Sentenza 15 novembre 2019
Massime • 1
La sospensione del corso della prescrizione, quando si ricollega alla sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di legge, è condizionata dall'esatta applicazione della norma che la prevede, di talchè ne va esclusa la considerazione, nel computo del termine prescrizionale, quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'imputato o del suo difensore. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del giudice distrettuale che aveva considerato sospesa la prescrizione a seguito del rinvio dell'udienza per adesione dei difensori, fra cui quello nominato al ricorrente ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., all'astensione indetta dall'associazione di categoria, nonostante la contemporanea ricorrenza di una nullità derivante dall'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia del ricorrente stesso, onde le ragioni del rinvio non potevano essere imputate alla sola richiesta dei difensori astenuti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2019, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2019 |
Testo completo
02893-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.2854 Giovanna Verga - Presidente UP 15/11/2019- Marco Maria Alma R.G.N. 47049/2018 Vittorio Pazienza -Relatore Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Marco Maria Monaco ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) NA LE, nato a [...] il [...] 2) OB ES, nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 03/11/2017 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti (avv. Pierpaolo Dell'Anno per OB, avv. Roberto Borgogno per NA), che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/11/2017, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 07/03/2014 dal Tribunale di Roma, con la quale NA LE e OB ES erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso nel delitto di tentata estorsione in danno di EL Cosimo, costituitosi parte civile, nonché al risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo (da liquidarsi in separata sede).
2. Ricorre per cassazione l'NA, a mezzo dei propri difensori, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto contestato, ed in particolare alla mancata dimostrazione dell'idoneità degli atti posti in essere a coartare la volontà della vittima. Anche attraverso ampi richiami delle considerazioni svolte con i motivi di appello, imperniati sul fatto che l'NA - operando come legale della OB -- si era limitato a cercare un accordo transattivo per conto di quest'ultima, in relazione ai danni subiti in conseguenza delle condotte poste in essere in suo danno dal EL, la difesa ricorrente evidenzia che nessuna azione minatoria era stata compiuta dall'NA, che anzi era caduto in una "trappola" tesa dal difensore del EL, avv. GAIOTTO, la quale aveva registrato in maniera occulta una delle conversazioni intercorse con lui. La difesa censura altresì la sentenza impugnata per aver considerato la possibile presentazione di una querela, da parte della OB, non già come il ricorso ad uno strumento giuridico logico, prevedibile e ragionevole, ma come un'eventualità da prospettare con finalità estorsive: al riguardo, si evidenzia la piena verosimiglianza alla luce anche di quanto riportato dai media circa l'episodio che diede origine alla vicenda di quanto riferito dall'NA circa - l'acquisizione dalla OB di elementi idonei alla proposizione di una querela per i reati di percosse e lesioni. Si lamenta altresì la contraddittorietà e illogicità del passaggio motivazionale in cui la Corte ha osservato che le dichiarazioni della OB avrebbero potuto aggravare la posizione del EL. Sotto altro profilo, i difensori censurano il mancato apprezzamento delle reazioni di quest'ultimo alla prime richieste dell'NA, tali da far escludere qualsiasi idoneità costrittiva all'azione del ricorrente: infatti il EL, d'accordo con la GAIOTTO, aveva fatto riconvocare quest'ultimo per registrarne la conversazione e le richieste.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione dei fatti in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e alla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela. Si lamenta l'erroneità della decisione della Corte territoriale, avuto riguardo al criterio distintivo tra i due reati imperniato sul diverso atteggiarsi dell'elemento psicologico, e al fatto che comunque l'NA si era adoperato per azionare una pretesa della OB certamente azionabile in giudizio. 2 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Si censura l'apodittico e inconferente riferimento alla professione di avvocato penalista svolta dall'NA, e la genericità dell'ulteriore asserzione della Corte territoriale secondo cui la versione fornita dal ricorrente sarebbe incompatibile con il contenuto della conversazione occultamente registrata dalla GAIOTTO.
2.4. Violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si censura la sentenza impugnata, in primo luogo, per aver computato tra i periodi di sospensione della prescrizione anche quello decorso dal 08/03/2013 al 29/05/2013, relativo al rinvio del processo per impedimento della parte civile. Si lamenta, in particolare, l'adesione della Corte d'Appello al minoritario orientamento che, in tale fattispecie, ritiene sospesa la prescrizione salva l'espressa opposizione della difesa dell'imputato (nella specie, le difese nulla avevano osservato sulla richiesta della parte civile). In secondo luogo, si lamenta il computo tra i periodi di sospensione anche di quello compreso tra il 16/06/2017 e il 06/10/2017: pur essendo il rinvio stato in m quell'occasione stato determinato dall'adesione dei difensori (tra cui quello nominato alla OB ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen.) all'astensione di categoria, all'udienza del 06/10/2017 era stata rilevata la nullità derivante dal mancato avviso (per la predetta udienza del 16/06/2017) al nuovo unico difensore della OB, con conseguente rinvio al 03/11/2017 per la notifica dell'avviso al predetto difensore. Conseguentemente, le ragioni del rinvio non potevano essere imputate alla sola iniziativa dei difensori aderenti. In estremo subordine, la difesa sollecita una declaratoria di estinzione del reato, essendo comunque ormai ampiamente decorso il termine prescrizionale.
3. Ricorre per cassazione la OB, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, per l'illegittimo computo, tra i periodi di sospensione, di quello decorso dal 16/06/2017 al 06/10/2017. In linea con il corrispondente motivo sviluppato dalla difesa dell'NA, la difesa evidenzia che la Corte d'Appello, alla predetta udienza del 16/06/2017, aveva nominato un difensore sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., senza peraltro avvedersi del mancato avviso al nuovo unico difensore di fiducia, e quindi omettendo di rilevare la nullità assoluta che aveva reso invalidi tutti gli atti consecutivi, compresa la predetta nomina del sostituto (il quale avrebbe poi aderito all'astensione). In tale prospettiva, la difesa evidenzia l'intervenuta prescrizione del reato anche a voler considerare il periodo di sospensione 3 computato dalla Corte d'Appello per la richiesta di rinvio formulata dal difensore di parte civile: computo peraltro illegittimo, alla luce della giurisprudenza di legittimità che consente il computo solo in caso di espresso consenso del difensore dell'imputato.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di una responsabilità concorsuale della OB. Si evidenzia sia l'illogicità dell'attribuzione alla OB di un ruolo ispiratore dell'azione dell'ANTONOCI sulla sola base di una presunta acrimonia ed animosità della ricorrente nei confronti del EL, sia il carattere apodittico del passaggio in cui la Corte aveva ravvisato una piena adesione della ricorrente alle condotte del coimputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La corretta instaurazione del rapporto processuale, conseguente alla proposizione dei motivi di ricorso relativi ad alcuni periodi considerati dalla Corte territoriale ai fini della sospensione della prescrizione, impone l'annullamento senza rinvio, agli effetti penali, della sentenza impugnata, per essere il delitto di tentata estorsione, ascritto all'NA e alla OB, ormai estinto per intervenuta prescrizione. È infatti ampiamente decorso, alla data odierna, il termine massimo di otto anni e quattro mesi previsto per il delitto in questione, perpetrato nei giorni 23-25 ottobre 2007 (e ciò anche ipotizzando il computo dei periodi di sospensione oggetto delle doglianze difensive. Cfr. sul punto pag. 4 della sentenza impugnata, secondo la quale il termine massimo sarebbe scaduto nei giorni 31/12/2017- 02/01/2018, tenendo conto di un periodo complessivo di sospensione pari ad un anno, dieci mesi ed otto giorni). D'altra parte non ricorrono, come si evidenzierà in seguito, le condizioni per una pronuncia di immediato proscioglimento dei ricorrenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen.
2. Una prima questione, dedotta in particolare dalla difesa NA ma ripresa anche dall'altra ricorrente, concerne il computo ai fini della sospensione della prescrizione del periodo compreso tra l'udienza del 08/03/2013 e quella del 29/05/2013: il rinvio, determinato da impedimento della parte civile, è stato ritenuto dalla Corte d'Appello implicare la sospensione della prescrizione, non avendo le altre parti formulato alcuna opposizione. Come fondatamente osservato dal ricorrente, peraltro, il precedente giurisprudenziale citato dalla Corte d'Appello a sostegno del proprio assunto (Sez. 6, n. 17683 del 07/04/2016, V., Rv. 267188) appare largamente minoritario. Nella più recente elaborazione giurisprudenziale, infatti, appare ormai consolidato il 4 contrario indirizzo interpretativo secondo cui «il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile (nella specie per assumere l'esame delle persone offese non presenti) non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a "nulla opporre" alla richiesta stessa» (Sez. 2, n. 11100 del 14/02/2017, Monni, Rv. 269687. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 3, n. 51589 del 28/09/2017, S., Rv. 271804; Sez. 3, n. 1992 del 30/10/2017, dep. 2018, Marzialetti, Rv. 272094, oltre a diverse altre pronunce anteriori alla sentenza valorizzata dalla Corte territoriale). In tale complessivo contesto, il motivo di ricorso appare quantomeno non manifestamente infondato, come tale idoneo ad incardinare il rapporto processuale (con ogni conseguenza in ordine al decorso del termine prescrizionale).
3. Fondato è poi l'ulteriore motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, con cui si censura la sentenza impugnata per aver computato, tra i periodi di sospensione della prescrizione, quello compreso tra l'udienza del 16/06/2017 e quella del 06/10/2017. Deve osservarsi, al riguardo, che la Corte territoriale ha ritenuto sospesa la prescrizione durante tale periodo, in quanto il rinvio era stato determinato dall'adesione dei difensori (tra cui quello nominato alla OB ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione del difensore di fiducia avv. Dell'Anno, non comparso) all'astensione indetta dagli organismi di categoria. Emerge tuttavia pacificamente, dalla produzione documentale difensiva e dall'esame del fascicolo processuale (effettuato da questa Suprema Corte in considerazione della natura della questione prospettata), che all'udienza del 06/10/2017 la Corte prese atto dell'omessa notifica all'avv. Dell'Anno dell'avviso di fissazione dell'udienza del 16/06/2017, e rinviò all'udienza del 03/11/2017, mandando alla Cancelleria per l'avviso al predetto difensore. Risultano allora condivisibili i rilievi difensivi secondo cui la nullità derivante dall'omesso avviso al difensore, non rilevata all'udienza del 06/10/2017, ha reso invalidi gli atti consecutivi dipendenti dall'atto nullo (in particolare, la dichiarazione di adesione all'astensione resa dal sostituto ex art. 97 comma 4: cfr. pag. 4 ricorso OB), sicchè ritardi verificatisi a partire dall'udienza del 16/06/2017 non possono considerarsi imputabili esclusivamente a scelte o richieste difensive (pag. 44 ricorso NA). Più in generale, deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi di rinvio conseguente ad astensione il principio per cui la sospensione del corso della prescrizione prevista da una particolare disposizione di legge condizionata dall'esatta applicazione della norma che la prevede, «di talché ne va esclusa la considerazione, nel computo del termine prescrizionale, quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a 5 nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'imputato o del suo difensore» (Sez. 3, n. 7242 del 27/01/2004, Bernardelli, Rv. 227278, relativa ad una fattispecie di erronea applicazione di una norma transitoria in tema di "patteggiamento allargato").
4. Come già accennato, non ricorrono le condizioni per una pronuncia di immediato proscioglimento, dovendo anzi confermarsi nella prospettiva di cui - all'art. 578 cod. pen. le statuizioni civili (non contestate, peraltro, sotto alcun - profilo dai ricorrenti).
4.1. Va in particolare evidenziato, quanto alle doglianze di merito proposte nell'interesse dell'NA, che le stesse si risolvono in una censura del merito delle valutazioni concordemente espresse dai giudici di merito in ordine alle risultanze acquisite, e nella riproposizione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. In particolare, l'unico complesso corpo argomentativo desumibile dalla lettura congiunta delle sentenze di primo e di secondo grado (secondo un indirizzo ampiamente consolidatosi sin da epoca risalente: cfr. Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi Rv. 216906) ha escluso che la condotta dell'NA potesse rientrare nell'alveo di una ordinaria attività stragiudiziale posta in essere da un legale nell'interesse della propria assistita, ovvero di un ordinario "negoziato" per evitare l'avvio di un procedimento penale mediante la presentazione di una querela. I giudici di merito hanno concordemente evidenziato, al riguardo, che la richiesta al EL di una somma ingentissima (100.000 Euro) da versare entro l'indomani, per evitare la presentazione di una querela "pesante", doveva essere ricondotta nell'alveo della tentata estorsione, tenuto conto che dalla registrazione del colloquio occultamente eseguita dal - legale del EL era chiaramente emerso come l'NA avesse, per un verso, rappresentato una disponibilità della OB ad "ammorbidire" le proprie dichiarazioni, nel procedimento a carico del EL, anche quanto al profilo dell'uso di stupefacenti, o comunque ad orientare la propria deposizione in senso favorevole al predetto (già nella posizione di indagato per omissione di soccorso e, appunto, cessione di stupefacenti) qualora egli fosse stato disposto a versare la somma richiesta. Per altro verso, l'NA nel medesimo contesto -aveva velatamente prospettato, alla collega che curava gli interessi del EL (e che obiettava sui tempi necessari per sbloccare in banca somme ingenti, ecc.), le conseguenze negative cui si andava incontro con la presentazione della querela "pesante" (cfr. pag. 9 della sentenza di primo grado e pag. 6 della sentenza impugnata: "non vorrei che si creassero altri meccanismi..."). 6 Si tratta di un percorso argomentativo totalmente immune da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede, anche quanto alla esclusione pienamente in linea con il quadro ricostruttivo cui si è poc'anzi accennato - della possibilità di qualificare ii fatti ai sensi dell'art. 393 cod. pen.
4.2. Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte quanto alla posizione della OB. La prospettazione difensiva volta a contestare la sussistenza di una sua responsabilità, in concorso con l'NA, si risolve in una censura del merito delle valutazioni concordemente operate dai giudici di primo e di secondo grado. Valutazioni imperniate sulla valorizzazione anche in questo caso tutt'altro che - illogica del diretto coinvolgimento della OB nel colloquio con il legale del - EL, al quale la ricorrente aveva proposto (quale soluzione alternativa a quella dettata dall'NA) il pagamento della somma di poco inferiore (90.000 Euro), corredata però da un contratto con una grande azienda televisiva (cfr. sul punto pag. 9 della sentenza di primo grado. V. anche pag. 8 della sentenza impugnata).
5. Le considerazioni fin qui svolte impongono, da un lato, l'annullamento senza rinvio, ai soli effetti penali, della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto all'NA e alla OB estinto per intervenuta prescrizione;
dall'altro, la conferma delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso il 15 novembre 2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanna Verga Vittorio Pazienza дер DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL. 24 GEN. 2020 Il Cancellien TE R O C + 7