Sentenza 29 aprile 2011
Massime • 1
In tema di riconoscimento della continuazione, l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione della continuazione è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo, in tale ipotesi, l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava, tra l'altro, dalla esplicita previsione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che, pur riguardando l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione, esprime un principio che ha valore generale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2011, n. 37337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37337 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2011 |
Testo completo
10 зр
37 337 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA DEL 29/04/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
Presidente N.1165 Dott. RENATO LUIGI CALABRESE
- Consigliere - Dott. MARIO ROTELLA REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 35799/2010 Dott. PAOLO OLDI
- Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI
- Consigliere - Dott. CARLO ZAZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) CA NI N. IL 25/11/1967
avverso la sentenza n. 4846/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 14/01/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO OLDI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dr.
Con sentenza in data 14 gennaio 2010 la Corte d'Appello di Napoli, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Benevento, ha riconosciuto NI EL re-
sponsabile del delitto di falsità ideologica in atto pubblico continuata per avere, quale pubblico ufficiale addetto alle riscossioni per conto della Sari s.p.a., formato trentasei verbali di pignoramento negativo, attestanti il compimento di atti in realtà mai eseguiti;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo il ricorrente lamenta che non si sia riconosciuta la valenza di prova contraria ai verbali di pignoramento negativo redatti in altre occasioni a carico di sette dei soggetti esecutati, a confutazione della loro affermazione di non avere mai subi-
to pignoramenti di sorta.
Col secondo motivo rinnova la richiesta di applicazione della continuazione ri- spetto ad altri analoghi reati, per i quali aveva già subito condanna passata in giudicato;
segnala di aver provveduto fin dal primo grado a produrre copia della relativa sentenza, mancante solo dell'attestazione del passaggio in giudicato (comunque desumibile dall'iscrizione nel casellario giudiziale).
Il ricorso è solo in parte fondato, onde va accolto per quanto di ragione.
Ciò non è a dirsi in ordine al primo motivo, il quale costituisce nulla più che la reiterazione della linea difensiva - già adeguatamente confutata dai giudici di primo e di secondo grado - secondo la quale l'attendibilità dei vari testi, che hanno affermato di non aver mai subito pignoramenti, sarebbe contrastata dall'esistenza di altri verbali di pigno- ramento negativo. La motivazione addotta nella sentenza qui impugnata, con l'osservare che l'esistenza di precedenti verbali di pignoramento non è sufficiente a smentire i testi, non essendo ormai più possibile accertare la veridicità di tali verbali, rende ragione con logica ineccepibile del convincimento raggiunto dal giudice di merito in esito al libero ap- prezzamento del materiale probatorio acquisito: onde resiste al controllo di legittimità.
Né giova contrapporre, come fa il ricorrente, che i prodotti verbali di pignora- mento siano muniti di efficacia fidefacente, atteso che nel procedimento penale non vale il canone normativo di cui all'articolo 2699 c.c.; infatti, a seguito dell'espunzione dell'istituto dell'incidente di falso, non più presente nell'attuale codice di rito, il giudice penale è chiamato a conoscere direttamente della eventuale falsità degli atti introdotti nel procedimento, ancorché fidefacenti ai fini civilistici (cfr. Cass. 19 ottobre 1999 n. 12622).
Merita, invece, accoglimento la censura inerente al mancato riconoscimento della continuazione rispetto ai fatti accertati con sentenza del Tribunale di Benevento in data
20 aprile 2005. Non è, invero, conforme alle regole di diritto la motivazione con la quale
-2- la Corte d'Appello ha disatteso la relativa istanza, osservando che la difesa non aveva prodotto la precedente sentenza con l'attestazione del passaggio in giudicato;
in proposi- to va ricordato il principio giurisprudenziale ripetutamente enunciato da questa Corte Su- prema, a tenore del quale l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione della continuazione è da ritenersi soddisfatto non necessariamente con la produzione della co- pia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento, ma anche soltanto con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo in tale ipotesi l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava tra l'altro dalla esplicita previsione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che, pur riguardando l'applicazione della continua- zione in sede di esecuzione, esprime un principio di valore generale (Cass. 29 gennaio
2007 n. 9180; Cass. 24 novembre 1999 n. 2934/00).
S'impone, pertanto, l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata per la ragione or ora indicata. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte
d'Appello di Napoli, si pronuncerà sull'istanza di applicazione della continuazione in piena libertà decisionale, col solo obbligo di fornire adeguata e corretta motivazione al delibera- to.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla invocata continuazione, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Rigetta ricorso
nel resto.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE EST.
اه علوم impedito ai sensi dell'art. 546 2° comma p./ il Presidente IL CONSIGLIERE ANZIANO
ग Paulo
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addl 14 OTT 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise
-3-