nel senso di una complessiva rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e senza che venga indicata alcuna (manifesta) illogicità in cui sia incorso il giudice di merito in questa ricostruzione. E sempre che - come è avvenuto nel caso di specie - il giudice di appello abbia fornito non illogica risposta alle argomentazioni in fatto contenute nei motivi di appello (cfr., Sez. 4, sent. n. 36769 del 09/06/2004, dep. 17/09/2004, Cricchi ed altri, Rv. 229690).
6.8.5. Afferma la Corte territoriale: "... il Tribunale ha compiutamente esaminato la posizione dell'appellante ed ha esposto in modo esauriente la ragione dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del ES verso OR, prima fra tutte l'evidente monitoraggio dall'interno della rapina e la piena compatibilità del ruolo di basista in capo al OR che, a prescindere dalle mansioni in concreto svolte presso le Poste Italiane in altro ufficio e dunque dagli irrilevanti aspetti evidenziati dalle cosiddette prove a discarico, senza dubbio conosceva bene i luoghi, perché vi abitava ed aveva quindi modo di frequentarli e, quale dipendente postale, era in grado di acquisire senza destare sospetti, le informazioni necessarie all'ottimizzazione del risultato ed in particolare quelle relative alla localizzazione della cassaforte ed all'orario preciso della consegna del denaro da parte della Mondialpol, circostanze entrambe all'evidenza note ai rapinatori ...; ... la rapina ... era stata preparata utilizzando informazioni provenienti dall'interno, come messo in luce nel corso del suo svolgimento dalla stesse mosse dei rapinatori, che dimostrarono di conoscere bene il luogo pur non essendo noti ai dipendenti, di essere informati sia del luogo ove si trovava la cassaforte, sia del momento in cui sarebbe arrivato il denaro, tanto è vero che entrarono in azione poco dopo che il furgone della Mondialpol effettuò la consegna, circostanza questa che mette in evidenza il fatto che il blindato fosse atteso e che l'orario di arrivo fosse di conseguenza conosciuto. Ciò consente di ritenere che la banda si sia servita di un basista, pratico del settore e che conseguentemente l'informazione del ES, che ha attribuito tale ruolo al OR, debba ritenersi attendibile. Nè in proposito hanno rilievo le mansioni in concreto svolte all'epoca dall'appellante, poiché quale dipendente postale aveva modo di acquisire le informazioni che gli erano necessarie, non tanto per il giorno di pagamento delle pensioni, quanto per l'orario esatto di consegna del denaro all'Ufficio Postale, informazione che diede modo alla banda di essere pronta ad agire, subito dopo aver avvistato il furgone della Mondialpol. Ciò consentì ai malviventi di rapinare il maggior importo possibile e di ridurre al massimo i tempi dell'attesa e dunque del rischio connesso all'esecuzione di tale reato ...". Trattasi, all'evidenza, di un articolato costrutto di responsabilità, adesivo alle statuizioni del primo giudice, avverso il quale il ricorso - come detto - finisce con il proporre una sua alternativa, per lui preferibile, ma non consentita, rivalutazione sia delle singole emergenze processuali, sia del complesso dei dati probatori, quali invece ragionevolmente correlati ed interpretati dai giudici di merito, che hanno espresso il loro convincimento con una motivazione persuasiva, priva di illogicità od incoerenze, apprezzabili ex art. 606 c.p.p., nonché indenne da travisamenti dei fatti oppure delle prove acquisite.
6.9. Manifestamente infondato è il nono motivo di censura. Ampia motivazione, del tutto priva di vizi logico-giuridici ovvero di non consentiti "salti" giustificativi finalizzati a dimostrare fittiziamente elementi probatori inesistenti, viene resa in punto indicazione dei riscontri al narrato del ES.
6.9.1. Si afferma, infatti, al riguardo, come il racconto dello stesso sia "... sufficientemente indicativo circa la località del lodigiano ove fu perpetrata la rapina ... che egli ha riferito come organizzata dal BO su segnalazione del cognato OR, che abitava in loco ovvero in Massalengo, preciso in ordine alla dislocazione dell'ufficio all'interno del palazzo comunale, corrispondente nella dinamica e nel numero dei componenti che vi parteciparono e rispecchia esattamente lo svolgimento del fatto, così come riferito dai testi che vi assistettero e le leggere imprecisioni e non certo contraddizioni del dichiarante, trovano la loro più che plausibile spiegazione, sia nel decorso del tempo ... sia nel fatto che si tratta comunque di circostanze che il collaboratore apprese a suo tempo da due dei rapinatori, ovvero BO e IU, ed a questo proposito, a mò di esempio ritiene la Corte più che significativa la circostanza riferita dal ES, circa la presa in ostaggio da parte di uno dei banditi del vigile De Cesare, ne' la valenza di tale dato può ritenersi sminuita per il solo fatto che il collaboratore non abbia rammentato il sesso di costei, perché potrebbe per l'appunto non essergli stato riferito, come pure è ben possibile che non sia stato messo a conoscenza della perquisizione subita dalla banda il giorno successivo, come anche delle esatte generalità di OR, da egli conosciuto come NO ...".
6.10. Manifestamente infondato, per genericità, è il decimo motivo di censura.
Ferme le considerazioni operate in premessa, rileva il Collegio come la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", imponga di pronunciare condanna a condizione che - come nella fattispecie - il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., da ultimo, Sez. 2, sent. n. 2548 del 19/12/2014, dep. 21/01/2015, PG in proc. Segura, Rv. 262280).
6.10.1. Ampiamente valutati dai giudici di merito sono stati gli elementi asseritamente a discarico, peraltro ritenuti inidonei a scalfire il robustissimo quadro indiziario esistente. In particolare, la Corte territoriale riconosce come "l'osservazione secondo cui le perquisizioni ebbero esito negativo, giacché non furono rinvenuti nè le armi utilizzate per la rapina ne' il denaro, ne' tanto meno furono trovate tracce sull'autovettura utilizzata per la rapina, non tiene conto che nell'appartamento mancavano all'appello alcuni dei componenti, che avrebbero potuto detenere armi e denaro, come pure che fosse ben plausibile", che la banda avesse già provveduto al loro imbosco in luogo più sicuro, così come certo provvide a non lasciare tracce sull'autovettura abbandonata dopo il delitto;
il rilievo del mancato riconoscimento degli imputati dai testi presenti alla rapina è da ritenersi elemento neutro, perché ragionevolmente da imputarsi all'eccessivo lasso di tempo trascorso dal fatto ...".
6.11. Manifestamente infondato per carenza di interesse è l'undicesimo motivo di doglianza.
Pacifico, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, è il ruolo assunto dal OR nella vicenda. Ma altrettanto incontestabili sono i contributi causali alla realizzazione dei fatto da parte degli altri concorrenti. Peraltro, quand'anche si volesse sostenere l'equivocità di taluno dei contributi causali posti in essere dai concorrenti in presenza di ipotizzabili alternative prospettazioni in fatto (per esempio, per ruolo diverso ovvero meno coinvolgente), nondimeno, ferma la prova del concorso di persone nel reato, la censura dovrebbe essere fatta valere dal singolo interessato e non da chi, come il OR, finisce con l'assumere una "veste" del tutto neutra rispetto al tema.
6.12. Infondato è il dodicesimo motivo di censura.
Afferma la costante giurisprudenza di legittimità che, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso. Ne deriva che, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 c.p., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento (Sez. 5, sent. n. 21082 del 13/04/2004, dep. 05/05/2004, Terreno, Rv. 229201).
6.12.1. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il contributo informativo offerto dal RR (v. paragrafo 6.8.5.), lungi dal rappresentare un apporto di minima o di marginale importanza, ha comportato l'elezione o, quantomeno, il rafforzamento del proposito criminoso spiegando un'efficacia causale determinante di per sè ostativo, al riconoscimento dell'attenuante de qua.
7. Primo ricorso di IS AN, a firma avv. Luca Cianferoni 7.1. Manifestamente infondata è la doglianza proposta dal ricorrente. Il tema delle chiamate in reità o correità da parte di coimputati e imputati di reato connesso ha costituito oggetto di grande attenzione da parte del legislatore e della giurisprudenza.
7.1.1. Questa Corte ha più volte affermato che, ex art. 192 c.p.p., comma 3, i riscontri esterni alle chiamate possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine ai fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. "convergenza del molteplice" deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (v., per tutte, Sez. 2, sent. n. 13473/2008, Rv. 239744, Lucchese).
7.1.2. È stato anche reiteratamente precisato che ove le dichiarazioni accusatorie siano plurime e convergenti, ma sussista il dubbio di artificiose consonanze, il giudice ha l'obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o concerto calunnioso, ma anche se non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, pur senza alcuna preordinata malafede, dovendo pertanto procedere con particolare severità e scrupolo al giudizio di attendibilità (Sez. 6, sent. n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233084). Per quanto concerne le dichiarazioni de relato rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p. e non confermate dal soggetto indicato come fonte di informazione, è stato affermato che esse possono costituire elemento indiziario idoneo a fondare la dichiarazione di colpevolezza soltanto se confortate, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3 da riscontri estrinseci certi, univoci, specifici,
individualizzanti, tali da consentire un collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata (Sez. 6, sent. n. 1639/2003, Dolcetti, Rv. 223279). Plurime chiamate de relato, sottoposte alla verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca e confortate da riscontri esterni aventi le caratteristiche sopra indicate, ben possono ritenersi reciprocamente corroborate e idonee a fondare il giudizio di colpevolezza. Va invece escluso che il riscontro ad una chiamata in reità o correità de relato possa essere integrato da altra semplice chiamata de relato, non confortata dai predetti riscontri. Se l'ordinamento processuale ha imposto particolari e rigorose regole di giudizio (art. 192 c.p.p., commi 3 e 4) per la chiamata in reità o correità "diretta",
ossia per le dichiarazioni di cui il coimputato o l'imputato di reato connesso afferma la diretta conoscenza (assumendone la relativa responsabilità), deve escludersi che, in mancanza di altri elementi di riscontro aventi le caratteristiche sopra indicate, due o più chiamate de relato possano reciprocamente ritenersi riscontrate, così da essere poste a base del giudizio di responsabilità penale.
7.1.3. Il legislatore ha apprestato, a richiesta di parte e a sua garanzia, un obbligatorio specifico meccanismo di controllo anche per la testimonianza indiretta, cioè per la dichiarazione del testimone che "si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone" (art. 195 c.p.p.). Come è stato esattamente osservato, l'obbligo (o il potere), previsto dall'art. 195 c.p.p., di disporre l'esame delle persone che hanno fornito l'informazione è finalizzato alla ricerca di una convalida e all'ottenimento di un controllo a quanto riferito, posto che, in tali casi, è oscura e incerta l'origine della conoscenza e notevolmente ridotta la possibilità di contestazione e di controesame. Questo meccanismo di garanzia, espressamente dettato per la testimonianza indiretta, in ipotesi proveniente da soggetto terzo e del tutto disinteressato, costituisce un'indicazione generale, da tener presente, a maggior ragione, per dichiarazioni de relato rese da coimputati o imputati di reato connesso, giacché in quest'ultimo caso alla debolezza dell'elemento probatorio derivante dal riferimento ad una ulteriore fonte, si aggiunge il sospetto intrinseco a ogni dichiarazione del coimputato o imputato di reato, normalmente interessato a una determinata versione o ricostruzione dei fatti da accertare. Quando,, non si può escutere la persona come fonte originaria della dichiarazione, per essere l'imputato accusato da quella dichiarazione e, perciò, interessato a smentirla, devono applicarsi le regole e i principi stabiliti in tema di chiamata in correità dall'art. 192 c.p.p., comma 3, compresa la necessità di riscontri esterni oggettivi, con le caratteristiche sopra indicate. In tal senso, si è già espressa la giurisprudenza di questa Suprema Corte, ritenendo che la ricerca di riscontri, a conferma di dichiarazioni caratterizzate da credibilità congenitamente carente, affine a quella della testimonianza indiretta, deve essere particolarmente rigorosa e può costituire prova solo se sorretta da riscontri estrinseci, obiettivi ed individualizzanti, tra i quali non sono ricomprese altre dichiarazioni indirette (Sez. 5, sent. n. 37239 del 09/07/2010, PG in proc. Canale, Rv. 248648; sent. n. 43464 del 09/05/2002, PM in proc. Pinto, Rv. 223544).
7.1.4. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come la valutazione dei giudici di merito sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ES LO risulta esauriente e completa rispetto alle censure rivolte con gli atti d'appello, indenne da manifesta illogicità e contraddittorietà e conforme ai principi che, in tema di applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e 4, sono stati affermati reiteratamente da questa Corte sulla verifica di attendibilità estrinseca ed intrinseca e sulla necessità di riscontri esterni individualizzanti. La Corte di secondo grado, infatti, non ha omesso di riesaminare alcuno degli elementi sottoposti alla sua attenzione con l'atto di gravame. Invero, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il giudice di merito ha assolto all'onere motivazionale su esso gravante con esaustivi rilievi fattuali e corrette argomentazioni in diritto, in sintonia con i criteri metodologici più sopra richiamati.
Nel procedere alla valutazione della chiamata in correità del ES secondo la metodologia "a tre tempi" indicata da Sez. U, sent. n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, Marino, Rv. 192465 (ossia, secondo i criteri: della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato;
dell'attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; della verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione, attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa), il Collegio ha correttamente tenuto conto della successiva evoluzione giurisprudenziale di questa Corte (Sez. U, sent. n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina e altri, Rv. 255145), che ha precisato come il percorso valutativo dei vari passaggi non debba muoversi lungo linee rigidamente separate, ma debba svilupparsi nell'ottica di una considerazione unitaria della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità oggettiva del suo racconto, caratterizzata dalla influenza reciproca dei due profili, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, "discendendo ciò dai generali criteri epistemologici e non indicando l'art. 192 c.p.p., comma 3, sotto tale profilo, alcuna specifica regola derogatoria" (Sez. 1, sent. n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, non massimata sul punto;
Sez. 6, sent. n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151; da ultimo, Sez. 1, sent. n. 22633 del 05/02/2014, dep. 30/05/2014, Pagnozzi, Rv. 262348). Da qui l'inammissibilità del ricorso.
7 bis. Secondo ricorso di IU AN, firmato in proprio.
7.1.bis. Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è la doglianza proposta dal ricorrente.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinanti della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il ricorso si profila inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. e) in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr., ex multis, Sez. 2, sent. n. 19951 del 15/05/2008, dep. 19/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109).
8. Ricorso di ZI TO.
8.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di censura. La censura reitera sostanzialmente quella proposta nell'unico motivo di gravame del ricorso proposto nell'interesse di IU AN. Si rimanda al riguardo alle considerazioni espresse ed alle valutazioni operate nei precedenti paragrafi 7.1., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. e 7.1.4. che precedono.
8.2. Infondato è il secondo motivo di censura.
Come è stato ripetutamente affermato - con un orientamento maggioritario - dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di continuazione, l'identità del disegno criminoso non può presumersi e, pertanto, l'interessato ha un onere di allegazione che non viene assolto con la mera indicazione e produzione di sentenze, occorrendo anche l'indicazione di concreti elementi dai quali possa desumersi, attraverso un ragionamento condotto alla stregua di rigorosi criteri di ordine logico, la sussistenza delle condizioni cui l'art. 81 c.p. subordina l'applicazione della disciplina della continuazione (Sez. 6, sent. n. 43441 del 24/11/2010; Sez. 1, sent. n. 1721 del 22/04/2002; Sez. 1, sent. n. 898 del 03/03/1993; Sez. 5, sent. n. 18586 del 04/03/2004).
8.2.1. In applicazione di tale principio, pertanto, legittimamente la Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con precedente sentenza del giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino (sent. n. 4506/1996), avendo dato atto che l'appellante non aveva fornito alcuna prova della sussistenza di un unico programma delittuoso, deliberato sin dall'inizio nelle sue linee essenziali.
8.2.2. Invero, il Collegio, pur consapevole della presenza, nella giurisprudenza di legittimità, di un diverso - ma minoritario - indirizzo (Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011 - dep. 14/10/2011, Castellano, Rv. 250929), ritiene di dover aderire all'orientamento in forza del quale l'imputato che intenda richiedere nel giudizio di cognizione il riconoscimento della continuazione tra il reato giudicando e reati già giudicati deve produrre copia delle sentenze a tal fine rilevanti, non potendo limitarsi ad indicarne gli estremi (Sez. 2, sent. n. 35600 del 12/06/2012, dep. 18/09/2012, Silvestrini e altro, Rv. 253895; conf., Sez. 5, sent. n. 12789 del 19/02/2010, dep. 01/04/2010, Cicchitti, Rv. 246900).
Come è stato rilevato, infatti, non solo "deve ritenersi condivisibile l'assunto secondo il quale la peculiare disciplina dettata per la applicazione della continuazione in executivis dall'art. 186 disp. att. c.p.p. non è estensibile in via analogica nel processo di cognizione, ma, anzi, è proprio la positiva previsione di tale disposizione derogatoria - che si giustifica, come puntualizzano le Osservazioni al Progetto preliminare delle norme di attuazione, in funzione degli ampi poteri officiosi riservato al giudice della esecuzione a norma dell'art. 185 disp. att. c.p.p. - esclude che in sede di cognizione l'imputato sia esentato dalla ordinaria regola per la quale richieste fondate su elementi non presenti agli atti del processo possano essere delibate in assenza del relativo onere di allegazione;
giacché, ove così non fosse, si finirebbe per devolvere al giudice un compito "istruttorio" non previsto dalla legge e con correlativo vulnus per la celerità del rito" (Sez. 2, sent. n. 9275 del 14/02/2014, dep. 26/02/2014, Tassone, Rv. 259069).
Deve, pertanto, essere disattesa la tesi del ricorrente secondo cui la Corte di appello avrebbe dovuto acquisire la sentenza rispetto alla quale veniva invocata la continuazione.
8.2.3. Con l'interpretazione seguita dal Collegio, anche il denunciato contrasto giurisprudenziale finisce di fatto per essere superato, ben potendo la pretesa "diversità di regime" tra fase di cognizione e fase di esecuzione trovare ampia e giustificata motivazione.
8.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di censura. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua e giustificata al riguardo.
8.3.1. La Corte territoriale infatti ha affermato che "... per gli imputati BO, IU, LO FA e ZI, lo spessore criminale ed il nutrito numero di precedenti, anche specifici, non lascia spazio ad alcun intervento di clemenza sulla pena, che correttamente graduata dal Tribunale in ragione della estrema pericolosità dell'attuazione della rapina, perpetrata a mano armata e con la presa di un ostaggio, resta pertanto determinata in anni otto di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa ...".
8.3.2. Nessuna censura può essere poi mossa con riferimento al mancate riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice: cfr., Sez. 6, sent. n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna e altri, Rv. 227142) il cui diniego può avvenire anche con motivazione implicita in presenza - come nella fattispecie - di adeguata motivazione circa la richiesta della attenuazione del regime sanzionatorio, basata su analogo ordine di motivi (Sez. 4, sent. n. 2840 del 21/02/1997, La Legname e altro, Rv. 207668).
9. Ricorso di BO TO (comune con quello di LO FA LF).
9.1. Manifestamente infondata è la doglianza proposta dal ricorrente. Invero, rileva il Collegio che la linea argomentativa sviluppata dal giudice di merito risulta immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, evidenziabile dal testo del provvedimento, mentre il tentativo del ricorrente di prospettare una diversa ricostruzione del fatto si risolve, per l'appunto, nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).
9.1.1. Fermo quanto precede e richiamate in proposito le osservazioni riportate nel precedente paragrafo 6.8.5., rileva il Collegio come la Corte territoriale abbia riconosciuto che la credibilità delle accuse del ES non possa "ritenersi inficiata ne' dalla sua pregressa tossicodipendenza, perché in proposito argomento irrilevante, ne' dall'affermata astiosità del collaborante verso l'imputato BO e ciò per tre ragioni, in primo luogo perché ES non ha nascosto i suoi precedenti contrasti con il suocero, riferendoli peraltro al suo passato familiare, in secondo luogo perché tale supposto intento ritorsivo colpirebbe anche tutti gli altri partecipi alla rapina di Massalengo, verso i quali non vi sarebbe ragione ritorsiva alcuna ed in terzo ed ultimo imprescindibile luogo, perché il racconto della rapina ... è supportato da plurimi e puntuali riscontri esterni, che consentono in tutta serenità di escludere l'origine calunniosa delle accuse ...".
9.1.2. Con riferimento al tema della chiamata in correità o in reità, si rimanda ai contenuti dei paragrafi 7.1., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. e 7.1.4. che precedono.
10. Ricorso di LO FA LF (comune con quello di BO TO).
10.1. Manifestamente infondata è la doglianza proposta dal ricorrente. Preso atto dell'identità dei motivi proposti nell'interesse di BO TO, si richiamano al riguardo le considerazioni espresse ed le valutazioni operate nei precedenti paragrafi 9.1., 9.1.1. e 9.1.2. che precedono.
11. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché la condanna dei ricorrenti BO TO, IU AN e LO FA LF, i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai rispettivi ricorsi, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 per ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di BO TO, IU AN e LO FA LF;
rigetta i ricorsi di OR NO e ZI TO;
condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e BO TO, IU AN e LO FA LF anche al versamento della somma di Euro 1.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 16 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2015