Sentenza 19 dicembre 2014
Massime • 1
La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (Fattispecie in materia di rapina e sequestro di persona, nella quale la Corte ha annullato con rinvio per un nuovo esame la sentenza del giudice di appello, che aveva assolto l'imputato sulla base di una valutazione parcellizzata del compendio probatorio, avendo ricostruito i fatti, in alternativa all'ipotesi accusatoria, senza aggancio agli elementi processuali).
Commentari • 5
- 1. Se faccio uno scherzo e la vittima soffre di cuore è reato?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 dicembre 2024
- 2. Cass., Sez. VI, 21 febbraio 2025 (10 ottobre 2024), C. ed altrihttps://archiviopenale.it/
- 3. Malato di AIDS trasmette al partner inconsapevole il virus: lesioni gravissime (Cass. 6911/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2023
la formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", che impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana: indimostrati altri rapporti sessuali, siccome negati dalla persna offesa, sussite il nesso cauale con la trasmissione del virus HIV. E' sufficiente a provare il dolo eventuale il fatto che l'agente, pienamente consapevole …
Leggi di più… - 4. Prova indiziaria e ragionevole dubbio (Cass. 25016/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 agosto 2022
Per indizio s'intende un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario: l'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, …
Leggi di più… - 5. la nozione di indizi e colpevolezzaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 20 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2014, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2014 |
Testo completo
AG 2 5 48 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 2902 UP 19 dicembre 2014- Reg. Gen. N. 24373/2014 Composta da: Dott. Mario GENTILE Presidente - Consigliere Dott. Franco FIANDANESE - Consigliere Dott. Geppino RAGO - Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA Dott. Sergio BELTRANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano nel procedimento
contro
: • AN SE AT CI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 1167/14 in data 11/2/2014 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio GIALANELLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 11/2/2014 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 3/4/2013 con la quale AN SE AT CI è stato mandato assolto con la formula per non aver commesso il fatto dai reati di concorso in rapina aggravata (artt. 110, 628, commi 1 e 3, cod. pen.), sequestro di persona aggravato (artt. 110, 61 n. 2, 605 cod. pen.) e violazione della legge sulle armi (artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 4 L. 110/75) commessi in Milano il 18/19/2010. Prima di proseguire oltre, appare doveroso fare un breve riassunto della vicenda che in questa sede ci occupa. ور Il 18/10/2010 l'autotrasportatore TO ST AN RI denunciata ai Carabinieri che mentre si trovava a bordo del proprio furgone Mercedes sul quale trasportava merce di varia natura (televisori, telefoni cellulari, computers), vi aveva fatto ingresso un ragazzo di circa 25 anni, di origine sudamericana, verosimilmente ecuadoregna, che dopo avergli esibito un coltello, lo aveva bloccato e incappucciato servendosi di un pezzo di stoffa risultato poi uno scalda collo. La persona offesa veniva inoltre bloccata con un legaccio ai polsi Indi un secondo rapinatore (che si esprimeva con un idioma ecuadoregno) faceva ingresso nel retro del furgone mentre un terzo complice si poneva alla guida del mezzo. Dopo circa 25 minuti il mezzo si fermava, la merce veniva scaricata ed i rapinatori si allontanavano lasciando sia il furgone che la persona offesa sul posto. Dopo qualche minuto TO riusciva a liberarsi dai legacci e chiedeva aiuto. Dalle indagini compiute dal personale del RIS di Parma si addiveniva, a bordo del furgone, all'individuazione di un'impronta papillare risultata essere quella del pollice sinistro dell'imputato. AI TO veniva sottoposto in visione un album fotografico ma lo stesso non riconosceva nello stesso l'immagine dell'imputato. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Pubblico Ministero, deducendo con un unico motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge processuale penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) in particolare della regola di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" (artt. 533 cod. proc. pen.). Manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.). Rileva, in particolare, il Pubblico Ministero ricorrente che nessun dubbio può essere posto in relazione all'esito delle indagini dattiloscopiche compiute dagli inquirenti che hanno portato alla certa attribuzione all'imputato e che, di per sé, possono costituire fonte autonoma di prova. In secondo luogo nessuna giustificazione è stata fornita dall'imputato con riguardo alla presenza della propria impronta papillare a bordo del veicolo ove la stessa è stata rilevata. La Corte d'Appello sarebbe, quindi incorsa in errore allorquando ha pronunciato una sentenza assolutoria nei confronti dell'imputato senza tenere conto del fatto che si impone la pronuncia di condanna allorquando il dato probatorio acquisito 2 lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta risulta priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali. Ciò perché, osserva ancora il ricorrente, la rilevanza dattiloscopica nel caso in esame avrebbe potuto essere contrastata solo da concreti elementi emersi nel corso del processo tali da far ritenere egualmente plausibile una diversa spiegazione circa la presenza dell'imputato nel furgone della rapina, mentre la motivazione della sentenza impugnata è fondata esclusivamente su delle congetture e su ipotesi solo astrattamente probabilistiche secondo le quali non potrebbe escludersi che l'imputato abbia manipolato dei pacchi nel corso di una normale attività di lavoro. In realtà, dagli atti processuali e dalla stessa sentenza emerge il dato inconfutabile costituito dal fatto che la vittima (TO) ha dichiarato di non conoscere l'imputato e comunque che "nemmeno quelli che caricavano la merce entravano nel furgone". La motivazione della sentenza della Corte di Appello è, quindi illogica nel momento in cui si è sostenuto che sono idonei a scalfire la decisione assolutoria emessa anche dal primo giudice gli elementi indicati dal Pubblico Ministero nell'atto di gravame quali per l'appunto quelli descritti oltre al fatto che la stessa persona offesa ha indicato che uno dei rapinatori si esprimeva con accento ecuadoregno che è per l'appunto la nazionalità dell'odierno imputato. Da ultimo è assolutamente neutra la circostanza che il TO non ha riconosciuto l'imputato in fotografia in assenza di elementi che diano corpo all'ipotesi che costui, in qualche modo, abbia esercitato un'attività lavorativa all'interno dell'automezzo in uso esclusivo alla vittima della rapina. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. La motivazione adottata dalla Corte di Appello non appare né congrua, né logica. In presenza di tre elementi oggettivi certamente rafforzativi dell'ipotesi accusatoria costituiti: a) dall'indiscussa presenza di un'impronta digitale riconducibile all'imputato a bordo del furgone sul quale è stata commessa la rapina;
b) dal fatto che la persona offesa ha dichiarato che uno dei rapinatori era di è origine sudamericana, verosimilmente ecuadoregna, e che questa effettivamente la nazionalità dell'imputato; کار c) dal fatto che la persona offesa TO, alla quale è stata mostrata l'immagine fotografica dell'imputato (che non aveva visto in volto durante le fasi della rapina) ha escluso che si trattasse di un soggetto che aveva visto lavorare per l'azienda per la quale prestava servizio al momento della rapina e che il furgone era in uso esclusivamente ad esso TO. la corte di Appello ha, da un lato, valutato tali elementi in maniera del tutto parcellizzata e, dall'altro, si è spinta a considerare una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti (ed in particolare del come l'impronta digitale dell'imputato AN SE sia potuta finire sul veicolo ove è stata consumata l'azione delittuosa) che non trova alcun aggancio negli elementi processuali. Al di là del principio già affermato da questa Corte Suprema e condiviso dall'odierno Collegio relativo al fatto che "il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui siano relative all'impronta di un solo dito, purché evidenzino come nel caso in esame (ndr.) - almeno sedici o - diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica sia effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato. Ne consegue che legittimamente, in assenza di giustificazioni su detta presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza" (Cass. Sez. 5, sent. n. 12792 del 26/02/2010, dep. 01/04/2010, Rv. 246901), non può non rilevarsi che, proprio in assenza di contraria giustificazione dell'imputato sul punto, gli elementi che il Giudice, pur sempre nell'ambito della propria valutazione discrezionale, può porre a fondamento di una possibile ipotesi alternativa nella ricostruzione dei fatti non possono essere totalmente ipotetici ma debbono avere un aggancio concreto. Così non è stato nel caso in esame nel quale i Giudici della Corte territoriale non hanno evidenziato nella motivazione del provvedimento impugnato la presenza di alcun elemento probatorio (o anche solo indiziario) in base al quale l'imputato possa aver rilasciato la predetta impronta digitale in un momento diverso rispetto a quello della consumazione della rapina, con la conseguenza che affermazioni come quelle relative al fatto che se la persona offesa non ha riconosciuto l'imputato in fotografia ciò "non significa che lo stesso non avesse mai lavorato alle dipendenze dell'impresa o non avesse comunque manipolato i colli trasportati nell'ambito di attività di lavoro" od ancora riguardanti il fatto che TO abbia riferito che egli era l'unica persona che guidava il furgone e che altra gente non entrava nell'automezzo, non esclude un occasionale 4 دور intervento di ulteriori persone nell'ambito del trasporto dei colli, rimangono frutto di mera ipotesi sganciata da qualsivoglia elemento processuale. E', infatti, consolidato orientamento di questa Corte Suprema quello secondo il quale "la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana" (Cass. Sez. 1, sent. n. 17921 del 03/03/2010, dep. 11/05/2010, Rv. 247449) e, ancora, che "in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerata, possa una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana" (Cass. Sez. 1, sent. n. 44324 del 18/04/2013, dep. 31/10/2013, Rv. 258321). Orbene, poiché dette valutazioni non appaiono adeguatamente sviluppate ed argomentate nella motivazione della sentenza impugnata, si impone l'annullamento della stessa con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il giorno 19 dicembre 2014. Il Consigliere este Il Presidente Dr. Marco Maria ALMA- Dr. Mario GENTILE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Fric Gentile 21 GEN 2015 IL E IL CANCELLERE R P U Claudia Planelli