Sentenza 9 giugno 2004
Massime • 2
Nel concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al versamento di una provvisionale, ben può il giudice fissare un termine per il pagamento anteriore alla data di passaggio in giudicato della sentenza, giacchè l'adempimento di un obbligo immediatamente esecutivo ex art 540, comma secondo cod. proc. pen. ha fondamento nell'art. 165 cod. pen., che prevede le attività che l'imputato può porre in essere per eliminare o limitare le conseguenze dannose o pericolose del reato al fine di pervenire, anche con questo mezzo, ad un rapido soddisfacimento dei diritti della persona danneggiata dal reato.
Il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (Fattispecie nella quale la Corte ha confermato la sentenza di condanna del reato di cui all'art. 590 cod. pen. in tema di infortuni sul lavoro, impugnata dagli imputati sulla base del rilievo che i giudici di merito avevano erroneamente ricostruito le modalità dell'incidente alla stregua delle dichiarazioni inattendibili di un teste e delle conclusioni dei consulenti tecnici di parte, delle quali i ricorrenti propongono una diversa lettura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2004, n. 36769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36769 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 09/06/2004
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere SENTENZA
Dott. LICARI Carlo Consigliere N. 930
Dott. ROMIS Vincenzo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore Consigliere N. 037147/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI RO N. IL 18/09/1964;
2) GG BA N. IL 27/11/1970;
avverso SENTENZA CORTE APPELLO del 04/12/2002 di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura A. che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Marco FAGIOLO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori Avv.ti:
- Giovanbattista MAGGIORELLI per Leggio Barbera;
- Alessandro CASSIANI per CC BE;
i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi proposti. LA CORTE osserva:
a) Premessa, RI RO e GG BA hanno proposto ricorso avverso la sentenza 4 dicembre 2002 della Corte d'Appello di Roma che ha parzialmente confermato la sentenza 3 luglio 2001 del Tribunale di Velletri, sez. dist. di Albano Laziale, che li aveva condannati per il reato di lesioni personali gravissime in danno di DO NI -dipendente della ditta individuale di cui era titolare RI che aveva avuto in appalto dalla s.r.l. IMMOBILIARE SIDNEY 00, di cui era legale rappresentante GG BA, l'esecuzione degli impianti elettrici di un edificio - a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi in Albano Laziale il 22 giugno 1998. La Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati e ha ridotto l'importo della provvisionale concessa dal giudice di primo grado.
I giudici di merito hanno accertato che il lavoratore, mentre stava prestando la sua attività in un edificio, era caduto al piano inferiore attraverso un'apertura posta tra i due piani e non adeguatamente protetta e hanno ritenuto responsabili entrambi gli imputati per non aver adottato le cautele necessarie al fine di evitare cadute.
B) I ricorsi. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso contro la sentenza indicata.
RI RO ha dedotto i seguenti motivi:
- la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e del codice di rito per "travisamento delle risultanze probatorie". I giudici di merito avrebbero fondato la loro decisione (in merito all'individuazione del luogo dal quale era caduto l'infortunato) esclusivamente sul contenuto della deposizione del teste BO ritenute contradditorie e comunque erroneamente interpretate;
avrebbero inoltre travisato le conclusioni dei consulenti tecnici sulla natura delle lesioni subite dall'infortunato (a dimostrazione che la persona offesa non era caduta dal piano superiore perché la natura delle lesioni non giustificherebbe questa conclusione);
- la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e del c.p.p. perché sarebbero stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento due verbali di accertamento sullo stato dei luoghi, eseguiti dalla polizia giudiziaria, senza che venisse dato avviso alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore in violazione dell'art. 360 c.p.p.;
- la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b del c.p.p. con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
- il medesimo vizio, e quello di motivazione, con riferimento all'avere, la Corte di merito, confermato la decisione del primo giudice che aveva subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al versamento della provvisionale entro tre mesi dalla data della pronunzia di primo grado anziché, come sarebbe stato consentito, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
GG BA ha dedotto i seguenti motivi d'impugnazione:
- la violazione di legge e la mancanza di motivazione con riferimento alla mancata assoluzione della ricorrente. La ricorrente ricorda che, quale legale rappresentante della società appaltante, aveva nominato un delegato per la sicurezza;
la tesi dei giudici di merito, secondo cui le dimensioni dell'impresa non giustificavano l'esonero dalla responsabilità del delegante, sarebbe errata perché non si sarebbe tenuto conto della circostanza che, malgrado il numero esiguo di dipendenti, la società aveva numerosi cantieri (nei quali operava col sistema degli appalti) per cui era impossibile assicurare la continua presenza della ricorrente in ogni unità produttiva. Illogico sarebbe poi aver escluso l'efficacia della delega per non essere state messe a disposizione del delegato le risorse necessarie in realtà disponibili su sua richiesta. Ma la Corte di merito avrebbe del tutto omesso la motivazione sul motivo di appello secondo cui sulla soc. DN 00 non poteva gravare la responsabilità della sicurezza perché aveva dato in appalto a RI, che operava con mezzi e personale suo, l'intera esecuzione dei lavori senza alcuna ingerenza;
- la mancanza di motivazione sulla richiesta di assoluzione della ricorrente con riferimento alla ricostruzione dell'incidente perché i giudici di merito avrebbero attribuito valore confermativo della loro ipotesi ricostruttiva alle dichiarazioni inattendibili del teste BO e male interpretando le conclusioni dei consulenti tecnici sulla natura delle lesioni del tutto compatibile con una caduta da un metro di altezza;
- la violazione dell'art. 62 bis e dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla mancanza di motivazione sul mancato accoglimento della richiesta di concessione delle attenuanti generiche e della non menzione;
- l'erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen. per avere, la sentenza impugnata, confermato la decisione del primo giudice che aveva subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena ponendo il termine per il versamento della provvisionale a tre mesi decorrenti dalla pronunzia della sentenza di primo grado e non dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. e) L'eccezione preliminare. Il ricorrente RI si duole preliminarmente dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, e dell'utilizzazione ai fini della decisione, di due atti della polizia giudiziaria che egli stesso qualifica come "verbali di accertamento dello stato dei luoghi".
Si tratta dunque incontestabilmente, per ammissione del ricorrente, di accertamenti urgenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose che la polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 354 comma 2 c.p.p., compie se vi è pericolo che i luoghi e le cose si modifichino e il pubblico ministero non possa intervenire tempestivamente. A questi accertamenti urgenti, per il chiaro disposto dell'art. 356 c.p.p., il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere ma non ha diritto di essere preventivamente avvisato. Di qui la palese infondatezza del motivo.
Appare poi corretta la valutazione della Corte di merito secondo cui la natura meramente descrittiva (incensurabilmente accertata dal giudice di merito e neppure contestata dal ricorrente) dei rilievi escludeva che si vertesse in tema di applicazione dell'art. 360 c.p.p. mentre non è in discussione la natura non ripetibile dell'atto che ne giustificava l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
d) I vizi di motivazione dedotti nei ricorsi. Le censure che si riferiscono alla ricostruzione dell'incidente (primo motivo del ricorso RI e secondo motivo del ricorso GG) da parte dei giudici di merito sono inammissibili in sede di legittimità e possono essere esaminate congiuntamente.
In sintesi la tesi prospettata da entrambi i ricorrenti è che DO NI, il lavoratore dipendente di RI che ha subito l'infortunio, in realtà fosse caduto dalla scala, che stava utilizzando per il suo lavoro di elettricista, sul pavimento dello stesso ambiente dove si trovava e non fosse invece precipitato al piano sottostante come sostenuto dall'accusa (non sarebbe quindi configurabile la violazione ricollegata alla mancata protezione dell'apertura tra i due piani). Ciò emergerebbe sia dagli elementi di prova assunti nel giudizio di primo grado, se correttamente valutati, sia dall'esito della consulenza medico legale eseguita sulla persona dell'infortunato che dimostrerebbe la compatibilità tra le lesioni e la caduta da un'altezza modesta (poche decine di centimetri). Va premesso, in merito a queste censure, che la sentenza impugnata ha fondato le sue conclusioni sull'esistenza di una caduta avvenuta dal piano superiore a quello sottostante su una serie di elementi di prova ed in particolare ha richiamato:
- le dichiarazioni del teste BO (in sentenza indicato come OC) che ha riferito di aver soccorso la vittima in una stanza pavimentata a parquet (la stanza dove DO stava lavorando era pavimentata a marmo e si trovava al piano sovrastante);
- le dichiarazioni del medesimo RI che avrebbe riferito che la persona offesa era intenta all'installazione di faretti in un controsoffitto che esiste solo nella stanza superiore pavimentata a marmo;
gli accertamenti della polizia giudiziaria e le dichiarazioni del teste COSTA;
- le conclusioni della consulenza medico legale del p.m. (che la Corte ritiene parzialmente condivise dal consulente tecnico della difesa) secondo cui la gravità delle lesioni non sarebbe compatibile con una caduta da un'altezza modesta come quella in ipotesi avvenuta dalla scala ma al medesimo piano.
Entrambi i ricorrenti lamentano che la ricostruzione dell'incidente sarebbe stata erroneamente effettuata dai giudici di merito e, a fondamento di queste doglianze, evidenziano l'inattendibilità delle dichiarazioni del teste BO e propongono una diversa lettura delle conclusioni dei consulenti tecnici di parte rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
È quindi evidente che i ricorrenti non deducono l'inesistenza della prova posta a fondamento della decisione o l'inesistenza delle dichiarazioni o delle conclusioni del consulente tecnico (c.d. travisamento della prova) ma propongono una diversa valutazione degli elementi di prova (deducendo quindi un vizio riconducibile al c.d. travisamento del fatto).
La Corte di Cassazione non può però optare per la soluzione che ritiene più adeguata sulla ricostruzione dei fatti valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni di periti e consulenti tecnici;
può soltanto verificare se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito e sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova (il teste ha detto "bianco" ma dal verbale risulta che abbia detto "nero": questa verifica è consentita. Non è invece consentita se a queste conclusioni si perviene con una valutazione del risultato di prova).
Il giudice di legittimità non ha quindi il potere di rivalutare gli elementi di prova al fine di pervenire ad una diversa ricostruzione del fatto essendo questo compito esclusivo del giudice di merito;
il travisamento del fatto -inteso nel senso indicato - non può costituire motivo di ricorso in Cassazione se inteso nel senso di una complessiva rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e senza che venga indicata alcuna (manifesta) illogicità in cui sia incorso il giudice di merito in questa ricostruzione. E sempre che - come è avvenuto nel caso di specie - il giudice di appello abbia fornito non illogica risposta alle argomentazioni in fatto contenute nei motivi di appello. Ne consegue l'inammissibilità dei motivi in esame.
e) I motivi di GG BA. La ricorrente fonda le sue censure alla sentenza impugnata su due ordini di considerazioni: la prima è ricollegata alla asserita erroneità della tesi dei giudici di merito che non hanno ritenuto sufficiente, al fine di escludere la responsabilità della ricorrente, l'esistenza di una delega per la sicurezza a tale DURI SERGIO;
la seconda sul fatto che la Corte d'Appello avrebbe omesso completamente di esaminare il motivo di appello che si riferiva alla natura del rapporto instaurato tra la società DN 00 e la ditta CC con particolare riguardo alla perdurante esistenza di un obbligo di tutela contro gli infortuni sul lavoro da parte dell'appaltante.
Il motivo di ricorso è fondato sotto entrambi i profili. Per quanto riguarda la prima censura si osserva che la Corte di merito non dubita dell'esistenza della delega (che risulta da una delibera dell'assemblea della società) ma non la ritiene sufficiente ad escludere il perdurante obbligo di GG BA di predisporre le misure di prevenzione per un verso perché al delegato non sarebbero state attribuite le risorse necessarie;
per altro verso perché "pur nella vigenza di tale delibera, sussisteva sempre a carico della Leggio, l'obbligo di vigilare che l'incaricato svolgesse efficacemente l'attività cui era stato preposto che, nei fatti, è invece completamente mancata." Questa motivazione è per una parte manifestamente illogica perché ricava il suo giudizio sull'efficacia della delega dalla sola circostanza che, nella delibera assembleare, non sarebbe stata stanziata alcuna somma per la sicurezza. Ma questo accertamento non è sufficiente perché andava verificato in concreto se il delegato avesse effettivi poteri decisionali e di spesa per la sicurezza indipendentemente dal contenuto della delibera con cui era stato nominato.
Quanto al secondo aspetto la sentenza impugnata - che neppure richiama quella di primo grado - non spiega le ragioni del perdurante obbligo dell'imputata di vigilare sull'operato del delegato perché non si preoccupa di esaminare l'organizzazione interna, le dimensioni della società, l'articolazione dei cantieri e tutti gli altri elementi - richiamati anche nei motivi di appello - che possono essere ritenuti astrattamente idonei a giustificare l'esistenza della delega per la necessità di decentrare compiti e responsabilità in considerazione dell'asserita impossibilità di una continua opera di controllo di tutte le situazioni di pericolo da parte dell'imputata. Ma anche l'altra censura relativa alla posizione di garanzia di GG BA è fondata non avendo, la Corte di merito, dato alcuna risposta al motivo di appello riguardante l'asserita esclusione della responsabilità dell'appaltante.
Come è noto la disciplina su questo tema è stata introdotta con l'art. 7 del d. l.vo 19 settembre 1994 n. 626 che, in linea di massima, corresponsabilizza appaltante e appaltatore nell'attuazione delle misure di prevenzione prevedendo (comma 2) una loro cooperazione e coordinamento da attuarsi da parte del datore di lavoro committente. Questo obbligo non si estende però (u.p. del comma 3) "ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavori autonomi".
Con i motivi di appello la ricorrente aveva sostenuto la sua estraneità rispetto all'evento verificatosi in quanto l'appaltatore non aveva utilizzato alcuna struttura, opera provvisionale o strumentazione dell'appaltante che aveva operato in un cantiere i cui lavori erano ormai conclusi utilizzando una scala (a norma) di sua proprietà e strumentazione propria per effettuare semplici lavori di elettricista.
Sia pure in termini non del tutto perspicui si deduceva quindi l'erronea applicazione dell'art. 7 ricordato deducendo (implicitamente) che non esisteva, nel caso di specie, alcun obbligo di cooperazione e coordinamento da parte del committente. Orbene la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta a questa censura che, astrattamente, poteva avere influenza sulla sua decisione perché l'eventuale riconoscimento dell'ipotesi prevista dall'ultima parte del comma 3 citato avrebbe potuto avere come conseguenza il riconoscimento dell'inesistenza dell'obbligo di garanzia della ricorrente.
Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata su questo punto.
Gli altri motivi del ricorso GG devono ritenersi assorbiti. f) Gli altri motivi del ricorso RI. Incensurabile è innanzitutto la valutazione della Corte di merito sulla mancata concessione delle attenuanti generiche avendo, la sentenza impugnata, adeguatamente motivato questo convincimento con riferimento sia all'elevato grado della colpa di RI (che era presente sul luogo al momento dell'incidente) sia con riferimento al comportamento processuale descritto nelle sentenze di merito e ritenuto diretto a far ricadere esclusivamente sulla persona offesa la responsabilità dell'incidente.
È invece infondato il motivo di ricorso che si riferisce all'avere, la sentenza impugnata, confermato la statuizione del giudice di primo grado che aveva subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al versamento della provvisionale entro tre mesi dalla pronunzia della sentenza di primo grado.
Secondo il ricorrente questa statuizione sarebbe in contrasto con i principi che disciplinano la formazione del giudicato perché attribuirebbero un'efficacia alla sentenza di condanna che può essere acquisita solo quando la sentenza di condanna divenga definitiva.
Non ignora la Corte che un orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso indicato dal ricorrente: si vedano, per l'affermazione di questa tesi, Cass., sez. 6^, 5 febbraio 1998 n. 2347, Serra;
sez. 1^, 21 novembre 1995 n. 1174, Corrente;
sez. 6^, 17 giugno 1993 n. 9446, Dutto. Esiste però anche un orientamento di segno opposto che ritiene invece possibile subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed è espresso da Cass., sez. 1^, 21 gennaio 2004 n. 357, Sorgentone;
sez. 2^, 13 novembre 1997 n. 870, Fascini;
sez. 6^, 3 ottobre 1996 n. 10022, Neri;
14 maggio 1996 n. 8392, Dal Cason;
31 maggio 1989 n. 14084, Aimerito.
Il fondamento dell'orientamento contrario alla possibilità in esame è costituito dal rilievo che la concessione della sospensione condizionale non può che avere efficacia con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per cui non potrebbe attribuirsi alcun effetto ad un fatto che deve verificarsi prima che la sentenza divenga definitiva.
La Corte non condivide questa impostazione perché ritiene che la ragione indicata non sia idonea a provare l'assunto. Il fatto che la concessione della sospensione condizionale abbia effetto dal passaggio in giudicato della sentenza significa soltanto che, prima di questo momento, la pena non può essere eseguita;
ma ciò avviene indipendentemente dalla concessione della sospensione condizionale della pena e dalla subordinazione ad una condizione risolutiva come quella in esame. È infatti ovvio che questa clausola verrà ad esecuzione solo dopo che la condanna è divenuta definitiva;
ma il diverso problema da risolvere è quello di accertare se, divenuta definitiva la sentenza di condanna, la sua esecuzione possa essere ricollegata ad un adempimento da effettuarsi anteriormente. Per risolvere questo problema va anzitutto considerato che il problema di cui si discute riguarda un caso nel quale la statuizione cui la clausola è collegata è dotata di immediata esecutività come è espressamente previsto dall'art. 54 0 comma 2 c.p.p. L'imputato condannato è quindi tenuto, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ad effettuare il pagamento della provvisionale salva la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecuzione al giudice dell'impugnazione (artt. 600 comma 3 e 612 c.p.p.). La clausola che subordina la concessione del beneficio si riferisce quindi ad un punto della sentenza che è esecutivo ben prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per cui la soluzione del problema va ricercata all'interno della disciplina di questo istituto non essendo risolutive le considerazioni fondate sulla formazione del giudicato.
Esaminando il contenuto dell'art. 165 cod. pen., si rileva anzitutto che il comma 3 attribuisce al giudice il potere di stabilire il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti ma non risolve il problema che interessa perché non indica se questo termine possa decorrere da epoca anteriore alla formazione del giudicato. Ma è la considerazione sulle finalità della disciplina in esame che convincono della possibilità che questo termine possa decorrere anche da epoca anteriore: l'art. 165 ha infatti, come scopo dichiarato, quello di eliminare, o limitare, le conseguenze dannose o pericolose (ma soprattutto le prime) del reato. Il sistema prescelto è quello di incentivare tutte le attività che l'imputato può porre in essere per giungere a questo risultato al fine di pervenire, anche con questo mezzo, ad un rapido soddisfacimento dei diritti della persona danneggiata dal reato.
Orbene al fine di assicurare il raggiungimento di questo scopo non sembra illogico ritenere che, quanto meno per le statuizioni che abbiano efficacia già prima della sentenza di condanna definitiva, possa richiedersi all'imputato di provvedere all'adempimento di un'obbligazione, che ha già natura esecutiva, al fine di poter godere del beneficio concessogli. Lo si ribadisce: l'adempimento riguarda un obbligo già esecutivo non un obbligo che diviene tale con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Nè potrebbe affermarsi (come fa la citata sentenza 5 febbraio 1998, Serra, della 6^ sezione) che la statuizione di cui trattasi equivale a "voler rendere irreversibile tale statuizione anteriormente al passaggio in giudicato delle pronunzia medesima. Il che equivale in realtà a conferire efficacia esecutiva immediata alla decisione su un capo penale, in quanto relativo all'attuazione della sanzione". L'efficacia immediata si riferisce invece esclusivamente alla sanzione civile mentre, ai fini dell'esecuzione della pena, dovrà attendersi il passaggio in giudicato della sentenza di condanna anche se l'esecuzione della clausola farà necessario riferimento ad una condotta ad esso anteriore. Infatti, come è stato pure affermato (v. la citata sentenza 3 ottobre 1996, Neri, della 6^ sezione), "la subordinazione della concessione del beneficio all'avvenuto adempimento di prestazioni di natura civilistica a favore della parte civile è in funzione rafforzativa di una obbligazione attuale dell'imputato e suppone, pertanto, nei confronti dello stesso un provvedimento giudiziale a carattere esecutivo".
Si consideri ancora che l'adempimento dell'obbligo è coerente con la natura prognostica (art. 164 comma 1 cod. pen.) del giudizio sulla concessione del beneficio e che il comportamento successivo al reato, sotto il profilo dell'avvenuto risarcimento del danno o delle restituzioni, è idoneo a influire anche sulla disciplina penale ed in particolare sul trattamento sanzionatorio (art. 62 n. 6 cod. pen.). E l'art. 1 della recentissima l. 11 giugno 2004 n. 145,
(entrata in vigore successivamente alla pronunzia di questa sentenza ma espressione di un orientamento del legislatore coerente con la soluzione adottata), ha ulteriormente rafforzato, con la modifica introdotta al terzo comma dell'art. 163 cod. pen., l'efficacia degli adempimenti riparatori spontaneamente effettuati prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Deve quindi ritenersi corretta l'apposizione della clausola nei termini indicati con conseguente rigetto del motivo di ricorso. Consegue alle considerazioni svolte il rigetto del ricorso RI con le ulteriori pronunzie di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta penale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di GG BA con rinvio alla Corte d'Appello di Roma.
Rigetta il ricorso di RI RO che condanna al pagamento delle spese processuali. Lo condanna altresì alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 2.000,00 di cui euro 1.600,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2004