Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 18932
CASS
Sentenza 26 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Esercizio da parte dell'autorità giudiziaria di potestà riservata al potere esecutivo

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendolo assimilabile ai motivi secondo, terzo e quarto, confermando la correttezza del percorso argomentativo delle corti di merito sulla non ostensione dei documenti NATO.

  • Rigettato
    Mancata assunzione di prova decisiva (omessa acquisizione documenti NATO e mancata perizia)

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo non necessario l'espletamento di ulteriori verifiche peritali data l'univocità del compendio probatorio e le incontroversa connotazioni di segretezza dei documenti NATO. La difesa ha comunque partecipato alle attività di verifica e controesame.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per mancato conto delle ragioni che non consentivano perizia sui dispositivi informatici

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendolo assimilabile al sesto motivo, confermando che le verifiche peritali non erano necessarie data l'univocità del compendio probatorio e la segretezza dei documenti.

  • Rigettato
    Utilizzabilità delle videoregistrazioni come intercettazioni ambientali non autorizzate

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che le videoregistrazioni avessero natura documentale e pre-procedimentale, essendo state eseguite prima dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato e non configurando intercettazioni non autorizzate. La difesa ha potuto controesaminare i consulenti e testimoni.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità di documenti, dispositivi e reperti non acquisiti al fascicolo del dibattimento

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendolo assimilabile ai motivi secondo, terzo, quarto e quinto, confermando che la mancata ostensione era dovuta al segreto NATO e che non vi era stato pregiudizio per la difesa.

  • Rigettato
    Mancata ostensione di documenti, dispositivi e reperti riservati

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendolo assimilabile ai motivi secondo, terzo, quarto e quinto, confermando la correttezza della non ostensione dei documenti NATO e la possibilità di contraddittorio sulle fonti dichiarative.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità di informazioni coperte da "segreto NATO"

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendolo assimilabile ai motivi secondo, terzo, quarto e quinto, confermando che la mancata ostensione era dovuta al segreto NATO e non pregiudicava il contraddittorio.

  • Inammissibile
    Illegittimità costituzionale legge ratifica Convenzione Ottawa e artt. 202 e 256-ter c.p.p.

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, ritenendo la legge di ratifica conforme all'art. 11 Cost. e le limitazioni derivanti dal segreto NATO non incompatibili con le garanzie difensive, data la preminenza dell'interesse alla sicurezza nazionale e internazionale.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per incongrua valutazione del compendio probatorio

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che le modalità dell'incontro e lo scambio tra IO e RO, unitamente al contesto generale, dimostrassero la finalità illecita. Le ipotesi alternative prospettate dal difensore sono state ritenute congetturali e prive di plausibilità.

  • Rigettato
    Violazione di legge per condanna senza consentire al difensore di interloquire sui mezzi istruttori

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendolo assimilabile ai motivi secondo, terzo, quarto, quinto e nono, confermando che la difesa ha avuto modo di esercitare il contraddittorio.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per mancato conto delle ragioni per cui le videoregistrazioni dimostrano il procacciamento di informazioni riservate

    La Corte ha rigettato il motivo, confermando la natura documentale e pre-procedimentale delle videoregistrazioni e la loro attendibilità, corroborate dalle testimonianze qualificate e dalle perizie.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per mancato conto delle ragioni per cui l'arresto dimostra il procacciamento di informazioni riservate

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendolo assimilabile ai motivi tredicesimo e quindicesimo, confermando la ricostruzione degli eventi e la prova della condotta illecita.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per mancato conto delle ragioni per cui gli esiti della consulenza tecnica di parte non consentono di ritenere prive di univocità probatoria le risultanze delle verifiche informatiche

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendolo assimilabile al sesto motivo, confermando l'univocità del compendio probatorio e la non necessità di ulteriori perizie.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per mancato conto delle ragioni che non consentivano la riqualificazione in forma tentata del reato

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che il reato di rivelazione si perfezioni con la trasmissione della notizia a soggetto non autorizzato, indipendentemente dalla sua effettiva fruizione. La consegna della scheda è stata ritenuta sufficiente per il perfezionamento del reato.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione per mancato conto delle ragioni che imponevano di qualificare come riservati i reperti G, I, M, N, S e T

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la natura segreta di un'informazione prescinde dalla sua classificazione amministrativa e deriva dal suo contenuto e dall'interesse alla sicurezza dello Stato. Le note del DIS e della Presidenza del Consiglio hanno confermato la segretezza.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione per mancato conto delle ragioni che consentivano di ritenere congruo il trattamento sanzionatorio e non permettevano il riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo congruo il trattamento sanzionatorio e adeguato il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti, considerato l'elevato disvalore delle condotte e la pena edittale.

  • Rigettato
    Ne bis in idem processuale

    La Corte ha rigettato il motivo, evidenziando la diversità e non sovrapponibilità delle fattispecie di reato contestate nei due procedimenti (ordinario e militare), in quanto i reati ordinari sono caratterizzati dal perseguimento di finalità di salvaguardia di interessi militari e politici, mentre quelli militari puniscono solo lo spionaggio attuato per fini militari.

  • Rigettato
    Nullità avviso conclusione indagini e richiesta rinvio a giudizio per omesso deposito atti

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la mancata ostensione derivasse dalla natura riservata dei documenti (NATO secret/confidential) e non da una scelta discrezionale dell'autorità giudiziaria. Le note del DIS e della Presidenza del Consiglio hanno confermato l'attualità della classifica di segretezza. La difesa ha avuto accesso a tutti i documenti non coperti da segreto NATO e ha potuto controesaminare testimoni e consulenti.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità atti d'indagine per mancata messa a disposizione

    La Corte ha rigettato il motivo, ribadendo che la mancata ostensione era dovuta al segreto NATO e non aveva pregiudicato le prerogative difensive, poiché sono stati forniti elementi sufficienti per valutare la fondatezza dell'apposizione del segreto e la sua persistenza, permettendo il controesame dei consulenti del PM e dei testimoni qualificati.

  • Rigettato
    Mancata acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti NATO

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendolo assimilabile ai motivi secondo e terzo, confermando che la mancata ostensione era dovuta al segreto NATO e che il percorso argomentativo delle corti di merito era ortodosso e rispettoso delle garanzie difensive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 18932
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18932
    Data del deposito : 26 maggio 2026

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