Sentenza 9 luglio 2010
Massime • 1
La chiamata in reità "de relato" non può essere riscontrata da altra dichiarazione "de relato", in quanto la ricerca di riscontri, a conferma di dichiarazioni caratterizzate da credibilità congenitamente carente, affine a quella della testimonianza indiretta, deve essere particolarmente rigorosa e può costituire prova solo se sorretta da riscontri estrinseci, obiettivi ed individualizzanti, tra i quali non sono ricomprese altre dichiarazioni indirette.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2010, n. 37239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37239 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 09/07/2010
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1827
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 2668/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
nei confronti di:
1) CA ME, N. IL *17/11/1947*;
2) AS AR, N. IL *12/02/1935*;
3) \P US, N. IL *15/01/1948*;
avverso la sentenza n. 2663/2005 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/07/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito, che ha concluso per il rigetto;
Uditi i difensori avv.ti Traina Salvatore, Benetta Giuseppe, Viola Gianfranco, Oddo Giuseppe e Pellegrino Stefano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 17.7.08, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 15.11.04 dal tribunale di Palermo, che aveva assolto, perché il fatto non sussiste \C O\, IO E\, AN GI, imputati dai seguenti reati il primo di concorso nell'associazione per delinquere Cosa TR (art. 110 c.p., art. 416 c.p., commi 1, 4 e 5, fatto commesso fino al *settembre 1982* nelle province di *Trapani, di Palermo* e in altre località nazionali ed estere;
concorso esterno nell'associazione Casa TR (art. 110 c.p., art.416 bis c.p., commi 1, 3, 4, 5 e 6, fatto accertato nelle province di
*Trapani, di Palermo* e in altre località dal *1982 al 1994*;
corruzione continuata (artt. 81 cpv. e 319 c.p.) fatti accertati nelle province di *Trapani, di Palermo* e altre località, sino al *1994*;
AN\ del reato di corruzione continuata, aggravata, dal *maggio del 1991* ex L. n. 203 del 1991, art. 7, commesso, nelle province di *Trapani, di Palermo* e in altre località, fino al *1994*;
del reato di concorso esterno in associazione Cosa TR (art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fatto commesso nelle province di
*Trapani, di Palermo* e in altre località dal *1982 al 1994*;
IO\ del reato di corruzione continuata e aggravata in concorso con \S NC, \C O\ e AN GI (artt. 319 e 321 c.p., con l'aggravante dal *maggio del 1991* L. n. 203 del 1991, art. 7), nelle province di *Trapani, di Palermo* e altre località, fino al *1994*.
La procura generale presso la Corte di appello di Palermo ha presentato ricorso per manifesta illogicità e parziale carenza di motivazione.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello, pur affermando di disattendere l'ipotesi privilegiata dal tribunale, secondo cui gli elementi acquisiti sul conto dell'imputato \C O\ erano riconducibili a un chiacchiericcio diffuso nell'ambiente mafioso, ha confermato le argomentazioni della prima sentenza, avendo ritenuto che le dichiarazioni accusatorie di molti collaboratori di giustizia, ancorché per lo più attendibili sotto il profilo soggettivo, non risultano assistite da un adeguato tasso di credibilità intrinseca e comunque restano sfornite, nella totalità, di riscontri estrinseci individualizzanti.
Siffatta conclusione appare al ricorrente viziata sul piano logico, con riguardo alle analisi che hanno escluso l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni effettivamente valorizzate ai fini accusatori e, frutto di un equivoco di fondo, relativamente alla ritenuta carenza di dati esteriori idonei ad assurgere al livello di riscontro.
Il ricorrente esamina le dichiarazioni dei collaboratori "ritenute intrinsecamente attendibili e riscontrate da convergenti dichiarazioni e quindi munite di idonea ed efficace forza rievocativa in ordine ai comportamenti del \C\, che sono stati tenuti nel corso della sua attività lavorativa svolta a *Partitico, a Marsala e Palermo*, costituendo manifestazione delle trasgressioni a lui attribuite a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa e di corruzione. La disponibilità verso il sodalizio p. 26 del ricorso) del \C\ è il dato centrale delineato, secondo il ricorrente, dalle indicazioni dei collaboratori esaminati.
Questo generale comportamento in favore di Cosa TR si è comunque incentrato prevalentemente secondo l'accusa, in un servizio di informazione, che non ha ricevuto adeguato rilievo, da parte dei giudici di merito. Le singole condotte,secondo le narrazioni dei collaboratori di giustizia, sono consistite:
1. a RT, nell'ambito della vinificazione adulterata - in gran parte in mano alla mafia - nell'esplorazione preventiva delle strade di percorrenza delle autobotti contenenti il vino adulterato e nella comunicazione ai conducenti sulla sicurezza del percorso (collaboratori PA\ e \Siino\);
2. a *Marsala*, nella comunicazione, di notizie riguardanti l'esecuzione di provvedimenti di coercizione personale attraverso una struttura, il cui naturale vertice era costituito dal \C\, che trasmetteva le notizie al dottor AN GI, medico dell'ospedale di *Marsala*, imparentato con \C RO, uomo d'onore di *Salemi*; il dottore le trasmetteva a AS E\ della famiglia di Salemi, che le trasmetteva al \S\, reggente del mandamento di *Mazara*, che incaricava CO A\ di avvisare i sodali. Quindi le notizie venivano diffuse nel territorio delle famiglie mafiose. Il \C\ ha dato anche notizie direttamente a IS AG (fonte: collaboratore NA NC).
Altro contributo del \C\, funzionale alla realizzazione degli interessi e delle attività dell'associazione Cosa TR, è stato individuato nell'azione di depistaggio e di ostacolo all'efficace svolgimento delle indagini a carico dei mafiosi, e comunque illecitamente invasiva della funzione giurisdizionale, azione che si è così concretizzata.
A. Quanto all'omicidio del sindaco di *Castelvetrano*, LI TO, e alle conseguenti indagini a carico di TE IA, il \S\ ha ricostruito un incontro a *Marsala*, nello studio dell'odontoiatra GE IC, tra TE TI, fratello dell'indagato e il maresciallo \C\, all'esito del quale il maresciallo si espresse in modo rassicurante "io sono a disposizione, lo sanno anche gli abitanti di RT". TE GI TT ottenne poi dal \C\ che IN AR EO, giovane rampollo di Cosa TR, fosse escluso dalle indagini e per questo favore, il \C\ ottenne il calcestruzzo utilizzato per la costruzione della sua villa in costruzione (fonte sempre il \S\). Il ricorrente ritiene non convincente l'argomento dei giudici di merito, secondo cui, anche se il IN AR\ non è stato mai iscritto nel registro della procura di *Marsala*, nel periodo 1980-1992, il suo nominativo figurava tra le persone sottoposte a indagini del 1988, i cui risultati erano contenuti in un voluminoso rapporto, la cui redazione ebbe come fonte principale l'azione del \C\. L'inconsistenza degli elementi addotti a carico del IN AR\ portarono comunque alla sua non iscrizione nel registro degli indagati.
B. Quanto alle indagini per l'omicidio di AR GI, avvenuto a *Marsala nel 1986* (fonte PA TO, che riferisce dichiarazioni del coindagato D'AM CE), ha dichiarato di aver appreso, mentre era detenuto, che il capofamiglia D'AM AN, fratello di \NC, faceva pressioni su \C\, perché depistasse le indagini. Il collaboratore ha poi ritenuto che \C\, privilegiando una pista contrastante con quella corretta, seguita dalla polizia, e deponendo in tal senso durante il dibattimento di primo grado, avesse aderito alle richieste del capofamiglia D'AM\. All'esito del primo grado di giudizio il PA\ e gli altri imputati erano stati assolti per non aver commesso il fatto.
Il ricorrente esclude che si sia trattato di un'arbitraria opinione del collaboratore, in quanto l'avvenuto arresto di esponenti mafiosi di spicco e il sapere comune di Cosa TR sulla disponibilità del \C\ rendevano del tutto razionale che la cosca sì rivolgesse all'imputato. Questi, d'altro canto non ha mai riferito di essere stato soggetto di un tentativo di corruzione o di aver comunque avuto un contatto anomalo con esponenti della mafia.
C. IN AR EO aveva confidato al \B che \C\ passava alla famiglia mafiosa di *Mazara del Vallo* i verbali dei pentiti \calcara\, \\scavuzzo\ e \\spatola\, in quanto egli stesso li batteva a macchina e comunque era presente al loro esame.. È irragionevole svalutare la portata di tale informazione, solo perché \B non è stato in grado di riferire anche le operazioni di polizia, sulle quali avrebbe inciso la conoscenza degli atti. D. Sul periodo in cui il \C\ ha svolto servizio a RT, vi sono affermazioni di \D Carlo ES, secondo cui, sul finire degli anni 70, IA PP di RT gli aveva confidato che il brigadiere \C\ era disponibile a fornire informazioni alla famiglia e ad evitare che i sodali fossero inviati al confine. La Corte ha ritenuto questo racconto generico e, nel punto in cui era stato specifico aiuto per evitare il confino) incongruente, in quanto proveniente dal NI che era appena tornato dal confino. Questa conclusione è ingiustificata, perché non è retta da una precisa indicazione della data del confino imposto al NI. Quanto al profitto percepito dal \C\ per la sua disponibilità nei confronti dell'associazione e dei suoi componenti, i vari compensi dai collaboratori di giustizia sono indicati come somme pagate a titolo di diretto compenso per attività contraria ai doveri di ufficio o come compenso stabile elargito dall'associazione mafiosa.
Questi compensi indicati dai collaboratori di giustizia sono consistiti nell'aiuto nell'edificazione di una villa;
2. \S\ ha affermato che durante il periodo di reggenza assunta nel 1992 del mandamento di Mazara, fu informato da IO E\ (capo famiglia di Salemi) che si doveva fare un regalo al \C\, per il quale la famiglia aveva contribuito con L. 10 milioni.
Avuta conferma dal precedente capo famiglia, IN ES, della prassi delle regalie natalizie alle persone che facevano favori, aveva consegnato la somma di L. 10 milioni al IO\, che era una delle fonti da cui pervenivano le informazioni di \C\.
3. \B riferisce che IN AR EO era irritato dall'esosità delle pretese del \C\, che per ogni informazione pretendeva il compenso di L. 10 milioni, pretese che comunque andavano soddisfatte, per le notizie che il \C\ dava agli esponenti mafiosi in ordine ad arresti e operazioni di polizia, tanto da apprezzare questo servizio come "ottimo".
4. un regalo consistente dei "palermitani", per la fine di *marzo del 1991*, collegato, secondo le convergenti dichiarazioni di O\ e \S\, a una prestazione legata al rapporto mafia-appalti.
5. Al di là di precise indicazioni di condotte del \C\ e di specifiche cadenze retributive, il \C\, indicato da \B, che lo ha appreso da VO TO, come inserito nel libro paga di NA e ON @S.
Nelle conclusioni il ricorrente ribadisce che l'assunto fatto proprio dalla la Corte, in merito all'assenza di riscontri esterni, poggia sull'equivoco dell'inidoneità delle pur numerosissime dichiarazioni di collaboratori a confermarsi reciprocamente, sostanzialmente riconducibile alla persistente opinioni che tali dichiarazioni sul conto di \C\ si alimentassero di mere dicerie. In tale ottica si spiega l'insistito rilievo dell'assenza, quanto alle prestazioni di informazioni, delle specifiche indicazioni delle operazioni di polizia compromesse dal servizio di informazione gestito dal \C\.
In tal modo viene sconfessato il thema probandum, rappresentato dall'effettiva sussistenza di condotte agevolatrici di qualsiasi natura, riconducigli alla corruzione dell'imputato. Viene così svalutato il dato essenziale che le dichiarazioni dei collaboratori esaminati si riscontrano reciprocamente.
1. sul dato centrale secondo cui \C\ aveva ricevuto denaro e altre utilità, per anni, in cambio della disponibilità verso il sodalizio e specificamente delle informazioni trasmesse;
2. sul contesto territoriale in cui si collocano i dati di conoscenza riferiti;
3. sull'identità dei soggetti titolari del rapporto corruttivo con \C\.
Sotto quest'ultimo profilo è da registrare la convergenza delle dichiarazioni che hanno concordemente indicato IN ES, come titolare del rapporto con \C\ fin dall'inizio della latitanza, per averlo appreso anche direttamente dal IN\, che non aveva ragioni di rancore nei confronti del \C\. Una simile tesi, riduttiva della forza di convincimento delle dichiarazioni sul tema, risulta contraddetta da quanto costituisce un patrimonio conoscitivo acquisito sull'associazione mafiosa, in cui vige l'obbligo di verità tra gli uomini d'onore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il tema centrale della divergenza di opinioni tra la Corte di merito e la procura generale ricorrente verte sulla forza di convincimento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia relative alla disponibilità di \C O\ alla realizzazione degli interessi e delle attività di Casa TR, alla sua corruttibilità, alla sua corruzione e al concorso nella corruzione di IO CA e AN GI. Non a caso, nel corso di un episodio ritenuto di ampio rilievo dal ricorrente (l'incontro nello studio di GE\), narrato dal collaboratore NA NC, è lo stesso \C\ a dare assicurazioni sul proprio comportamento collaborativo, funzionale alla difesa della sicurezza dell'associazione e di suoi aderenti (nella specie, TE IA). Vanno innanzitutto ribaditi, in materia di disciplina ex art. 192 c.p.p., comma 3, i limiti del sindacato di legittimità sulla disciplina ex art. 192 c.p.p., comma 3, in termini di rigorosa non interferenza con le valutazioni fattuali del giudice di merito, sulle circostanze caratterizzanti la credibilità soggettiva e l'intrinseca affidabilità del racconto del collaboratore di giustizia, nonché in termini di verifica dell'applicazione della regola che impone l'accertamento dell'affidabilità dei riscontri esterni. Va rilevato, inoltre, che nella sentenza impugnata si è preso atto del carattere indiretto delle dichiarazioni dei collaboranti, sia di quelle poste a base dell'impianto accusatorio, sia di quelle a cui è stato attribuito il ruolo di conferma. Le accuse sono state introdotte mediante dichiarazioni de relato, aventi ad oggetto la rappresentazioni di fatti verificatisi in assenza del dichiarante, ma a lui noti, in virtù della narrazione di terzi. È emerso così per il giudice di merito il compito: a) della duplicazione - e non solo - dell'accertamento della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'affidabilità intrinseca delle narrazioni Questo sapere del collaboratore approdato nel processo, dopo uno sviluppo in progress (percezione e trasmissione da parte della fonte primaria a cui segue la deposizione del collaborante) - va sottoposto a un iter di controllo che deve investire tutti i personaggi della sua nascita e della sua diffusione: in tanto può integrare una valida prova di responsabilità, in quanto, da un lato sia intrinsecamente affidabile in riferimento a tutte le fonti da cui promana;
dall'altro sia sorretto da riscontri esterni di particolare spessore di convergenza e di collegamento con la persona dell'accusato. Secondo le S.U. (sentenza n. 20 del 30.10.2003, in Cass pen. 2004, n. 245) i riscontri di dichiarazioni accusatorie de relato devono avere carattere individualizzante, cioè devono riferirsi "a specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricollegati in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura dell'accusa, un più rigoroso approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa". Il livello di complessità e di difficoltà - fuori dell'ordinario- di questo controllo scolpito dalla più alta giurisprudenza lascia intendere come il suo positivo esito sia non facilmente raggiungibile, essendo condizionato da una molteplicità di controlli estesi a due soggetti, che possono aumentare, ove la notizia sia approdata nel processo dopo una serie di passaggi, con correlato innalzamento del controllo del giudice (e non necessariamente della credibilità della notizia).
In questo caso, l'individuazione e l'esame della fonte primaria devono essere ancora più rigorosi, per scongiurare il pericolo che si passi dalla coralità e dalla convergenza di dichiarazioni all'interno di un processo , alla diceria, alla communis opinio all'interno del gruppo sociale a cui appartengono i dichiaranti. I risultati di questa indagine, compiuta dai giudici di merito, sono stati - come meglio vedremo più innanzi - da essi stessi ritenuti non sufficienti, secondo una razionale e articolata valutazione, che è del tutto sottratta al sindacato di questa Corte, b) dello specifico controllo delle dichiarazioni convergenti. È noto l'orientamento interpretativo, secondo cui il riscontro della dichiarazione di un collaboratore può essere costituito anche da dichiarazioni accusatorie di altra fonte dello stesso tipo, le quali devono caratterizzarsi:
1. per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
2. per la loro indipendenza da condizionamenti provenienti da accordi o scelte di tattica adesione all'andamento e alla direzione delle indagini, nonché per lo loro indipendenza da suggestioni derivanti da fattori accidentali o manipolatori. Il rischio che dietro la convergenza del molteplice possa nascondersi un mendacio o una contingente deviazione della verità, induce autorevole dottrina a ritenere che tale convergenza costituisca, più che un traguardo, una tappa di indagine più ampia e completa, diventando soluzione di ripiego nel caso in cui l'impegno investigativo non sia riuscito ad acquisire elementi di accusa più pregnanti. La possibilità di annoverare tra i riscontri delle dichiarazione accusatorie dei collaboratori è stata comunque esclusa nel caso di dichiarazioni de relato. È correttamente stato ritenuto che la ricerca di riscontri, a conferma di dichiarazioni, caratterizzate da credibilità congenitamente carente - affine a quella della testimonianza indiretta - deve essere di particolarmente rigorosa e che può costituire prova solo se sorretta da riscontri estrinseci, obiettivi ed individualizzanti, tra i quali non posso essere ricompresi altre dichiarazioni indirette (sez. 1, n. 3371 del 30.4.1999, rv 213731; sez. 5, n. 43464 del 9.5.02, rv 223544). Di questo orientamento interpretativo la Corte ha tenuto correttamente conto.
2. Passando all'esame delle dichiarazioni dei collaboratori, va rilevato che la loro efficacia dimostrativa è stata ritenuta carente dalla Corte di appello di Palermo, determinando così le censure contenute nel ricorso della procura generale.
Va inoltre rilevato che la sentenza della Corte di merito ha seguito in maniera pienamente coerente il percorso valutativo tracciato nella premessa, laddove scandisce l'esame della forza di convincimento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nei momenti della attendibilità soggettiva, della attendibilità intrinseca, della presenza di riscontri esterni. La Corte ha tenuto più volte a mettere in evidenza l'esigenza di non elaborare un principio quasi matematico di equiparazione dell'attendibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, essendo quest'ultima meritevole di attenta, autonoma valutazione.
Rilevata, quindi, la credibilità soggettiva dei dichiaranti (con l'eccezione di specifiche critiche relative a determinate dichiarazioni), la Corte ha esaminato la intriseca credibilità delle varie dichiarazioni, nel senso che ha verificato se le singole dichiarazioni sulle condotte del \C\ - rese da persone con un determinato tasso di affidabilità soggettiva - siano a loro volta attendibili, per la precisione, la coerenza, la verosimiglianza e per tutti gli altri criteri elaborati dalla giurisprudenza, nonché siano confermate da idonei elementi esterni.
In coerenza con i rilevati limiti al sindacato esperibile da questa Corte, va innanzitutto rilevata l'intangibilità di queste valutazioni della Corte territoriale, che vanno qui richiamate, sia pure in maniera necessariamente sintetica. Questo esame va accompagnato a quello concernente il rispetto della disciplina dei cosiddetti riscontri.
3. Con specifico riferimento all'asserita funzione informativa, svolta dal \C\, nel campo dei vini sofisticati di Partitico, i giudici di merito hanno seguito questo corretto percorso argomentativo, rilevando, in piena coerenza con le risultanze processuali, la inidonea capacità dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboranti concernenti il ruolo dell'allora brigadiere di controllo delle strade di percorrenza delle autobotti e di eventuale segnalazione di controlli.
La Corte da rilievo, per negare rilevanza a queste dichiarazioni, non tanto a una questione di interpretazione logico - lessicale dell'espressione usata dal collaboratore (il collaboratore ha usato la parola staffetta piuttosto con un termine più appropriatamente significativo dell'impiego, da parte del \C\, di un veicolo ufficiale a fini esplorativi), quanto a una questione di caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie, ritenute generiche e de relato e alla logica smentita di questa collaborazione del \C\ con il mondo della sofisticazione vinicola di quel territorio, derivante dalla causa del trasferimento da RT a *Marsala*. Essa è stata individuata dall'incendio intimidatorio della sua auto, quale reazione alle operazioni svolte dal \C\ in danno dei trasportatori vinicoli.
Ugualmente la genericità e l'assenza di riscontri hanno indotto il collegio - sempre in riferimento al periodo di RT - a non dare credito ad altre dichiarazioni di collaboratore di giustizia, laddove indica la causa del trasferimento "perché sospettato di essere in combutta con i sofisticatoli vinicoli". Il collegio rileva che lo stesso collaborante aveva escluso di aver avuto contatti con il \C\, da lui conosciuto se non per sentito dire ed in termini mai specifici (mangiava). Di qui, l'accentuata prudenza del giudice di merito nella valutazione di tutte le notizie provenienti da questa fonte, marcatamente indiretta.
Quanto all'altra attività di informazione, il collegio non ha riconosciuto capacità dimostrativa alle dichiarazioni di collaboratori, sia perché de retato, sia perché prive di qualsiasi riferimento a una specifica indagine o misura cautelare, la cui esecuzione fosse stata inquinata o ostacolata da queste asserite segnalazioni del \C\. La Corte ha anche messo correttamente in evidenza, come riscontro negativo, la circostanza che i mafiosi sottrattisi alla cattura, oltre ad essere in numero non elevato, spesso sono stati arrestati in operazioni condotte proprio dal \C\. L'argomento di carattere esclusivamente numerico proposto dal ricorrente (le annotazioni del ROS dimostrano che nella provincia di *Trapani*, dagli anni 80 in poi, è cospicuo il numero di mafiosi sottrattisi alla cattura) riguarda dati quantitativi sui quali sono possibili valutazioni soggettive, relative, comparative, assolutamente esterne all'area di controllo affidato dal legislatore al giudice di legittimità.
La Corte si è soffermata con attenta analisi e con logiche conclusioni sulla non credibilità delle dichiarazioni provenienti da \\Bono Pietro\, secondo cui il IN\, grazie a una fuga di notizie, si sarebbe sottratto alla esecuzione di un provvedimento coercitivo dell'*ottobre del 1990*. I giudici di merito, da un lato hanno messo in evidenza razionali perplessità sulla credibilità intrinseca della narrazione, in quanto il \B afferma di essere, anche se estraneo all'associazione, di essere depositario di confidenze di "uomini d'onore", pur rilevando che si trattava di un mondo impermeabile e refrattario a confidenze di ogni tipo;
la irreperibilità del IN\ risaliva al *1985*;
è inverosimile che il \C\, dopo aver svolto con solerzia su IN ES e sul figlio \EO, indagini confluite in un voluminoso rapporto del 1988, abbia avvertito il primo per farlo fuggire);
dall'altro, giudici di appello hanno negato, con argomentazione altrettanto razionale, efficacia confermativa alla dichiarazione di un maresciallo dei carabinieri, secondo cui i IN\ erano in *Castelvetrano* pochi giorni prima dell'emissione dell'ordinanza (tale circostanza è smentita dai dirigenti di entrambi i corpi di polizia giudiziaria, che hanno parlato di una irreperibilità risalente a data di molto anteriore alla data di emissione dell'ordinanza). Non costituiscono valido rimedio a questa genericità e incontrollabilità delle accuse al \C\, quale autore di fuga di notizie, le valutazioni fattuali del ricorrente, dirette a dare giustificazione alle non corrette indicazioni temporali del \B.
Altrettanto generiche e specificamente non controllabili in queste sede, le argomentazioni dello stesso tipo, che sono contenute nei motivi del ricorso, secondo cui il \S\ ricevette da IO\ notizie su 2 o 3 operazioni di polizia nell'anno 1993 e che nel mese di marzo di quell'anno vennero emesse 4 ordinanze di custodia cautelare, riguardanti uomini d'onore di *Mazara*. Nè ha rilievo - la correttezza o meno della qualifica di IN OL come "fonte di quarta mano", attribuita dalla Corte di merito. Ugualmente attiene a valutazioni fattuali del giudice di merito la doglianza del ricorrente, relativa al disconoscimento di efficacia dimostrativa espresso nei confronti delle dichiarazioni - ritenute prive di concretezza e chiarezza - del collaboratore (ex associato alla mafia) AS NT. Questi aveva ottenuto la conferma da IN ES circa la disponibilità del \C\: in quella occasione IN\ si era detto disposto a parlargli personalmente. Secondo il ricorrente, questo riferimento costituisce un dato tutt'altro che vago, perché vale ad individuare l'elemento di collegamento dell'imputato con Cosa TR marsalese. Va rilevato che il giudice di appello ha giustificato il giudizio di vaghezza delle dichiarazioni, alla luce dei seguenti argomenti di indiscutibile razionalità: la possibilità per il capomafia di parlare con un esponente dei carabinieri non è di per sè indicativa di un illecito rapporto intercorrente tra persone che, sia pure esponenti di forze contrapposte (Stato e mafia) e sia pure con ruoli diversi (controllore e controllato) devono continuamente entrare incontrarsi e colloquiare. La doglianza è quindi manifestamente infondata, in quanto si articolo attraverso il ripetersi dell'argomento della disponibilità del garante della legalità dello Stato in favore della illegalità mafiosa, al di fuori di precisi e controllabili riferimenti a accadimenti concreti ponendo il giudice nell'impossibilità di far progredire la stigmatizzazione etica, sociale e professionale a condanna penale.
4. Quanto alla sleale e illecita condotta del \C\ nel processo per l'omicidio del sindaco di *Castelvetrano*, VI RI - collegate secondo il \S\ all'incontro, avvenuto presso lo studio GE\, tra l'imputato e TE GI TT - non è sindacabile criticamente in questa sede la valutazione dei giudici di merito circa le smentita dell'assunto accusatorio. Questa smentita deriva non solo dalla inaffidabilità soggettiva del narratore dell'incontro, sulla quale la Corte con valutazione insindacabile si è più volte soffermata;
non solo dalla smentita sul verificarsi dell'incontro, da parte del GE\ stesso, ma anche e specialmente dalle dichiarazioni testimoniali del Sostituto Procuratore della Repubblica, Dr. \\caponcello\, sul decisivo contributo offerto dal \C\ per giungere alla condanna di TE IA.
Appare estremamente fondata la critica dei giudici alla tesi, sostenuta dalla pubblica accusa per dimostrare comunque l'illecito comportamento del \C\. Secondo questa tesi l'imputato avrebbe fatto seguire al depistaggio un intervento decisivo in senso opposto, per crearsi un alibi contro il supposto favoritismo per l'TE\; le dichiarazioni del \C si prestano poi a una lettura equivoca. Questa tesi è stata correttamente letta come espressione di un'impostazione dell'accusa, fondata su supposizioni e associazioni di idee del tutto arbitrarie.
5. Quanto alla condotta tenuta nelle indagini per l'omicidio di AR\ e alla azione di depistaggio in favore di D'AM NC, la sentenza della Corte di appello propone una lettura dei fatti di estremo rigore logico, così articolato:
a) risulta che sull'omicidio si svolsero differenti indagini: una svolta dalla polizia e una svolta dai carabinieri;
b) l'indagine dei carabinieri era iniziata su indicazioni di un teste (che poi risulterà in collegamento con i D'AM\); era coordinata e diretta da ufficiali dell'Arma ed era condotta da due marescialli (di cui uno era il \C\) e da un brigadiere;
c) in secondo grado, la Corte di assise di appello, decideva per la condanna degli imputati PA\ e D'AM\ alla pena dell'ergastolo, in virtù, di una diversa ricostruzione balistica, della decisiva testimonianza di AR E\, le cui dichiarazioni erano state raccolte dal \C\ e che poi aveva lavorato sulle indicazioni provenienti da tale fonte, consentendo così ai giudici di pervenire al ribaltamento della sentenza di primo grado e alla condanna - proprio del D'AM NC;
Da questi dati, correttamente i giudici di merito sono giunti alla conclusione che è da escludere o è a fortemente da mettere in dubbio l'ipotesi del depistaggio, tenuto anche conto non solo che la testimonianza del \C\ aveva riguardato l'andamento delle indagini svolte dal suo ufficio, ma specialmente che la dichiarazioni del PA\ - secondo cui il \C\ era stato visto in un bar di *Marsala* trattenersi a lungo e amichevolmente con i fratelli D'AM\ - erano state unanimemente smentite da numerosi testi - gestori e commessi del bar - che hanno escluso la presenza del \C\ in quel posto.
L'argomento del ricorrente, secondo cui è da ridimensionare, nella decisione del giudice di appello, l'apporto del teste \\Barrese\ ed è da mettere in risalto le dichiarazioni di altra fonte (\\spatola\), propone una rivalutazione del materiale probatorio di quel processo, assolutamente inammissibile.
6. Quanto ai verbali delle dichiarazioni dei pentiti, "girati" alla famiglia mafiosa di *Mazara del Vallo*, va rilevato che la mancata rilevanza a questa narrazione è stata correttamente giustificata dai giudici di merito con dati storici non contestati: solo nel caso dello \\spatola\, il \C\ è stato presente, mentre nel corso degli altri interrogatori la sua presenza è stata nulla o assolutamente trascurabile. Non è contrastata da alcuna emergenza processuale ed è pienamente razionale la conclusione, secondo cui è la narrazione accusatoria, di ridotta attendibilità intrinseca per la sua genericità, manca di qualsiasi conferma in quanto non risulta che sia filtrata alcuna notizia che abbia potuto recare beneficio ai mafiosi locali.
7. Il mancato riconoscimento della prova sufficiente sull'interessamento del \C\ affinché i mafiosi di RT non andassero al confino, è giustificato dalla sentenza impugnata non solo dalla già esaustiva argomentazione che questa notizia è data dal mafioso NI al suo ritorno dal confino, ma anche dalla circostanza che l'attività di controllo nei confronti degli aderenti all'associazione criminosa era svolta dal commissariato locale, poco accessibile al neo trasferito, allora brigadiere dei carabinieri \C\.
8. Quanto all'accusa concernente i vantaggi patrimoniali ricavati dall'imputato dalla sua disponibilità in favore dell'associazione mafiosa e dei suo componenti, la Corte di appello ha ribadito il rilievo sulla genericità, sulla derivazione de relato, sull'assenza di convincenti riscontri delle dichiarazioni accusatorie. In relazione al patrimonio mobiliare e immobiliare del \C\, la Corte ha messo in rilievo l'assenza di accertamenti che abbiano dato conferma alla generale e reiterata accusa di un suo insaziabile desiderio di arricchimento. Il collegio peritale ha rilevato la modesta dimensione sia della costruzione segnalata dai collaboratori sia dei lavori, che sarebbero stati finanziati con le utilità provenienti dai corruttori.
L'immobile, acquistato già edificato nel 1982 , è di superficie di mq 110/120, cui va aggiunta una veranda coperta di mq 40, acquistata, poi ampliate, con una spesa complessiva di L. 150 milioni;
gli esborsi per l'ampliamento sono apparsi ai giudici congrui in quanto riferiti alle opere di miglioria e ampliamento effettuate dal 1983 alla fine degli anni 80.
Un'opera nuova è stata la piscina, realizzata intorno al 1983 con l'impiego di calcestruzzo.
Secondo i periti, solo in questa opera fu utilizzato il suddetto materiale, smentendo così le dichiarazioni di \S\, secondo cui, nel *1988*, il \C\, quale compenso per aver tenuto IN EO fuori dalle indagini per l'omicidio LI\, aveva ricevuto il calcestruzzo per costruire la villa (che comunque era stata acquistata come immobile già ultimato).
Inoltre i giudici di merito hanno fatto riferimento agli effetti dell'infondatezza dell'accusa all'argomento, secondo cui, anche se il IN AR\ non è stato mai iscritto nel registro della procura di *Marsala*, nel periodo *1980-1992*, il suo nominativo figurava tra le persone sottoposte a indagini del 1988, i cui risultati erano contenuti in un voluminoso rapporto, la cui redazione ebbe come fonte principale l'azione del \C\.
La critica del ricorrente, secondo cui furono raccolti indizi inconsistenti, tanto da evitare la sua non iscrizione nel registro degli indagati, rientra in quelle valutazioni fattuali, di cui si è già più volte rilevata la non esaminabilità in questa sede. Il collegio peritale e i consulenti del P.M. hanno effettuato accertamenti contabili sul reddito della famiglia del \C\, per il periodo di circa 15 anni (1978-1994); non è stata rilevata alcuna anomalia, fatta eccezione per alcuni saldi negativi, anche consistenti, relativi ad alcuni anni, sui quali hanno influito le spese, anche se agevolate, per soggiorni in Francia, causati dalla degenza della figlia ammalata. La Corte ha dato rilievo all'accertato ricorso al credito bancario, da parte del \C\, "ricorso che non sarebbe stato necessario se davvero avesse potuto fruire di redditi occulti, derivanti dalla corruzione".
Sullo sfondo di questa situazione economica non compatibile con la figura di esoso esattore di compensi non inferiori a L. 10.000.000 (\B) e di "mandatario" (\Siino\, \Milazzo\), la Corte ha valutato le dichiarazioni accusatorie di collaboratori che hanno descritto la disponibilità alla corruzione e l'avidità del \C\ con dichiarazioni del tutto disancorate da specifici episodi e carenti di riscontri. Ne ha tratto quindi la razionale conclusione che esse sono espressioni del diffuso giudizio negativo, radicato nel territorio marsalese, sulla correttezza deontologica del sottufficiale. Le argomentazioni del ricorrente sulla particolare credibilità del collaboratore \\Milazzo\, che ha percepito le continue richieste di denaro, da parte del \C\, non incidono sulla linearità logica della sentenza: questa ha dato atto delle numerose conferme sulla voracità del \C\, ricevute dal dichiarante in occasione di colloqui intercorsi con altri sodali, ma ha dovuto rilevare che sono parimenti indirette e generiche, conferendo alle dichiarazioni accusatorie una complessiva inidoneità dimostrativa: questi limiti probatori possono essere superati da un fattore di qualità e non certo da un fattore di quantità, anche se esteso.
Quanto al regalo effettuato nel periodo natalizio del *1992*, la Corte di merito ha rilevato che il \S\ - ricevuta dal IO\ la richiesta di una considerevole somma, quale contributo dei mafiosi di *Mazara del Vallo*, per il regalo da fare al \C\, a mò di ringraziamento per i servigi resi alla mafia locale con le informazioni sui provvedimenti di cattura - l'aveva versata solo dopo aver avuto da IN ES la conferma dell'esistenza di questa usanza. La Corte non ha ritenuto intrinsecamente credibile questa dichiarazione, facendo propri gli argomenti della sentenza di primo grado, secondo cui le dichiarazioni del collaboratore non sono credibili, in quanto:
a) nella provincia di *Trapani* non c'è stato un elevato numero di persone sottrattesi all'esecuzione di misure cautelari, tanto da giustificare questo regalo;
b) il \C\ nel primo semestre del *1992* aveva lavorato a *Palermo* nella Sezione Anticrimine e dopo era stato trasferito al ROS di *Roma*;
c) contrasta con l'esistenza della consuetudine della famiglia di "omaggiare", a fine anno uomini delle istituzioni per i servizi resi, con il mancato impegno del \S\ di inviare questo regalo al \C\, negli anni successivi. Questa omissione incide negativamente sulla credibilità della notizia sull'esistenza di questa usanza locale in favore del \C\: la latitanza del \S\ dall'*aprile del 1993*, non giustifica il successivo mancato invio del regalo, in quanto il suo sostituto avrebbe dovuto e potuto provvedere al rispetto dell'usanza.
d) la diligenza mostrata dal \S\ nel chiedere conferma al IN\ e non al "pari grado" IO\ la fondatezza della richiesta della notevole somma di L. 10 milioni, mal si concilia con l'assenza di pari diligenza nel controllare l'effettiva destinazione del denaro al \C\. Le doglianze espresse nel ricorso attengono a considerazioni di merito sottratte alla valutazione della Corte. Esse sono: \C\ poteva tenersi in contatto per telefono con la famiglia di Saloni;
il riferimento al numero dei latitanti è solo suggestivo;
era sufficiente la conferma del IN\ sulla consuetudine;
è più che plausibile che in occasione del Natale successivo, il IO\ si sia rivolto al coreggente \mangiaracina\.
Ugualmente il riscontro invocato dal ricorrente (la dichiarazione del \B, riferita dal \S\, della "messa a libro paga" del \C\ presso i cugini VO\), è già stato valutato dalla Corte di merito come inidoneo a confermare l'accusa del regalo natalizio, con un argomento esente da censure in questa sede (non può qualificarsi come convergenza del molteplice, la somma aritmetica di dichiarazioni di collaboratori diversi, su fatti diversi, caratterizzate da genericità, e, per quanto riguarda quella del \S\, di incoerenza interna).
Quanto alla presenza del \C\ nel mondo degli appalti per opere pubbliche, nonché nel sottobosco creato dall'intromissione della mafia, il ricorrente censura la sentenza con altre argomentazioni di fatto. La vicenda riguarda i lavori per la costruzione di uno stadio, in cui appaltatore è II GE e subappaltatore è BA TO e la Corte ritiene incomprensibile la ragione per cui il \C\ fu aggressivo nei confronti del BA\, nel corso di un incontro avvenuto nella villa di quest'ultimo, in presenza di IN ES, incontro narrato dal O\. Secondo l'accusa, la ragione è chiara: il \C\ avrebbe mosso all'imprenditore una contestazione circa la fondatezza della sua giustificazione (difficoltà economiche), addotta per non versare il denaro da lui illecitamente richiesto.
Secondo il giudice di appello, si tratta di una ricostruzione e di una valutazione del fatto, operate dall'Accusa in termini deduttivi, in ordine a una vicenda dai contorni non chiariti nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
La lettura degli atti riportati in sentenza e la razionale interpretazione effettuata nella sentenza, conducono a ritenere che anche questo punto rientra in quella parte dell'apparato logico argomentativo della decisione del giudice di merito, che non è assolutamente sottoponile al sindacato del giudice di legittimità. Identica conclusione deve esser tratta in ordine alla censure del ricorrente relative alla ricostruzione dell'inserimento del \C\ nel mando degli appalti, in relazione alla vicenda del "grosso regalo" che i mafiosi di *Palermo* gli avrebbero fatto e della illecita consegna di un rapporto giudiziario redatto in materia, curato proprio dal \C\ medesimo.
I rilievi della Corte territoriale sulla contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori e sulla non condivisibilità della ricostruzione effettuata dalla Pubblica Accusa, in quanto basata su una catena di deduzione, rientrano in quelle valutazioni fattuali del giudice di merito, su cui va osservata la rigorosa non interferenza in sede di giudizio di legittimità.
La Corte ha anche dato una razionale e insindacabile giustificazione al dato costituito dalla condanna del \S\, con sentenza irrevocabile per il reato di corruzione addebitato al \C\, al IO\ e al AN\: questa condanna, basata sulla confessione del \S\, non da, da sola, spessore intrinseco ed estrinseco alle chiamate in correità, sulla cui carenza dimostrativa i giudici di merito si sono fondatamente soffermati.
9. In conclusione, deve ritenersi che l'analisi delle censure contenute nel ricorso alla decisione assolutoria del \C\ (la quale, relativamente alle condotte di corruzione hanno comportato l'assoluzione di LA e AN\), conferma il giudizio di fondo sulla carente forza dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori, correttamente ritenute dalla Corte di merito inverosimili, contraddittorie e generiche e comunque prive di conferme idonee a integrare l'impianto accusatorio. La Corte ha inoltre rilevato il sedimentarsi, nella mafia del territorio siciliano in cui ha lavorato il \C\, di un comune sentire, di un'univoca opinione di costante tenore dispregiativo, espresso dai collaboratori con vari termini, tra i quali manciantario, uno nelle nostre mani, un corrotto peggio degli altri e simili.
A fronte delle argomentazioni sostenute dalla Pubblica Accusa nel corso dei due gradi del processo, va rilevato che i giudici di merito, sotto quest'ultimo profilo, hanno evitato che prendesse consistenza il pericolo che la ridda delle voci negative sul \C\, oltre che base di partenza e chiave di lettura delle indagini, potesse divenire nucleo centrale su cui basare il giudizio di colpevolezza, con l'appoggio esterno delle dichiarazioni del collaboratori, ridotte a riscontro e confermaci un impianto accusatorio in assoluto non riscontabile e non confermabile. Va a questo punto ribadito che la regola della convergenza dei riscontri incrociati (o mutuai corrobotation) trova un limite invalicabile, in caso di accusa di partenza proveniente da chi ha narrato fatti da lui non vissuti se non a mezzo dell'altrui narrazione: il riscontro non può essere parimenti de relato, in quanto dalla giurisprudenza razionalmente è ritenuto che la sua congenita debolezza dimostrativa lo rende inidoneo a far superare il congenito deficit probatorio della prima dichiarazione dello stesso tipo.
La indipendenza della dichiarazione convergente deve essere garantita non solo rispetto a condizionamenti da accordi o scelte di tattica adesione all'impostato andamento delle indagini, ma anche da suggestioni derivanti da fattori accidentalmente manipolatori, quali il consolidarsi, all'interno di un'area sociale, di un comune sentire, di una comunis opinio, che possa guidare - con vario grado di consapevolezza - la convergenza dei riscontri.
In conclusione, la decisione appare pienamente correlata alle emergenze processuali e fedele ai canoni valutativi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in quanto l'esame delle varie accuse ha confermato il giudizio di genericità e di assenza dei necessari riscontri, assenza non rimediata, dall'omogeneità e cospicuità delle fonti, soprattutto perché tutte le accuse sono formulate de relato e mai per scienza diretta. Questa cospicuità di fonti dalla incompiuta verifica di certezza è stata correttamente ritenuta produttiva di dubbio, al di là del quale non si deve andare in questa sede per evitare che riconoscendo rilievo probatorio alla coralità e alla convergenza al di là dei limiti sopra delineati, si passi a dare ingresso nell'impianto dell'accusa alla diceria sedimentatasi all'interno del gruppo sociale a cui appartengono i protagonisti della vicenda. Queste voci sulla disponibilità e corruttibilità del \C\ hanno sicuramente creato il pesante alone di sospetto che l'addetto alla sicurezza dello Stato e dei cittadini abbia usato la propria competenza professionale anche per garantire la sicurezza dell'associazione "antistato" e per aumentare il pericolo per l'incolumità fisica e patrimoniale dei cittadini. La dimostrazione della convergenza del molteplice a carico dell'imputato, in quanto raggiunta con le carenze sopra indicate, può e deve avere rilievo sul piano disciplinare, ma non può essere ritenuta un traguardo delle indagini, legittimante un giudizio di condanna penale. Questa conclusione sul \C\, come logicamente rilevato dalla Corte territoriale, porta "per trascinamento" all'assoluzione del \AN\ e del IO\, tenuto conto che anche per essi le informazioni provenienti dai collaboratori di giustizia non oltrepassano mai la soglia della genericità e mancano totalmente dei riscontri del necessario spessore.
Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010