Sentenza 4 marzo 2004
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della continuazione, costituisce in sede di giudizio di cognizione un vero e proprio onere della prova a carico dell'imputato l'allegazione degli specifici elementi dai quali è desumibile l'unicità del disegno criminoso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2004, n. 18586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18586 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 04/03/2004
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 415
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 038836/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'AR VI N. IL 24/02/1969;
avverso SENTENZA del 08/07/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Orazio De Berardo, del foro di Napoli, per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza. La Corte:
OSSERVA
A mezzo del proprio difensore, D'IA NC propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza 8.7.2003, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la di lui condanna a mesi otto di reclusione e L. 400.000 di multa per il delitto di furto aggravato, pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 1.10.2001. Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge, ovvero vizio motivazionale quanto alla disapplicazione della continuazione con i fatti già giudicati con sentenza divenuta definitiva;
2) violazione dell'art. 546 lett. b) cod. proc. pen. per mancata indicazione, in sentenza, delle conclusioni delle parti;
3) violazione di legge in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, quanto al primo motivo - con cui viene dedotto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, era già in atti la sentenza valutabile per l'applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del presente e quelli ivi giudicati - va anzitutto rilevato che la continuazione non formò oggetto di specifica deduzione in appello e che, poi, fu lo stesso difensore a chiedere, ottenendoli, plurimi rinvii delle udienze in sede di appello onde produrre la sentenza passata in giudicato senza però, infine, essere in grado di effettuare tale produzione;
e, peraltro, è assolutamente decisiva la circostanza che non risultano minimamente allegati, ne' mai prospettati con la censura in appello, gli specifici elementi dai quali sarebbe desumibile l'unicità del disegno criminoso ispiratore del furto oggetto del presente procedimento e di ogni altro reato già definitivamente giudicato, sicché l'imputato non ha assolto quello che, secondo insegnamento del giudice di legittimità, si configura, in sede di giudizio di cognizione, come un vero onere della prova a carico del richiedente (v., fra le tante: Cass. Sez. 1^, 27.6.1995 n. 10077, Morea ed altro;
Cass. Sez. 1^, 30.3.1993 n. 898, Marroccoli;
Cass. Sez. 2^, 21.6.1990/17.5.1991 n. 5461, Russo ed altro). Il secondo motivo è manifestamente infondato;
viene dedotta, infatti, la violazione dell'art. 546 lett. d) cod. proc. pen. - mancata indicazione delle conclusioni delle parti - ma tale fatto non integra, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, alcuna nullità della sentenza, stante la tassatività delle cause di nullità elencate dalla norma (Cass. Sez. 6^, 17.11.1995/1.2.1996 n. 1169, Iacolare ed altro;
Cass. Sez. 5^, 24.1.1995 n. 2492, P.M. e Favia ed altri); trattasi, in realtà di mera irregolarità per omissione della riproduzione delle conclusioni nel preambolo della parte motiva della sentenza, totalmente irrilevante una volta che, come è nella fattispecie, non si contesti che le conclusioni non siano state in effetti rassegnate dalle parti. Manifestamente infondato è altresì il terzo motivo di impugnazione. Il ricorrente deduce, invero, che: a) l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. sub specie di elisione o attenuazione delle conseguenze del reato di furto (seconda ipotesi) sarebbe stata negata sull'erroneo presupposto di sua applicabilità ai soli reati che abbiano provocato conseguenze dannose o pericolose diverse da quelle patrimoniali;
b) che la sentenza, nel cogliere una ragione utilitaristica che avrebbe ispirato la condotta, avrebbe finito con il pretendere un vero e proprio "pentimento" in realtà non ricavabile dall'espressione "adoperarsi spontaneamente". Orbene, guanto al primo rilievo, il motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha reso puntuale applicazione dell'opposto principio dettato, da gran tempo, dal giudice di legittimità, sul rilievo che nei reati contro il patrimonio (come nella fattispecie) l'attenuazione di pena esige l'integrale risarcimento del danno da parte dell'imputato (v., fra le tante: Cass. Sez. 2^, 16.5.1990/5.4.1991 n. 3698, Tito;
Cass. Sez. 6^, 11.5.1989/6.6.1990 n. 8238, Sii). Quanto al secondo rilievo, dal testo della sentenza emerge chiaramente che l'attenuante è stata negata (anche) in ragione del ritenuto difetto di spontaneità della condotta (indicazione idonea, a ritrovare l'autocarro rubato), tanto da risultare addirittura qualificabile in termini di "apparente collaborazione" ed ispirata unicamente da un calcolo utilitaristico indotto dalla sorpresa in quasi flagranza di reato;
deve pertanto assolutamente escludersi che la sentenza abbia preteso il "pentimento" dello imputato, mentre è invece evidente che la censura si traduce, prospettando un ulteriore insuperabile profilo di inammissibilità, nella mera richiesta di diverso e più favorevole (per il ricorrente) apprezzamento della condotta, con inevitabile attribuzione al giudice di legittimità di un potere di sindacato che gli è ex lege precluso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle pese processuali, nonché a versare alla Cassa delle ammende la somma di L. 500,00 (così equitativamente determinata in ragione dei motivi di impugnazione).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali ed al versamento di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 4 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004