Sentenza 12 giugno 2012
Massime • 1
L'imputato che intenda richiedere nel giudizio di cognizione il riconoscimento della continuazione tra il reato giudicando e reati già giudicati deve produrre copia delle sentenze a tal fine rilevanti, non potendo limitarsi ad indicarne gli estremi. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non è applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., riguardante la sola fase esecutiva).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2012, n. 35600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35600 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2012 |
Testo completo
35600 / 12 3560 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 1468/2012 Dott. MATILDE CAMMINO Dott. DOMENICO GENTILE - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 446/2012 - Consigliere - Dott. MARGHERITA TADDEI Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Consigliere - Dott. ADRIANO IASILLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) ES NC N. IL 29/04/1964 2) IN IA N. IL 11/05/1971 avverso la sentenza n. 1129/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/10/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per оки Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il Difensore Avv. Emanuela Bellini che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO 1.1)-La Corte di appello di Brescia, con decisione del 11.10.2011 nell'ambito del processo a carico di: ES NC IN IA -imputati di una serie di rapine aggravate in Istituti di credito, riteneva la continuazione (c.d. interna) tra i reati loro ascritti nel presente procedimento nonché la continuazione (c.d. esterna) tra questi ultimi ed i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Rovigo in data 17.04.2007, passata in cosa giudicata in data 12.06.2007, rideterminando la pena e confermando nel resto;
2.0)-Ricorrono per cassazione gli imputati, deducendo: MOTIVI ex art. 606,1° co, lett. b) e) c.p.p. 2.1)-I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere applicato la continuazione anche in relazione ai reati giudicati con la sentenza del Gup di Parma del 02.03.06 nonostante l'espressa richiesta degli appellanti, essendo erronea la motivazione della Corte che aveva rigettato la richiesta in quanto non era stata fornita la prova della irrevocabilità di tale sentenza;
-la decisione era erronea perché gli appellanti avevano prodotto la copia della sentenza di Parma con la dicitura “rinuncia all'appello" sicchè la Corte di appello avrebbe potuto fare uso dei poteri di cui all'art. 238 bis cpp ed acquisire l'attestazione del passaggio in cosa giudicata della decisione al fine di estendere la continuazione anche con i reati di cui alla sentenza di Parma;
CHIEDONO l'annullamento della sentenza impugnata con applicazione della continuazione tra i vari reati, alla luce della sentenza allegata in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO sostiene una 3.0)-Il motivo proposto risulta totalmente infondato in quanto tesi non accolta dalla giurisprudenza. 3.1)-Questa sezione si è già espressa sulla questione affermando il principio per il quale l'imputato che intenda richiedere nel giudizio di cognizione il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva. ( Cassazione penale, sez. II, 18/11/2010, n. 3592 in senso conforme: Cass. pen. n. 12789 del 2010 ) Va ricordato, infatti, che la disposizione dell'art. 186 disp. att. c.p.p., secondo cui le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non allegate alla richiesta prevista dall'art. 671 c.p.p., co.l sono acquisite d'ufficio, non è applicabile al giudizio di cognizione, ove all'onere di indicazione ed allegazione delle sentenze aggiunge quello della indicazione degli elementi induttivi della preesistenza dell'unicità del disegno criminoso che include, nelle sue linee essenziali, i singoli episodi. Questo collegio non ignora che vi sono sentenze di questa Corte di segno opposto (rv 217107 - rv 236261) che, in ossequio al principio di parità di trattamento processuale tra imputato e condannato ritengono applicabile l'art. 186 disp. att. alla fase di cognizione del processo. 1 Tale principio fondato sull'interpretazione analogica estensiva non convince in linea generale ma, soprattutto, collide con l'onere di allegazione su cui si fonda il processo di cognizione;
a tal proposito va ricordato che, ai sensi dell'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 c.p.p., lett. c), tra i requisiti normativamente richiesti per l'atto di impugnazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: -il ricorrente non ha soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze sicchè, nel caso di specie, l'interessato non poteva sottrarsi all'onere di allegazione degli specifici elementi dai quali poteva desumersi l'identità del disegno criminoso ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione (Cass. pen, sez. VI, 24/11/2010, n. 43441 ), onere che non può ritenersi essere assolto con la mera produzione dell'estratto della sentenza. 3.2)-I principi sino ad ora esposti risultano largamente prevalenti (vedi anche Cassazione penale, sez. V, 19/02/2010, n. 12789 ) sicchè si deve escludere che ricorrano gli estremi per una rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, tanto più che qualora l'imputato non provveda nel giudizio di cognizione alla completa produzione può, comunque, proporre la relativa richiesta al giudice dell'esecuzione, ex art. 671, comma 1, c.p.p., ove, come nella specie, i giudici di merito non si siano pronunciati in senso negativo al riguardo (Cass. Pen. cit. n. 3592\2010 rv249205, conf. n. 12789\2010 rv246900 ). 3.3)-I principi sin qui richiamati riguardano anche la fattispecie in esame rientrando nel dovere di allegazione anche quello di dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza, atteso che il disposto dell' art. 238 bis c.p.p., subordina l'utilizzazione di una sentenza come prova documentale al requisito dell'intervenuta irrevocabilità. ( Cassazione penale, sez. I, 02/12/1999, n. 1710 ) Tale circostanza non poteva essere sostituita dall'attestazione della rinuncia all'appello, inidonea ai fini del passaggio in giudicato della sentenza. 3.4)-L'applicazione della pena in continuazione richiede una valutazione: -dei presupposti inerenti l'unicità del disegno criminoso, -dell'individuazione del reato più grave da considerare ai fini della pena base, e -dell'aumento di pena da irrogare in continuazione;
valutazioni che, involgendo un accertamento in punto di fatto, non sono consentite in sede di legittimità, come richiesto nei motivi proposti;
-va ricordato, per altro, il principio sopra esposto riguardo alla possibilità di procedere in tal senso in sede di esecuzione. 3.5)-Consegue il rigetto del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Diffe 2
PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti Così deliberato in Roma il 12.06.2012 Il Consigliere Estensore Dott. Domenico Gentile We al pagamento delle spese processuali. Il Presidente Dott. IL MI سا DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 SET 2012 IL CANCELLIERE AU Planein 3