Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 1
Il decreto emesso dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 268 comma terzo cod. proc. pen. può contenere una motivazione per relationem sulle " eccezionali ragioni d'urgenza " che impongono di effettuare le operazione fuori dagli impianti in uso presso l'ufficio desumibile dal decreto con cui ai sensi dell'art. 267 comma terzo cod. proc. pen. ha ritenuto di dover disporre l'intercettazione senza attendere il provvedimento del giudice, in quanto il giudice può ricostruire la nozione di urgenza desumendola da ogni elemento utile presente in atti. (Fattispecie in cui il decreto d'urgenza era stato emesso dal P.M. per reati associativi allo scopo di completare attività investigative consistenti in pedinamenti e in accertamenti incalzanti e in continua evoluzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2003, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VAROLA Luigi - Presidente - del 27/03/2003
Dott. CONZATTI Alessandro - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 610
Dott. MASSA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 17728/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PI ON;
AVVERSO l'ordinanza 07/02/2001 ex art. 309 c.p.p. del tribunale di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Conzatti Alessandro;
udito il Pubblico Ministero nella persona dl S.P.G. Dr. Febbraro Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Edoardo Cardillo del Foro di Napoli, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre Di PI ON, indagato per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90 (capo "P", in Napoli tra il maggio 2000 e il giugno 2001)
e per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 DPR. 309/90 (capi "R", in Napoli il 06.07.00; "T", in Ovada, il 18.01.01; "W", in Napoli tra il 20 aprile e il maggio 2001) per l'annullamento dell'ordinanza 07.02.02 ex art. 309 c.p.p. del Tribunale di Napoli, che annullava l'ordinanza 15.01.02 del GIP. di sede di custodia cautelare in carcere limitatamente ai capi "P" e "W", in riferimento ai quali disponeva l'immediata liberazione dell'indagato se non detenuto per altra causa, e la confermava nel resto, deducendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per inosservanza degli art. 268, 3 comma, 271 c.p.p.. Sostiene il ricorrente la mancanza dei presupposti di fatto (inidoneità o insufficienza degli impianti interni) e la carenza di motivazione (sulle eccezionali ragioni di urgenza), legittimanti il ricorso del P.M. agli apparati esterni alla Procura, anche "per relationem", cioè facendo ricorso, come aveva fatto il Tribunale, alla motivazione dei decreti autorizzativi del P.M. (che, secondo i giudici, contenevano una valida giustificazione, oltre che del mezzo processuale prescelto anche della deroga delle modalità attuative), perché si tratterebbe di motivazione apparente, ripetitiva del dettato normativo, sia quanto all'inidoneità degli impianti interni a captare le voci, sia quanto al presupposto delle "eccezionali ragioni di urgenza". Il motivo è infondato.
Sotto il primo aspetto, osserva il Collegio che il provvedimento di cui all'art. 268, 3^ comma non può essere sottoposto al controllo del giudice sul punto della insufficienza e inidoneità degli impianti interni alla Procura (Cass. 201/01 rv 219361), perché non sussiste giurisdizione su materie di competenza esclusiva del Pubblico Ministero, quale è la ricerca delle prove, nel cui ambito le intercettazioni sono disposte, funzionali all'eventuale esercizio dell'azione penale (artt. 107, 4^ comma, 112 Cost.). Ne consegue che è sufficiente, ai fini dell'art. 268, 3 comma, la motivazione del P.M. che dichiari l'inidoneità o l'insufficienza ("id est", l'indisponibilità) degli impianti interni. Il Tribunale del riesame ha ritenuto, in contrasto con tale interpretazione, che la mera indicazione dell'indisponibilità degli impianti non costituisse una motivazione sufficiente ed ha escluso che una tale carenza, a prescindere dalla possibilità di integrare la motivazione di un provvedimento già eseguito, potesse venire sanata da una attestazione di cancelleria che, premessa l'inesistenza di registri attraverso i quali risalire alle postazioni libere giorno per giorno, attestava che alle date dei provvedimenti indicati dal P.M. erano in esecuzione altre intercettazioni con impianti esterni alle sale della Procura.
Osserva il Collegio che, alla luce della premessa, la motivazione dell'ordinanza impugnata costituisce un "obiter" e che l'iniziativa del P.M. di giustificare con attestazioni della cancelleria o della polizia giudiziaria l'indisponibilità degli impianti, allo scopo di integrare una motivazione che, viceversa, era sufficiente, pur non essendo preclusa in quanto volta ad agevolare la trasparenza delle operazioni, è giuridicamente irrilevante, trattandosi di un atto che non è previsto dalla legge e che pertanto non può avere effetti processuali penali.
Giova ricordare, per inciso, a conferma indiretta dell'insindacabilità nel merito della scelta del P.M., che le norme sulle intercettazioni telefoniche e ambientali disciplinano la tenuta del registro dei decreti e dell'inizio e fine delle operazioni per ciascuna intercettazione, definendolo "riservato" e quindi non ostensibile alle parti (art. 267, 5^ comma), e che i verbali e le registrazioni delle operazioni sono e restano atti interni all'ufficio fino al costituirsi del contraddittorio, che si verifica nel momento del deposito, "entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni" o nel momento della chiusura delle indagini (art. 268, 4^ e 5^ comma). Non è stato infatti reintrodotto nel nuovo codice il registro pubblico delle intercettazioni previsto nel sistema precedente (art. 226 ter), ne' è stata approvata in sede legislativa la norma che prevedeva il deposito delle intercettazioni in occasione di singoli atti, proprio per non creare eccessivi impedimenti allo svolgimento delle indagini.
Secondo il ricorrente nei casi in cui il Tribunale ha ritenuto che il decreto dispositivo contenesse una motivazione congrua sia agli effetti dell'"urgenza" della prova (art. 267, 2^ comma) che dell'"eccezionale urgenza" che giustifica la deroga all'uso degli impianti interni, tali ragioni risultano comunque generiche, o per la mancanza di una certificazione di cancelleria circa l'inutilizzabilità e l'indisponibilità di impianti interni (decreti 460/ 99 e 578/99), o perché la motivazione sull'eccezionale urgenza si dovrebbe rinvenire non già nel corpo del decreto (649/99 del 07.05.99: la censura è rivolta ad altri 28 decreti elencati nel ricorso), ma in un provvedimento successivo del P.M. (in data 11.09.01), il quale però non la conterrebbe, facendo riferimento a sua volta all'attestazione di cancelleria del 10.09.01, di per sè tuttavia inutile in quanto la circostanza certificata, che nelle stesse date si procedesse ad intercettazioni esterne per procedimenti diversi, non offriva elementi di conoscenza sulle ragioni di indisponibilità degli impianti nel procedimento in esame (come ammesso dal Tribunale stesso).
Osserva il Collegio che il motivo è generico, in quanto non considera le specifiche motivazioni dei decreti richiamati nell'ordinanza impugnata, e infondato, per le ragioni già esposte, dove nega l'integrabilità motivazionale dei due atti, riferibili alle medesime esigenze di indagine.
Sostiene il ricorrente che, pur ammesso il collegamento tra i due atti del P.M., dispositivo l'uno ed esecutivo l'altro, si configurerebbe in definitiva un unico atto complesso, a formazione progressiva, con la conseguenza che la convalida del giudice dovrebbe investire anche il provvedimento esecutivo (e le sue eventuali integrazioni), in specie se derogatorio rispetto all'uso di impianti interni alla Procura. La tesi è infondata, in quanto il richiamo di una motivazione all'interno di quella di un atto diverso non è causa di fusione dei due atti: la motivazione del provvedimento ex art. 268, 3^ comma può ricavarsi da quella del decreto dispositivo, ma occorre solo in funzione della deroga prevista dal terzo comma, rispetto alla quale la legge non prevede alcuna convalida (contestuale alla convalida del decreto o successiva ad essa) da parte del G.I.P.
Sostiene ancora il ricorrente che l'integrazione "ex post" della motivazione del provvedimento "de quo" sarebbe comunque possibile solo prima dell'inizio delle operazioni, mentre nel caso in esame il provvedimento integrativo risultava emesso in data successiva a quella di tutte le operazioni compiute.
La tesi è infondata in diritto, perché nella fase delle indagini preliminari non è previsto il contraddittorio fra le parti nell'acquisizione della prova, ne' il controllo del giudice sulla formazione della prova prima del momento in cui la stessa viene utilizzata in un provvedimento giurisdizionale, tanto che anche la motivazione di un successivo decreto, fondato sui risultati della captazione già eseguita, può essere valutata in sede di riesame allo scopo di integrazione della motivazione di provvedimenti esecutivi pregressi (su cui "infra").
Deduce il ricorrente la mancanza di motivazione dei provvedimenti esecutivi e, conseguentemente, dell'ordinanza impugnata, in ordine al secondo presupposto di cui al terzo comma dell'art. 268, vale a dire le "eccezionali ragioni di urgenza" (nel caso in esame, come detto, desumibili dalla stessa motivazione del decreto dispositivo: "la necessità di acquisire con estrema tempestività notizie circa le attività dell'organizzazione, lo spostamento delle persone e delle merci così da rendere possibile l'intevento delle forze dell'ordine ad interrompere le attività illecite in corso ed acquisire riscontri concreti ai dati emergenti dalle conversazioni ascoltate"). Secondo il Tribunale, la motivazione offerta dal P.M. con riferimento alle condotte in corso di svolgimento (reati fine dell'associazione) costituisce sufficiente giustificazione anche delle modalità attuative disposte dal P.M., in deroga al prescritto uso degli impianti interni di ascolto.
Occorre premettere che sul punto una prima interpretazione, che si condivide e che è posta alla base dell'ordinanza impugnata, ritiene che la motivazione del provvedimento in questione sia integrabile con quella del decreto d'urgenza, per la connessione tra atto dispositivo e atto esecutivo, principio deducibile "a contrariis" dall'assenza di una previsione normativa di convalida del provvedimento esecutivo (emesso sia anteriormente che posteriormente al decreto autorizzativo: Cass. 16277/03 rv 224254), e che sia inoltre integrabile anche a mezzo della motivazione dei decreti del G.I.P., autorizzativi, di convalida, di proroga delle intercettazioni, anteriori o posteriori al provvedimento in questione, ed infine, anche tramite la valutazione del complessivo svolgimento delle indagini e dei provvedimenti adottati dal P.M. (tesi adottata dal Tribunale del riesame), fino al momento in cui la prova viene consegnata al giudice con la richiesta della misura cautelare personale (SU. 42792/01 Policastro rv 220095; Cass. 9073/03 rv 224152).
In altri termini, correttamente il Tribunale ha ritenuto che nella fase anteriore all'utilizzo della prova di "voce captata" non si verifica alcuna lesione del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni, il cui bilanciamento con la necessità di identificare gli autori dei reati per cui si procede costituisce la "ratio" dell'inutilizzabilità della prova ottenuta in violazione di una procedura specificamente disposta (art. 271).
La valutazione delle "eccezionali ragioni di urgenza" è quindi compiuta dal giudice "ex post"; l'alternativa "insufficienti o inidonei" adottata dal legislatore è riferibile, ad avviso del Collegio, ad un unico concetto, quello dell'organizzazione della sala intercettazioni interna, necessariamente collegata allo stato delle indagini nei vari procedimenti in corso, nel senso che il P.M. può trovarsi nell'impossibilità di provvedere in concreto all'esecuzione delle intercettazioni con gli impianti interni, volendo salvaguardare le ragioni di immediatezza e completezza nell'acquisizione della prova e non potendo modificare l'ordine delle precedenze, col rischio di dover interrompere altre intercettazioni in atto. In conclusione, la motivazione sulle "eccezionali ragioni di urgenza" deve rispettare i canoni di logicità e ragionevolezza alla luce di una situazione di emergenza, valutata come tale dal P.M., che, se non esplicitata nel provvedimento, può essere ricostruita dal G.I.P. (e dal Tribunale del riesame), desumendo ogni elemento utile in tal senso dagli atti della procedura, quali la necessità di evitare la commissione di altri delitti, in specie nei reati caratterizzati dalla durata dell'offensività della condotta, nel cui novero si collocano i reati associativi, o di completare altre attività investigative in atto, come osservazioni e pedinamenti, o desumendola dallo stesso incalzare delle investigazioni e dalla gravità delle imputazioni ipotizzabili dalla notizia di reato e dai precedenti risultati delle indagini.
L'ordinanza che ci occupa ha motivato in tal senso, ne' vi sono contestazioni sulla finalizzazione delle intercettazioni all'individuazione dei singoli partecipanti ad una associazione dedita al traffico di stupefacenti, alla necessità di interrompere il traffico di droga in atto (nella specie, eroina) e a sequestrare il corpo del reato ed arrestarne gli autori.
Un diverso orientamento ritiene che la struttura della motivazione del provvedimento ex art 268, 3^ comma, quanto alle "eccezionali ragioni di urgenza", deve dar conto compiutamente delle necessità di indagine e non può essere integrata "per relationem". Ritenuto che si tratta di un provvedimento non giurisdizionale, ma comunque limitativo della libertà di comunicazione, l'interpretazione suddetta conclude nel senso che la mancanza della motivazione sul punto non potrebbe essere sanata "ex post" dall'ordinanza genetica, nè supplita dal Tribunale del riesame, in quanto il giudice non riqualificherebbe il fatto, ma modificherebbe un atto di parte (Cass. 1127/94 rv 199091).
Osserva il Collegio che è consentita la motivazione "per relationem", con rinvio ad altro atto del procedimento (S.U. 17/00 Primavera, rv 216664/5). Occorre altresì premettere che l'apparato motivazionale di un provvedimento giuridizionale varia a seconda del tipo di atto, sia come schema logico che come contenuto, dovendosi distinguere sotto tale profilo il decreto dall'ordinanza e dalla sentenza. Nel caso in esame, in due norme successive (artt. 267, 268), il legislatore stesso ha definito "decreto" l'atto dispositivo, e "provvedimento" l'atto esecutivo.
Ne discende, quanto al controllo sulla motivazione, che la valutazione del giudice del riesame può limitarsi all'esistenza di una motivazione anche sintetica del provvedimento "esecutivo" del P.M., che trovi la sua causa, e quindi la sua motivazione sostanziale, in un precedente decreto dispositivo, o nel decreto di convalida del G.I.P. Inoltre, la qualificazione di "eccezionalità" dell'urgenza è riferibile non già al mezzo di ricerca della prova, perché, per legge, l'intercettazione non può che essere "assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini" (art. 267, 1^ comma), ma allo sviluppo dell'inchiesta, che, in caso di mancata assunzione, ne risulterebbe "gravemente" pregiudicato.
Il pregiudizio delle indagini può infatti verificarsi sia nella fase di ammissione della prova, a causa del ritardo dell'autorizzazione del G.I.P. (il che giustifica l'intervento anticipatorio del P.M. "quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini": art. 267, 2^ comma), sia nella fase esecutiva delle operazioni, per il mancato impiego di impianti esterni, allorché le ragioni di urgenza siano qualificabili come "eccezionali" (ad esempio, sulla base dell'intera, "concitata" sequenza temporale dei vari atti della procedura, dello svolgimento in atto di un'attività organizzativa dei reati-fine dell'associazione per delinquere, o altro: S.U. Policastro, cit.). Seppure non è statuito un obbligo espresso di indicare le modalità e la durata delle intercettazioni "esterne", può ritenersi che la "ratio" stessa della norma che impone l'obbligo di utilizzare impianti interni (nel progetto di legge originario, i soli previsti) implichi una "regola di selezione" a favore di quest'ultimi (C. Cost. 259/01), posta a salvaguardia della contrapposta esigenza della riservatezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.), e giustifichi, in tale bilanciamento, l'esigenza di una motivazione specifica ("eccezionali ragioni di urgenza") rispetto a quella ordinaria sulle modalità e i tempi di esecuzione dell'intercettazione (art. 267, 3 comma).
Tuttavia, osserva il Collegio, la tutela della libertà di comunicazione si verifica precipuamente nel momento legislativo, secondo la previsione costituzionale, che consente le intercettazioni solo nei casi previsti dalla legge e tramite atti dell'autorità giudiziaria (art. 15, 2^ comma, Cost.), e nel momento dell'utilizzazione delle informazioni raccolte (C. Cost. 366/91), con la possibilità, per la persona interessata, di chiederne la distruzione, se inutili per il dibattimento (art. 269, 2^ comma). In definitiva, è con un giudizio condotto valutando il complessivo svolgimento delle indagini che può accertarsi la sussistenza del presupposto dell'"eccezionalità" dichiarato dal P.M., in particolare allorché il provvedimento ex art. 268, 3^ comma, si riferisca o sia collegabile obbiettivamente ad altri atti del procedimento che contengano una specifica giustificazione dell'eccezionalità dell'urgenza (S.U., Policastro, cit.; Cass. 9079/03 rv 224152), ivi compresa la stessa ordinanza impositiva della misura cautelare impugnata, mentre non rientra nella competenza giurisdizionale il giudizio sulla corrispondenza dei presupposti del provvedimento emesso e la realtà fattuale, vale a dire, la sussistenza del requisito della idoneità o sufficienza degli impianti esistenti presso la Procura, "id est" dell'adeguatezza e disponibilità del mezzo rispetto alla "eccezionalità" dell'urgenza, valutazioni riservate alla competenza esclusiva del Pubblico Ministero (Cass. 2539/00 rv 216297). Sostiene il ricorrente che in alcuni decreti ( 1129/99, 884/99, 1465/99, 1124/00, 1889/00) manca completamente la motivazione relativa all'art. 268, 3^ comma e che ad essi non è riferibile il provvedimento di integrazione del P.M. in data 11.09.00. Osserva il Collegio che il motivo è formulato in termini generici e meramente assertivi, in contrasto col dettato di cui all'art. 581 c.p.p.. In linea di principio, anche ammessa la possibilità di un'attività ricognitiva della S. Corte, quando, in una materia che può essere esaminata d'ufficio, come quella dell'inutilizzabilità degli atti, la parte denuncia omissioni alla stessa non imputabili, non è consentito tuttavia alla parte di sollevare la questione in via di mera astrazione. È pertanto irrilevante l'eccezione di inutilizzabilità della prova se è riferita ad intercettazioni telefoniche che non sono state richiamate nell'ordinanza impositiva, o delle quali il ricorrente non si specifica la decisività, così come avviene nel motivo in esame.
Il ricorrente, in riferimento al decreto 1465/99 del 30.09.99, di intercettazione di un'utenza telefonica turca, che assume emesso senza indicazione delle modalità di esecuzione delle operazioni, sostiene che, nel caso di utenze straniere, l'intercettazione sarebbe sottoposta alla disciplina delle rogatone internazionali, non potendo estendersi la giurisdizione italiana su conversazioni svolgentesi su utenze estere non presenti sullo stato italiano.
Il motivo è infondato.
Secondo una costante interpretazione giurisprudenziale, la pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche internazionali (nel caso di specie, per violazione dell'art. 268, 3^ comma, in relazione all'art. 271 c.p.p.) si palesa del tutto infondata in quanto, relativamente a indagini per particolari reati, l'art. 266 consente il controllo "sia delle telefonate in arrivo su utenze italiane, sia delle telefonate che partono dall'Italia verso utenze straniere. Nè il ricorso alla procedura del ed. istradamento- coinvogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia comporta la violazione delle norme sulle rogatone internazionali", di cui all'art. 727 c.p.p., "in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano" (Cass. 4401/98 rv 211520; 287/00 rv 215594). Ritenuta la prevalenza dei motivi di infondatezza su quelli di inammissibilità, il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1^ ter d.a.c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio. Il 27 Marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004