Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 2
L'accertamento delle condizioni di deficienza psichica nel soggetto vittima del delitto di circonvenzione di persone incapaci non impedisce che lo stesso sia sentito come testimone e che siano utilizzate probatoriamente le sue dichiarazioni, attesa la differenza tra la capacità per gestire il patrimonio e quella richiesta per riferire in modo veritiero determinati fatti storici.
In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci, la prova della condotta induttiva può essere tratta anche da elementi indiziari e prove logiche, avendo riguardo alla natura dell'atto, all'oggettivo pregiudizio da esso derivante e ad ogni altro accadimento connesso al suo compimento. (Fattispecie in cui è stato probatoriamente valorizzato il carattere pregiudizievole degli atti compiuti ed il fatto che il corrispettivo della vendita di alcuni beni non pervenisse mai alla vittima).
Commentari • 6
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In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri, in quanto l'incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, pertanto, vi deve essere l'assoluta certezza. L'art. 643 c.p., inserito fra i delitti contro il patrimonio mediante frode, tutela il patrimonio del minorato ossia di colui che, non necessariamente interdetto o inabilitato, si trovi in una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2009, n. 6078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6078 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/01/2009
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 36
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 7231/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IP IO, n. il 19.10.47;
avverso la sentenza 26.5.04 della Corte d'Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Gugliemo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori delle parti civili Avv.ti Coppi Francesca e Di Mattia Giancarlo, che hanno concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza 26.5.04 la Corte d'Appello di Roma confermava la condanna di IP IO per il delitto di circonvenzione d'incapace posto in essere ai danni di ER IA (poi deceduto nelle more del processo), circonvenzione consistita nel farsi nominare suo procuratore speciale ed in tale veste nel vendere alle proprie figlie la nuda proprietà di immobili del medesimo ER e nello svuotarne, in qualità di delegato alla firma, il deposito bancario, riversandone le somme in parte sul proprio conto corrente, in parte ad altro soggetto, tale OR, che si assumeva essere titolare di una ditta di prodotti farmaceutici. Ricorreva il IP contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al ritenuto stato di deficit psichico del ER e della sua riconoscibilità, nonché errata applicazione dell'art. 643 c.p., avendo l'impugnata pronuncia accertato detto deficit psichico da un lato in base alla consulenza del ct. del P.M., che aveva riscontrato nel ER una persistente incapacità nel ricordo e nella concentrazione, e - dall'altro - in base alla testimonianza resa proprio dalla stessa persona (poi costituitasi parte civile) che si assumeva come stabilmente incapace, così accogliendo l'impostazione accusatoria e superficialmente trascurando tutte le contrarie deposizioni di testi a difesa, che avevano invece riferito della vita normalmente attiva del ER, sia pure compatibilmente con l'età; detto accertamento tecnico ripetibile, svolto dal ct. del P.M., non poteva assumere valore di prova in senso stretto e non poteva da solo bastare a dimostrare lo stato di deficit psichico della parte offesa e, soprattutto, la sua riconoscibilità dall'esterno, riconoscibilità smentita dal tenore delle predette dichiarazioni dei testi indicati dalla difesa, al punto che i rilievi dell'impugnata sentenza sembravano richiamare il diverso concetto di stato di soggezione psichica che caratterizzava l'ormai abrogata norma incriminatrice del plagio;
b) illogicità e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli atti giuridici dannosi richiesti dall'art. 643 c.p., atteso che la vendita della nuda proprietà era stata conforme ad una delle stime del valore dei cespiti e che era stato lo stesso ER a volere che il prezzo ricavato fosse versato al predetto OR, come riferito dalla teste Boccola, e che la motivazione dell'impugnata pronuncia era illogica ed incompleta laddove aveva individuato il pregiudizio sofferto dal ER anche negli spostamenti di denaro dal conto corrente del ER a quello dell'imputato, nonostante che quest'ultimo avesse giustificato la cosa con la restituzione di pregressi prestiti;
c) mancanza di motivazione in ordine alla condotta di abuso e di induzione della parte offesa ed errata applicazione dell'art. 643 c.p., non potendosi desumere la condotta di abuso dai meri atti giuridici asseritamene pregiudizievoli ne' dal fatto, valorizzato dalla Corte territoriale, che la parte offesa aveva acconsentito alle ingiustificate richieste a sfondo economico dell'imputato, essendo invece necessarie delle pressioni o comunque delle condotte atte a persuadere la parte offesa a compiere atti per lei pregiudizievoli;
d) errata applicazione dell'art. 643 c.p. e mancanza di motivazione in ordine al dolo specifico del delitto di circonvenzione di incapace, essendo a riguardo del tutto carente la motivazione addotta dall'impugnata sentenza, che tale elemento soggettivo aveva erroneamente desunto dal fatto che l'imputato sarebbe stato consapevole sia del carattere pregiudizievole per il ER degli atti giuridici compiuti sia del fatto che da essi il IP traeva vantaggio;
inoltre mancava quel profitto ingiusto che certa giurisprudenza riteneva requisito implicito del delitto p. e p. ex art. 643 c.p.. 2- Il ricorso è infondato.
Sul primo motivo osserva questa Suprema Corte che non è esatto affermare che i Giudici del merito abbiano ritenuto lo stato di deficit psichico del ER, oltre che in base alla relazione del ct. del P.M., anche sulla scorta della deposizione della parte offesa: quest'ultima è stata valutata solo in senso contrario alle allegazioni difensive circa la pretesa volontarietà degli atti giuridici posti in essere dal ER attraverso il IP, che agiva in qualità di suo procuratore speciale e delegato alla firma in banca.
L'impugnata sentenza ha affermato che all'epoca del processo il ER aveva in buona parte recuperato le proprie facoltà, conformemente all'assunto della predetta relazione del ct. del P.M. laddove si parla (secondo la sintesi che si legge nell'impugnata sentenza) di una profonda alterazione dello stato mentale del soggetto passivo, conseguente ad un intervento chirurgico, che lo aveva portato a restare vittima di allucinazioni e visioni (non si parla quindi di uno stato di mera soggezione psichica) per un periodo limitato di tempo, corrispondente a quello in cui erano stati posti in essere gli atti pregiudizievoli: dunque, non vi è contraddizione alcuna nel dare credito alla deposizione d'un soggetto che si ritiene abbia in buona misura recuperato (al momento della testimonianza) quelle facoltà psichiche in passato compromesse.
A riguardo è appena il caso di ricordare che, come questa Suprema Corte ha avuto modo più volte di statuire, ai fini del reato di cui all'art. 643 c.p. rileva anche una menomazione temporanea della sfera intellettiva, volitiva od affettiva del soggetto passivo (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 1404 dell'11.12.2007, dep. 11.1.2008; Cass. Sez. 5^ n. 6782 del 14.12.77, dep. 30.5.78; Cass. Sez. 5^ n. 64 del 14.10.71, dep. 12.1.72; Cass. Sez. 5^ n. 369 del 1.3.71, dep. 5.6.71). Ed anche a prescindere da detto iato temporale, va ribadito che non vi è contraddizione nell'ammettere come teste e nell'utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni testimoniali del soggetto passivo del delitto p. e p. ex art. 643 c.p., atteso che la capacità richiesta per gestire il patrimonio e valutare le conseguenze degli atti di disposizione è diversa da quella richiesta per riferire in modo veritiero determinati fatti storici (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 7820 del 2.4.92, dep. 8.7.92). Quanto all'utilizzo della relazione del ct. del P.M. come unica fonte di prova del deficit psichico della parte offesa, la censura è manifestamente infondata, atteso che il precedente giurisprudenziale a tal fine richiamato in ricorso (Cass. Sez. 4^ n. 9284 del 25.6.98, dep. 12.8.98) è del tutto isolato a fronte d'una giurisprudenza - sia anteriore che successiva - consolidata in senso contrario, vale a dire nel senso di ammettere l'utilizzabilità della relazione tecnica di parte su cui il consulente venga poi sottoposto ad esame in dibattimento (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 23439 del 23.4.2007, dep. 15.6.2007; Cass. Sez. 2^ n. 3383 del 28.2.97, dep. 10.4.97; Cass. Sez. 6^ n. 2793 del 1.2.95, dep. 16.3.95; Cass. Sez. 1^ n. 6792 del 13.10.93, dep. 13.6.94). In proposito va ricordato che, in tema di istruzione dibattimentale, le relazioni dei consulenti tecnici di parte, indipendentemente dallo svolgimento del loro incarico in ambito peritale ovvero extraperitale, ben possono acquistare spessore di prova, in quanto l'art. 501 c.p.p., comma 1 prevede la possibilità di veicolarne il contenuto mediante escussione del c.t.p. con le forme della deposizione testimoniale e l'art. 493 c.p.p., comma 3 consente che, previo accordo delle parti, sia acquisito al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del PM e/o di documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva. Circa l'elemento materiale del reato di circonvenzione di incapace, è pur vero che per consolidato insegnamento di questa Corte si richiede sia l'abuso delle particolari condizioni del soggetto passivo, sia l'induzione del medesimo al compimento di un atto produttivo di un qualsiasi effetto giuridico tale da poter arrecare danno a lui o ad altri, induzione intesa non già come artificio o raggiro oppure come semplice richiesta di compiere l'atto pregiudizievole, bensì come apprezzabile attività di pressione morale, di suggestione o di persuasione, o comunque di spinta psicologica (cfr. Cass. Sez. 5^ n. 707 del 3.11.78, dep. 18.1.79;
Cass. Sez. 2^ n. 9731 del 24.6.85, dep. 26.10.85; Cass. Sez. 2^ n. 1064 del 13.10.88, dep. 30.1.90; Cass. Sez. 2^ n. 1195 del 13.12.93, dep. 28.1.94).
Nondimeno la prova di tale attività di pressione può risultare anche da elementi indiziari e prove logiche come la natura dell'atto e l'incontestabile pregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 2^ n. 31320 del 1.7.2008, dep. 25.7.2008; v. altresì Cass. Sez. 2^ n. 40383/2006; Cass. Sez. 2^ n. 48302 del 15.10.2004, dep. 15.12.2004; Cass. n. 266/97; Cass. n. 1064/90; Cass.n. 4973/88; Cass. n. 4387/84), come avvenuto nella specie.
Infatti, l'impugnata sentenza ha valorizzato a tal fine il carattere pregiudizievole degli atti, visto che i beni sono stati ceduti secondo la loro stima minima, che tale prezzo di vendita non è stato neppure materialmente incamerato dal ER, ma è stato disperso attraverso operazioni ingiustificate poste in essere dal IP, con il risultato di sottrarre alla parte offesa anche le sue disponibilità liquide.
Nè si vede perché mai il pregiudizio non possa desumersi anche dal fatto che il prezzo di vendita non sia poi in concreto pervenuto - come avvenuto nella fattispecie - nella disponibilità della parte offesa.
In proposito non vi è vizio di motivazione sulla allegazione del IP che, pur non negando di aver spostato sul proprio conto corrente il denaro della parte offesa, ha sostenuto che ciò avrebbe costituito la restituzione di prestiti che egli avrebbe in precedenza erogato al ER, giustificazione che la Corte territoriale ha ritenuto - con motivazione adeguata, logica e scevra da contraddizioni - inattendibile perché generica, non documentata in alcun modo, smentita dalla deposizione della parte offesa e smentita dal rilievo che il ER era soggetto benestante che non aveva bisogno di mutui da parte dell'imputato per provvedere alle proprie necessità.
Quanto alla riconoscibilità del deficit psichico che affliggeva il ER, va ricordato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 643 c.p. non ne richiede la riconoscibilità, essendo sufficiente che il soggetto agente ne abbia consapevolezza, il che l'impugnata sentenza ha desunto dal fatto stesso che la parte offesa accettasse senza plausibile motivo operazioni economiche per lui ampiamente pregiudizievoli, lasciando che il IP gli svuotasse letteralmente i depositi bancari.
Ciò introduce il discorso sull'elemento psicologico, che va completato con il ribadire che il dolo specifico dell'ipotesi delittuosa in oggetto risiede, oltre che in detta coscienza (che attiene al momento rappresentativo), nel fine di trarre profitto (non importa se poi in concreto realizzatosi, trattandosi di mero reato di pericolo: cfr. ad es. Cass. Sez. 4^ n. 27412 del 23.4.2008, dep. 4.7.2008; Cass. n. 7176/2008; Cass. Sez. 3^ n. 48537 del 1.12.2004, dep. 17.12.2004; Cass. n. 9481/93; Cass. n. 2827/88; Cass. n. 707/79) dagli atti pregiudizievoli posti in essere dalla parte offesa: anche detto elemento psicologico può attingersi in via indiziaria dalla natura degli atti e da tutte le altre vicende, sia anteriori che posteriori, ad esso connesse.
A tal fine l'impugnata sentenza risulta adeguatamente e logicamente motivata, visto che essa ha accertato che l'odierno ricorrente si è fatto nominare procuratore speciale ed in tale veste ha alienato a prezzo minimo alle proprie figlie beni che erano della parte offesa, ha poi versato a terzi e senza giustificato motivo il relativo prezzo e, infine, in qualità di delegato alla firma in banca del ER, ha arbitrariamente trasferito a se stesso l'ammontare del relativo deposito.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ingiustizia del profitto ben emerge dall'impugnata sentenza, che - sempre con motivazione immeritevole di censura alcuna - ha evidenziato il sopra descritto pregiudizio economico sofferto dalla parte lesa e la mancanza di giustificazione del correlato incremento patrimoniale goduto dal IP (e dalle di lui figlie). Nè è esatta l'affermazione secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe immotivatamente privilegiato l'ipotesi accusatoria rispetto a quella difensiva: a parte il rilievo che esso ha dato atto della ininfluenza di testi che - a differenza del IP - non avevano rapporti quotidiani con il ER, va comunque ricordato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, nella propria motivazione il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 4^ n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. 4^ n. 36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004). Per il resto, il ricorso svolge mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, sostanzialmente sollecitandone una rivisitazione ovviamente inammissibile nella presente sede.
È poi appena il caso di rilevare che anche i riferimenti (che si leggono in ricorso) a certi passi della deposizione di taluni testi e della relazione del ct. del P.M. non sono idonei ad integrare una denuncia di travisamento della prova potenzialmente rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, ma una mera istanza di differente lettura degli atti e di diversa delibazione su persuasività e/o attendibilità delle dichiarazioni rese, il che è ovviamente precluso in sede di legittimità.
È noto infatti che, anche alla luce del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla cit. L. n. 46 del 2000, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Invero la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 15556 del 12.2.2008, dep. 15.4.2008; Cass. n. 39048/2007, dep. 23.10.2007;
Cass. n. 35683 del 10.7.2007, dep. 28.9.2007; Cass. n. 23419 del 23.5.2007, dep. 14.6.2007; Cass. n. 13648 del 3.4.06, dep. 14.4.2006, ed altre) si è consolidata nello statuire che la previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. In questa prospettiva il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta null'altro che il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cd. travisamento della prova finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale. È quel vizio in forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza travisamenti, all'interno della decisione.
Mentre, giova ribadirlo, non spetta comunque alla S.C. rivalutare il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi. Per questo motivo non può esservi spazio alcuno ad una rinnovata considerazione della valenza attribuita ad una determinata deposizione testimoniale, mentre potrebbe - in ipotesi - farsi valere la mancata considerazione di altra deposizione testimoniale di segno opposto esistente in atti, ma non considerata dal giudice ovvero la valenza ingiustamente attribuita ad una deposizione testimoniale inesistente o che presenti un contenuto diametralmente opposto a quello percepito dal giudicante e da lui riversato nella motivazione.
Nel particolare della prova dichiarativa, va ricordato che per sua stessa natura essa è scandita da significati non univoci: infatti, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico assolutamente semplice e non opinabile, ogni narrazione è sempre frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se attiene a fatti di sua diretta scienza, con la conseguenza che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato a depurare, in diversa misura, il dichiarato dalle possibili cause di (fisiologica) interferenza provenienti dal dichiarante medesimo (capacità cognitiva e di memorizzazione, sensibilità percettiva, stato di coinvolgimento emotivo nella vicenda su cui è chiamato a rispondere ecc.).
Pertanto, affinché il giudice di legittimità possa esprimere un eventuale giudizio sulla completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione in rapporto all'apprezzamento di fatto di una fonte testimoniale operato dal giudicante, sarebbe necessario che avesse contezza dell'intero compendio probatorio raccolto fino al momento della decisione, sulla base del quale svolgere l'analisi comparativa attinente alla decisività o non della fonte testimoniale e della incidenza causale dalla stessa nell'iter decisionale del giudice di merito, il che è ovviamente impraticabile in rapporto alla natura del giudizio di legittimità. Infine, tale analisi comparativa, preclusa in sede di legittimità, non potrebbe essere neppure surrogata dalla circostanza per cui il testo della sentenza impugnata non rechi menzione (neppure per interpretarne od escluderne il valore dimostrativo o probatorio) di talune delle testimonianze evocate dalla difesa dell'imputato: anche in tale evenienza, infatti, qualsiasi apprezzamento imporrebbe la conoscenza dell'intero quadro delle emergenze probatorie, cioè di tutti gli atti processuali pacificamente non ostensibili al giudice di legittimità.
A ciò si aggiunga che il vizio di travisamento della prova è pregiudizialmente inibito dal rilievo - ormai largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte - che in tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. n. 46 del 2006, consente di dedurre detto vizio, in ipotesi di doppia pronuncia conforme (come avvenuto nel caso di specie), nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr. ad es. Cass. Sez. 2^ n. 24667 del 15.6.2007, dep. 21.6.2007; Cass. Sez. 2^ n. 5223 del 24.1.2007, dep. 7.2.2007; Cass. Sez. 2^ n. 42353 del 12.12.2006, dep. 22.12.2006, e numerose altre).
3- Ex art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle di assistenza e costituzione in favore delle costituite parti civili.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso in favore delle costituite parti civili BI e MA ER e NI ER delle spese di assistenza e costituzione che liquida in Euro 1.050,00 per B. e M. ER ed in Euro 2.000,00 per A. ER oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009