Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2004, n. 36769
CASS
Sentenza 9 giugno 2004

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Nel concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al versamento di una provvisionale, ben può il giudice fissare un termine per il pagamento anteriore alla data di passaggio in giudicato della sentenza, giacchè l'adempimento di un obbligo immediatamente esecutivo ex art 540, comma secondo cod. proc. pen. ha fondamento nell'art. 165 cod. pen., che prevede le attività che l'imputato può porre in essere per eliminare o limitare le conseguenze dannose o pericolose del reato al fine di pervenire, anche con questo mezzo, ad un rapido soddisfacimento dei diritti della persona danneggiata dal reato.

Il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (Fattispecie nella quale la Corte ha confermato la sentenza di condanna del reato di cui all'art. 590 cod. pen. in tema di infortuni sul lavoro, impugnata dagli imputati sulla base del rilievo che i giudici di merito avevano erroneamente ricostruito le modalità dell'incidente alla stregua delle dichiarazioni inattendibili di un teste e delle conclusioni dei consulenti tecnici di parte, delle quali i ricorrenti propongono una diversa lettura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2004, n. 36769
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36769
    Data del deposito : 9 giugno 2004

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