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Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 18932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18932 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IO LT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 03/06/2025 dalla Corte di assise di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
sentite le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di cassazione, AR Dall'Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite, nell'intesse delle parti civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della difesa, le conclusioni dell'Avv. RE FE, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso come da comparsa conclusionale e note spese;
sentite nell'interesse dalla parte civile, Sindacato dei Militari, le conclusioni dell'Avv. Giulio Murano, che ha concluso come da comparsa conclusionale e nota spese;
sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Giada Caprini, in sostituzione dell'Avv. TO De VI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18932 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 06/05/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 19 gennaio 2024 la Corte di assise di Roma giudicava LT IO colpevole dei delitti ascrittigli ai capi A (artt. 81, secondo comma, 257, 261, primo e terzo comma, cod. pen.) e B (art. 319 cod. pen.), unificati sotto il vincolo della continuazione e, reputato più grave il primo dei due reati e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 261, terzo comma, cod. pen., condannava l'imputato alla pena di venti anni di reclusione. L'imputato LT IO, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. L'imputato veniva ulteriormente condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede processuale, subiti dalle parti civili costituite, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Difesa, alle quali veniva riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo di 100.000,00 euro per ciascuna parte. Venivano, infine, respinte le richieste di risarcimento dei danni avanzate dalle ulteriori parti civili costituite, Sindacato dei Militari e Federazione Lavoratori Militari. 2. Con sentenza emessa il 3 giugno 2025 la Corte di assise di appello di Roma, pronunciandosi sulle impugnazioni proposte dall'imputato LT IO e della parte civile Sindacato dei Militari, innanzitutto, confermava la decisione di primo grado, relativamente al giudizio di responsabilità penale formulato nei confronti dell'appellante e al riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni pronunciato in favore delle parti civili costituite, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Difesa. La Corte di assise di appello di Roma, inoltre, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello presentato dalla parte civile costituita, Sindacato dei Militari, condannava l'imputato LT IO al risarcimento dei danni subiti dalla stessa parte, da liquidarsi in separata sede processuale. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata. Conseguiva, infine, a queste statuizioni processuali la condanna di LT IO alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalle parti civili costituite, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa e Sindacato dei Militari. 2 3. Le sentenze di merito, che risultano pienamente convergenti, ritenevano dimostrato che l'imputato LT IO aveva commesso le condotte illecite che, nel presente procedimento, gli venivano contestate ai capi A e B. 3.1. Deve, innanzitutto, evidenziarsi che LT IO, che, all'epoca dei fatti, ricopriva le mansioni di Capitano di fregata della Marina Militare Italiana e prestava servizio presso la Sezione Analisi Strategica dello Stato Maggiore della Difesa, il pomeriggio del 30 marzo 2021, veniva arrestato in flagranza di reato, a Roma, dai militari del Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri. Al momento dell'arresto da parte del Reparto Operativo Speciale, LT IO aveva consegnato a IT RO, un cittadino di nazionalità russa, una scheda Micro SD Kingston, che recava il numero di serie 31560-029 AOOLF, contenente, secondo quanto contestato al capo A, centottantuno fotografie. Le riprese fotografiche, nel prosieguo delle indagini, risultavano eseguite con uno smartphone Samsung S9 SM-G960F, identico a un apparecchio cellulare sequestrato presso l'abitazione dell'imputato, ubicata a Pomezia. La scheda Micro SD Kingston, invece, al momento dell'intervento dei militari, veniva rinvenuta, all'interno di un borsello di cuoio indossata da RO, avvolta nel foglietto illustrativo di una confezione medicinale di un farmaco denominato Crestor. Deve, sin d'ora, precisarsi che, in quell'occasione, i Carabinieri non procedevano al contestuale arresto di IT RO, nonostante l'incontroversa flagranza dei suoi comportamenti criminosi, in ragione dell'immunità diplomatica di cui godeva, quale Addetto Aggiunto alla Difesa presso l'Ambasciata Russa di Roma. Al momento del controllo eseguito dai militari, tra l'altro, dentro il borsello di cuoio indossato da RO, veniva trovata una carta d'identità diplomatica rilasciata dal Ministero degli Esteri il 24 gennaio 2019, recante n. 26944/160870. Fin da subito, gli investigatori ritenevano che le condotte illecite di LT IO traessero origine da una sottostante intesa corruttiva, intervenuta tra l'imputato e IT RO, funzionale alla consegna della documentazione rinvenuta all'interno della scheda Micro SD Kingston. In cambio della consegna della documentazione informatica, RO si era impegnato a corrispondere a IO la somma di 5.000,00 euro, rinvenuta, all'interno di una confezione medicinale di un farmaco denominato Crestor - analogo a quello trovato indosso al cittadino russo -, sotto il sedile del conducente dell'autovettura Nissan Patrol di proprietà dell'imputato, che, secondo l'originaria ipotesi investigativa, costituiva il prezzo dell'accordo illecito intercorso tra i due soggetti. Gli investigatori, dunque, ritenevano che le modalità dell'incontro tra LT IO e IT RO, che avveniva in un parcheggio del quartiere EUR di 3 Roma, ubicato nelle adiacenze di Via Caduti della Resistenza, alle 17.48 del 30 marzo 2021, in uno ai tempi, estremamente brevi, di permanenza del cittadino russo dentro il veicolo del ricorrente, dimostravano che l'unica ragione dell'incontro tra i due soggetti era quella di concludere lo scambio illecito tra la scheda Micro SD Kingston e la somma di denaro precedentemente pattuita per la sua consegna. A sostegno di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, si evidenziava che RO, dopo essere salito sull'autovettura di IO, percorreva insieme all'imputato un breve tratto di strada, concluso il quale il veicolo si arrestava per consentire al cittadino russo di scendere dal mezzo e allontanarsi dall'area dello scambio, pur non riuscendo nel suo intento, a causa del tempestivo intervento dei Carabinieri. Su questi profili probatori, che si ritenevano incontroversi, nel giudizio di primo grado, celebrato davanti alla Corte di assise di Roma, tra gli altri, riferiva il Ten. Col. Federico Palmieri, che, all'epoca dei fatti, prestava servizio presso il Reparto Investigativo Speciale dei Carabinieri. Questi ultimi avevano monitorato gli spostamenti di LT IO, che precedevano la consegna della scheda Micro SD Kingston a IT RO, pedinando l'imputato per tutta la giornata del 30 marzo 2021. Su tali passaggi investigativi, in particolare, il Ten. Col. Palmieri riferiva all'udienza del 14 settembre 2022, chiarendo le modalità con cui si procedeva all'arresto in flagranza di reato dell'imputato nel pomeriggio del 30 marzo 2021 e le ragioni diplomatiche che avevano imposto ai militari di astenersi dall'arrestare il cittadino russo. 3.2. In questa cornice investigativa, deve evidenziarsi che, nella prima fase delle indagini, si accertava che LT IO aveva effettuato i centottantuno scatti fotografici rinvenuti nella scheda Micro SD Kingston, consegnata a IT RO il 30 marzo 2021, nell'ufficio ministeriale in cui prestava servizio, rappresentato della Sezione Analisi Strategica dello Stato Maggiore della Difesa, nella quale l'imputato, dal 9 luglio 2018, ricopriva l'incarico di Ufficiale Addetto alla Sicurezza. Sul ruolo svolto dall'imputato nella Sezione Analisi Strategica dello Stato Maggiore della Difesa, all'udienza del 18 ottobre 2022, celebrata davanti alla Corte di assise di Roma, riferiva il Gen. ST Mannino, che, all'epoca dei fatti, ricopriva l'incarico di Capo del Secondo Reparto Informazioni e Sicurezza del Ministero della Difesa, che era un superiore gerarchico del ricorrente. La testimonianza del Gen. ST Mannino consentiva di accertare che, nell'arco temporale compreso tra il 16 e il 26 marzo 2021, a seguito della segnalazione effettuata dall'Agenzia Informazioni Sicurezza Interna (A.I.S.I.) - che aveva rappresentato il pericolo di divulgazione di informazioni riservate, riconducibili all'incarico professionale ricoperto da LT IO nella Sezione 4 t/t Analisi Strategica dello Stato Maggiore della Difesa -, all'interno dell'ufficio dell'imputato, ubicato nella stanza n. 248 del Terzo Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, veniva installata una microcamera, che consentiva di monitorare l'attività dell'inconsapevole ricorrente. Si accertava, in questo modo, che l'imputato, nelle giornate del 18, del 23 e del 25 marzo 2021, utilizzando uno smartphone Samsung S9 SM-G960F, aveva scattato, all'interno del suo ufficio ministeriale, numerose fotografie a documenti di cui aveva la disponibilità materiale. Di questi documenti, alcuni, venivano fotografati in formato cartaceo;
altri, invece, venivano ripresi fotograficamente dopo che l'imputato li aveva visualizzati nello schermo del computer che era installato nella sua postazione di lavoro. Una volta eseguite le fotografie, LT IO aveva trasferito le riprese fotografiche effettuate con lo smartphone Samsung S9 SM-G960F in una scheda Micro SD Kingston, che aveva riposto, avvolta nel foglietto illustrativo, dentro una confezione medicinale di un farmaco denominato Crestor, analoga, come sopra detto, a quella sequestrata a IT RO dai Carabinieri del Reparto Operativo Speciale nel pomeriggio del 30 marzo 2021. Dalle videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio di IO, inoltre, si evinceva che la scheda era stata portata dall'imputato all'esterno del suo ufficio il 25 marzo 2021, che è la data in cui veniva informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che procedeva all'iscrizione del ricorrente nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen., dando origine al presente procedimento. Deve precisarsi ulteriormente che, sin dalla visione dei primi fotogrammi delle videoregistrazioni, era possibile comprendere che alcuni dei documenti fotografati dall'imputato erano riservati, percependosi da tali immagini, in termini certi, che su di essi era apposta la dicitura N.A.T.O., che è l'acronimo dell'organizzazione internazionale denominata North Atlantic Treaty Organization, della quale l'Italia fa parte. Su questi profili probatori, ritenuti incontroversi, tra gli altri, riferiva il Col. AR EA, che, all'epoca dei fatti, ricopriva l'incarico di Capo dell'Ufficio Minaccia Asimmetrica dello Stato Maggiore della Difesa. In particolare, il Col. EA, sentito all'udienza del 18 ottobre 2022, celebrata davanti alla Corte di assise di Roma, dichiarava che era stata l'A.I.S.I. a segnalare un rischio di «dispersione informativa nell'ufficio di IO LA», in conseguenza del quale era stata installata nella stanza ministeriale del ricorrente la microcamera che consentiva di riprendere le attività dell'imputato finalizzate all'estrazione dei documenti controversi. 5 Deve evidenziarsi ulteriormente che il 29 aprile 2021 il Pubblico ministero disponeva, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., lo svolgimento di accertamenti tecnici irripetibili sui supporti e sui dispositivi informatici sequestrati a LT IO dopo il suo arresto in flagranza di reato, avvenuto il 30 marzo 2021, acquisendone il contenuto, laddove ostensibile, mediante la realizzazione di una copia forense. In questo contesto, la difesa del ricorrente chiedeva di accedere ai supporti e ai dispositivi informatici sottoposti a sequestro probatorio, allo scopo di estrarre una copia forense degli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti, che, solo in parte, per le stesse ragioni di limitata ostensibilità del materiale informatico, rilevanti anche per il Pubblico ministero, riusciva ad acquisire. Deve, infine, evidenziarsi che, nel giudizio di primo grado, la Corte di assise di Roma disponeva una perizia tecnica, finalizzata a estrarre una copia forense delle videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio di IO, relative al periodo in cui si era verificata l'estrazione dei documenti riservati, compreso tra il 16 e il 26 marzo 2021. Questa perizia, in particolare, veniva svolta dall'Ing. Alessandro PE, al quale la Corte di primo grado conferiva mandato all'udienza del 18 ottobre 2022. Il perito eseguiva le operazioni peritali in contraddittorio con il consulente tecnico della difesa, l'Ing. CE OR, venendo esaminato all'udienza del 10 gennaio 2024. 3.3. Nel descritto contesto processuale, deve rilevarsi che all'interno della scheda Micro SD Kingston, rinvenuta indosso a IT RO, venivano trovate centottantuno fotografie, eseguite, come detto, con uno snnartphone Samsung S9 SM-G960F, riguardanti diciannove documenti riservati. Di questi documenti, dieci, venivano ritenuti di rilevanza politica e costituivano oggetto di imputazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, dando origine al presente procedimento;
nove, invece, venivano ritenuti di rilevanza militare e costituivano oggetto di imputazione davanti all'autorità giudiziaria militare, da cui scaturiva un altro processo penale, di cui si dirà più avanti. Occorre, inoltre, precisare che il reperto contenente i documenti fotografati da LT IO veniva visionato da alti ufficiali dello Stato Maggiore della Difesa, appositamente incaricati dalle competenti autorità giudiziarie, allo scopo di poterne valutare i contenuti. All'esito di queste verifiche, una parte dei documenti repertati non veniva ritenuta ostensibile, riguardando materiale documentale riconducibile alla N.A.T.O., reputato non divulgabile, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, sottoscritta il 20 settembre 1951, la cui ratifica in Italia era autorizzata dalla legge 10 novembre 1954, n. 1226, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, dei 6 rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Ottawa il 20 settembre 1951». Sulle ragioni che giustificavano la mancata ostensione dei documenti riservati in questione, sin d'ora, occorre richiamare, nei limiti consentiti dall'esposizione in fatto, il contenuto della nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore Generale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.I.S.) e della nota riservata trasmessa il 6 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infatti, le due note, trasmesse alla Corte di assise di Roma in pendenza del dibattimento di primo grado, appaiono fondamentali per l'inquadramento giuridico della documentazione proveniente dalla N.A.T.O., su cui si incentra una parte significativa delle censure difensive prospettate, nell'interesse di LT IO, con il presente atto di impugnazione. Occorre, quindi, prendere le mosse della nota riservata trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del D.I.S., che la Corte di assise di Roma portava a conoscenza delle parti processuali, che ne prendevano visione, pur senza estrarne copia. In questa nota, si evidenziava che, a seguito della riunione svoltasi il 23 giugno 2022, alla quale avevano preso parte i rappresentanti dell'Ufficio Centrale per la Segretezza e dell'Ufficio di Gabinetto dello stesso Dipartimento, era stata disposta l'acquisizione dei dati identificativi dei documenti riconducibili alla N.A.T.O. contenuti nella scheda Micro SD Kingston sequestrata a RO. L'acquisizione si era necessaria per consentire all'Italia di assolvere agli obblighi di riservatezza che gravavano sul nostro Paese nei confronti dell'Alleanza Atlantica e degli Stati coinvolti dalle informazioni contenute nella documentazione sequestrata dal Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri. Si precisava, inoltre, che il regime di inviolabilità che caratterizzava la documentazione proveniente dalla N.A.T.O. trovava il suo fondamento normativo nell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, per effetto del quale il vincolo di segretezza sarebbe dovuto rimanere efficace fino a quando le competenti autorità dell'Alleanza Atlantica non ne avessero autorizzato l'ostensione; dall'apposizione formale sui documenti autorizzazione che prescindeva controversi del segreto di Stato. A questa prima nota, ne faceva seguito una seconda, trasmessa il 17 novembre 2022 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di autorità delegata per le questioni attinenti alla sicurezza della Repubblica Italiana, che veniva portata a conoscenza delle parti con le medesime modalità della precedente comunicazione. Anche in questo caso, quindi, la Corte di assise di Roma portava il contenuto della nota del Sottosegretario alla 7 Presidenza del Consiglio dei Ministri a conoscenza delle parti processuali, che ne prendevano visione, pur non estraendone copia. In questa seconda nota, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava alla Corte di assise di Roma l'esito delle interlocuzioni avviate dal Governo italiano con i rappresentanti dell'Alleanza Atlantica, in merito alla natura giuridica dei documenti sequestrati dal Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri, che si erano concluse con la conferma dell'autenticità e dell'attualità delle esigenze di segretezza della documentazione esaminata. Da questo inquadramento derivava l'elevato pericolo che una diffusione non autorizzata delle informazioni contenute nei documenti in questione comportava per la stessa Organizzazione internazionale e per i Paesi ai quali la documentazione si riferiva. 3.4. Deve, infine, evidenziarsi che dalle indagini relative a queste vicende criminose si sviluppavano due distinti procedimenti penali nei confronti di LT IO. Il primo di tali procedimenti penali, che è quello transitato all'odierna udienza davanti a questa Corte, veniva celebrato dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a seguito del decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 9 febbraio 2022, per la commissione dei delitti ascritti a LT IO ai capi A (artt. 81, secondo comma, 257, 261, primo e terzo comma, cod. pen.) e B (art. 319 cod. pen.). Il secondo procedimento, invece, è quello celebrato davanti all'autorità giudiziaria militare, che si è concluso con la condanna definitiva riportata da LT IO, per i delitti ascrittigli ai capi A (artt. 88 e 93 cod. pen. mil . pace), B (art. 89-bis cod. pen. mil . pace), C (art. 86 cod. pen. mil . pace) e D (art. 94 cod. pen. mil . pace), alla pena di ventinove anni e due mesi di reclusione. Questo ulteriore segmento processuale si concludeva con la sentenza n. 12026-2025, pronunciata il 20 novembre 2024 dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con cui veniva rigettato il ricorso proposto avverso la decisione emessa dalla Corte di appello militare di Roma il 29 gennaio 2024. Deve precisarsi ulteriormente che la vicenda processuale in esame aveva dato origine a un terzo intervento della Corte di cassazione, finalizzato a risolvere il conflitto di giurisdizione sollevato dal Tribunale militare di Roma, con ordinanza emessa il 21 febbraio 2022, nei confronti della Corte di assise di Roma, davanti alla quale pendeva, nel suo primo grado, il presente procedimento. Tale procedimento si concludeva con la sentenza n. 25002-2022, pronunciata il 31 maggio 2022 dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con cui veniva dichiarato inammissibile il conflitto di giurisdizione proposto dal Tribunale militare di Roma. 8 Quest'ultima pronuncia, ai presenti fini, appare di particolare rilievo, avendo la Corte di legittimità rappresentato, nell'escludere la sussistenza del conflitto di giurisdizione sollevato dal Tribunale militare di Roma, la diversità e la non sovrapponibilità delle fattispecie di reato contestate a LT IO nei due procedimenti, celebrati davanti all'autorità giudiziaria militare e dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, il cui svolgimento doveva rimanere distinto e separato. Anticipando quanto si dirà più avanti, a proposito della necessità di mantenere distinti i due piani giurisdizionali, deve evidenziarsi che, secondo il Tribunale militare di Roma, che aveva sollevato il conflitto di giurisdizione, i fatti di reato contestati a IO nei due procedimenti dovevano reputarsi sostanzialmente coincidenti e imponevano di ritenere legittimata a procedere nei confronti dell'imputato la sola giurisdizione militare, essendo tali fattispecie - con la sola eccezione del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, contestato al ricorrente ex art. 319 cod. pen., in relazione alla dazione della somma di 5.000,00 euro, di cui si è detto - connotate da specialità rispetto a quelle oggetto del presente procedimento. Viceversa, secondo la Corte di legittimità, che andava di contrario avviso, i delitti ascritti a LT IO in questa sede processuale, ai capi A e B, dovevano ritenersi «contraddistinti dalla finalità di salvaguardia dell'interesse militare e politico, aspetti che non figurano nelle fattispecie concorrenti dei reati militari [...]», che imponevano di sanzionarli autonomamente (Sez. 1, n. 25002 del 31 maggio 2022, IO, non mass.). Se così non fosse, le condotte poste in essere per finalità di spionaggio politico avrebbero potuto essere sanzionate solo da fattispecie militari, pur essendo meritevoli di essere punite separatamente, possedendo un rilievo autonomo «in punto di disvalore [...]» (Sez. 1, n. 25002 del 31 maggio 2022, IO, cit.). Ne discendeva conclusivamente l'inammissibilità del conflitto di giurisdizione sollevato dal Tribunale militare di Roma. 3.5. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi contestati a LT IO ai capi A e Be dell'articolata sequenza procedinnentale, sviluppatasi dopo l'arresto in flagranza di reato dell'imputato, avvenuto il 30 marzo 2021, la Corte di assise di appello di Roma, con sentenza emessa il 3 giugno 2025, confermava la decisione di primo grado, emessa dalla Corte di assise di Roma il 19 gennaio 2024, con cui l'imputato era stato condannato alla pena di venti anni di reclusione. 9 4. Avverso la sentenza di appello l'imputato LT IO, a mezzo dell'Avv. TO De VI, proponeva ricorso per cassazione, articolando venti censure difensive. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, articolato nel punto 1 ed esposto nelle pagine 28-44, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., per non essersi la Corte di assise di appello di Roma pronunciata sul ne bis in idem processuale, che era stato invocato dalla difesa del ricorrente sin dal giudizio di primo grado, in relazione ai fatti di reato giudicati dalla decisione emessa dalla Corte militare di appello di Roma il 29 gennaio 2024 - che era divenuta irrevocabile a seguito della sentenza n. 12096-2025, deliberata il 20 novembre 2024 dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale -, che avrebbe dovuto essere valutato anche alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale 31 maggio 2016, n. 200. In via subordinata, al mancato accoglimento della doglianza principale, si chiedeva l'emissione di una sentenza ex art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma, affinché ci si pronunciasse sul solo reato di cui al capo B, contestato a LT IO ai sensi dell'art. 319 cod. pen. In via ulteriormente subordinata, si chiedeva, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma, onde consentirle la valutazione sull'identità dei fatti di reato contestati al ricorrente, rilevante quale ne bis in idem processuale, ovvero, in applicazione del principio di detrazione, la rideterminazione della pena comminata all'imputato, alla luce del rapporto di proporzionalità tra le sanzioni irrogate nei due procedimenti. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, articolato nel punto 2 ed esposto nelle pagine 44-46, si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito rilevato le nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso, ex art. 415-bis cod. proc. pen., il 20 dicembre 2021 e della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti di LT IO, che derivavano dall'omesso deposito di una parte consistente degli atti d'indagine sui quali si fondavano le imputazioni elevate all'imputato ai capi A e B. La parzialità dell'ostensione processuale censurata dalla difesa del ricorrente, del resto, doveva ritenersi incontroversa, atteso che nello stesso avviso di conclusione delle indagini si specificava, nei termini richiamati a pagina 49 dell'atto di impugnazione in esame, che una parte dei documenti sequestrati al 10 ricorrente non poteva essere visionata, riguardando atti «non ostensibili per la natura della classifica che li caratterizza [...]». La difesa del ricorrente, pertanto, chiedeva che la Corte di legittimità, rilevate le nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio emessi nei confronti di IO, nonché di tutti gli atti processuali consequenziali, disponesse, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla Corte di assise di Roma per l'ulteriore prosecuzione del procedimento e la celebrazione del giudizio di primo grado. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, articolato nel punto 3 ed esposto nelle pagine 56-61, proposto in correlazione con la doglianza precedente, si deduceva la violazione di legge della decisione impugnata, in riferimento agli artt. 415-bis, commi 2 e 3, e 191 cod. proc. pen., conseguente alla mancata rilevazione dell'inutilizzabilità di tutti gli atti d'indagine, su cui si fondavano le imputazioni ascritte a LT IO ai capi A e B - relativi ai documenti, ai reperti, ai dispositivi elettronici e ai supporti informatici sottoposti a sequestro -, che il Pubblico ministero non aveva messo a disposizione del ricorrente, determinando un pregiudizio, irrimediabile, delle sue prerogative processuali. Per effetto di questa doglianza, la difesa del ricorrente chiedeva che venisse dichiarata l'inutilizzabilità del materiale informatico sequestrato su disposizione del Pubblico ministero, che non era stato messo a disposizione dell'imputato e del suo difensore, in conseguenza della quale occorreva disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma. 4.4. Con il quarto motivo, articolato nei punti 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 ed esposto nelle pagine 62-118, proposto in correlazione con il secondo e il terzo motivo di ricorso, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 256-bis, comma 4, cod. proc. pen., 39 e 42 legge 3 agosto 2007, n. 124, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti - relativi a documenti, reperti, dispositivi elettronici e supporti informatici - riconducibili alla N.A.T.O., che non erano stati messi a disposizione dell'imputato, determinando un pregiudizio irreparabile delle sue prerogative processuali. Tale doglianza veniva articolata attraverso sei distinti passaggi espositivi, riguardanti la questione preliminare dell'effettivo contenuto del fascicolo del dibattimento e la richiesta di trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio dei Ministri;
la produzione del Pubblico ministero e l'ordinanza della Corte di assise di Roma del 5 ottobre 2022; le interlocuzioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il "mutamento di indirizzo" della 11 Corte di assise di Roma;
l'accesso ai beni acquisiti al fascicolo del dibattimento il 14 settembre 2023 e le successive ordinanze della Corte di assise di Roma;
la sentenza di primo grado e le ragioni del rigetto della richiesta difensiva;
la sentenza di appello e il rigetto della richiesta della difesa. 4.5. Con il quinto motivo, articolato nel punto 5 ed esposto nelle pagine 118-122, proposto in correlazione con il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente all'esercizio da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria di una potestà riservata al potere esecutivo, reso incontroverso dalla decisione adottata dalla Corte di assise di Roma di non chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito della nota trasmessa dalla stessa Presidenza il 6 giugno 2023, ai sensi degli artt. 256-bis, commi 4 e seguenti, cod. proc. pen., l'acquisizione dei documenti riconducibili alla N.A.T.O., su cui si fondava l'imputazione di cui al capo A. Per effetto di tale doglianza, la difesa del ricorrente chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità del potere esercitato dall'autorità giudiziaria ordinaria, spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale doveva essere riconosciuta, in via esclusiva, la facoltà di apporre un vincolo di non divulgazione della documentazione riconducibile alla N.A.T.O., affermando la sussistenza di preminenti esigenze di sicurezza nazionale, che non consentivano la diffusione delle notizie contenute nei documenti di cui al capo A. 4.6. Con il sesto motivo di ricorso, articolato nei punti 6, 6.1 e 6.2 ed esposto nelle pagine 122-141, si deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva, conseguente all'omessa acquisizione al fascicolo del dibattimento, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 256-bis, comma 6, cod. proc. pen., dei documenti, riconducibili alla N.A.T.O., che non erano stati messi a disposizione del ricorrente nonostante le richieste, formulate reiteratamente, del suo difensore. Questa doglianza, a sua volta, veniva correlata al mancato espletamento di una perizia sui dispositivi elettronici e sui supporti informatici, che era stata richiesta dalla difesa del ricorrente nel giudizio di secondo grado ed era stata irragionevolmente respinta dalla Corte di assise di appello di Roma, senza tenere conto della necessità di svolgere la verifica peritale invocata allo scopo di accertare la rilevanza e la portata del comportamento posto in essere da IO, non essendosi accertato se la documentazione controversa fosse stata acquisita autonomamente dall'imputato ovvero fosse nella sua legittima disponibilità professionale. 4.7. Con il settimo motivo di ricorso, articolato nei punti 7 e 7.1 ed esposto nelle pagine 141-156, proposto in correlazione con la doglianza precedente, si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 12 603, comma 3, cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di espletare una perizia sui dispositivi elettronici e sui supporti informatici sottoposti a sequestro probatorio nel corso delle indagini preliminari, a fronte dell'evidente decisività di tale verifica peritale per la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di LT IO in ordine ai reati di cui ai capi A e B. 4.8. Con l'ottavo motivo di ricorso, articolato nei punti 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 ed esposto nelle pagine 156-179, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 191, 271 e 234 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che consentivano di ritenere utilizzabili le videoregistrazioni effettuate all'interno dell'ufficio di LT IO, che costituivano intercettazioni ambientali non autorizzate e non potevano essere utilizzate come "riprese visive", essendo state eseguite in un luogo assimilabile a un domicilio privato, per il quale non poteva applicarsi estensivamente l'art. 4 legge 20 maggio 1970, n. 300. L'inattendibilità delle videoregistrazioni, peraltro, discendeva anche dal sistema utilizzato dal perito nominato nel giudizio di primo grado, l'Ing. Alessandro PE, che non aveva tenuto conto della presenza di "tracce audio", sulle quali il consulente tecnico della difesa, l'Ing. CE OR, aveva richiesto l'espletamento di accertamenti peritali suppletivi. La difesa del ricorrente, pertanto, chiedeva l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma della decisione censurata, essendo state le registrazioni eseguite all'interno dell'ufficio di LT IO, utilizzando un sistema di videoregistrazione installato da personale dell'A.I.S.I., nonostante si fosse in presenza di una notizia di reato nei confronti dell'imputato, rilevante ex art. 335 cod. proc. pen., senza attivare il procedimento codicistico di autorizzazione prescritto in materia di intercettazioni e di riprese audiovisive, che assicura l'attendibilità delle captazioni e garantisce i diritti della difesa. 4.9. Con il nono motivo, articolato nel punto 9 ed esposto nelle pagine 180- 186, proposto in correlazione con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 431, 511 e 526 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di ritenere inutilizzabili tutti i documenti, i dispositivi elettronici, i supporti informatici e i reperti sequestrati, che non erano stati acquisiti al fascicolo del dibattimento, non essendo stata consentita l'ostensione di tali mezzi istruttori. Non si era, in questo modo, tenuto conto del fatto che la ritenuta, erronea, utilizzabilità degli atti processuali controversi aveva limitato il diritto alla prova di IO, rilevante ex 13 art. 495, comma 2, cod. proc. pen., impedendo l'accertamento delle condotte illecite contestate al ricorrente, che postulava la verifica della natura riservata dei documenti rinvenuti nella scheda Micro SD Kingston, trovata indosso a RO, nel pomeriggio del 30 marzo 2021, dopo che era uscito dall'autovettura dell'imputato. 4.10. Con il decimo motivo di ricorso, articolato nel punto 10 ed esposto nelle pagine 186-194, proposto in correlazione con la doglianza precedente, si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 191 e 360 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di ritenere ostensibili i documenti, i dispositivi elettronici, i supporti informatici e i reperti, connotatati da riservatezza, sottoposti a sequestro probatorio nel corso delle indagini preliminari. La mancata ostensione di questo materiale probatorio concretizzava un'inutilizzabilità collegata alle modalità con cui era stata acquisita la prova tecnico-informatica nei giudizi di merito, essendo evidente che soltanto l'accesso diretto a tale materiale avrebbe assicurato il contraddittorio sulla formazione della prova, che presupponeva la possibilità - per il difensore e per il consulente tecnico della difesa - di verificare la correttezza delle procedure seguite per l'acquisizione dei mezzi istruttori controversi. 4.11. Con l'undicesimo motivo, articolato nel punto 11 ed esposto nelle pagine 195-207, proposto, anche in questo caso, in correlazione con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 202, comma 5, e 206, comma 3, cod. proc. pen., conseguente alla mancata ostensione di tutte le informazioni - derivanti da atti, documenti, dispositivi informatici, beni e dichiarazioni - coperte dal "segreto N.A.T.O.", rilevante ex art. 7 della Convenzione di Ottawa. La mancata ostensione di una parte del materiale probatorio utilizzato dal Pubblico ministero per formulare le imputazioni elevate ai capi A e B, senza renderlo conoscibile a IO, ne comportava l'inutilizzabilità, essendo incontroverso che non era possibile accusare un soggetto utilizzando nei suoi confronti mezzi istruttori che non conosceva e dai quali non si poteva difendere nel rispetto del principio del contraddittorio. 4.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 12 ed esposto nelle pagine 208-223, si deduceva l'illegittimità costituzionale della legge n. 1226 del 1954, nella parte in cui disponeva la ratifica dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, per violazione degli artt. 3, 11, 24 e 111 Cost., alla quale andava correlata l'illegittimità costituzionale degli artt. 202 e 256-ter cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Né era dubitabile che la possibilità di ritenere non ostensibili le informazioni acquisite nel corso delle 14 indagini di un procedimento penale, opponendo il "segreto N.A.T.O.", impediva a un soggetto indagato o imputato di difendersi nel rispetto del principio del contraddittorio, al quale nel nostro ordinamento è assicurata copertura costituzionale. Si chiedeva, pertanto, che venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, in riferimento agli artt. 3, 11, 24 e 111 Cost., laddove prevedeva l'inviolabilità dei documenti coperti dal "segreto N.A.T.O." e la possibilità di ritenere non ostensibili le notizie riservate relative alle attività, politiche o militari svolte nell'interesse dell'Alleanza Atlantica, potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza della stessa Organizzazione internazionale e dei suoi Stati membri. 4.13. Con il tredicesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 13 ed esposto nelle pagine 224-227, si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 142, 546, comma 1, lett. e), 533 cod. proc. pen., conseguente all'incongrua valutazione del compendio probatorio acquisito nei confronti di LT IO, che avrebbe dovuto essere vagliato alla luce del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, disatteso nel caso di specie, essendo incontroverso che la Corte territoriale non aveva dato adeguato conto della rilevanza delle fonti di prova acquisite rispetto alle ipotesi di reato di cui ai capi A e B. Il tessuto motivazionale della decisione censurata, infatti, era permeato da un'illogicità di fondo, che non poteva essere superata con il richiamo a mere formule di stile, che rendeva incongruo il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato sulla base di fonti di prova valutate alla luce delle sole testimonianze dei soggetti che avevano acquisito o visionato i mezzi istruttori controversi. La difesa del ricorrente, pertanto, chiedeva l'annullamento con rinvio della decisione censurata per la manifesta illogicità del percorso argonnentativo seguito dalla Corte di merito nell'applicare la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sotto il profilo della valutazione del compendio probatorio e dei criteri utilizzati per verificarne la pertinenza rispetto al giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di IO. 4.14. Con il quattordicesimo motivo, articolato nel punto 14 ed esposto nelle pagine 228-236, proposto in correlazione con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il nono motivo di ricorso, si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 425, comma 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte di merito condannato LT IO senza consentire al suo difensore di interloquire sui mezzi istruttori decisivi per la formulazione del giudizio di 15 colpevolezza, valutati solo alla luce dei testimoni che avevano acquisito o visionato le fonti di prova utilizzate. 4.15. Con il quindicesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 15 ed esposto nelle pagine 236-249, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni per le quali le videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio di LT IO erano idonee a dimostrare le condotte di procacciamento di informazioni riservate contestate all'imputato al capo A. Dalle videoregistrazioni, infatti, non era possibile evincere il contenuto dei documenti consultati dall'imputato nella sua stanza, con la conseguenza che da tali immagini non era possibile desumere la natura riservata della documentazione controversa. 4.16. Con il sedicesimo motivo, articolato nel punto 16 ed esposto nelle pagine 249-252, proposto in correlazione con il tredicesimo e il quindicesimo motivo di ricorso, si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni per le quali l'arresto di LT IO, eseguito il 30 marzo 2021 dai Carabinieri del Reparto Operativo Speciale, era dimostrativo del procacciamento di informazioni riservate in favore di IT RO, così come contestato al capo A. Si evidenziava, in proposito, che nessuno degli operatori di polizia che aveva eseguito l'arresto dell'imputato aveva assistito alla consegna della scheda controversa a RO, che non poteva ritenersi dimostrata, nemmeno in via induttiva, tenuto conto dell'assenza di ulteriori probatori idonei a corroborare l'assunto accusatorio. 4.17. Con il diciassettesimo motivo, articolato nel punto 17 ed esposto nelle pagine 252-272, proposto in correlazione con il sesto motivo di ricorso, si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni per le quali gli esiti della consulenza tecnica della difesa, svolta dall'Ing. CE OR, non consentivano di ritenere privi di univocità probatoria le risultanze delle verifiche eseguite sui dispositivi informatici sottoposti a sequestro probatorio nel corso delle indagini preliminari. A sostegno della doglianza, si deduceva che non era stata acquisita la prova dell'esistenza di un effettivo collegamento tra lo smartphone Samsung S9 SM-G960F di proprietà del ricorrente e la scheda Micro SD Kingston, trovata indosso a RO. 4.18. Con il diciottesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 18 ed esposto nelle pagine 272-278, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 56 e 261 cod. pen., per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano 16 la riqualificazione delle condotte rivelative contestate a IO al capo A nella forma tentata, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati i comportamenti criminosi controversi. L'esclusione della forma consumata si desumeva dalla modalità dell'intervento dei Carabinieri del Reparto Operativo Speciale, che consentiva l'arresto del ricorrente, essendo incontroverso che RO, che era il destinatario della rivelazione, nel momento in cui veniva fermato, non aveva ancora esaminato il contenuto della scheda ricevuta dall'imputato. Ne discendeva la richiesta di annullamento con rinvio della decisione censurata, non avendo la Corte territoriale accertato le modalità della consegna della scheda Micro SD Kingston a RO, con la conseguenza che non si era acquisita la certezza processuale che il destinatario della, presunta, rivelazione avesse avuto effettiva conoscenza delle informazioni acquisite prima dell'arresto di IO. 4.19. Con il diciannovesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 19 ed esposto nelle pagine 279-282, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 256, 257 e 261 cod. pen., per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che, relativamente al reato di cui capo A, imponevano di qualificare come riservati i reperti G, I, M, N, S e T, che risultavano sprovvisti di connotazioni di riservatezza. Era, infatti, incontroverso che tali documenti non erano stati classificati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, da cui provenivano, fatta eccezione per quello di cui alla lettera N, che era stato qualificato come riservato il 16 aprile 2021, peraltro in epoca successiva all'arresto di IO, avvenuto il 30 marzo 2021. 4.20. Con il ventesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 20 ed esposto nelle pagine 283-286, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 69 e 133 cod. pen., per non avere la Corte territoriale dato opportuno conto delle ragioni che consentivano di ritenere congruo il trattamento sanzionatorio irrogato a LT IO - quantificato in venti anni di reclusione - e non permettevano il riconoscimento delle attenuanti generiche, pur concesse all'imputato in regime di equivalenza. L'eccessività dosimetrica del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, peraltro, emergeva dallo stesso provvedimento impugnato, che, a pagina 25, richiamava «la quasi incensuratezza, la condotta successiva all'arresto, la partecipazione alle udienze, peraltro non fattiva, anche se non dilatoria [...]», che, pur espressamente menzionate, non venivano ritenute idonee al riconoscimento della mitigazione sanzionatoria invocata dalla difesa del ricorrente. 17 La difesa del ricorrente, pertanto, chiedeva l'annullamento con rinvio della decisione censurata, finalizzato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a IO nel giudizio di merito, che si imponeva anche alla luce del comportamento processuale assunto dal ricorrente, della limitata durata nel tempo delle condotte illecite contestate e della lunga e specchiata carriera militare dell'imputato. 4.21. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Occorre, infine, dare conto delle memorie depositate dagli Avvocati dello Stato, MA RE, RE FE ed LE OL, datate 3 dicembre 2025, con cui veniva chiesto il respingimento dell'atto di impugnazione proposto nell'interesse di LT IO. Queste memorie venivano articolate in otto punti, di cui occorre dare partitamente conto, nei limiti consentiti dall'esposizione in fatto. 5.1. Nel primo di tali punti, si esaminava la violazione del ne bis in idem processuale, lamentata dalla difesa del ricorrente in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal giudice militare, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., così come reinterpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2016. Secondo l'Avvocatura generale dello Stato l'inapplicabilità dell'art. 649 cod. proc. pen. discendeva dai principi affermati nella stessa sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, che escludeva la ricorrenza di un'ipotesi di ne bis in idem processuale laddove, come nel caso di specie, ci si trovava di fronte a ipotesi di reato differenti e riconducibili ad ambiti giurisdizionali distinti. 5.2. Nel secondo dei punti esaminati nelle memorie difensive oggetto di vaglio, si affrontava la questione relativa della mancata ostensione dei documenti contenuti nei reperti sequestrati dal Reparto Operativo speciale dei Carabinieri il 30 marzo 2021, sulla quale la difesa del ricorrente si soffermava nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto, nel sesto, settimo, nel nono e nell'undicesimo motivo del ricorso in esame. Secondo l'Avvocatura generale dello Stato queste doglianze dovevano ritenersi infondate, essendo stato garantito alla difesa del ricorrente, in entrambi i giudizi di merito, l'accesso a tutti i documenti non coperti dal "segreto N.A.T.0". Per i documenti coperti dal "segreto N.A.T.0", invece, la mancata ostensione processuale derivava dalla previsione dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, sottoscritta il 20 settembre 1951 e aveva riguardato tutte le parti processuali, compreso il Pubblico ministero. 18 5.3. Nel terzo dei punti affrontati nelle memorie difensive in esame, si passava in rassegna la questione dell'utilizzabilità delle videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio ministeriale di IO, che era stata censurata con l'ottavo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato. La doglianza si riteneva destituita di fondamento sull'assunto che, come accertato nei giudizi di merito, l'imputato, al momento dell'istallazione della microcamera posizionata nel suo ufficio, non era indagato, con la conseguenza che nei suoi confronti non doveva farsi applicazione della disciplina codicistica prevista per le intercettazioni eseguite nei confronti dei soggetti sottoposti a indagine. 5.4. Nel quarto dei punti delle memorie difensive in esame, si affrontava la questione di legittimità costituzionale della legge n. 1226 del 1954, nella parte in cui aveva disposto la ratifica dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, per violazione degli articoli 3, 11, 24 e 111 Cost., proposta con il dodicesimo motivo dell'atto di impugnazione del ricorrente. L'infondatezza della doglianza discendeva dalle argomentazioni esposte dall'Avvocatura generale dello Stato nei punti precedenti, che rendevano evidente come la ratifica dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa rispondeva a preminenti e ineludibili esigenze di tutela della sicurezza nazionale e internazionale, collegate alla sfera di operatività della N.A.T.O. e dei Paesi membri che vi aderivano, che trovavano copertura costituzionale nella previsione dell'art. 11 Cost. 5.5. Nel quinto dei punti delle memorie difensive depositate dall'Avvocatura generale dello Stato, si passava in rassegna la questione, prospettata nel tredicesimo motivo dell'atto d'impugnazione in esame, riguardante l'insussistenza di un compendio probatorio idoneo a consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di LT IO, per i reati di cui ai capi A e B, nel rispetto della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La questione prospettata veniva ritenuta destituita di fondamento, non potendo dubitarsi della legittimità dell'assunzione delle testimonianze dei soggetti - che erano alti ufficiali dell'Esercito Italiano - che avevano ricostruito, in termini ineccepibili, il contesto, ministeriale e internazionale, nel quale si erano concretizzate le condotte illecite dell'imputato. 5.6. Nel sesto dei punti delle memorie difensive in esame, si affrontavano le questioni, prospettate con il quindicesimo, il sedicesimo e il diciassettesimo motivo di ricorso, riguardanti l'inutilizzabilità dei reperti informatici sottoposti a sequestro, che doveva essere esclusa dalla non ostensione dei relativi documenti, imposta dall'art. 7 della Convenzione di Ottawa. 19 Si evidenziava, in proposito, che i Giudici di merito si erano soffermati correttamente sulle fonti di prova acquisite nei confronti di IO, correlandole alle modalità del suo arresto in flagranza di reato e alla rilevanza ordinamentale dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa. 5.7. Nel settimo dei punti delle memorie difensive depositate dall'Avvocatura generale dello Stato, si esaminavano le doglianze prospettate con il diciottesimo e il diciannovesimo motivo del ricorso di LT IO. Si deduceva, in particolare, che il diciottesimo motivo, relativo alla necessità di configurare il reato di cui al capo A nella forma tentata, anziché in quella consumata, era smentito dalle emergenze probatorie, che imponevano di ritenere la condotta dell'imputato già perfezionata al momento del suo arresto in flagranza di reato, avvenuto il 30 marzo 2021. Quanto, invece, al diciannovesimo motivo, relativo alla mancata classificazione dei documenti di cui al capo A, si rilevava che il carattere riservato di tali atti prescindeva dall'esistenza di un provvedimento formale e assumeva rilievo per il loro contenuto intrinseco, che ne impediva la divulgazione per ragioni di sicurezza, nazionale e internazionale. 5.8. Nell'ottavo dei punti delle memorie difensive in esame si evidenziava conclusivamente che il trattamento sanzionatorio irrogato a LT IO risultava congruo e che l'imputato non aveva mai impugnato la pronuncia relativa alle statuizioni civili, che, conseguentemente, dovevano ritenersi coperte da giudicato. 5.9. Le considerazioni esposte imponevano il rigetto dell'atto di impugnazione proposto nell'interesse di LT IO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da LT IO è infondato, sin da ora avvertendosi che, alla luce della tecnica di redazione dell'atto di impugnazione, caratterizzata da una reiterazione, sotto diversi angoli prospettici, di questioni sovrapponibili, l'esame, nella presente motivazione, delle singole doglianze, pur operando rinvii interni specifici, deve necessariamente essere apprezzato in termini unitari. 2. In via preliminare, va sottolineato che è indispensabile, in relazione agli aspetti di censura della sentenza impugnata comuni alle varie doglianze, richiamare i principi di carattere generale che consentono un corretto inquadramento sistematico delle questioni sollevate, alla luce dei parametri ermeneutici di questa Corte. 20 2.1. La prima questione ermeneutica di carattere comune sulla quale occorre soffermarsi riguarda il rapporto tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della decisione di secondo grado, che deve essere valutato in correlazione al tema dell'ammissibilità della motivazione per relationem del provvedimento di appello che ci si trova a giudicare in sede di legittimità. La risoluzione preliminare di tale questione ermeneutica si impone alla luce del fatto che il provvedimento impugnato, attraverso un percorso argomentativo, che, come si dirà di qui a breve, appare ineccepibile, effettuava numerosi rimandi alla decisione sottostante - taluni dei quali mediante diffusi richiami per relationem -, per respingere una parte significativa delle doglianze introdotte dalla difesa del ricorrente con i motivi di appello. Deve, in proposito, osservarsi che, nel valutare la congruità del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di LT IO dalla Corte di assise di Roma il 19 gennaio 2024 - che risulta pienamente conforme a quello posto a fondamento della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Roma il 3 giugno 2025 -, occorre tenere conto dell'unitarietà del complesso motivazionale costituito da entrambe le decisioni di merito, che è imposta dall'esistenza di una doppia conforme giurisdizionale, così come prefigurata dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (tra le altre, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, [...], Rv. 281665 - 01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, [...], Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [...], Rv. 258774 - 01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01; Sez. 2, n. 38788 del 09/11/2006, [...], Rv. 235509 - 01). Non può, in proposito, non rilevarsi che i provvedimenti decisori oggetto di vaglio giurisdizionale, prefigurando un'ipotesi di doppia conforme, nei termini giurisprudenziali che si sono richiamati, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che la motivazione della sentenza della Corte di assise di Roma si salda necessariamente con la decisione della Corte di assise di appello di Roma, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami censori a singoli passaggi argomentativi del provvedimento impugnato, effettuati dalle difesa del ricorrente per evidenziarne l'incongruità argomentativa. Da questo punto di vista, si ritiene indispensabile richiamare il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior 21 ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01; Sez. 3, n. 10613 del 01/02/2002, [...], Rv. 221116 - 01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, [...], Rv. 197497 - 01). Ne discende che i singoli passaggi motivazionali della sentenza emessa nei confronti di LT IO dalla Corte di assise di Roma il 19 gennaio 2024 devono necessariamente integrarsi con gli omologhi passaggi esplicitati nella sentenza di secondo grado, pronunciata dalla Corte di assise di appello di Roma il 3 giugno 2025, componendo i due provvedimenti decisori, relativamente ai punti e ai capi per i quali è riscontrabile un'ipotesi di doppia conforme giurisdizionale, un percorso argomentativo unitario e omogeneo sulla colpevolezza dell'imputato per cui opera tale conformità deliberativa. Questo percorso argomentativo, dunque, risulta adeguato rispetto alle emergenze processuali e conforme ai parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/2013, dep. 2014, Alberganno, Rv. 192250 - 01; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181 - 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, [...], Rv. 216906 - 01). In questa cornice, non è nemmeno possibile ipotizzare che la sentenza in esame, per il semplice richiamo, in alcuni casi esplicitamente dichiarato, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento decisorio di primo grado, possa ricondursi alla categoria degli atti per relationem, atteso che, nel giudizio di appello, la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo dei due rimedi, atto a provocare un nuovo esame del merito. Tutto questo non può che comportare una valutazione meno rigorosa dei singoli passaggi motivazionali, di volta in volta, considerati in relazione all'atto di 22 impugnazione presentato nell'interesse di LT IO (tra le altre, Sez. 6, n. 3721 del 24/11/2015, Sanna, dep. 2016, Rv. 265827 - 01; Sez. 5, n. 5619 del 24/11/2014, dep. 2015, Stankovic, Rv. 262814 - 01; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 - 01; Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013, dep. 2014, Pierannunzio, Rv. 258529 - 01; Sez. 6, n. 9093 del 14/01/2013, [...], Rv. 255718 - 01). Ferme restando tali considerazioni, si deve rilevare ulteriormente che, nel sistema processuale italiano, deve ritenersi comunque ammissibile la motivazione per relationem delle decisioni di secondo grado, in presenza dei presupposti - che devono ritenersi pacificamente ricorrenti nel caso di specie, relativamente ai casi di richiami testuali del provvedimento sottostante - canonizzati dal seguente principio di diritto: «La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, [...], Rv. 261839 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, [...], Rv. 261839 - 01; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 - 01; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 258357 - 01; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2008, Benincasa, Rv. 238674 - 01; tutte sulla scia di Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01). 2.2. La seconda questione ermeneutica di carattere comune sulla quale occorre soffermarsi riguarda l'inquadramento dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 257, 261, primo e terzo comma, cod. pen., contestati a LT IO al capo A. In questa cornice, occorre anzitutto evidenziare che il delitto contestato all'imputato, ai sensi dell'art. 257 cod. pen., intitolato "Spionaggio politico o militare", è articolato in due commi. Il primo comma dell'art. 257 cod. pen., in particolare, stabilisce: «Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o 23 internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni». Tale disposizione, a sua volta, deve essere correlata a quella prevista dal suo secondo comma, che prevede: «Si applica la pena dell'ergastolo: 1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari». Tale fattispecie, secondo l'impostazione accusatoria recepita dalle decisioni di merito, risulta correlata a quella dell'art. 261 cod. pen., intitolato "Rivelazione di segreti di Stato", che è articolato in cinque commi, che occorre esaminare partitamente. Dispone, innanzitutto, il primo comma della disposizione in esame: «Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni». Nel secondo comma si prevede: «Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni». Dispone, ancora, il terzo comma: «Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena dell'ergastolo». Il quarto comma della disposizione in esame, quindi, prevede: «Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia». La disciplina dell'art. 261 cod. pen., infine, si conclude con il suo quinto comma, a tenore del quale: «Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso». In questa cornice, allo scopo di inquadrare le fattispecie di reato contestate a LT IO al capo A, appare opportuno premettere che l'originaria disciplina codícistica del segreto di Stato (artt. 256-263 cod. pen.) ruotava attorno alle due categorie tradizionali delle notizie segrete e delle notizie riservate. Le notizie segrete erano quelle che, nell'interesse della sicurezza o nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato dovevano rimanere segrete;
le notizie riservate, invece, erano quelle di cui l'autorità competente vietava la divulgazione in ossequio agli stessi interessi politico-statuali. Successivamente, il legislatore - sollecitato da alcuni interventi della Corte costituzionale, riconducibili alle sentenze 14 aprile 1976, n. 82 e 24 maggio 1977, n. 86 - sottoponeva la materia in esame a una rivisitazione complessiva, introducendo la legge 24 ottobre 1977, n. 801 recante «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto 24 di Stato», attraverso la quale operava una radicale ridefinizione delle aree di riservatezza e di segretezza penalmente rilevanti, secondo parametri di legalità oggettivi e vincolanti per la pubblica amministrazione, destinati a sostituire la nozione di segreto di Stato tradizionale. A questo intervento riformatore facevano seguito la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e la legge 3 agosto 2007, n. 124 recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», che, in tema di notizie segrete o riservate, davano vita a un sistema normativo organico, costituente uno sviluppo coerente con le sentenze della Corte costituzionale n. 82 del 1976 e n. 86 del 1977 e con i principi che vi erano affermati. Il secondo dei due interventi chiarificatori, del resto, come si dirà più avanti, aveva determinato una radicale rivisitazione dei principi costituzionali su cui si fonda il segreto di Stato e imponeva una riforma organica delle forme di tutela codicistica delle notizie segrete o riservate di cui agli artt. 256-263 cod. pen. Da questo stratificato contesto normativo e dagli interventi giurisprudenziali succedutisi nel corso degli anni discende che, a seguito delle riforme dell'originario impianto codicistico, gli elementi costitutivi della nozione di segreto di Stato nelle fattispecie del codice penale sono rappresentati dall'inerenza delle notizie agli specifici interessi statuali che si sono richiamati e dall'idoneità della loro diffusione a recare un concreto pregiudizio agli stessi interessi;
entrambe queste connotazioni, come si dirà più avanti, in relazione alle singole censure difensive, appaiono certamente riscontrabili nelle condotte infedeli di LT IO. Questi requisiti oggettivi di pertinenza e di idoneità offensiva, peraltro, devono sussistere anche per la categoria delle notizie riservate, delle quali, pur conosciute o conoscibili da un numero indeterminato di persone in un determinato ambito, è vietata la divulgazione. L'applicabilità di questi requisiti alle notizie riservate discende dalla loro omogeneità sostanziale rispetto alle notizie segrete, riguardando le relative informazioni categorie di interessi che giustificano il segreto di Stato secondo l'originaria norma dell'art. 12 legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato» (Sez. 1, n. 23036 del 30/04/2009, [...], Rv. 244129 - 01; Sez. 1, n. 3348 del 10/12/2001, [...], Rv. 220619 - 01). Si consideri, in proposito, che, come ha osservato la Corte costituzionale in un altro fondamentale intervento chiarificatore, rappresentato dalla sentenza 28 25 giugno 2002, n. 295, le notizie riservate, protette dall'art. 262 cod. pen., devono intendersi quelle assimilabili, sul piano dei requisiti oggettivi di pertinenza e di idoneità offensiva, alle notizie sottoposte a segreto di Stato. Ne consegue che la loro diffusione deve risultare idonea, al pari di quanto avviene per le notizie sottoposte a segreto di Stato, a recare un concreto pregiudizio agli stessi interessi, dovendosi evidenziare «non soltanto che le notizie riservate debbono inerire ai medesimi interessi che, a mente dell'art. 12 della legge n. 801 del 1977, giustificano il segreto di Stato;
ma altresì che la loro diffusione deve risultare idonea - al pari di quanto avviene per le notizie sottoposte a segreto di Stato [...] - a recare un concreto pregiudizio ai predetti interessi» (Corte cost., sent. n. 295 del 2002). La Corte costituzionale, al contempo, sottolineava che il divieto di divulgazione, analogamente a quello impositivo del segreto di Stato, concorrendo a integrare la componente precettiva della norma incriminatrice, resta soggetto a sindacato di legittimità da parte del giudice penale, relativamente ai requisiti di attitudine offensiva della notizia che ne costituisce oggetto (Corte cost., sent. n. 295 del 2002, cit.). In questo ambito, per inquadrare la nozione di segretezza, cui si correla la tutela delle notizie segrete prefigurata dall'art. 261 cod. pen. che va necessariamente correlata alla tutela delle notizie riservate di cui all'art. 262 cod. pen., occorre richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuate senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto» (Sez. 5, n. 15950 del 15/01/2015, [...], Rv. 263590 - 01). Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica, il principio di diritto, affermato in tempi più recenti, secondo cui: «In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione (non preclusa in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del diritto a riceverle» (Sez. 6, n. 39312 del 01/07/2022, Mango, Rv. 283941 - 01). Il segreto di Stato e il divieto di divulgazione delle relative notizie, dunque, assumono rilievo solo in relazione a determinate finalità istituzionali, con la 26 conseguenza che la natura segreta o riservata di un atto, di un documento o di una notizia, deve essere accertata, caso per caso, alla luce degli obiettivi indicati dal legislatore italiano, come più volte ribadito dagli interventi normativi che si sono succeduti nel corso dell'ultimo quarantennio, a partire dalla legge n. 801 del 1977. Questo contesto normativo, a ben vedere, appare chiaramente caratterizzato dall'esigenza di assicurare che il regime di segretezza di atti, documenti o notizie risulti finalizzato, per il loro obiettivo contenuto, al perseguimento delle finalità, costituzionali e sistematiche, che si sono richiamate. Deve, al contempo, ribadirsi che le connotazioni di segretezza di atti, documenti e notizie, concorrendo a integrare le fattispecie di cui agli artt. 257 e 261 cod. pen., così come contestate a LT IO al capo A, sono soggette al sindacato di legittimità del giudice penale sotto un duplice profilo. Tale sindacato, infatti, riguarda l'inerenza del segreto o del divieto di divulgazione a uno degli specifici interessi politico-statuali indicati dalla normativa di riferimento e l'idoneità della loro diffusione a recare un concreto pregiudizio agli interessi oggetto della tutela penale. La segretezza di notizie e di documenti che possano essere classificati a fini di sicurezza, dunque, è soggetta al controllo di legalità da parte dell'autorità giudiziaria con riferimento all'effettiva lesione dell'interesse protetto secondo i parametri normativi che si sono richiamati. Si tratta, allora, di valutazioni e apprezzamenti che, a prescindere da eventuali atti impositivi del divieto da parte dell'autorità amministrativa competente, concorrono a integrare la fattispecie incriminatrice, nel senso che l'elemento costitutivo della segretezza o della riservatezza della notizia può essere validamente assunto a fondamento di un giudizio di responsabilità, a condizione che concerna le finalità riconosciute dalla normativa di riferimento e fondanti il divieto di divulgazione. 2.3. Fatte queste indispensabili premesse metodologiche occorre passare a considerare le censure difensive attraverso cui si sviluppa l'atto d'impugnazione proposto nell'interesse di LT IO. 3. Passando, quindi, a considerare le singole censure difensive deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, articolato nel punto 1 ed esposto nelle pagine 28-44, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non essersi la Corte di assise di appello di Roma pronunciata sul ne bis in idem processuale, invocato dalla difesa del ricorrente sin dal giudizio di primo grado, in relazione ai fatti di reato 27 giudicati dalla decisione emessa dalla Corte militare di appello di Roma il 29 gennaio 2024 - divenuta irrevocabile a seguito della sentenza n. 15096-2025, pronunciata il 20 novembre 2024 dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale -, che avrebbe dovuto essere valutato anche alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016. 3.1. Osserva, innanzitutto, il Collegio che sulla questione processuale collegata alla doglianza in esame questa Corte si è già pronunciata, con argomenti che appare opportuno richiamare, nell'intervento finalizzato a risolvere il conflitto di giurisdizione sollevato dal Tribunale militare di Roma, con ordinanza emessa il 21 febbraio 2022. Occorre, in proposito, precisare che tale procedimento si concludeva con la sentenza n. 25002-2022, pronunciata il 31 maggio 2022 dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con la quale veniva dichiarato inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato dal Tribunale militare di Roma. La pronuncia in questione appare di particolare utilità ai presenti fini processuali, evidenziando, nel dichiarare inammissibile il conflitto di giurisdizione, la diversità e la non sovrapponibilità delle fattispecie di reato contestate a LT IO nei procedimenti celebrati davanti all'autorità giudiziaria militare e dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. La diversità di tali fattispecie, già affermata da questa Corte nel procedimento cautelare, definito con la sentenza n. 13649-2021 del 9 settembre 2021, veniva ribadita, pur essendo incontroverso che le relative condotte illecite derivavano da uno stesso comportamento materiale dell'imputato, consistente nell'avere fotografo, con uno smartphone Sannsung S9 SM-G960F di sua proprietà, alcuni documenti riservati di cui aveva la disponibilità per motivi d'ufficio - prestando servizio, quale Capitano di fregata della Marina Militare Italiana, presso la Sezione Analisi Strategica dello Stato Maggiore della Difesa -, che, successivamente, consegnava a IT RO, dietro il corrispettivo di una somma ammontante a 5.000,00 euro, che riceveva il 30 marzo 2021. Secondo il Tribunale militare di Roma, che aveva sollevato il conflitto di giurisdizione, i fatti di reato contestati a LT IO nei due procedimenti dovevano ritenersi sostanzialmente coincidenti e imponevano di ritenere competente a procedere la sola autorità giudiziaria militare, essendo tali fattispecie - con l'eccezione del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, contestata al capo B del presente procedimento, ex art. 319 cod. pen. - connotate da specialità rispetto a quelle trattate in questa sede processuale. Viceversa, secondo la Corte di legittimità, che andava di contrario avviso, muovendo dalle pronunce delle Sezioni Unite, intervenute in materia di concorso 28 apparente di norme nell'ultimo ventennio, di maggiore rilievo ermeneutico - tra le quali, Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, [...], Rv. 269668 - 01, ma anche Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, [...], Rv. 248722 - 01; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962 - 01; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302 - 01; Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, [...], Rv. 218874 - 01 -, i fatti di reato ascritti a IO in questa sede processuale, ai capi A e B dell'originaria rubrica, dovevano essere ricondotti a contesti sistematici differenti e non assimilabili a quelli presi in considerazione dall'autorità giudiziaria militare, atteso che «l'elemento di discrimine tra le due condotte si incentra sulla finalità, anche politica, del procacciamento delle notizie riservate, che vengono appunto rivelate e cedute dal singolo agente e come il paradigma legale descritto da ciascuna di esse abbia ambito operativo diverso [...]». Nel caso in esame, dunque, non si faceva riferimento a una «condotta posta in essere al solo fine di spionaggio militare [...]», ma, al contrario di quanto affermato dal Tribunale militare di Roma, a «un'azione posta in essere anche per finalità politiche, con conseguente esclusione nella definizione dei rapporti tra norme della possibilità di collegarli alla categoria della lex specialis che prevarrebbe su quella generale fissata dal codice penale ordinario [...]» (Sez. 1, n. 25002 del 31 maggio 2022, IO, non mass.). Ne discendeva che era certamente possibile che fossero rivelate informazioni riservate allo scopo di mettere eventuali terzi a conoscenza dei piani di intervento militare dello Stato e, al contempo, di fare conoscere ai destinatari delle notizie obiettivi istituzionali del nostro Paese, che, per ragioni collegate agli interessi politici della nazione, dovevano rimanere non divulgabili. Si confermava, in questo modo, la necessità di prefigurare, per le condotte illecite poste in essere da LT IO, due distinte incriminazioni, che rilevavano su piani diversi e non sovrapponibili, mirando alla tutela di interessi autonomi, afferenti ad ambiti di tutela militare e politica, che era necessario garantire con strumenti sanzionatori differenti. Occorreva, pertanto, ribadire la diversità delle fattispecie previste nei due ambiti giurisdizionali e che i reati ordinari, contestati in questa sede processuale a IO, erano caratterizzati dal perseguimento di finalità di salvaguardia di interessi militari e politici. Né poteva rilevare, in senso contrario, il riferimento, effettuato dal Tribunale militare di Roma nell'ordinanza del 21 febbraio 2022, a un, peraltro, indimostrato, concetto «di bilateralità specializzante reciproca tra i diversi paradigmi legali, poiché essa bilateralità richiede che la norma speciale trovi applicazione in tutti i casi in cui essa venga in rilievo [...1» (Sez. 1, n. 25002 del 31/05/2022, IO, cit.). 29 A opinare diversamente, un'attività posta in essere «a fini di spionaggio politico non sarebbe suscettibile di essere recuperata all'ambito di rilevanza della fattispecie militare che non comprende quelle condotte e che lascerebbe fuori dall'applicazione una serie di comportamenti [...1» meritevoli di essere sanzionati penalmente (Sez. 1, n. 25002 del 31/05/2022, [...], cit.). 3.2. Negli stessi termini ermeneutici, a ben vedere, questa Corte si era già espressa con la sentenza pronunciata il 9 settembre 2021, con cui, con un percorso argomentativo esemplare, meritevole di integrale richiamo, era stato respinto il ricorso proposto avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Roma il 15 aprile 2021, con la quale era stato confermato il provvedimento cautelare genetico. Quest'ultimo provvedimento era stato adottato nei confronti di LT IO dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, a seguito del suo arresto in flagranza di reato, eseguito dai Carabinieri del Reparto Operativo Speciale il 30 marzo 2021, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 257, secondo comma, e 261, primo comma, cod. pen. della rubrica provvisoria. In quella sede processuale, in particolare, la Corte di legittimità evidenziava che, nel caso di specie, non poteva ritenersi sussistente «un'ipotesi di concorso apparente di norme in ragione della quale risulterebbero specializzanti le disposizioni del codice penale militare di pace, con prevalenza su quelle comuni e sulla cognizione dell'A.G. ordinaria, con conseguente retrocessione rispetto alla giurisdizione militare» (Sez. 1, n. 13649 del 09/09/2021, dep. 2022, [...], non mass. sul punto). Si rappresentava, innanzitutto, con riferimento all'ipotesi di reato cui all'art. 257 cod. pen., che: «La lettura delle disposizioni lascia emergere un quadro precettivo non perfettamente sovrapponibile. La norma del codice penale ordinario prevede un perimetro di maggiore ampiezza rispetto a quello contemplato dalla norma militare. Essa si incentra sul procurarsi notizie che debbono restare segrete, incriminando un procacciamento a scopo di spionaggio non solo militare ma anche politico, là dove la norma militare prevede la sola condotta di procacciamento a scopo di spionaggio militare di una specifica categoria di notizie che devono rimanere segrete e che riguardano la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato» (Sez. 1, n. 13649 del 09/09/2021, dep. 2022, IO, cit.). A conclusioni sostanzialmente analoghe, inoltre, si giungeva con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 261 cod. pen., a proposito della quale il Giudice di legittimità rilevava che la fattispecie della rivelazione di segreti di Stato contestata a LT IO riguardava «la rivelazione di notizie segrete indicate nell'art. 256 cod. pen. commessa a scopo di spionaggio politico o militare;
là 30 dove l'art 86 c.p.m.p. [...] contempla la condotta del militare che rivela, nell'interesse di uno Stato estero, notizie che concernono la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che debbono rimanere segrete» (Sez. 1, n. 13649 del 09/09/2021, dep. 2022, [...], cit.). Deve, infine, evidenziarsi che da tale pronuncia, che costituiva il punto di riferimento ermeneutico della complessa vicenda processuale riguardante la posizione di LT IO, veniva estratto il principio di diritto, che occorre ribadire ulteriormente, secondo cui: «Non sussiste necessario rapporto di specialità tra i reati di cui agli artt. 257 cod. pen. (spionaggio politico o militare) e 261, comma 3, cod. pen. (rivelazione di segreti di Stato a scopo di spionaggio politico o militare), e quelli previsti agli artt. 86 cod. pen. mil . di pace (rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio) e 88 cod. pen. mil . di pace (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio), non essendo perfettamente sovrapponibili le condotte incriminate, posto che le norme del codice penale ordinario contemplano una finalità non solo militare ma anche politica» (Sez. 1, n. 13649 del 09/09/2021, dep. 2022, [...], Rv. 283085 - 01). 3.3. Le due pronunce adottate dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, sopra richiamate, venivano definitivamente suggellate dalla sentenza n. 12096-2025 del 20 novembre 2024, pronunciata dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con cui veniva rigettato il ricorso proposto da LT IO avverso la decisione emessa dalla Corte di appello militare di Roma il 29 gennaio 2024. Per effetto di tale, ulteriore, pronuncia di legittimità, passava in giudicato la condanna a ventinove anni e due mesi reclusione militare riportata dall'odierno ricorrente nel procedimento penale celebrato davanti all'autorità giudiziaria militare. Occorre, in proposito, precisare che, nell'esaminare congiuntamente il terzo e il quarto motivo di ricorso, la Corte di legittimità si occupava della questione del ne bis in idem processuale riproposta dalla difesa del ricorrente in quella sede, evidenziando che, nel nostro ordinamento giuridico, coesistono «il segreto di Stato [...] e il segreto NATO [...], fermo restando che il cono applicativo dell'art. 39 della legge 124 del 2007 è di particolare ampiezza e tale da determinare possibili interrelazioni in concreto (riguardando atti, documenti, notizie, attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e difesa militare dello Stato)» (Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, IO, non mass. sul punto). 31 Occorreva, pertanto, ribadire ulteriormente la correttezza dell'assunto ermeneutico posto a fondamento di Sez. 1, n. 13649 del 09/09/2021, [...], cit. e Sez. 1, n. 25002 del 31/05/2022, [...], cit., sulle quali ci si è soffermati nei paragrafi 3.1 e 3.2, non potendo escludersi, al contrario di quanto dedotto nell'interesse del ricorrente, che «l'autorità politico-amministrativa possa opporre il segreto di Stato, anche alla autorità giudiziaria, in riferimento a specifiche vicende che riguardino gli accordi NATO e il coinvolgimento dell'Italia in attività correlate, ma ciò non significa [...] che la fonte del segreto NATO sia da ricercarsi nelle norme di diritto sostanziale o processuale che concernono la disciplina del segreto di Stato, data la piena autonomia delle rispettive discipline normative [...1» (Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, [...], cit.). 3.4. Nella descritta cornice ermeneutica, privo di rilievo appare il richiamo difensivo, pur diffusamente argomentato, ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, che veniva correlata alla pronuncia dello stesso Giudice delle leggi n. 149 del 10 maggio 2022 e alla giurisprudenza sovranazionale consolidatasi a seguito di Corte EDU, DE NS c. Italia, 04/03/2014, n. 18698/2010. Deve, invero, rilevarsi che l'arresto convenzionale richiamato dalla difesa del ricorrente — nel cui solco ermeneutico si collocano le sentenze della Corte costituzionale n. 200 del 2016 e n. 149 del 2022, suggestivamente ma impropriamente richiamate dalla difesa del ricorrente a sostegno della doglianza in esame — non può ritenersi applicabile alla posizione di LT IO, tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi in tema di ne bis in idem processuale, che, in questa sede, occorre ulteriormente ribadire, secondo cui ai fini «della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta» (Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, [...], Rv. 273220 - 01). Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica, il principio di diritto, affermato in tempi più recenti, secondo cui: «La preclusione processuale derivante dal divieto di "bis in idem" opera allorché i fatti storici già giudicati, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica, siano gli stessi di quelli oggetto del nuovo giudizio, indipendentemente dalla astratta qualificazione giuridica e, dunque, dalla diversità dei reati contestati nei distinti procedimenti, e dalla sopravvenienza di nuove acquisizioni probatorie potenzialmente idonee a rivisitare il giudizio assolutorio già espresso» (Sez. 6, n. 32057 del 03/07/2025, [...], Rv. 288633 - 01). 32 L'orientamento ermeneutico in questione, a sua volta, trae origine dall'arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, risalente ma tuttora insuperato, che muoveva dai principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 14 aprile 1999, n. 144 e precedeva l'intervento della Corte di Strasburgo richiamato dalla difesa del ricorrente, che ci fa comprendere come, nel caso in esame, non ci si trovi di fronte a un'ipotesi di ne bis in idem. Nel principio di diritto estratto da tale pronuncia di legittimità, infatti, si afferma: «Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34665 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01). Queste considerazioni, all'evidenza, rendono privi di pertinenza i richiami difensivi alla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, che interveniva in un ambito applicativo diverso da quello riguardante la posizione di LT IO, avendo dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale», che rappresenta un tema differente da quello in esame, riguardando la contestuale procedibilità, in sede militare e in sede ordinaria, di condotte materiali unitarie ma lesive di beni giuridici diversi protetti da ambiti ordinamentali distinti (Corte cost., sent. n. 200 del 2016). Ad analoghe conclusioni deve giungersi a proposito dei richiami difensivi ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022 — che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., nella «parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 [...], che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174 -bis della medesima legge» —, difettando, nel caso di specie, il presupposto dell'identità dei beni giuridici protetti dalle norme presupposte, che legittimerebbe l'applicazione dei principi affermati dal Giudice delle leggi nella pronuncia in discorso (Corte cost., sent. n. 149 del 2022). Non è, infine, utilizzabile, nella direzione invocata dalla difesa del ricorrente, il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022, intervenuta dopo Corte EDU, A e B c. Norvegia, 15/11/2016, nn. 24130/11 e 29758/11, atteso, che come evidenziato dal Giudice delle leggi, non «necessariamente 33 l'inizio o la prosecuzione di un secondo procedimento di carattere sostanzialmente punitivo in relazione a un fatto per il quale una persona sia già stata giudicata in via definitiva nell'ambito di un diverso procedimento, pure di carattere sostanzialmente punitivo, dà luogo a una violazione del ne bis in idem [...]». La violazione del principio del ne bis in idem processuale, infatti, deve essere esclusa quando tra i due procedimenti vi sia una differenziazione che, al di là dei profili di omogeneità, non richieda «una risposta coerente e sostanzialmente unitaria al medesimo illecito [...J» (Corte cost., n. 149 del 2022). 3.5. Nell'articolata cornice ermeneutica descritta nei paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, che impongono di ritenere infondato il primo motivo dell'atto di impugnazione in esame, in ultimo, occorre richiamare le conclusioni rassegnate dall'Avvocato generale della Corte di cassazione nelle pagine 3-6 nella requisitoria depositata il 20 aprile 2026, con cui veniva richiesto il rigetto della censura difensiva in esame e, in generale, il respingimento del ricorso proposto nell'interesse di LT IO. Occorre, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale della requisitoria dell'Avvocato generale della Corte di cassazione, nella quale, richiamandosi espressamente Sez. 1, n. 25002 del 31/05/2022, [...], cit., cui ci si è già riferiti nel paragrafo 3.3, si affermava: «Nel caso di specie, infatti, nessun idem factum appare ravvisabile e neppure sussiste concorso apparente di norme. Cass., Sez. 1, n. 25002 del 2022 ha ben sottolineato come i reati militari contestati al IO non abbiano identico ambito di applicazione rispetto a quelli ordinari oggetto di contestazione [...]. Si comprende, dunque, come l'elemento di discrimine tra le due condotte si incentra sulla finalità, anche politica, del procacciamento delle notizie riservate, che vengono, appunto, rivelate e cedute dal singolo agente, e come il paradigma legale descritto da ciascuna di esse abbia ambito operativo diverso. Non si tratta, dunque, di condotta posta in essere al solo fine di spionaggio militare, ma di un'azione posta in essere anche per finalità politiche, con conseguente esclusione, nella definizione dei rapporti tra norme, della possibilità di collegarli alla categoria della lex specialis che prevarrebbe su quella generale fissata dal codice penale ordinario. Questo aspetto segna l'ambito di maggior rilevanza applicativa delle norme ordinarie del codice penale rispetto alle disposizioni militari che puniscono il solo spionaggio attuato per fini militari, lasciando fuori dall'intervento penale ciò che risulta posto in essere per ragioni strettamente politiche». Alla luce di queste considerazioni e nel contesto di un percorso argomentativo assolutamente pregevole e pienamente condivisibile, finalizzato a evidenziare che le fattispecie di reato contestate a LT IO, davanti 34 all'autorità giudiziaria ordinaria e dinanzi all'autorità giudiziaria militare, miravano alla tutela di beni giuridici diversi, l'Avvocato generale della Corte di cassazione affermava conclusivamente: «Il bis in idem processuale, per tutto quanto detto, è perciò da escludere. In questo caso, infatti, neppure deve essere scomodata la citata triade storico naturalistica: con una sola azione, sotto il profilo naturalistico, infatti, LT IO ha consegnato documenti diversi, differentemente classificati [...], configurando i reati di cui oggi ci si occupa. L'idem factum è riconducibile alla semplice contemporaneità delle azioni ma le "condotte", nella sostanza, sono affatto diverse e perciò nessuna violazione dell'art. 649 cpp risulta configurabile. E ciò a prescindere, ovviamente, dalla residua violazione dell'art. 319 cp che, in ogni caso, rimarrebbe fuori dallo spettro valutativo dell'ipotesi contestata». 3.6. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso, alla luce della diversità in radice dei fatti contestati, in ragione dei diverso oggetto delle condotte. 4. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, articolato nel punto 2 ed esposto nelle pagine 44-46, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale rilevato le nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso, ai sensi dell'art. 415- bis cod. proc. pen., il 20 dicembre 2021 e della conseguente richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti di LT IO, che derivavano dall'omesso deposito di una parte consistente degli atti di indagine sui quali si fondavano le imputazioni elevate all'imputato ai capi A e B. Occorre premettere che, secondo la Corte di merito, i documenti di cui si controverte erano stati fotografati da LT IO con uno smartphone Samsung S9 SM-G960F di sua proprietà, con cui aveva effettuato dei rilievi fotografici di alcuni documenti riservati di cui aveva la disponibilità materiale, nella sua qualità di Capitano di fregata della Marina Militare Italiana, in servizio presso la Sezione Analisi Strategica dello Stato Maggiore della Difesa. Dopo avere fotografato i documenti, l'imputato li riversava in una scheda Micro SD Kingston, che recava il numero di serie 31560-029 AOOLF, che consegnava a IT RO, un agente diplomatico russo, nel pomeriggio del 30 marzo 2021, dietro il corrispettivo di una somma di denaro ammontante a 5.000,00 euro, sequestrata dal Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri nel corso dell'arresto in flagranza di reato del ricorrente. Occorre premettere ulteriormente che i documenti riservati che LT IO consegnava a IT RO il pomeriggio del 30 marzo 2021, contenuti nella scheda Micro SD Kingston e descritti al capo A della rubrica, avevano una 35 rilevanza esclusivamente politica, atteso che per quelli di rilievo militare, come si è già detto, si procedeva nelle competenti sedi giurisdizionali militari. I documenti di cui si controverte in questa sede, in particolare, vengono così indicati al capo A: Reperto B - Contenente informazioni di rilievo politico - Classifica "N.A.T.O. secret"; Reperto C - Contenente informazioni di rilievo politico - Classifica "N.A.T.O. secret"; - Reperto F - Contenente informazioni di rilievo politico - Classifica "N.A.T.O. confidential"; Reperto G - Contenente documento MAECI di rilievo politico - Classifica ex post "Riservato"; Reperto I - Contenente documento MAECI di rilievo politico - Classifica ex post "Riservato"; Reperto M - Contenente documento MAECI - Classifica ex post "Riservato"; Reperto N - Contenente Glogal coalition to defeat ISIS avente rilievo politico;
Reperto R - Contenente informazioni di rilievo politico - Classifica "N.A.T.O. secret"; Reperto S - Contenente documento MAECI - Classifica ex post "Riservato"; Reperto T - Contenente documento MAECI di rilievo politico - Classifica ex post "Riservato". A queste, preliminari, considerazioni occorre soltanto aggiungere che l'acronimo MAECI, utilizzato per indicare i reperti G, I, M, S e T, come sopra richiamati, costituisce un'abbreviazione funzionale a descrivere il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale da cui tale documentazione proveniva. 4.1. Tanto premesso, deve osservarsi che su questi profili i Giudici di merito si soffermavano diffusamente e con argomenti pienamente condivisibili, evidenziando che la mancata ostensione di una parte degli atti delle indagini preliminari, censurata con la doglianza in esame, discendeva dal carattere di riservatezza riconosciuto ai documenti controversi, che non derivava da una scelta discrezionale dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma dalle connotazioni contenutistiche proprie della documentazione, che non ne consentivano la diffusione. Questi profili vengono chiariti dalla Nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del Dipartimento Informazioni per la sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.I.S.) e dalla Nota riservata trasmessa il 6 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non lasciano spazio per interpretazioni alternative a quelle poste a fondamento delle decisioni di merito. Entrambe tali note venivano trasmesse alla Corte di assise di Roma e consentono di comprendere le ragioni per le quali i documenti riservati oggetto di vaglio non erano divulgabili e non erano ostensibili alle parti processuali. Occorre, quindi, prendere le mosse dalla Nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del D.I.S., che la Corte di assise di Roma, nel 36 corso del dibattimento, portava a conoscenza delle parti processuali, che ne prendevano visione senza poterne estrarre copia. In questa prima Nota, in particolare, si evidenziava che, a seguito della riunione svoltasi il 23 giugno 2022, alla quale avevano preso parte i rappresentanti dell'Ufficio Centrale per la Segretezza e dell'Ufficio di Gabinetto del D.I.S., era stata disposta l'acquisizione dei dati identificativi dei documenti riconducibili alla N.A.T.O. - che, com'è noto, è l'acronimo dell'organizzazione internazionale denominata North Atlantic Treaty Organization, della quale l'Italia fa parte - contenuti nella scheda Micro SD Kingston, sequestrata a IT RO. L'acquisizione si era resa necessaria per consentire all'Italia di assolvere agli obblighi di riservatezza che gravavano sul nostro Paese nei confronti dell'Alleanza Atlantica e degli Stati coinvolti dalle informazioni contenute nel materiale informatico sequestrato dal Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri, a seguito dell'arresto in flagranza di reato di LT IO, avvenuto il 30 maggio 2021. Nella nota, inoltre, il Direttore generale del D.I.S. rappresentava alla Corte di assise di Roma che il regime di segretezza che caratterizzava la documentazione N.A.T.O. in questione trovava il suo fondamento normativo nell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, in conseguenza del quale «il vincolo di non divulgazione resta efficace e cogente fino a quando non sia stata ottenuta dall'Alleanza la necessaria autorizzazione all'ostensione; ciò a prescindere dalla sussistenza, sui documenti stessi, del divieto del diverso vincolo del segreto di Stato, il cui iter di costituzione, nella fattispecie, non è, quindi, stato avviato in alcune delle sue forme». A questa prima Nota, ne faceva seguito una seconda, trasmessa il 17 novembre 2022 alla Corte di assise di Roma dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Italiana, che veniva portata a conoscenza delle parti processuali, nel giudizio di primo grado, con le medesime modalità della precedente comunicazione. In questa seconda nota, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava alla Corte di assise di Roma l'esito delle interlocuzioni avviate dal Governo italiano con i rappresentanti dell'Alleanza Atlantica, in ordine alla possibilità di divulgare o comunque di fare conoscere il contenuto della documentazione controversa, conclusesi con la conferma dell'autenticità e dell'attualità della classifica di segretezza dei documenti indicati al capo A. Dall'esito di queste, complesse, interlocuzioni istituzionali si traeva conferma dell'elevato pericolo che una diffusione non autorizzata delle informazioni 37 contenute nei documenti di cui si discute comportava per l'Alleanza Atlantica e per i Paesi ai quali le notizie coperte dal segreto si riferivano. 4.2. Alla luce del contenuto delle note passate in rassegna nel paragrafo precedente e delle, incontroverse, connotazioni di segretezza della documentazione in questione, i Giudici di merito ritenevano concordemente che i documenti elencati nel capo A, dei quali la difesa del ricorrente invocava l'ostensione integrale non potessero essere divulgati, ostando a una tale diffusione il dettato dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, sottoscritta il 20 settembre 1951, che trovava copertura costituzionale nell'art. 11 Cost. Com'è noto, l'art. 11 Cost. dispone: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». In questa cornice, appaiono meritevoli di condivisione le conclusioni della Corte di assise di Roma - alle quali la Corte di assise di appello di Roma si conformava senza riserve -, che, per prima, aveva esaminato organicamente la questione processuale sollevata dalla difesa di LT IO, con riferimento alla mancata ostensione dei documenti riservati di cui al capo A, evidenziando che le limitazioni imposte alla difesa del ricorrente discendevano dalla norma dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa e non determinavano alcuna disparità di trattamento nei confronti dell'imputato, rilevando, negli stessi termini processuali, per il Pubblico ministero. Disponeva, in particolare, la Corte di assise di Roma, a pagina 126 della decisione di primo grado, che, nel caso di specie, si versava «in una ipotesi di documenti classificati segreti dall'organismo internazionale NATO che, interpellato come da procedura (secondo il dettato normativo di cui alla L. 124/2007), ha confermato l'attualità della classifica in ragione del serio pregiudizio all'alleanza e ai paesi alleati che potrebbe derivare dalla divulgazione delle informazioni contenute nei documenti». Tali conclusioni, del resto, derivavano «dall'oggetto della documentazione classificata, che attiene a fatti rilevanti per la sicurezza nazionale [...]», come, peraltro, espressamente affermato nella nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del D.I.S. e nella nota riservata trasmessa il 6 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si sono richiamate nel paragrafo precedente. 4.3. Alle stesse, condivisibili, conclusioni giungeva la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, nella sentenza n. 12096-2025 del 20 novembre 2024, con 38 cui veniva rigettato il ricorso proposto da LT IO avverso la decisione emessa dalla Corte di appello militare di Roma il 29 gennaio 2024, in cui - richiamandosi, tra l'altro, i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977 - si affermava: «Il segreto NATO ha fonte legale - peraltro rinforzata ai sensi dell'art. 11 Cost. - ed è diretta derivazione della 'appartenenza' del documento alla Organizzazione Atlantica e tale aspetto non necessita di conferma alcuna, non essendo prevista detta procedura dalla medesima Convenzione» (Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, [...], cit.). Ne discendeva che quando «l'oggetto del giudizio è rappresentato dalla rivelazione del segreto [...] ciò che rileva ai fini del giudizio è [...] la possibilità di ricostruire, anche in via indiretta, la inerenza o meno delle notizie rivelate alle categorie previste dalle diverse disposizioni incriminatrici e non necessariamente il "contenuto" della singola informazione [...]» (Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, IO, it.). Tali conclusioni, secondo la Corte di legittimità, si imponevano alla luce dei principi affermati dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 86 del 1977, in cui si era affermato che l'individuazione delle informazioni che possono «compromettere la sicurezza dello Stato e devono [...] costituisce indubbiamente il frutto di una valutazione della autorità preposta appunto a salvaguardare questa sicurezza e non può non consistere in una attività ampiamente discrezionale e, più precisamente, di una discrezionalità che supera l'ambito ed i limiti di una discrezionalità puramente amministrativa, in quanto tocca la salus rei pubblicae ed è, quindi, intimamente legata all'accertamento di questi interessi ed alla valutazione dei mezzi che ne evitano la connpromissione o ne assicurano la salvaguardia» (Corte cost., sent. n. 86 del 1977). Doveva, pertanto, ritenersi incontroverso, alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977, richiamati da Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, IO, it., che la Nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del D.I.S e la Nota riservata trasmessa il 6 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri precludevano alla Corte di assise di Roma di (ri)valutare la natura segreta e non divulgabile delle informazioni contenute nei documenti repertati in conseguenza dell'arresto in flagranza di reato dell'imputato. Né potrebbe essere diversamente, atteso che, come evidenziato dal Giudice delle leggi nella pronuncia richiamata, con argomenti meritevoli di integrale condivisione, il vaglio sulle connotazioni di segretezza di un documento afferente alla sicurezza, nazionale o internazionale, non può che essere sottratto all'autorità giudiziaria, ordinaria o militare che sia, rappresentando l'espressione 39 di «un compito che può essere definito istituzionale per i supremi organi dello Stato, per quelli, appunto, ai quali spetta il compito di salvaguardare [...] la esistenza, la integrità, la essenza democratica dello Stato» (Corte cost., sent. n. 86 del 1977, cit.). 4.4. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 5. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, articolato nel punto 3 ed esposto nelle pagine 56-61, proposto in correlazione con la doglianza precedente, con cui si deduceva la violazione di legge della decisione impugnata, conseguente alla mancata rilevazione dell'inutilizzabilità di tutti gli atti d'indagine, su cui si fondavano le imputazioni ascritte a LT IO ai capi A e B - relativi ai documenti, ai reperti, ai dispositivi elettronici e ai supporti informatici sequestrati -, che il Pubblico ministero non aveva messo a disposizione dell'imputato, determinando un pregiudizio, irreparabile, delle sue prerogative processuali. Occorre, innanzitutto, ribadire, in linea con quanto si è affermato nei paragrafi 4, 4.1, 4.2 e 4.3, cui si rinvia, che Giudici di merito giustificavano la mancanza di ostensione di una parte degli atti d'indagine alla luce delle connotazioni di segretezza imposte dall'art. 7 della Convenzione di Ottawa, il cui vaglio era sottratto all'autorità giudiziaria ordinaria, che non ne consentivano la divulgazione. La non ostensione dei documenti in questione, infatti, traeva origine dalla Nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del D.I.S. e dalla Nota riservata trasmessa il 6 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui si è detto, che non lasciavano alcuno spazio per prefigurare la legittimità di interpretazioni alternative a quelle poste a fondamento delle decisioni di merito. Deve, invero, rilevarsi, in linea con quanto opportunamente evidenziato a pagina 127 della decisione di primo grado, che la mancata ostensione dei documenti riconducibili alla N.A.T.O. lamentata dalla difesa di LT IO, in concreto, non aveva determinato alcun pregiudizio per le prerogative processuali dell'imputato, essendo «stati forniti elementi tali da consentire alla Corte e alle parti di valutare, pur non disponendosi dei documenti, la fondatezza dell'apposizione del segreto e della sua attuale persistenza attraverso gli univoci elementi di prova dichiarativa e documentale legittimamente acquisiti al processo [...] che consente all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi rispetto agli atti, documenti e cose coperte dal segreto LA». Non può, al contempo, non rilevarsi che l'assunto difensivo, secondo cui la mancata ostensione dei documenti riconducibili alla N.A.T.O., indicati al capo A, 40 aveva pregiudicato le prerogative difensive dell'imputato, rilevanti ai sensi degli artt. 415-bis, commi 2 e 3, e 191 cod. proc. pen., è smentita dalle emergenze processuali. Si consideri, in proposito, che la difesa del ricorrente aveva avuto accesso ai documenti classificati come riservati, contenuti nella scheda Micro SD Kingston sequestrata il 30 marzo 2021, pur non potendo estrarne copia per effetto delle connotazioni di riservatezza di cui si è detto. Tali connotazioni, infatti, impedivano di divulgare il contenuto della documentazione in questione, in ossequio alla disposizione dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa del 1951. E se è esatto che si è registrata la mancata ostensione dei documenti classificati come "Nato Secret" e "Nato confidential", ciò discende dalle superiori considerazioni e ha trovato adeguato bilanciamento, rispetto alle ragioni difensive, come esattamente sottolineato dalla Corte territoriale, nella possibilità di controesaminare i consulenti del Pubblico ministero, che hanno riferito sui tratti di corrispondenza tra la memoria dello snnartphone e i contenuti della scheda Micro SD, e di controesaminare i testimoni qualificati che hanno riferito sui contenuti della scheda stessa, dopo averla visionata in modo integrale. Queste conclusioni, a ben vedere, appaiono corroborate dal principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287772 - 03, che, ai presenti fini, occorre ribadire ulteriormente, secondo cui: «In tema di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, la limitazione della "discovery" processuale, derivante dalla necessità di preservare il segreto, non comporta la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio, laddove sia adeguatamente motivata la stretta necessità di mantenimento del vincolo e vi siano, al contempo, adeguate garanzie processuali per la tutela del diritto di controdeduzione spettante all'imputato». A sostegno di queste, condivisibili, valutazioni ermeneutiche, la Corte di legittimità evidenziava che «da un lato non possono nutrirsi dubbi circa la assoluta necessità di mantenere [...] la inviolabilità del segreto NATO sulle specifiche informazioni contenute nei documenti classificati [...], dall'altro il processo ha visto il pieno esercizio del contraddittorio sulle fonti dichiarative [...] che, nei limiti di inviolabilità del contenuto dei documenti, hanno riferito in dibattimento sugli ambiti cui inerivano le notizie, sull'oggetto e sulla inerenza dei contenuti alle strategie di organizzazione militare della Alleanza Atlantica e della relativa componente italiana» (Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, [...], cit.). L'inviolabilità del segreto N.A.T.O., dunque, non essendo il frutto di una scelta arbitraria dei Giudici di merito, per le ragioni esplicitate nei paragrafi 4, 41 4.1, 4.2 e 4.3, cui si rinvia ulteriormente, imponeva di escludere che la mancata ostensione di una parte del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari potesse concretizzare una «nullità degli atti di esercizio dell'azione penale [...], posto che trattasi non già di una indebita 'sottrazione discrezionale' di un elemento di conoscenza alla difesa ma di un atto dovuto [...]» (Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, deo. 2025, IO, cit.). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso. 6. Dall'infondatezza del secondo e del terzo motivo discende l'infondatezza del quarto motivo di ricorso, articolato nei punti 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 ed esposto nelle pagine 62-118, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti - relativi ai documenti, ai reperti, ai dispositivi elettronici e ai supporti informatici sequestrati - riconducibili alla N.A.T.O., che non erano stati messi a disposizione di IO, determinando un pregiudizio, non rimediabile, delle sue prerogative processuali. Si tratta, invero, di una censura difensiva che, al di là della complessa articolazione delle argomentazioni attraverso cui si sviluppa, risulta prospettata in termini assimilabili a quelli esaminati nel secondo motivo e nel terzo motivo di ricorso, che si sono passati in rassegna nei paragrafi 4, 4.1, 4.2 e 4.3 e 5, ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle doglianze che vi sono sottese, che ne impongono il respingimento. A ulteriore conferma di quanto si sta affermando non si possono non richiamare le argomentazioni difensive esplicitate nei punti 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 della doglianza in esame, che, seguendo la sequenza espositiva sviluppata nelle pagine 62-118 dell'atto d'impugnazione in esame, riguardano la questione preliminare dell'effettivo contenuto del fascicolo del dibattimento e la richiesta di trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio dei Ministri (4.1); la produzione del Pubblico ministero e l'ordinanza della Corte di assise di Roma del 5 ottobre 2022 (4.2); le interlocuzioni con il Presidente del Consiglio dei Ministri e il "mutamento di indirizzo" della Corte di assise di Roma (4.3); l'accesso alle cose acquisite al fascicolo del dibattimento il 14 settembre 2023 e le successive ordinanze della Corte di assise di Roma (4.4); la sentenza di primo grado e le ragioni del rigetto della richiesta difensiva (4.5); la sentenza di appello e il rigetto della richiesta della difesa (4.6). 6.1. Non può, in ogni caso, non ribadirsi, in linea con quanto si è evidenziato nell'esaminare il secondo e il terzo motivo di ricorso, nei paragrafi 4, 4.1, 4.2 e 42 4.3 e 5, che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di Roma, in ordine alla valutazione delle connotazioni di segretezza dei documenti di cui al capo A, è pienamente rispettoso delle emergenze processuali, che non consentivano l'ostensione documentale invocata dalla difesa del ricorrente alla luce della Nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del D.I.S e della Nota riservata trasmessa il 6 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Né la sequenza procedimentale all'esito della quale la Corte di assise di Roma - alle cui conclusioni la Corte di assise di appello di Roma si conformava - ribadiva che la non ostensione della documentazione controversa era necessitata, discendendo dal dettato dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa del 1951 e dagli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Alleanza Atlantica, presenta discrasie motivazionali passibili di censura. Da questo punto di vista, la correttezza del percorso argomentativo seguito nei giudizi di merito emerge in termini esemplari dai passaggi motivazionali, esplicitati nelle pagine 7 e 8 del provvedimento impugnato, in cui la Corte territoriale, nell'esaminare il terzo motivo dell'appello presentato nell'interesse di IO, osservava: «La Corte d'Assise di Roma ha compiuto ogni sforzo, anche attraverso le interlocuzioni con organi istituzionali di vertice del nostro Stato, per rendere il materiale probatorio quanto più completo possibile e quanto più conoscibile alle parti, e, malgrado le critiche e le prospettazioni formulate dalla Difesa dalla pag. 33 alla pag. 76 dell'atto di appello circa l'ITER che il Giudice avrebbe dovuto seguire (pertinente al segreto di Stato), il percorso sfociato nella qualificazione di alcuni documenti come "non ostensibili" perché "coperti" da segreto NATO è stato ortodosso». Nel passaggio immediatamente successivo della decisione impugnata, la Corte di merito, con argomenti meritevoli di condivisione, aggiungeva: «La regolarità dell'ITER percorso non può essere messa in discussione sol perché la Corte, nel corso della lunga fase processuale di primo grado ha mutato indirizzo, perché "...dopo aver correttamente attivato in data 5.10.2022 la procedura di cui all'art. 256 bis, commi 4 e ss., afferma in data 3.05.2023 che tale disposizione (ed in particolare i termini di cui al comma 6 della norma citata) è remissiva rispetto alla 'normativa sovranazionale' che disciplina i documenti NATO." (pag. 54 dell'atto di appello)». In questa cornice processuale, la Corte di assise di appello di Roma, richiamando opportunamente Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, [...], cit., che si era pronunciata sul punto, evidenziava: «Ebbene, l'unica mediazione che il Giudice avrebbe dovuto operare era quella di compensare l'inevitabile 'non ostensibilità' dei documenti con segreti NATO con il pieno rispetto delle facoltà 43 difensive di esercizio del contraddittorio "sulle fonti di prova con cui viene introdotto nel giudizio il materiale conoscitivo idoneo a determinare la attribuzione della specifica condotta di reato all'imputato" (sentenza 20 novembre 2024, pag. 19)». Tuttavia, anche sotto quest'ultimo profilo, il percorso processuale seguito dalla decisione di primo grado appariva ineccepibile, osservando la Corte di assise di appello di Roma conclusivamente: «Tale compito è stato assolto dalla Corte d'Assise attraverso l'audizione, nel contraddittorio fra le parti, di testimoni qualificati, in grado di attestare la natura dei documenti, con specifico riferimento al carattere della segretezza». 6.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso. 7. Dall'infondatezza del secondo, del terzo e del quarto motivo discende l'infondatezza del quinto motivo di ricorso, articolato nel punto 5 ed esposto nelle pagine 118-122, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente all'esercizio da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria di una potestà riservata al potere esecutivo, reso incontroverso dalla decisione adottata dalla Corte di assise di Roma di non chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito della nota ricevuta il 6 giugno 2023, di cui si è già detto, l'acquisizione della documentazione riconducibile alla N.A.T.O., sulla quale si fondava l'imputazione di cui al capo A della rubrica. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva prospettata in termini assimilabili a quelli già vagliati nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, che si sono passati in rassegna nei paragrafi 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6 e 6.1, ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle doglianze che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi diffusamente sulle ragioni che ne impongono il respingimento. Non può, in ogni caso, non ribadirsi che sulla rilevanza processuale della nota riservata trasmessa il 6 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte di assise di Roma si soffermava in termini ineccepibili nelle pagine 126 e 127 della decisione di primo grado, così come richiamate nei paragrafi 4.1 e 4.2, ai quali si deve rinviare ulteriormente, ponendo opportunamente tale atto in correlazione con la Nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del D.I.S. Non è, dunque, possibile dubitare della correttezza del percorso argomentativo attraverso cui le Corti merito giungevano, concordemente, ad affermare la non ostensione dei documenti riconducibili alla N.A.T.O. indicati al 44 capo A, la cui linearità, oltre che dalle considerazioni già espresse, emergeva dai passaggi testuali della decisione impugnata richiamati nel paragrafo 6, al quale, ancora una volta, si rinvia. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il quinto motivo di ricorso. 8. Analogo giudizio di infondatezza deve esprimersi per il sesto motivo di ricorso articolato nei punti 6, 6.1 e 6.2 ed esposto nelle pagine 122-141, con cui si deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva, conseguente all'omessa acquisizione al fascicolo del dibattimento dei documenti, riconducibili alla N.A.T.O., che non erano stati messi a disposizione dell'imputato, che imponeva l'espletamento di una perizia sui dispositivi elettronici e sui supporti informatici sottoposti a sequestro probatorio, richiesta dalla difesa del ricorrente e irragionevolmente respinta dalla Corte di assise di appello di Roma, in linea con quanto disposto dal Giudice di primo grado. Osserva il Collegio che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito rende conforme a diritto la decisione della Corte territoriale di ritenere non necessario l'espletamento delle verifiche suppletive invocate ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. — che erano già state richieste e respinte nel giudizio di primo grado ex art. 507 cod. proc. pen. —, che postulava una rivalutazione degli accadimenti criminosi incompatibile con gli accertamenti eseguiti sui documenti, riconducibili alla N.A.T.O., compiutamente descritti al capo A, sulle cui connotazioni di segretezza, non residuavano dubbi. L'inviolabilità della documentazione controversa, infatti, discendeva dalla Nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore del D.I.S. e della Nota riservata trasmessa il 6 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulle quali ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 4.1 e 4.2, ai quali si deve rinviare ulteriormente. Non può, in proposito, non rilevarsi che la Corte di assise di appello di Roma, nel prendere in considerazione le censure difensive prospettate con il quarto motivo dell'appello proposto da LT IO, a pagina 9 della decisione impugnata, rimarcava, con argomenti che appaiono meritevoli di condivisione, la «partecipazione della difesa e del consulente tecnico di parte alle attività di cui all'art. 360 c.p.p. [...] con il diritto [...] di presentare un elaborato tecnico, acquisito al fascicolo, e con l'avvenuto esercizio ad opera di entrambe alle attività di controllo e di verifica dell'integrità e dello Stato di tutti i reperti in sequestro». Si evidenziava, al contempo, che la difesa del ricorrente «ha avuto modo di contro esaminare i consulenti del P.M. che hanno riferito sui tratti di corrispondenza tra la memoria dello smartphone e i contenuti della scheda Micro 45 SD, e di contro esaminare i testimoni qualificati che hanno riferito sui contenuti di questa scheda dopo averla visionata in modo integrale (e questo è l'aspetto più precipuo del bilanciamento alla "non ostensione" dei documenti segreti) [...l». Rispetto a questa ricostruzione degli accadimenti criminosi e delle fonti di prova su cui la stessa di fonda, l'espletamento di ulteriori verifiche peritali, tenuto conto dell'univocità del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito nei confronti dell'odierno ricorrente non appare idoneo, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., a disarticolare le basi del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Roma per giungere alla conferma della decisione di primo grado, con cui l'imputato era stato riconosciuto colpevole delle ipotesi di reato ascrittegli ai capi A e B. Ne discende che le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulate nel giudizio di secondo grado nell'interesse di LT OO, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non potevano ritenersi meritevoli di accoglimento, alla luce dell'univocità del compendio probatorio acquisito e delle incontroverse connotazioni dei "documenti segreti" di cui al capo A. Le conclusioni reiettive della Corte di merito, dunque, appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si può ricorrere «solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, dep. 09/05/2013, Ferrara, Rv. 256228 - 01). Non è, del resto, dubitabile che alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, disposta ex art. 603 cod. proc. pen., si può giungere solo quando il giudice ritenga che i dati probatori acquisiti nel giudizio di merito siano insufficienti e, per converso, che l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso di eliminare le eventuali incertezze ovvero di inficiare ogni altra, contraria, risultanza. La disposizione dell'art. 603 cod. proc. pen., quindi, consente al giudice di appello, nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto o ambivalente - al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione processuale LT IO -, di ammettere le integrazioni probatorie richieste nel giudizio di secondo grado nell'interesse dell'imputato, sull'assunto che gli incombenti istruttori possano apportare un contributo significativo e utile al processo, risolvendo i dubbi e consentendo una ricostruzione alternativa degli eventi criminosi, come 46 costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410 - 01; Sez. 3, n. 21687 del 07/04/2004, [...], Rv. 228920 - 01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, [...], Rv. 227494 - 01; Sez. 3, n. 11541 del 03/06/1999, [...], Rv. 215153 - 01; Sez. 6, n. 4089 del 03/03/1998, Masone, Rv. 210217 - 01). A queste, pur dirimenti, considerazioni processuali deve aggiungersi, in linea con quanto, da ultimo, affermato da Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, [...], dep. 2021, Rv. 280589 - 01, che il respingimento «dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del sesto motivo di ricorso. 9. Dall'infondatezza del sesto motivo discende l'infondatezza del settimo motivo di ricorso, articolato nei punti 7 e 7.1 ed esposto nelle pagine 141-156, proposto in correlazione con la doglianza precedente, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di espletare una perizia sui dispositivi elettronici e sui supporti informatici sottoposti a sequestro nel corso delle indagini preliminari, a fronte dell'evidente decisività di tale verifica peritale per la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di LT IO. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva che risulta prospettata dalla difesa del ricorrente in termini assimilabili a quelli esaminati nel sesto motivo di ricorso, che si è passata in rassegna nel paragrafo 8, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle doglianze che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che ne impongono il respingimento. Queste considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza del settimo motivo di ricorso. 10. Deve ritenersi infondato l'ottavo motivo di ricorso, articolato nei punti 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 ed esposto nelle pagine 156-179, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di assise di appello di Roma dato esaustivo conto delle ragioni che consentivano di ritenere utilizzabili le videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio ministeriale di LT IO, trascurando di considerare che tali captazioni costituivano delle intercettazioni ambientali non autorizzate e non 47 potevano essere utilizzate come "riprese visive", essendo state effettuate in un luogo assimilabile a un domicilio privato, per il quale non poteva applicarsi estensivamente l'art. 4 legge n. 300 del 1970. L'inattendibilità delle videoregistrazioni, tra l'altro, discendeva dal sistema utilizzato dal perito nominato nel giudizio di primo grado, l'Ing. Alessandro PE, che non aveva tenuto conto della presenza di "tracce audio", su cui il consulente tecnico della difesa, l'Ing. CE OR, aveva richiesto l'espletamento di una verifica peritale suppletiva, negata dalla Corte di merito. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali, non considerando che le operazioni di videoregistrazione eseguite all'interno dell'ufficio di LT IO, sebbene avessero comportato l'attivazione di un servizio di monitoraggio dell'imputato, non avevano dato luogo ad alcuna notizia di reato, in ragione delle finalità perseguite, esclusivamente funzionali a prevenire la divulgazione di informazioni riservate. Questo pericolo era stato segnalato dall'Agenzia Informazioni Sicurezza Interna (A.I.S.I.), che aveva rappresentato la possibilità che venissero divulgate notizie riservate, riconducibili all'incarico professionale ricoperto dall'odierno ricorrente. Veniva, pertanto, installata una microcamera all'interno dell'ufficio dell'imputato, ubicato nella stanza n. 248 del Terzo Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, che consentiva di monitorarne, a sua insaputa, l'attività professionale. Al momento dell'installazione della microcamera nella stanza di IO, dunque, vi erano soltanto dei sospetti da parte dei suoi superiori gerarchici, con la conseguenza che, pur prefigurandosi l'astratta possibilità di comportamenti infedeli riconducibili all'imputato, questa sarebbe stata inidonea, in quanto tale, a fondare un provvedimento di autorizzazione delle intercettazioni da richiedere al giudice per le indagini preliminari competente. Né le deduzioni difensive sulle connotazioni di precisione e concretezza della notizia di reato acquisita da parte dei superiori gerarchici del ricorrente appaiono confortate dalle testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado, che, al contrario, smentiscono categoricamente tale dato processuale e non consentono di affermare che la segnalazione dell'A.I.S.I. imponesse l'iscrizione dell'imputato nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen. Ne discende che, come già affermato in Sez. 1, n. 20/11/2024, dep. 2025, IO, 2025, cit., le operazioni di videoregistrazione svolte all'interno dell'ufficio ministeriale di IO, pur essendo collegate alla segnalazione di possibili comportamenti infedeli dell'imputato, effettuata, come detto, dall'A.I.S.I., possedevano connotazioni pre-procedimentali, perseguendo obiettivi di verifica 48 preventiva tali da non consentirne la sottoposizione alla disciplina codicistica delle intercettazioni. L'inquadramento pre-procedimentale delle videoregistrazioni, collegato al perseguimento di obiettivi di verifica preventiva dei comportamenti professionali di IO, suppostamente infedeli, impone di ribadire, in linea con le conclusioni alle quali giungevano i Giudici di merito, la natura documentale degli esiti del monitoraggio effettuato all'interno della stanza ministeriale dell'imputato, prima della sua iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen. L'iscrizione nel registro delle notizie di reato di IO, infatti, aveva luogo il 25 marzo 2021, dopo che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma veniva informata, per le vie burocratiche, dei comportamenti infedeli del ricorrente, emersi a seguito dell'attività di monitoraggio preventivo al quale l'imputato era stato sottoposto. 10.1. La natura documentale delle videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio ministeriale dell'imputato, a ben vedere, appare corroborata da una pluralità di pronunzie di legittimità, che, pur non costituendo, in senso stretto, precedenti in termini - attesa l'assoluta peculiarità della vicenda criminosa oggetto di vaglio, costituente un unicum nella storia giudiziaria italiana -, ci consente di ritenere corretto tale inquadramento delle operazioni di monitoraggio controverse, in linea con quanto affermato, fin dalla fase cautelare, con la consueta chiarezza, da Sez. 1, n. 13649 del 09/09/2021, dep. 2022, [...], cit., più volte richiamata. Nella prospettiva interpretativa recepita dalle decisioni di merito, innanzitutto, occorre fare riferimento alla natura documentale degli esiti delle videoregistrazioni eseguite al di fuori delle indagini preliminari, rilevanti ex art. 234 cod. proc. pen., richiamando il principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 46516 del 13/09/2016, Arcamone, Rv. 268064 - 01, che esclude la necessità di una preventiva sottoscrizione degli atti, venendo in questione un documento figurativo non assimilabile a una scrittura privata. In una direzione analoga, occorre richiamare il principio di diritto, applicabile alle ipotesi di videoregistrazioni eseguite nei luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, al di fuori del procedimento penale, alle quali deve attribuirsi natura documentale, affermato da Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268787 - 01, che esclude la necessità dell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen. per la loro utilizzazione processuale, osservando: «Le videoriprese effettuate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale non sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen., 49 cosicché, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo». Questa opzione ermeneutica, a ben vedere, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale, che, sebbene consolidato, è notevolmente risalente nel tempo, riconducibile a Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, [...], Rv. 234267 - 01, che in motivazione hanno sottolineato come «le videoregistrazioni effettuate fuori dal procedimento possono essere introdotte nel processo come documenti e diventare quindi una prova documentale (si pensi ad esempio, oltre che ai casi citati, alle videoregistrazioni di violenze negli stadi), mentre le altre, effettuate nel corso delle indagini, costituiscono, secondo il codice, la documentazione dell'attività investigativa, e non documenti. Esse, perciò, sono suscettibili di utilizzazione processuale solo se sono riconducibili a un'altra categoria probatoria, che la giurisprudenza per le riprese in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico ha individuato in quella delle c.d. prove atipiche, previste dall'art. 189 c.p.p.». L'applicazione di questi principi al caso di specie impone di ribadire la legittimità delle videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio ministeriale di IO, essendo incontroverso che le operazioni di monitoraggio venivano realizzate al di fuori di un procedimento penale e venivano introdotte in questa sede processuale, dopo l'iscrizione dell'imputato nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, come documenti, rilevanti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., assumendo conseguentemente il rango probatorio di prove documentali. Non rappresenta, per altro verso, un ostacolo a un siffatto inquadramento delle videoregistrazioni eseguite nell'ufficio del ricorrente la circostanza che la disposizione dell'art. 189 cod. proc. pen., per le prove atipiche, prevede un contraddittorio tra le parti davanti al giudice, riguardante le modalità di assunzione delle prove, atteso che le attività di monitoraggio in esame non possono qualificarsi come elementi probatori atipici. Come chiarito dalle Sezioni Unite nell'arresto chiarificatore che si è appena ricordato, non «sempre è chiara nella giurisprudenza la distinzione concettuale tra la prova documentale dell'art. 234 c.p.p. e la prova atipica dell'art. 189 c.p.p., e talvolta si ha l'impressione che le immagini videoriprese siano considerate al tempo stesso documenti e prove atipiche, cioè documenti formati attraverso una prova atipica [...]», sebbene le due disposizioni «non sono complementari ma individuano forme probatorie alternative [...]» (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, cit.). Le medesime Sezioni Unite hanno aggiunto, infatti, che occorre distinguere «il mezzo di ricerca della prova, costituito dalla 50 ripresa visiva, dalla videoregistrazione, cioè dal supporto sul quale sono fissate le immagini riprese, fonte di prova, e dal mezzo di prova, che è lo strumento attraverso il quale si acquisisce nel processo il contenuto rappresentativo del supporto, vale a dire quello che sarà l'elemento di prova. Il contraddittorio previsto dall'art. 189 c.p.p. non riguarda la ricerca della prova ma la sua assunzione e interviene dunque, come risulta chiaramente dalla disposizione, quando il giudice è chiamato a decidere sull'ammissione della prova. L'esecuzione delle riprese visive lascia impregiudicata la questione sulla ammissibilità della prova che ne deriva (sulla quale dovrà pronunciarsi il giudice quando sarà richiesto della sua assunzione nel dibattimento) e sulla determinazione dello strumento (perizia o mera riproduzione) che dovrà essere utilizzato per conoscere e visionare le immagini acquisite». 10.2. Sul piano processuale, la natura documentale delle videoregistrazioni controverse appare corroborata dalle ragioni che inducevano i superiori gerarchici di LT IO a posizionare nella sua stanza strumenti di sorveglianza visiva finalizzati a monitorarne l'attività professionale, allo scopo di verificare la fondatezza dei sospetti di infedeltà dell'imputato, che erano stati segnalati dall'A.I.S.I. La natura documentale delle videoregistrazioni eseguite nell'ufficio del ricorrente, del resto, era stata già affermata da Sez. 1, n. 13649 del 09/09/2021, dep. 2022, IO, cit., che, con argomenti condivisibili e meritevoli di richiamo - corroborati dal riferimento ai principi di diritto affermati da Sez. 2, n. 2890 del 16/1/2015, Boudhraa, Rv. 262288 - 01; Sez. 5, n. 34842 del 12/07/2011, Volpi, Rv. 250947 - 01; Sez. 5, n. 20722 del 18/03/2010, [...], Rv. 247588 - 01 -, aveva evidenziato che le videoregistrazioni eseguite nell'ufficio del ricorrente non concretizzavano alcuna violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., soggiacendo a uno statuto processuale diverso da quello delle intercettazioni, che «è collegabile a quello della prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen.». Né potrebbe essere diversamente, essendo evidente che, nel caso di specie, l'attività di nnonitoraggio pre-procedinnentale eseguita nei confronti di LT IO non perseguiva obiettivi investigativi in senso proprio. Il monitoraggio eseguito nella stanza ministeriale dell'imputato, infatti, era riconducibile all'esercizio di un potere di controllo preventivo e di vigilanza gerarchica dell'operato del ricorrente, precedente all'emersione di notizie di reato, tale non potendo ritenersi, per le ragioni che si sono esposte nei paragrafi 10 e 10.1, la segnalazione effettuata dall'A.I.S.I. 51 Discende da tali considerazioni che i comportamenti dei superiori gerarchici di IO non potevano ritenersi elusivi delle norme codicistiche che presidiano la tutela dell'indagato in materia di intercettazioni. È incontestabile, del resto, che la notizia di reato relativa ai comportamenti infedeli controversi veniva formalizzata dai superiori gerarchici di IO, senza alcun ritardo, immediatamente dopo che, dall'esame delle immagini delle videoregistrazioni, emergeva che l'imputato aveva fotografato alcuni documenti nella sua stanza e li aveva trasferiti in una memoria elettronica portatile, che portava fuori dallo stabile dello Stato Maggiore della Difesa dove prestava servizio. La ricostruzione posta a fondamento delle decisioni di merito, perfettamente coincidente, pertanto, appare ineccepibile, non essendo dubitabile che solo dopo l'emersione delle condotte infedeli poste in essere da LT IO si poteva procedere alla sua iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen. Soltanto in quel momento, dunque, si acquisiva la contezza - amministrativa, ma anche pre-procedimentale - che l'imputato si era impossessato di notizie riservate, che intendeva utilizzare al di fuori delle prerogative delle sue mansioni professionali di Capitano di fregata della Marina Militare Italiana, in servizio presso la Sezione Analisi Strategica dello Stato Maggiore della Difesa. 10.3. In questa, univoca, cornice, occorre considerare le residue, correlate, doglianze, relative all'inattendibilità probatoria degli esiti delle verifiche compiute dall'Ing. Alessandro PE sulle videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio del ricorrente, a conclusione delle operazioni peritali delegategli dalla Corte di assise di Roma, che appaiono smentite dalle emergenze processuali. Non può, invero, non rilevarsi, in linea con quanto concordemente affermato dalle decisioni di merito, che le conclusioni dal perito nominato dalla Corte di primo grado risultano pienamente corroborative dell'assunto accusatorio e non sono confutate dagli esiti della consulenza tecnica della difesa, pur pregevolmente argomentati, svolta dall'Ing. CE OR. La Corte di assise di appello di Roma, invero, evidenziava che il perito nominato nel giudizio di primo grado aveva risposto in termini esaurienti e privi di discrasie, metodologiche e argomentative, ai quesiti che gli erano stati rivolti in sede di conferimento dell'incarico. Le conclusioni alle quali giungeva l'Ing. PE, dunque, apparivano esaustive sotto il profilo della verifica dell'attendibilità delle videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio di IO - che costituivano il fulcro degli accertamenti peritali demandatigli - e rendevano superflue le ulteriori verifiche invocate dalla difesa del ricorrente, consistenti nel procedere a 52 un'analisi suppletiva delle riprese visive in questione, ricorrendo al sistema denominato Covidence Oculus Nxt Gen 4G. Su questo profilo e sulla superfluità delle verifiche peritali suppletive invocate nell'interesse del ricorrente, appare opportuno richiamare il passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 49 e 50 della decisione di primo grado, espressamente citato a pagina 9 della sentenza impugnata, in cui, in merito alle questioni metodologiche sollevate dall'Ing. OR, si evidenziava: «Invero, il consulente sposta il 'focus' sul dispositivo, il Covidence Oculus Nxt Gen 4G, che non rientrava nell'oggetto della perizia e dei quesiti formulati all'esperto nel contraddittorio delle parti, aventi la finalità di accertare se la workstation HP Z440, ossia l'unico dispositivo nell'immediata disponibilità del Col. EA per effettuare il monitoraggio a distanza, avesse o meno la possibilità di registrare/ascoltare l'audio delle video riprese. L'accertamento peritale ha escluso una tale possibilità, essendo il sistema Milestone configurato esclusivamente per la videoripresa [...]». Ne discendeva che, facendo corretta applicazione dei parametri ermeneutici riconducibili alla disposizione dell'art. 603 cod. proc. pen., la Corte territoriale, nel passaggio argonnentativo esplicitato a pagina 10 della decisione censurata, sulla scorta dei chiarimenti dell'Ing. PE, evidenziava, con argomenti che appaiono ineccepibili, che non si ravvisava «la necessità di disporre una ulteriore perizia, dal momento che qualsiasi risultato degli accertamenti tecnici supplementari non scalfirebbe l'efficacia probatoria della ripresa dei comportamenti dell'imputato ad opera delle telecamere, i quali come condivisibilmente osservato dalla Corte d'Assise [...], sono già di per sé dotati di univoca ed elevata capacità dimostrativa della condotta di apprensione illecita dei documenti posta in essere dal medesimo». A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che gli esiti della perizia svolta dall'Ing. PE, nelle decisioni di merito, non venivano valutati isolatamente, ma in correlazione alle testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado, rese dai superiori gerarchici dell'imputato - alti ufficiali dell'Esercito Italiani dotati di "elevata affidabilità" per il loro rango militare particolarmente qualificato -, che, risultavano, di per sé sole, idonee a corroborare l'assunto accusatorio relativo alla rilevanza probatoria delle videoregistrazioni eseguite nelle stanza ministeriale del ricorrente. Queste conclusioni, a ben vedere, si impongono alla luce del principio di diritto, affermato da Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, [...], Rv. 271210 - 01, correttamente richiamato dalla Corte di merito, secondo cui: «Il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato anche attraverso una 53 testimonianza, ed il grado di minore affidabilità della prova dichiarativa non implica l'inutilizzabilità di quest'ultima». A ulteriore sostegno di tali conclusioni appare opportuno richiamare il più recente principio di diritto, affermato da Sez. 4, n. 24583 del 28/05/2024, [...], Rv. 286531 - 01, secondo cui: «In tema di prove, è utilizzabile la deposizione degli ufficiali o degli agenti di polizia sul contenuto di immagini videoriprese nel corso di un servizio di osservazione, nel caso in cui la registrazione delle immagini si sia danneggiata per problemi tecnici, non incidendo il sopravvenuto danneggiamento del supporto sull'originaria utilizzabilità della prova e non risultando tale deposizione vietata ai sensi dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.». 10.4. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza dell'ottavo motivo di ricorso. 11. Deve ritenersi infondato il nono motivo di ricorso, articolato nel punto 9 ed esposto nelle pagine 180-186, proposto in correlazione con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di ritenere inutilizzabili tutti i documenti, i dispositivi elettronici, i supporti informatici e i reperti sequestrati, che non erano stati acquisiti al fascicolo del dibattimento, non essendo stata consentita l'ostensione di tali mezzi istruttori. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva che risulta prospettata in termini assimilabili a quelli esaminati nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo di ricorso, che si sono passati in rassegna nei paragrafi 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 6.1 e 7, ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle doglianze che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi sulle ragioni che ne impongono il respingimento. Alle considerazioni esposte nei paragrafi richiamati, occorre soltanto aggiungere che la mancata ostensione di una parte del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari non comporta, ex se, alcuna preclusione in ordine alla possibilità che sulla rilevanza di tali mezzi istruttori possano essere assunte le testimonianze dei soggetti che hanno compiuto, in tutto o in parte, gli accertamenti da cui trae origine il giudizio di responsabilità formulato nei confronti di IO. A conferma di quanto si sta affermando non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287772 - 04, che costituisce un precedente in termini, essendo stato affermato nel procedimento che concludeva il giudizio militare nei confronti - j 7 dell'odierno ricorrente, secondo cui: «In tema di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, l'attinenza ai temi della forza, della preparazione e della difesa militare dello Stato dei documenti divulgati dall'imputato, non ostensibili processualmente, può essere provata in giudizio mediante la deposizione di soggetti di elevata affidabilità che ne illustrino gli ambiti di inerenza, pur senza disvelare il contenuto specifico delle informazioni». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del nono motivo di ricorso. 12. Parimenti infondato deve ritenersi per il decimo motivo di ricorso, articolato nel punto 10 ed esposto nelle pagine 186-194, che veniva proposto in correlazione con la doglianza precedente, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di ritenere ostensibili i documenti, i dispositivi elettronici, i supporti informatici e i reperti, connotatati da riservatezza, sottoposti a sequestro probatorio nel corso delle indagini preliminari. Non può, anche in questo caso, non rilevarsi che ci si trova di fronte a una censura difensiva che risulta prospettata in termini assimilabili a quelli esaminati nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo di ricorso, che si sono passati in rassegna nei paragrafi 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 6.1 e 7, ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle doglianze che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che ne impongono il respingimento. Queste considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza del decimo motivo di ricorso. 13. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per l'undicesimo motivo, articolato nel punto 11 ed esposto nelle pagine 195-207, che veniva proposto, anche in questo caso, in correlazione con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente all'inutilizzabilità, diretta e indiretta, di tutte le informazioni - derivanti da atti, documenti, dispositivi informatici, beni e dichiarazioni - coperte dal "segreto N.A.T.O.", rilevante ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa del 1951. Si tratta, ancora una volta, di una censura difensiva che risulta prospettata in termini assimilabili a quelli già vagliati nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo dell'atto di impugnazione in esame, che si sono passati in rassegna nei paragrafi 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 6.1 e 7, ai quali occorre rinviare per 55 la compiuta disamina delle doglianze che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi sulle ragioni che ne impongono il respingimento. Queste considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza dell'undicesimo motivo di ricorso. 14. Deve ritenersi inammissibile il dodicesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 12 ed esposto nelle pagine 208-223, con cui si deduceva l'illegittimità costituzionale della legge n. 1226 del 1954, nella parte in cui autorizzava la ratifica dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa del 1951, per violazione degli artt. 3, 11, 24 e 111 Cost., alla quale andava correlata l'illegittimità costituzionale degli artt. 202 e 256-ter cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Osserva il Collegio che la ricostruzione sistematica posta a fondamento della decisione impugnata è pienamente conforme ai principi dell'ordinamento giuridico italiano, essendo incontroverso che i documenti riconducibili alla N.A.T.O. venivano ritenuti non ostensibili sulla base di una scelta che, sebbene incida sulle modalità di esercizio dei diritti di difesa dell'imputato, si imponeva alla luce dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa del 1951, che prefigura un regime di inviolabilità che trae il suo fondamento dall'art. 11 Cost., che assicura copertura costituzionale alla norma convenzionale. Si è già detto, del resto, nei paragrafi 4.1 e 4.2, ai quali si deve rinviare ulteriormente, che l'inviolabilità della documentazione controversa non dipendeva dall'esercizio di un potere discrezionale dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma dal contenuto della Nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del D.I.S. e della Nota riservata trasmessa il 6 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il regime di inviolabilità dei documenti riservati di cui al capo A, dunque, traeva il suo fondamento dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, che è una disposizione convenzionale di rango sovraordinato rispetto alle norme codicistiche. Ne consegue che, pur essendo vero che la difesa del ricorrente non aveva avuto la possibilità di estrarre una copia forense di tutte le immagini contenute nella scheda Micro SD Kingston, sequestrata dal Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri il 30 marzo 2021, è parimenti vero che tale limitazione discendeva dalla necessità di assicurare una tutela adeguata ai documenti coperti dal "segreto N.A.T.O.", derivante dalla Convenzione di Ottawa, alla quale il nostro ordinamento si è conformato con la legge n. 1226 del 1954, a cui è assicurata la copertura costituzionale dall'art. 11 Cost. Non può, in proposito, non rilevarsi che l'art. 11 Cost. consente di inquadrare le limitazioni di sovranità imposte al nostro sistema penale derivanti 56 dalla partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, legittimando, al contempo, le conseguenze che ne derivano sul piano delle forme di tutela delle prerogative delle parti processuali. Questa lettura dell'art. 11 Cost. è imposta dalla teoria del primato dell'ordinamento internazionale, che, come, da ultimo, affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 luglio 2025, n. 121, non consente allo Stato italiano di invocare norme «di diritto nazionale, quand'anche di rango costituzionale [...]», fatta salva la ricorrenza di eventuali controlimiti, per contrastare disposizioni di diritto sovranazionale, atteso che, se così non fosse, si finirebbe per minare l'efficacia degli accordi convenzionali recepiti dal nostro Paese (Corte cost., sent. n. 121 del 2025). La Corte costituzionale, invero, ormai da tempo, ha manifestato una chiara consapevolezza della difficoltà di individuare una soluzione sistematica «armonica e complementare che consente di cogliere appieno l'integrazione tra le garanzie sancite dalle diverse fonti [...]», di cui sono inequivocabile espressione i principi affermati nella sentenza 30 ottobre 2024, n. 181, che si colloca su una linea interpretativa omogenea rispetto a quella prefigurata dalla pronunzia n. 121 del 2025, sopra richiamata (Corte cost., sent. n. 181 del 2024). Tuttavia, questa consapevolezza non può comportare un indebolimento o un'attenuazione della teoria del primato dell'ordinamento internazionale, al quale si ispira l'art. 11 Cost., che garantisce un equilibrio tra l'ordinamento nazionale e quello sovranazionale, al quale deve attribuirsi un rilievo preminente, più volte ribadito dal Giudice delle leggi, fin dalla risalente sentenza n. 86 del 1977. Resta salva, naturalmente, l'applicazione di eventuali controlimiti - introdotti, com'è noto, dalla sentenza della Corte costituzionale 17 dicembre 1973, n. 183 -, che, però, non rilevano nel caso di specie. In questa cornice, assume un rilievo centrale la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977, cui ci è già riferiti, sia pure incidentalmente, nel paragrafo 4.3, laddove ha affermato l'esistenza di una correlazione inscindibile tra la teoria del primato del diritto internazionale e le esigenze di sicurezza del nostro Paese, garantita dal recepimento di una nozione di segreto che «involge il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e, al limite, alla stessa sua sopravvivenza [...]». Tale correlazione comporta la necessità di ribadire che l'interesse alla sicurezza dello Stato deve ritenersi «preminente su ogni altro in tutti gli ordinamenti statali, quale ne sia il regime politico, e trova espressione, nel nostro testo costituzionale, nella formula solenne dell'art. 52, che afferma essere 57 sacro dovere del cittadino la difesa della Patria» (Corte cost., sent. n. 86 del 1977, cit.). Se così è, non vi sono spazi ermeneutici per ritenere che la scelta di ratificare nel nostro ordinamento la Convenzione di Ottawa del 1951, comporti un pregiudizio costituzionalmente insuperabile e ingiustificato delle garanzie individuali dell'imputato, essendo evidente la preminenza dell'interesse superiore dello Stato italiano alla "propria integrità territoriale" - per usare le icastiche parole delle sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977 -, di cui l'adesione del nostro Paese all'Alleanza Atlantica costituisce inequivocabile e, allo stato, invalicabile espressione. D'altra parte, il potere di garantire la riservatezza delle informazioni che possono comportare un pregiudizio per la sicurezza dello Stato italiano ha un suo limite costituzionale intrinseco, che trae il suo fondamento dal combinato disposto degli art. 94 e 95 Cost., rappresentato - in termini analoghi a quanto si verificava per la nota riservata della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2023, più volte richiamata - dalla valutazione ultima degli interessi nazionali, di volta in volta, rilevanti, che spetta al Governo italiano, che è la più alta espressione del potere esecutivo. A sostegno di quanto si sta affermando, ancora una volta, appare opportuno richiamare le conclusioni alle quali giungeva la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977, che affermava: «Rimane sempre [...] la responsabilità generale ed istituzionale di ogni Governo, ribadita esplicitamente negli articoli 94 e 95 della Costituzione, responsabilità che può essere fatta valere dal Parlamento in tutti i modi consentiti dalla stessa Costituzione» (Corte cost., sent. n. 86 del 1977, cit.). La responsabilità generale e istituzionale del Governo italiano, del resto, è la conseguenza del fatto che quella governativa è la «sede normale di controllo nel merito delle più alte e più gravi decisioni dell'Esecutivo ed è, quindi, quella la sede naturale nella quale l'Esecutivo deve dare conto del suo operato rivestente carattere politico: è dinanzi alla rappresentanza del popolo, cui appartiene quella sovranità che potrebbe essere intaccata [...], che il Governo deve giustificare il suo comportamento ed è la rappresentanza popolare che può adottare le misure più idonee per garantire la sicurezza di cui trattasi» (Corte cost., sent. n. 86 del 1977, cit.). 14.1. Ribadita la responsabilità politica, "generale e istituzionale", del Governo nella valutazione dell'interesse superiore dello Stato italiano alla "propria integrità territoriale", assume un rilievo ermeneutico secondario il richiamo, effettuato dalla Corte di assise di appello di Roma, pur nel contesto di un percorso argomentativo che perveniva a esiti corretti, alla sentenza della 58 lì Corte costituzionale 3 marzo 1997, n. 58, che riguarda un ambito applicativo non del tutto sovrapponibile a quello oggetto di vaglio. Tale pronuncia, infatti, riguardava la legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 30 gennaio 1963, n. 300, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957», nella parte in cui attribuiva al Ministro della Giustizia, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello stesso Accordo convenzionale, la facoltà di concedere l'estradizione di un soggetto che si trovava nel territorio italiano, che venivano ritenuti conformi agli artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, e 112 Cost. Invero, la pronuncia di costituzionalità n. 58 del 1997, intervenuta nell'A ffaire Priebke, riguarda un ambito applicativo non del tutto sovrapponibile a quello in esame, com'è evidente dal passaggio in cui il Giudice delle leggi, nell'esaminare la rilevanza dell'art. 8 della Convenzione di Parigi del 1957, evidenziava che tale disposizione è «una norma di diritto internazionale pattizio, rivolta agli Stati contraenti e non operante direttamente negli ordinamenti interni di questi. Essa attribuisce allo Stato richiesto che abbia in corso un procedimento penale per lo stesso fatto nei confronti del soggetto di cui è chiesta l'estradizione, la facoltà di rifiutarla: ponendo dunque un limite all'estensione dell'obbligo di concedere l'estradizione, che costituisce l'oggetto principale della convenzione [...]». L'art. 7 della Convenzione di Ottawa, invece, opera su un diverso piano ordinamentale, traendo il suo fondamento dalla previsione dell'art. 11 Cost., in virtù del quale le norme dell'ordinamento italiano devono ritenersi recessive rispetto a quelle relative agli accordi stipulati dal nostro Paese con l'Alleanza Atlantica, la cui preminente operatività deriva dalle esigenze superiori di sicurezza dell'Italia, richiamate e ribadite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, dunque, rende evidente che, nel caso in esame, non si è verificata alcuna situazione di pregiudizio delle prerogative difensive di LT IO incompatibile con gli artt. 3, 11, 24 e 111 Cost., traendo le limitazioni processuali, pur patite dal ricorrente, dalle esigenze di tutela della sicurezza, nazionale e internazionale, imposte al nostro Paese dalla sua adesione all'Alleanza Atlantica, di cui i principi ai quali si ispira l'Accordo convenzionale del 1951 sono, tuttora, insuperabile baluardo. Ciò, peraltro, senza che le diverse modalità di esercizio del diritto di difesa che conseguono alla salvaguardia di tali principi rendano impossibile o estremamente difficile la posizione processuale dell'imputato, alla luce di quanto 59 sopra ricordato in termini di garanzie processuali di verifica delle basi probatorie (v. supra il paragrafo 4.3. del Considerato in diritto). 14.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del dodicesimo motivo di ricorso e contestualmente di ritenere manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate con la doglianza in esame. 15. Deve ritenersi infondato il tredicesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 13 ed esposto nelle pagine 224-227, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente all'incongrua valutazione del compendio probatorio acquisito nei confronti di LT IO, che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare alla luce del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, disatteso nel caso di specie, essendo evidente che non si era dato adeguato conto della pertinenza e della rilevanza delle fonti di prova acquisite rispetto all'ipotesi accusatoria. Osserva il Collegio che, nell'univoca cornice probatoria descritta nei paragrafi precedenti, le ipotesi alternative, prospettate in termini, suggestivi ma congetturali, dal difensore del ricorrente, trascurano di considerare che le modalità dell'incontro tra LT IO e IT RO, che avveniva in un parcheggio del quartiere EUR di Roma, ubicato nelle adiacenze di Via Caduti della Resistenza, nel pomeriggio del 30 marzo 2021, in uno ai tempi, estremamente contenuti, di permanenza del secondo dei due soggetti all'interno del veicolo dell'imputato, dimostrava che l'unica ragione dell'incontro era quella di concludere lo scambio tra la scheda Micro SD Kingston e la somma di 5.000,00 euro, precedentemente pattuita per la consegna dei documenti riservati di cui al capo A. Corroborava, del resto, questa ricostruzione degli eventi criminosi la circostanza, ritenuta incontroversa, che RO, dopo essere salito sul veicolo di IO, percorreva insieme allo stesso un breve tratto di strada, concluso il quale l'autovettura si fermava per consentire al cittadino russo di scendere dal mezzo dell'imputato e allontanarsi rapidamente dal luogo della consegna della scheda. La Corte di merito, peraltro, non valutava i rapporti tra IO e RO alla luce del solo incontro culminato nell'arresto del ricorrente da parte del Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri, correlandoli alle residue emergenze processuali ed evidenziando, in termini condivisibili, a pagina 13 della decisione impugnata, che «l'incontro con scambio del 30 marzo 2021 è stato preceduto da scambi (magari non di denaro, ma di proposte, promesse, progetti, lusinghe, manifestazioni delle condizioni e degli interessi di ciascuno), incontri e contatti (quantomeno per concordare i dettagli e le modalità dell'incontro del 30 marzo): 60 IO non ha di certo fatto salire a bordo della sua auto "un perfetto sconosciuto"». Ne conseguiva che «l'oggetto dello scambio prezzolato e tutto il contesto delle condotte poste in essere dai protagonisti della vicenda non consentono di ipotizzare che la cessione di documenti segreti e riservati sia avvenuta in favore di persona diversa da un soggetto agente per conto e nell'interesse della Russia». Ne deriva che la possibilità di ricostruire in termini alternativi a quelli prefigurati dalle decisioni di merito le ragioni e le modalità della consegna della scheda Micro SD Kingston, sequestrata il 30 marzo 2021, si poneva, inevitabilmente, in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, [...], Rv. 278237 - 01; Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, [...], Rv. 272995 - 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, [...], Rv. 260813 - 01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627 - 01). Questo orientamento, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che si attaglia perfettamente al caso di specie e non consente di rivalutare il compendio probatorio acquisito nei confronti di LT IO, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, [...], Rv. 261220 - 01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, [...], Rv. 228401 - 01; Sez. 1, n. 1718 del 21/12/1999, dep. 2000, Widman, Rv. 215343 - 01; Sez. 6, n. 4688 del 28/03/1995, Layne, Rv. 201152 - 01). 61 Queste ragioni impongono di ritenere infondato il tredicesimo motivo dell'atto di impugnazione in esame. 16. Deve ritenersi infondato il quattordicesimo motivo, articolato nel punto 14 ed esposto nelle pagine 228-236, proposto in correlazione con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il nono motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito condannato LT IO senza consentire al suo difensore di interloquire sui mezzi istruttori decisivi per la formulazione del giudizio di colpevolezza, valutati solo alla luce dei testimoni che avevano acquisito o visionato le fonti di prova utilizzate. Si tratta, ancora una volta, di una censura difensiva che risulta prospettata in termini assimilabili a quelli esaminati nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto e nel nono motivo di ricorso, che si sono passati in rassegna nei paragrafi 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 6.1, 7 e 11, ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle doglianze che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi sulle ragioni che ne impongono il respingimento. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del quattordicesimo motivo di ricorso. 17. Parimenti infondato deve ritenersi il quindicesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 15 ed esposto nelle pagine 236-249, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni per le quali le videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio di LT IO erano idonee a dimostrare le condotte di procacciamento di informazioni contestate all'imputato al capo A, non essendo possibile desumere da tali immagini la natura riservata dei documenti controversi. Non occorre, innanzitutto, soffermarsi ulteriormente sulla natura pre- procedimentale e sulla rilevanza probatoria delle videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio del ricorrente, che, essendo riconducibili ai documenti, venivano acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., in linea con la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a seguito di Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, [...], cit. Su questi profili, è sufficiente rinviare ai passaggi argomentativi dedicati alla rilevanza probatoria delle videoregistrazioni eseguite nell'ufficio di IO nei paragrafi 10, 10.1, 10.2 e 10.3 e alla giurisprudenza di legittimità richiamata in tale ambito - in linea con Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, cit. (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Di Benedetto, cit.; Sez. 3, n. 46516 del 13/09/2016, [...], cit.; 62 Sez. 5, n. 46307 del 20/10/2004, [...], cit.; Sez. 5, n. 6887 del 13/04/1999, [...], cit.) —, che rendono evidente come l'assunto difensivo sottostante alla doglianza in esame sia smentito dalle emergenze processuali, univocamente orientate in senso sfavorevole all'imputato. Questi elementi probatori, di cui occorre ribadire l'origine pre- procedimentale e la rilevanza probatoria documentale, peraltro, venivano corroborati dalle testimonianze acquisite nel dibattimento di primo grado, la cui elevata attendibilità veniva ripetutamente affermata dalla Corte di merito, essendo state tali deposizioni rese dagli alti ufficiali dell'Esercito Italiano che avevano compiuto le verifiche da cui traeva origine il presente procedimento, che ribadivano l'univocità dei risultati delle videoregistrazioni eseguite nell'ufficio di IO. Anche in questo caso, non occorre soffermarsi ulteriormente su tali, pur significativi, profili probatori, valutati alla luce delle verifiche peritali eseguite dall'Ing. Alessandro PE, essendo, in proposito, sufficiente richiamare le considerazioni svolte nei paragrafi 10.3 e 11, mediante diffusi richiami giurisprudenziali, ai quali occorre rinviare (Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, IO, Rv. 287772 - 04; Sez. 4, n. 24583 del 28/05/2024, [...], cit.; Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, [...]). Ne discende che la rivalutazione dei fatti di reato contestati all'imputato ai capi A e B, invocata dalla difesa del ricorrente, deve essere esclusa sulla base degli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che, nel loro complesso, non consentivano di ipotizzare una diversa sequenza degli avvenimenti conclusasi con l'arresto dell'imputato da parte del Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri, eseguito nel pomeriggio del 30 marzo 2021, per le ragioni compiutamente esplicitate nel paragrafo 15, alle quali occorre rinviare, in relazione alla disamina del tredicesimo motivo dell'atto d'impugnazione in esame, con cui si censurava l'inosservanza del principio dell'o/tre ogni ragionevole dubbio nella valutazione del compendio probatorio. A queste, pur dirimenti, considerazioni, in linea con la giurisprudenza richiamata nel paragrafo 15, cui si rinvia ulteriormente, occorre aggiungere il riferimento al principio di diritto, risalente e tuttora insuperato, affermato da Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, [...], Rv. 186149 - 01, che non consente la rivalutazione degli accadimenti criminosi, sfociati nell'arresto di IO, sulla base di prospettazioni meramente congetturali, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, la differenza tra massima di esperienza e mera congettura risiede nel fatto che nel primo caso il dato è stato già, o viene comunque, sottoposto a verifica empirica e quindi la massima può essere formulata nella scorta delrid quod plerumque accidit", mentre nel secondo caso tale verifica non vi è stata, né può esservi, ed essa resta affidata ad un nuovo 63 ...2 --' calcolo di possibilità, sicché la massima rimane insuscettibile di verifica empirica e quindi di dimostrazione. Pertanto, poiché il giudizio che viene formulato a conclusione del processo penale non può mai essere di probabilità, ma di certezza, possono trovare ingresso, nella concatenazione logica di vari sillogismi in cui si sostanzia la motivazione, anche le massime di esperienza, non certo le mere conseguenze». Queste considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza del quindicesimo motivo di ricorso. 18. Deve ritenersi infondato il sedicesimo motivo, articolato nel punto 16 ed esposto nelle pagine 249-252, proposto in correlazione con il tredicesimo e il quindicesimo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di assise di appello di Roma dato esaustivo conto delle ragioni per le quali l'arresto in flagranza di reato di LT IO, eseguito dai Carabinieri del Reparto Operativo Speciale il 30 marzo 2021, doveva ritenersi dimostrativo del procacciamento delle informazioni in favore di IT RO, contestato all'imputato al capo A. Si tratta, a ben vedere, di una doglianza che appare prospettata in termini assimilabili a quelli già vagliati nel tredicesimo e nel quindicesimo motivo dell'atto d'impugnazione in esame, che si sono passati in rassegna nei paragrafi 15 e 17, ai quali occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere la censura difensiva in esame immeritevole di accoglimento. Queste considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza del sedicesimo motivo di ricorso. 19. Deve ritenersi infondato il diciassettesimo motivo, articolato nel punto 17 ed esposto nelle pagine 252-272, proposto in correlazione con il sesto motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni per le quali gli esiti della consulenza tecnica della difesa, svolta dall'Ing. CE OR, non consentivano di ritenere prive di univocità probatoria le risultanze delle verifiche eseguite sui dispositivi informatici sottoposti a sequestro probatorio nel corso delle indagini preliminari. Si tratta, invero, di una doglianza che appare prospettata in termini assimilabili a quella esaminata nel sesto motivo dell'atto d'impugnazione presentato nell'interesse di LT IO, che si è passato in rassegna nel paragrafo 8, al quale occorre rinviare (unitamente alle considerazioni svolte nel 64 paragrafo 9) per la compiuta ricognizione delle ragioni che ne impongono il rigetto. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del diciassettesimo motivo di ricorso. 20. Parimenti infondato deve ritenersi il diciottesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 18 ed esposto nelle pagine 272-278, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano la riqualificazione delle condotte rivelative ascritte a LT a IO al capo A nella forma tentata, anziché in quella consumata oggetto di contestazione, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati i comportamenti criminosi controversi. Osserva il Collegio che la condotta di rivelazione di cui all'art. 261 cod. pen. costituisce un comportamento che comporta l'ingresso di una notizia segreta o riservata, rilevante ai sensi dell'art. 256 cod. pen., nella sfera di disponibilità di un soggetto non autorizzato a riceverla. Ne discende che la configurazione di tale fattispecie non richiede la dimostrazione dell'effettiva fruizione da parte del destinatario della notizia oggetto della rivelazione, atteso che il disvalore penale del fatto è collegato al comportamento criminoso dell'agente, che si perfeziona con la trasmissione dell'informazione. La notizia rivelata, in particolare, deve riguardare l'interesse della sicurezza nazionale o l'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, richiamati dall'art. 256, primo comma, cod. pen., al quale rinvia espressamente l'art. 261 cod. pen. Queste conclusioni si impongono alla luce della giurisprudenza di questa Corte, risalente e consolidata, a proposito della quale occorre richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 1265 del 29/11/2006, dep. 2007, [...], Rv. 236225 - 01, secondo cui: «Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la P.A., ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato». Nella stessa direzione ermeneutica, più recentemente, si è espressa Sez. 6, n. 49526 del 03/10/2017, RE, Rv. 271565 - 01, secondo cui: «Il reato di rivelazione di segreti di ufficio, previsto dall'art. 326, comma primo, cod. pen., è un reato di pericolo concreto, posto a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la cui configurabilità va esclusa 65 solo con riferimento alla divulgazione di notizie futili o insignificanti, ma non in relazione a notizie inesatte». A conclusioni differenti deve giungersi nell'ipotesi in cui la condotta rivelativa posta in essere dall'agente si concretizza attraverso una sequenza di comportamenti, che, se non conclusa secondo il progetto criminoso originariamente prefigurato, legittima la configurazione del tentativo, essendo evidente che, in questo caso, è ipotizzabile l'interruzione della successione delle azioni, il cui fine ultimo non si è realizzato. In tali ipotesi però, viene in rilievo un'ulteriore questione ermeneutica, pacificamente differente da quella che si sta considerando, relativa alla possibilità che gli atti preparatori di una sequenza criminosa siano sanzionati penalmente, che è certamente ammissibile laddove i comportamenti esaminati «rivelino, sulla base di una valutazione "ex ante" e indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei, l'adeguatezza causale nella sequenza operativa che conduce alla consumazione del delitto e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto, dimostrando contemporaneamente, per la loro essenza ed il contesto nel quale s'inseriscono, l'intenzione dell'agente di commettere il delitto» (Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008. P., Rv. 240736 - 01). Di questi, complessi, profili ermeneutici, a ben vedere, si mostrava pienamente consapevole la Corte di assise di appello di Roma, che, nel passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 23 e 24 della decisione impugnata, osservava «che il supporto magnetico contenente le informazioni segrete era stato consegnato dall'imputato a soggetto non autorizzato a riceverlo [...], il quale aveva conseguito autonoma disponibilità del materiale "proibito", rinvenuto all'interno di un borsello di cuoio indossato dal cittadino russo al momento del controllo di polizia giudiziaria [...]». Ne conseguiva che, al momento dell'arresto in flagranza dell'imputato da parte del Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri, la «trasmissione delle notizie segrete era già avvenuta, e con essa il perfezionamento della condotta illecita, non essendo necessaria l'effettiva fruizione da parte del destinatario dei contenuti del documento». A ulteriore e definitiva conferma di quanto si sta affermando non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, IO, Rv. 287772 - 04, nel procedimento che concludeva il giudizio militare celebrato nei confronti di LT IO, che occorre ribadire ulteriormente, secondo cui: «In tema di reati militari, il delitto di rivelazione di segreti a scopo di spionaggio, di cui all'art. 86 cod. pen. mil . pace, è punibile a titolo di tentativo solo quando la condotta, per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, è interrotta prima che si sia realizzato l'ingresso della notizia segreta nella sfera di disponibilità di un soggetto non autorizzato a 66 riceverla, non essendo necessaria, per il perfezionamento del reato, la dimostrazione della effettiva fruizione, da parte del destinatario, della notizia oggetto di cessione». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del diciottesimo motivo di ricorso. 21. Deve ritenersi inammissibile il diciannovesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 19 ed esposto nelle pagine 279-282, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della decisione impugnata, per non avere la Corte di assise di appello di Roma dato adeguato conto delle ragioni che, relativamente al reato di cui capo A, imponevano di qualificare come riservati i reperti G, I, M, N, S e T, che, al contrario, risultavano sprovvisti di connotazioni di riservatezza. Osserva il Collegio che la circostanza, incontroversa, della mancata classificazione dei documenti relativi ai reperti G, I, M, N, S e T, riscontrata al momento dell'arresto in flagranza di reato di LT IO, avvenuto il 30 marzo 2021, non assume un rilievo decisivo ai fini della configurazione dell'ipotesi delittuosa di cui al capo A. Le connotazioni di segretezza di un'informazione, infatti, prescindono dalla sua classificazione amministrativa, derivando esclusivamente dall'oggetto del procacciamento, che, come affermato nell'art. 256, primo comma, cod. pen., deve riguardare notizie che «nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete [...]». L'informazione connotata da segretezza, invero, è tale per la sua natura e per il suo intrinseco contenuto, con la conseguenza che, ai fini penalistici, si prescinde da una formale classificazione amministrativa, che non è necessaria e non incide sulla qualificazione della notizia della cui divulgazione, di volta in volta, si controverte. A queste conclusioni, del resto, la giurisprudenza di questa Corte era giunta già sul finire degli anni Novanta, affermando in Sez. 6, n. 1289 del 25/10/1999, dep. 2000, Galati, Rv. 216408 - 01, in una pronuncia intervenuta nell'ambito della soppressione, falsificazione e sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, prefigurata dall'art. 255 cod. pen., il seguente principio di diritto, che, pur nella sua lunghezza, appare opportuno richiamare nella sua interezza: «In tema di soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, di cui all'art. 255 cod. pen., gli "atti o documenti" menzionati da tale articolo sono oggetto di tutela penale quali entità materiali aventi un contenuto tale da consentire di qualificarli come "concernenti la sicurezza dello Stato o altro interesse politico, interno o 67 internazionale, dello Stato". A tal fine, occorre fare riferimento alla normativa in tema di "segreto di Stato" e di "divieto di pubblicazione", come imposto dall'art. 18 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che rinvia, per la definizione di segreto interessante le fattispecie di cui al Libro II, Titolo I, Capo I e V del codice penale, a quella datane dagli artt. 1 e 12 della medesima legge. In particolare, l'art. 12 della legge n. 801 del 1977, nel definire concettualmente tale nozione, prescinde dalla esistenza di una formale indicazione dell'autorità competente circa il carattere segreto di atti o documenti (c.d. "classificazione di atti o di notizie"), riferendosi dunque anche a quegli atti che, pure in assenza di esplicito intervento qualificatorio dell'autorità, possiedano un carattere di segretezza per essere inerenti alla sicurezza dello Stato o alle altre finalità e interessi previsti dalla legge. Ne discende che, allorché non sia intervenuto un provvedimento di classificazione, la natura segreta di un atto, di un documento o di una notizia, ove venga in questione l'applicazione di una fattispecie che a quella nozione si richiami, deve essere accertata dall'autorità giudiziaria, con riferimento ai parametri indicati dalla legge n. 801 del 1977 e tenendo conto, come utile criterio orientativo, delle direttive n. 2001 del 30 luglio 1985 e n. 4112/1 del 10 gennaio 1986 emanate dal Presidente del Consiglio ai fini di una più analitica individuazione degli atti o documenti coperti da segreto di Stato». Quello che, quindi, assume rilievo, per definire le connotazioni di segretezza di un'informazione oggetto di procacciamento è il suo contenuto - che deve riguardare la sicurezza ovvero gli interessi politici, interni o internazionali, dello Stato -, sul quale deve essere eseguito, nei termini che sopra si sono ricordati, un controllo adeguato da parte dell'autorità giudiziaria, tanto di merito quanto di legittimità, che deve accertare se la notizia divulgata possieda caratteristiche tali da potere ricondurre la sua diffusione da parte del soggetto attivo del reato ai parametri stabiliti dagli artt. 256 e 261 cod. pen. Ricostruite in questi termini le ipotesi di reato contestate a IO al capo A, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, 257, 261, primo e terzo comma, cod. pen., non può che ribadirsi l'inammissibilità della doglianza in esame, essendo incontroverso che la Corte di merito, in linea con la decisione di primo grado, si soffermava, con argomenti pienamente condivisibili, sulle connotazioni di segretezza dei documenti di cui ai reperti G, I, M, N, S e T, le cui caratteristiche, a prescindere della classificazione delle relative informazioni, ne impedivano l'ostensione. Tali connotazioni di segretezza, del resto, venivano chiarite in termini inequivocabili nella Nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del D.I.S e nella nota riservata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 6 giugno 2023, sulle quali ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 4.1 e 4.2, ai quali si deve rinviare ulteriormente. 68 In questa cornice, appaiono pertinenti le considerazioni espresse dalla Corte di assise di Roma a pagina 128 della sentenza di primo grado, richiamate, sul punto, a pagina 24 della decisione impugnata, in cui si affermava: «I requisiti oggettivi di pertinenza e di idoneità offensiva sussistono, nel caso di specie, anche per la categoria delle notizie classificate riservate ex post di cui era comunque vietata la divulgazione senza apposito provvedimento dell'autorità amministrativa, in considerazione dell'omogeneità sostanziale di tali notizie rispetto a quelle segrete in senso stretto [...]». Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del diciannovesimo motivo di ricorso. 22. Deve, infine, ritenersi inammissibile il ventesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 20 ed esposto nelle pagine 283-286, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato opportuno conto delle ragioni che consentivano di ritenere congruo il trattamento sanzionatorio irrogato a LT IO e non permettevano il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza anziché di equivalenza. Osserva il Collegio che la pena comminata al ricorrente, quantificata nei giudizi di merito in venti anni di reclusione, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti di reato contestati all'imputato, che venivano vagliati dalla Corte di assise di appello di Roma - in piena conformità della decisione di primo grado - nel rispetto dei criteri dosimetrici previsti dagli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., tenuto conto dell'elevato disvalore delle condotte illecite poste in essere dall'imputato, sulle cui connotazioni di offensività ci si è diffusamente soffermati. Queste, incontroverse, connotazioni non consentivano la mitigazione sanzionatoria invocata dal difensore del ricorrente, anche alla luce dell'intervenuta concessione delle attenuanti generiche, ancorché riconosciute con giudizio di equivalenza, che comportava l'irrogazione di una pena significativamente attenuata rispetto ai parametri edittali previsti per le fattispecie di cui ai capi A e B. Né sussistono discrasie motivazionali nel percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di Roma nel quantificare la pena irrogata a LT IO, che veniva confermata dalla decisione impugnata, sulla base di considerazioni, espresse a pagina 25 della sentenza di secondo grado, che appaiono rispettose dei parametri dosimetrici di cui agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. e meritevoli di richiamo testuale. Si evidenziava, in proposito, che un «giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sarebbe stato eccessivamente generoso, oltre che immotivato: la ragione più imponente è stata, a ben vedere, l'esigenza 69 di "adeguare la pena da infliggere ai reati commessi", di fronte allo spettro dell'ergastolo agitato nel terzo comma dell'ad 261 c.p., ragione del tutto condivisibile». A queste, argomentate e condivisibili, considerazioni processuali, deve aggiungersi che il giudizio di comparazione circostanziale può essere censurato in sede di legittimità, nei termini prospettati dalla difesa di IO, soltanto laddove costituisca il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria ovvero di un ragionamento illogico e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione [...]» (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, [...], Rv. 270450 - 01). Nella stessa direzione, occorre richiamare il principio di diritto affermato, in epoca coeva, da Sez. 2, n. 36104 del 37/04/2017, [...], Rv. 271243 - 01, che chiariva ulteriormente i limiti ristretti dell'intervento del giudice di legittimità sul giudizio di bilanciamento circostanziale, affermando: «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale». Questo orientamento ermeneutico, a ben vedere, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato, ancorché risalente nel tempo - che trae origine da Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, [...], Rv. 236992 - 01; Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298 - 01; Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio, Rv. 223442 - 01 -, che si attaglia perfettamente al caso di specie e che, relativamente alle modalità di esercizio del giudizio di comparazione tra opposte circostanze, eseguito dal giudice di merito, è possibile esplicitare richiamando l'arresto delle Sezioni Unite secondo cui: «Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a 70 Il Presidente Gius ppe De Marzo realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del ventesimo motivo di ricorso. 23. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato LT IO, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, inoltre, a tali statuizioni processuali la condanna di LT IO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili pubbliche, individuate nella Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel Ministero della Difesa, che si liquidano in 18.954,00 euro, oltre accessori di legge. Consegue, infine, a tali statuizioni la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile privata, individuata nel Sindacato dei Militari, che si liquidano in 7.000,00 euro, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili pubbliche, che liquida in 18.954,00 euro, e della restante parte civile, che si liquidano in complessivi 7.000,00 euro, oltre accessori di legge. Così deciso il 6 maggio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
sentite le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di cassazione, AR Dall'Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite, nell'intesse delle parti civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della difesa, le conclusioni dell'Avv. RE FE, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso come da comparsa conclusionale e note spese;
sentite nell'interesse dalla parte civile, Sindacato dei Militari, le conclusioni dell'Avv. Giulio Murano, che ha concluso come da comparsa conclusionale e nota spese;
sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Giada Caprini, in sostituzione dell'Avv. TO De VI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18932 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 06/05/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 19 gennaio 2024 la Corte di assise di Roma giudicava LT IO colpevole dei delitti ascrittigli ai capi A (artt. 81, secondo comma, 257, 261, primo e terzo comma, cod. pen.) e B (art. 319 cod. pen.), unificati sotto il vincolo della continuazione e, reputato più grave il primo dei due reati e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 261, terzo comma, cod. pen., condannava l'imputato alla pena di venti anni di reclusione. L'imputato LT IO, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. L'imputato veniva ulteriormente condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede processuale, subiti dalle parti civili costituite, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Difesa, alle quali veniva riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo di 100.000,00 euro per ciascuna parte. Venivano, infine, respinte le richieste di risarcimento dei danni avanzate dalle ulteriori parti civili costituite, Sindacato dei Militari e Federazione Lavoratori Militari. 2. Con sentenza emessa il 3 giugno 2025 la Corte di assise di appello di Roma, pronunciandosi sulle impugnazioni proposte dall'imputato LT IO e della parte civile Sindacato dei Militari, innanzitutto, confermava la decisione di primo grado, relativamente al giudizio di responsabilità penale formulato nei confronti dell'appellante e al riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni pronunciato in favore delle parti civili costituite, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Difesa. La Corte di assise di appello di Roma, inoltre, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello presentato dalla parte civile costituita, Sindacato dei Militari, condannava l'imputato LT IO al risarcimento dei danni subiti dalla stessa parte, da liquidarsi in separata sede processuale. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata. Conseguiva, infine, a queste statuizioni processuali la condanna di LT IO alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalle parti civili costituite, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa e Sindacato dei Militari. 2 3. Le sentenze di merito, che risultano pienamente convergenti, ritenevano dimostrato che l'imputato LT IO aveva commesso le condotte illecite che, nel presente procedimento, gli venivano contestate ai capi A e B. 3.1. Deve, innanzitutto, evidenziarsi che LT IO, che, all'epoca dei fatti, ricopriva le mansioni di Capitano di fregata della Marina Militare Italiana e prestava servizio presso la Sezione Analisi Strategica dello Stato Maggiore della Difesa, il pomeriggio del 30 marzo 2021, veniva arrestato in flagranza di reato, a Roma, dai militari del Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri. Al momento dell'arresto da parte del Reparto Operativo Speciale, LT IO aveva consegnato a IT RO, un cittadino di nazionalità russa, una scheda Micro SD Kingston, che recava il numero di serie 31560-029 AOOLF, contenente, secondo quanto contestato al capo A, centottantuno fotografie. Le riprese fotografiche, nel prosieguo delle indagini, risultavano eseguite con uno smartphone Samsung S9 SM-G960F, identico a un apparecchio cellulare sequestrato presso l'abitazione dell'imputato, ubicata a Pomezia. La scheda Micro SD Kingston, invece, al momento dell'intervento dei militari, veniva rinvenuta, all'interno di un borsello di cuoio indossata da RO, avvolta nel foglietto illustrativo di una confezione medicinale di un farmaco denominato Crestor. Deve, sin d'ora, precisarsi che, in quell'occasione, i Carabinieri non procedevano al contestuale arresto di IT RO, nonostante l'incontroversa flagranza dei suoi comportamenti criminosi, in ragione dell'immunità diplomatica di cui godeva, quale Addetto Aggiunto alla Difesa presso l'Ambasciata Russa di Roma. Al momento del controllo eseguito dai militari, tra l'altro, dentro il borsello di cuoio indossato da RO, veniva trovata una carta d'identità diplomatica rilasciata dal Ministero degli Esteri il 24 gennaio 2019, recante n. 26944/160870. Fin da subito, gli investigatori ritenevano che le condotte illecite di LT IO traessero origine da una sottostante intesa corruttiva, intervenuta tra l'imputato e IT RO, funzionale alla consegna della documentazione rinvenuta all'interno della scheda Micro SD Kingston. In cambio della consegna della documentazione informatica, RO si era impegnato a corrispondere a IO la somma di 5.000,00 euro, rinvenuta, all'interno di una confezione medicinale di un farmaco denominato Crestor - analogo a quello trovato indosso al cittadino russo -, sotto il sedile del conducente dell'autovettura Nissan Patrol di proprietà dell'imputato, che, secondo l'originaria ipotesi investigativa, costituiva il prezzo dell'accordo illecito intercorso tra i due soggetti. Gli investigatori, dunque, ritenevano che le modalità dell'incontro tra LT IO e IT RO, che avveniva in un parcheggio del quartiere EUR di 3 Roma, ubicato nelle adiacenze di Via Caduti della Resistenza, alle 17.48 del 30 marzo 2021, in uno ai tempi, estremamente brevi, di permanenza del cittadino russo dentro il veicolo del ricorrente, dimostravano che l'unica ragione dell'incontro tra i due soggetti era quella di concludere lo scambio illecito tra la scheda Micro SD Kingston e la somma di denaro precedentemente pattuita per la sua consegna. A sostegno di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, si evidenziava che RO, dopo essere salito sull'autovettura di IO, percorreva insieme all'imputato un breve tratto di strada, concluso il quale il veicolo si arrestava per consentire al cittadino russo di scendere dal mezzo e allontanarsi dall'area dello scambio, pur non riuscendo nel suo intento, a causa del tempestivo intervento dei Carabinieri. Su questi profili probatori, che si ritenevano incontroversi, nel giudizio di primo grado, celebrato davanti alla Corte di assise di Roma, tra gli altri, riferiva il Ten. Col. Federico Palmieri, che, all'epoca dei fatti, prestava servizio presso il Reparto Investigativo Speciale dei Carabinieri. Questi ultimi avevano monitorato gli spostamenti di LT IO, che precedevano la consegna della scheda Micro SD Kingston a IT RO, pedinando l'imputato per tutta la giornata del 30 marzo 2021. Su tali passaggi investigativi, in particolare, il Ten. Col. Palmieri riferiva all'udienza del 14 settembre 2022, chiarendo le modalità con cui si procedeva all'arresto in flagranza di reato dell'imputato nel pomeriggio del 30 marzo 2021 e le ragioni diplomatiche che avevano imposto ai militari di astenersi dall'arrestare il cittadino russo. 3.2. In questa cornice investigativa, deve evidenziarsi che, nella prima fase delle indagini, si accertava che LT IO aveva effettuato i centottantuno scatti fotografici rinvenuti nella scheda Micro SD Kingston, consegnata a IT RO il 30 marzo 2021, nell'ufficio ministeriale in cui prestava servizio, rappresentato della Sezione Analisi Strategica dello Stato Maggiore della Difesa, nella quale l'imputato, dal 9 luglio 2018, ricopriva l'incarico di Ufficiale Addetto alla Sicurezza. Sul ruolo svolto dall'imputato nella Sezione Analisi Strategica dello Stato Maggiore della Difesa, all'udienza del 18 ottobre 2022, celebrata davanti alla Corte di assise di Roma, riferiva il Gen. ST Mannino, che, all'epoca dei fatti, ricopriva l'incarico di Capo del Secondo Reparto Informazioni e Sicurezza del Ministero della Difesa, che era un superiore gerarchico del ricorrente. La testimonianza del Gen. ST Mannino consentiva di accertare che, nell'arco temporale compreso tra il 16 e il 26 marzo 2021, a seguito della segnalazione effettuata dall'Agenzia Informazioni Sicurezza Interna (A.I.S.I.) - che aveva rappresentato il pericolo di divulgazione di informazioni riservate, riconducibili all'incarico professionale ricoperto da LT IO nella Sezione 4 t/t Analisi Strategica dello Stato Maggiore della Difesa -, all'interno dell'ufficio dell'imputato, ubicato nella stanza n. 248 del Terzo Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, veniva installata una microcamera, che consentiva di monitorare l'attività dell'inconsapevole ricorrente. Si accertava, in questo modo, che l'imputato, nelle giornate del 18, del 23 e del 25 marzo 2021, utilizzando uno smartphone Samsung S9 SM-G960F, aveva scattato, all'interno del suo ufficio ministeriale, numerose fotografie a documenti di cui aveva la disponibilità materiale. Di questi documenti, alcuni, venivano fotografati in formato cartaceo;
altri, invece, venivano ripresi fotograficamente dopo che l'imputato li aveva visualizzati nello schermo del computer che era installato nella sua postazione di lavoro. Una volta eseguite le fotografie, LT IO aveva trasferito le riprese fotografiche effettuate con lo smartphone Samsung S9 SM-G960F in una scheda Micro SD Kingston, che aveva riposto, avvolta nel foglietto illustrativo, dentro una confezione medicinale di un farmaco denominato Crestor, analoga, come sopra detto, a quella sequestrata a IT RO dai Carabinieri del Reparto Operativo Speciale nel pomeriggio del 30 marzo 2021. Dalle videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio di IO, inoltre, si evinceva che la scheda era stata portata dall'imputato all'esterno del suo ufficio il 25 marzo 2021, che è la data in cui veniva informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che procedeva all'iscrizione del ricorrente nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen., dando origine al presente procedimento. Deve precisarsi ulteriormente che, sin dalla visione dei primi fotogrammi delle videoregistrazioni, era possibile comprendere che alcuni dei documenti fotografati dall'imputato erano riservati, percependosi da tali immagini, in termini certi, che su di essi era apposta la dicitura N.A.T.O., che è l'acronimo dell'organizzazione internazionale denominata North Atlantic Treaty Organization, della quale l'Italia fa parte. Su questi profili probatori, ritenuti incontroversi, tra gli altri, riferiva il Col. AR EA, che, all'epoca dei fatti, ricopriva l'incarico di Capo dell'Ufficio Minaccia Asimmetrica dello Stato Maggiore della Difesa. In particolare, il Col. EA, sentito all'udienza del 18 ottobre 2022, celebrata davanti alla Corte di assise di Roma, dichiarava che era stata l'A.I.S.I. a segnalare un rischio di «dispersione informativa nell'ufficio di IO LA», in conseguenza del quale era stata installata nella stanza ministeriale del ricorrente la microcamera che consentiva di riprendere le attività dell'imputato finalizzate all'estrazione dei documenti controversi. 5 Deve evidenziarsi ulteriormente che il 29 aprile 2021 il Pubblico ministero disponeva, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., lo svolgimento di accertamenti tecnici irripetibili sui supporti e sui dispositivi informatici sequestrati a LT IO dopo il suo arresto in flagranza di reato, avvenuto il 30 marzo 2021, acquisendone il contenuto, laddove ostensibile, mediante la realizzazione di una copia forense. In questo contesto, la difesa del ricorrente chiedeva di accedere ai supporti e ai dispositivi informatici sottoposti a sequestro probatorio, allo scopo di estrarre una copia forense degli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti, che, solo in parte, per le stesse ragioni di limitata ostensibilità del materiale informatico, rilevanti anche per il Pubblico ministero, riusciva ad acquisire. Deve, infine, evidenziarsi che, nel giudizio di primo grado, la Corte di assise di Roma disponeva una perizia tecnica, finalizzata a estrarre una copia forense delle videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio di IO, relative al periodo in cui si era verificata l'estrazione dei documenti riservati, compreso tra il 16 e il 26 marzo 2021. Questa perizia, in particolare, veniva svolta dall'Ing. Alessandro PE, al quale la Corte di primo grado conferiva mandato all'udienza del 18 ottobre 2022. Il perito eseguiva le operazioni peritali in contraddittorio con il consulente tecnico della difesa, l'Ing. CE OR, venendo esaminato all'udienza del 10 gennaio 2024. 3.3. Nel descritto contesto processuale, deve rilevarsi che all'interno della scheda Micro SD Kingston, rinvenuta indosso a IT RO, venivano trovate centottantuno fotografie, eseguite, come detto, con uno snnartphone Samsung S9 SM-G960F, riguardanti diciannove documenti riservati. Di questi documenti, dieci, venivano ritenuti di rilevanza politica e costituivano oggetto di imputazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, dando origine al presente procedimento;
nove, invece, venivano ritenuti di rilevanza militare e costituivano oggetto di imputazione davanti all'autorità giudiziaria militare, da cui scaturiva un altro processo penale, di cui si dirà più avanti. Occorre, inoltre, precisare che il reperto contenente i documenti fotografati da LT IO veniva visionato da alti ufficiali dello Stato Maggiore della Difesa, appositamente incaricati dalle competenti autorità giudiziarie, allo scopo di poterne valutare i contenuti. All'esito di queste verifiche, una parte dei documenti repertati non veniva ritenuta ostensibile, riguardando materiale documentale riconducibile alla N.A.T.O., reputato non divulgabile, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, sottoscritta il 20 settembre 1951, la cui ratifica in Italia era autorizzata dalla legge 10 novembre 1954, n. 1226, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, dei 6 rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Ottawa il 20 settembre 1951». Sulle ragioni che giustificavano la mancata ostensione dei documenti riservati in questione, sin d'ora, occorre richiamare, nei limiti consentiti dall'esposizione in fatto, il contenuto della nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore Generale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.I.S.) e della nota riservata trasmessa il 6 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infatti, le due note, trasmesse alla Corte di assise di Roma in pendenza del dibattimento di primo grado, appaiono fondamentali per l'inquadramento giuridico della documentazione proveniente dalla N.A.T.O., su cui si incentra una parte significativa delle censure difensive prospettate, nell'interesse di LT IO, con il presente atto di impugnazione. Occorre, quindi, prendere le mosse della nota riservata trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del D.I.S., che la Corte di assise di Roma portava a conoscenza delle parti processuali, che ne prendevano visione, pur senza estrarne copia. In questa nota, si evidenziava che, a seguito della riunione svoltasi il 23 giugno 2022, alla quale avevano preso parte i rappresentanti dell'Ufficio Centrale per la Segretezza e dell'Ufficio di Gabinetto dello stesso Dipartimento, era stata disposta l'acquisizione dei dati identificativi dei documenti riconducibili alla N.A.T.O. contenuti nella scheda Micro SD Kingston sequestrata a RO. L'acquisizione si era necessaria per consentire all'Italia di assolvere agli obblighi di riservatezza che gravavano sul nostro Paese nei confronti dell'Alleanza Atlantica e degli Stati coinvolti dalle informazioni contenute nella documentazione sequestrata dal Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri. Si precisava, inoltre, che il regime di inviolabilità che caratterizzava la documentazione proveniente dalla N.A.T.O. trovava il suo fondamento normativo nell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, per effetto del quale il vincolo di segretezza sarebbe dovuto rimanere efficace fino a quando le competenti autorità dell'Alleanza Atlantica non ne avessero autorizzato l'ostensione; dall'apposizione formale sui documenti autorizzazione che prescindeva controversi del segreto di Stato. A questa prima nota, ne faceva seguito una seconda, trasmessa il 17 novembre 2022 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di autorità delegata per le questioni attinenti alla sicurezza della Repubblica Italiana, che veniva portata a conoscenza delle parti con le medesime modalità della precedente comunicazione. Anche in questo caso, quindi, la Corte di assise di Roma portava il contenuto della nota del Sottosegretario alla 7 Presidenza del Consiglio dei Ministri a conoscenza delle parti processuali, che ne prendevano visione, pur non estraendone copia. In questa seconda nota, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava alla Corte di assise di Roma l'esito delle interlocuzioni avviate dal Governo italiano con i rappresentanti dell'Alleanza Atlantica, in merito alla natura giuridica dei documenti sequestrati dal Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri, che si erano concluse con la conferma dell'autenticità e dell'attualità delle esigenze di segretezza della documentazione esaminata. Da questo inquadramento derivava l'elevato pericolo che una diffusione non autorizzata delle informazioni contenute nei documenti in questione comportava per la stessa Organizzazione internazionale e per i Paesi ai quali la documentazione si riferiva. 3.4. Deve, infine, evidenziarsi che dalle indagini relative a queste vicende criminose si sviluppavano due distinti procedimenti penali nei confronti di LT IO. Il primo di tali procedimenti penali, che è quello transitato all'odierna udienza davanti a questa Corte, veniva celebrato dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a seguito del decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 9 febbraio 2022, per la commissione dei delitti ascritti a LT IO ai capi A (artt. 81, secondo comma, 257, 261, primo e terzo comma, cod. pen.) e B (art. 319 cod. pen.). Il secondo procedimento, invece, è quello celebrato davanti all'autorità giudiziaria militare, che si è concluso con la condanna definitiva riportata da LT IO, per i delitti ascrittigli ai capi A (artt. 88 e 93 cod. pen. mil . pace), B (art. 89-bis cod. pen. mil . pace), C (art. 86 cod. pen. mil . pace) e D (art. 94 cod. pen. mil . pace), alla pena di ventinove anni e due mesi di reclusione. Questo ulteriore segmento processuale si concludeva con la sentenza n. 12026-2025, pronunciata il 20 novembre 2024 dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con cui veniva rigettato il ricorso proposto avverso la decisione emessa dalla Corte di appello militare di Roma il 29 gennaio 2024. Deve precisarsi ulteriormente che la vicenda processuale in esame aveva dato origine a un terzo intervento della Corte di cassazione, finalizzato a risolvere il conflitto di giurisdizione sollevato dal Tribunale militare di Roma, con ordinanza emessa il 21 febbraio 2022, nei confronti della Corte di assise di Roma, davanti alla quale pendeva, nel suo primo grado, il presente procedimento. Tale procedimento si concludeva con la sentenza n. 25002-2022, pronunciata il 31 maggio 2022 dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con cui veniva dichiarato inammissibile il conflitto di giurisdizione proposto dal Tribunale militare di Roma. 8 Quest'ultima pronuncia, ai presenti fini, appare di particolare rilievo, avendo la Corte di legittimità rappresentato, nell'escludere la sussistenza del conflitto di giurisdizione sollevato dal Tribunale militare di Roma, la diversità e la non sovrapponibilità delle fattispecie di reato contestate a LT IO nei due procedimenti, celebrati davanti all'autorità giudiziaria militare e dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, il cui svolgimento doveva rimanere distinto e separato. Anticipando quanto si dirà più avanti, a proposito della necessità di mantenere distinti i due piani giurisdizionali, deve evidenziarsi che, secondo il Tribunale militare di Roma, che aveva sollevato il conflitto di giurisdizione, i fatti di reato contestati a IO nei due procedimenti dovevano reputarsi sostanzialmente coincidenti e imponevano di ritenere legittimata a procedere nei confronti dell'imputato la sola giurisdizione militare, essendo tali fattispecie - con la sola eccezione del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, contestato al ricorrente ex art. 319 cod. pen., in relazione alla dazione della somma di 5.000,00 euro, di cui si è detto - connotate da specialità rispetto a quelle oggetto del presente procedimento. Viceversa, secondo la Corte di legittimità, che andava di contrario avviso, i delitti ascritti a LT IO in questa sede processuale, ai capi A e B, dovevano ritenersi «contraddistinti dalla finalità di salvaguardia dell'interesse militare e politico, aspetti che non figurano nelle fattispecie concorrenti dei reati militari [...]», che imponevano di sanzionarli autonomamente (Sez. 1, n. 25002 del 31 maggio 2022, IO, non mass.). Se così non fosse, le condotte poste in essere per finalità di spionaggio politico avrebbero potuto essere sanzionate solo da fattispecie militari, pur essendo meritevoli di essere punite separatamente, possedendo un rilievo autonomo «in punto di disvalore [...]» (Sez. 1, n. 25002 del 31 maggio 2022, IO, cit.). Ne discendeva conclusivamente l'inammissibilità del conflitto di giurisdizione sollevato dal Tribunale militare di Roma. 3.5. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi contestati a LT IO ai capi A e Be dell'articolata sequenza procedinnentale, sviluppatasi dopo l'arresto in flagranza di reato dell'imputato, avvenuto il 30 marzo 2021, la Corte di assise di appello di Roma, con sentenza emessa il 3 giugno 2025, confermava la decisione di primo grado, emessa dalla Corte di assise di Roma il 19 gennaio 2024, con cui l'imputato era stato condannato alla pena di venti anni di reclusione. 9 4. Avverso la sentenza di appello l'imputato LT IO, a mezzo dell'Avv. TO De VI, proponeva ricorso per cassazione, articolando venti censure difensive. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, articolato nel punto 1 ed esposto nelle pagine 28-44, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., per non essersi la Corte di assise di appello di Roma pronunciata sul ne bis in idem processuale, che era stato invocato dalla difesa del ricorrente sin dal giudizio di primo grado, in relazione ai fatti di reato giudicati dalla decisione emessa dalla Corte militare di appello di Roma il 29 gennaio 2024 - che era divenuta irrevocabile a seguito della sentenza n. 12096-2025, deliberata il 20 novembre 2024 dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale -, che avrebbe dovuto essere valutato anche alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale 31 maggio 2016, n. 200. In via subordinata, al mancato accoglimento della doglianza principale, si chiedeva l'emissione di una sentenza ex art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma, affinché ci si pronunciasse sul solo reato di cui al capo B, contestato a LT IO ai sensi dell'art. 319 cod. pen. In via ulteriormente subordinata, si chiedeva, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma, onde consentirle la valutazione sull'identità dei fatti di reato contestati al ricorrente, rilevante quale ne bis in idem processuale, ovvero, in applicazione del principio di detrazione, la rideterminazione della pena comminata all'imputato, alla luce del rapporto di proporzionalità tra le sanzioni irrogate nei due procedimenti. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, articolato nel punto 2 ed esposto nelle pagine 44-46, si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito rilevato le nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso, ex art. 415-bis cod. proc. pen., il 20 dicembre 2021 e della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti di LT IO, che derivavano dall'omesso deposito di una parte consistente degli atti d'indagine sui quali si fondavano le imputazioni elevate all'imputato ai capi A e B. La parzialità dell'ostensione processuale censurata dalla difesa del ricorrente, del resto, doveva ritenersi incontroversa, atteso che nello stesso avviso di conclusione delle indagini si specificava, nei termini richiamati a pagina 49 dell'atto di impugnazione in esame, che una parte dei documenti sequestrati al 10 ricorrente non poteva essere visionata, riguardando atti «non ostensibili per la natura della classifica che li caratterizza [...]». La difesa del ricorrente, pertanto, chiedeva che la Corte di legittimità, rilevate le nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio emessi nei confronti di IO, nonché di tutti gli atti processuali consequenziali, disponesse, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla Corte di assise di Roma per l'ulteriore prosecuzione del procedimento e la celebrazione del giudizio di primo grado. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, articolato nel punto 3 ed esposto nelle pagine 56-61, proposto in correlazione con la doglianza precedente, si deduceva la violazione di legge della decisione impugnata, in riferimento agli artt. 415-bis, commi 2 e 3, e 191 cod. proc. pen., conseguente alla mancata rilevazione dell'inutilizzabilità di tutti gli atti d'indagine, su cui si fondavano le imputazioni ascritte a LT IO ai capi A e B - relativi ai documenti, ai reperti, ai dispositivi elettronici e ai supporti informatici sottoposti a sequestro -, che il Pubblico ministero non aveva messo a disposizione del ricorrente, determinando un pregiudizio, irrimediabile, delle sue prerogative processuali. Per effetto di questa doglianza, la difesa del ricorrente chiedeva che venisse dichiarata l'inutilizzabilità del materiale informatico sequestrato su disposizione del Pubblico ministero, che non era stato messo a disposizione dell'imputato e del suo difensore, in conseguenza della quale occorreva disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma. 4.4. Con il quarto motivo, articolato nei punti 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 ed esposto nelle pagine 62-118, proposto in correlazione con il secondo e il terzo motivo di ricorso, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 256-bis, comma 4, cod. proc. pen., 39 e 42 legge 3 agosto 2007, n. 124, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti - relativi a documenti, reperti, dispositivi elettronici e supporti informatici - riconducibili alla N.A.T.O., che non erano stati messi a disposizione dell'imputato, determinando un pregiudizio irreparabile delle sue prerogative processuali. Tale doglianza veniva articolata attraverso sei distinti passaggi espositivi, riguardanti la questione preliminare dell'effettivo contenuto del fascicolo del dibattimento e la richiesta di trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio dei Ministri;
la produzione del Pubblico ministero e l'ordinanza della Corte di assise di Roma del 5 ottobre 2022; le interlocuzioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il "mutamento di indirizzo" della 11 Corte di assise di Roma;
l'accesso ai beni acquisiti al fascicolo del dibattimento il 14 settembre 2023 e le successive ordinanze della Corte di assise di Roma;
la sentenza di primo grado e le ragioni del rigetto della richiesta difensiva;
la sentenza di appello e il rigetto della richiesta della difesa. 4.5. Con il quinto motivo, articolato nel punto 5 ed esposto nelle pagine 118-122, proposto in correlazione con il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente all'esercizio da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria di una potestà riservata al potere esecutivo, reso incontroverso dalla decisione adottata dalla Corte di assise di Roma di non chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito della nota trasmessa dalla stessa Presidenza il 6 giugno 2023, ai sensi degli artt. 256-bis, commi 4 e seguenti, cod. proc. pen., l'acquisizione dei documenti riconducibili alla N.A.T.O., su cui si fondava l'imputazione di cui al capo A. Per effetto di tale doglianza, la difesa del ricorrente chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità del potere esercitato dall'autorità giudiziaria ordinaria, spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale doveva essere riconosciuta, in via esclusiva, la facoltà di apporre un vincolo di non divulgazione della documentazione riconducibile alla N.A.T.O., affermando la sussistenza di preminenti esigenze di sicurezza nazionale, che non consentivano la diffusione delle notizie contenute nei documenti di cui al capo A. 4.6. Con il sesto motivo di ricorso, articolato nei punti 6, 6.1 e 6.2 ed esposto nelle pagine 122-141, si deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva, conseguente all'omessa acquisizione al fascicolo del dibattimento, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 256-bis, comma 6, cod. proc. pen., dei documenti, riconducibili alla N.A.T.O., che non erano stati messi a disposizione del ricorrente nonostante le richieste, formulate reiteratamente, del suo difensore. Questa doglianza, a sua volta, veniva correlata al mancato espletamento di una perizia sui dispositivi elettronici e sui supporti informatici, che era stata richiesta dalla difesa del ricorrente nel giudizio di secondo grado ed era stata irragionevolmente respinta dalla Corte di assise di appello di Roma, senza tenere conto della necessità di svolgere la verifica peritale invocata allo scopo di accertare la rilevanza e la portata del comportamento posto in essere da IO, non essendosi accertato se la documentazione controversa fosse stata acquisita autonomamente dall'imputato ovvero fosse nella sua legittima disponibilità professionale. 4.7. Con il settimo motivo di ricorso, articolato nei punti 7 e 7.1 ed esposto nelle pagine 141-156, proposto in correlazione con la doglianza precedente, si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 12 603, comma 3, cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di espletare una perizia sui dispositivi elettronici e sui supporti informatici sottoposti a sequestro probatorio nel corso delle indagini preliminari, a fronte dell'evidente decisività di tale verifica peritale per la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di LT IO in ordine ai reati di cui ai capi A e B. 4.8. Con l'ottavo motivo di ricorso, articolato nei punti 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 ed esposto nelle pagine 156-179, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 191, 271 e 234 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che consentivano di ritenere utilizzabili le videoregistrazioni effettuate all'interno dell'ufficio di LT IO, che costituivano intercettazioni ambientali non autorizzate e non potevano essere utilizzate come "riprese visive", essendo state eseguite in un luogo assimilabile a un domicilio privato, per il quale non poteva applicarsi estensivamente l'art. 4 legge 20 maggio 1970, n. 300. L'inattendibilità delle videoregistrazioni, peraltro, discendeva anche dal sistema utilizzato dal perito nominato nel giudizio di primo grado, l'Ing. Alessandro PE, che non aveva tenuto conto della presenza di "tracce audio", sulle quali il consulente tecnico della difesa, l'Ing. CE OR, aveva richiesto l'espletamento di accertamenti peritali suppletivi. La difesa del ricorrente, pertanto, chiedeva l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma della decisione censurata, essendo state le registrazioni eseguite all'interno dell'ufficio di LT IO, utilizzando un sistema di videoregistrazione installato da personale dell'A.I.S.I., nonostante si fosse in presenza di una notizia di reato nei confronti dell'imputato, rilevante ex art. 335 cod. proc. pen., senza attivare il procedimento codicistico di autorizzazione prescritto in materia di intercettazioni e di riprese audiovisive, che assicura l'attendibilità delle captazioni e garantisce i diritti della difesa. 4.9. Con il nono motivo, articolato nel punto 9 ed esposto nelle pagine 180- 186, proposto in correlazione con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 431, 511 e 526 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di ritenere inutilizzabili tutti i documenti, i dispositivi elettronici, i supporti informatici e i reperti sequestrati, che non erano stati acquisiti al fascicolo del dibattimento, non essendo stata consentita l'ostensione di tali mezzi istruttori. Non si era, in questo modo, tenuto conto del fatto che la ritenuta, erronea, utilizzabilità degli atti processuali controversi aveva limitato il diritto alla prova di IO, rilevante ex 13 art. 495, comma 2, cod. proc. pen., impedendo l'accertamento delle condotte illecite contestate al ricorrente, che postulava la verifica della natura riservata dei documenti rinvenuti nella scheda Micro SD Kingston, trovata indosso a RO, nel pomeriggio del 30 marzo 2021, dopo che era uscito dall'autovettura dell'imputato. 4.10. Con il decimo motivo di ricorso, articolato nel punto 10 ed esposto nelle pagine 186-194, proposto in correlazione con la doglianza precedente, si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 191 e 360 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di ritenere ostensibili i documenti, i dispositivi elettronici, i supporti informatici e i reperti, connotatati da riservatezza, sottoposti a sequestro probatorio nel corso delle indagini preliminari. La mancata ostensione di questo materiale probatorio concretizzava un'inutilizzabilità collegata alle modalità con cui era stata acquisita la prova tecnico-informatica nei giudizi di merito, essendo evidente che soltanto l'accesso diretto a tale materiale avrebbe assicurato il contraddittorio sulla formazione della prova, che presupponeva la possibilità - per il difensore e per il consulente tecnico della difesa - di verificare la correttezza delle procedure seguite per l'acquisizione dei mezzi istruttori controversi. 4.11. Con l'undicesimo motivo, articolato nel punto 11 ed esposto nelle pagine 195-207, proposto, anche in questo caso, in correlazione con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 202, comma 5, e 206, comma 3, cod. proc. pen., conseguente alla mancata ostensione di tutte le informazioni - derivanti da atti, documenti, dispositivi informatici, beni e dichiarazioni - coperte dal "segreto N.A.T.O.", rilevante ex art. 7 della Convenzione di Ottawa. La mancata ostensione di una parte del materiale probatorio utilizzato dal Pubblico ministero per formulare le imputazioni elevate ai capi A e B, senza renderlo conoscibile a IO, ne comportava l'inutilizzabilità, essendo incontroverso che non era possibile accusare un soggetto utilizzando nei suoi confronti mezzi istruttori che non conosceva e dai quali non si poteva difendere nel rispetto del principio del contraddittorio. 4.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 12 ed esposto nelle pagine 208-223, si deduceva l'illegittimità costituzionale della legge n. 1226 del 1954, nella parte in cui disponeva la ratifica dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, per violazione degli artt. 3, 11, 24 e 111 Cost., alla quale andava correlata l'illegittimità costituzionale degli artt. 202 e 256-ter cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Né era dubitabile che la possibilità di ritenere non ostensibili le informazioni acquisite nel corso delle 14 indagini di un procedimento penale, opponendo il "segreto N.A.T.O.", impediva a un soggetto indagato o imputato di difendersi nel rispetto del principio del contraddittorio, al quale nel nostro ordinamento è assicurata copertura costituzionale. Si chiedeva, pertanto, che venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, in riferimento agli artt. 3, 11, 24 e 111 Cost., laddove prevedeva l'inviolabilità dei documenti coperti dal "segreto N.A.T.O." e la possibilità di ritenere non ostensibili le notizie riservate relative alle attività, politiche o militari svolte nell'interesse dell'Alleanza Atlantica, potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza della stessa Organizzazione internazionale e dei suoi Stati membri. 4.13. Con il tredicesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 13 ed esposto nelle pagine 224-227, si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 142, 546, comma 1, lett. e), 533 cod. proc. pen., conseguente all'incongrua valutazione del compendio probatorio acquisito nei confronti di LT IO, che avrebbe dovuto essere vagliato alla luce del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, disatteso nel caso di specie, essendo incontroverso che la Corte territoriale non aveva dato adeguato conto della rilevanza delle fonti di prova acquisite rispetto alle ipotesi di reato di cui ai capi A e B. Il tessuto motivazionale della decisione censurata, infatti, era permeato da un'illogicità di fondo, che non poteva essere superata con il richiamo a mere formule di stile, che rendeva incongruo il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato sulla base di fonti di prova valutate alla luce delle sole testimonianze dei soggetti che avevano acquisito o visionato i mezzi istruttori controversi. La difesa del ricorrente, pertanto, chiedeva l'annullamento con rinvio della decisione censurata per la manifesta illogicità del percorso argonnentativo seguito dalla Corte di merito nell'applicare la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sotto il profilo della valutazione del compendio probatorio e dei criteri utilizzati per verificarne la pertinenza rispetto al giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di IO. 4.14. Con il quattordicesimo motivo, articolato nel punto 14 ed esposto nelle pagine 228-236, proposto in correlazione con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il nono motivo di ricorso, si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 425, comma 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte di merito condannato LT IO senza consentire al suo difensore di interloquire sui mezzi istruttori decisivi per la formulazione del giudizio di 15 colpevolezza, valutati solo alla luce dei testimoni che avevano acquisito o visionato le fonti di prova utilizzate. 4.15. Con il quindicesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 15 ed esposto nelle pagine 236-249, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni per le quali le videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio di LT IO erano idonee a dimostrare le condotte di procacciamento di informazioni riservate contestate all'imputato al capo A. Dalle videoregistrazioni, infatti, non era possibile evincere il contenuto dei documenti consultati dall'imputato nella sua stanza, con la conseguenza che da tali immagini non era possibile desumere la natura riservata della documentazione controversa. 4.16. Con il sedicesimo motivo, articolato nel punto 16 ed esposto nelle pagine 249-252, proposto in correlazione con il tredicesimo e il quindicesimo motivo di ricorso, si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni per le quali l'arresto di LT IO, eseguito il 30 marzo 2021 dai Carabinieri del Reparto Operativo Speciale, era dimostrativo del procacciamento di informazioni riservate in favore di IT RO, così come contestato al capo A. Si evidenziava, in proposito, che nessuno degli operatori di polizia che aveva eseguito l'arresto dell'imputato aveva assistito alla consegna della scheda controversa a RO, che non poteva ritenersi dimostrata, nemmeno in via induttiva, tenuto conto dell'assenza di ulteriori probatori idonei a corroborare l'assunto accusatorio. 4.17. Con il diciassettesimo motivo, articolato nel punto 17 ed esposto nelle pagine 252-272, proposto in correlazione con il sesto motivo di ricorso, si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni per le quali gli esiti della consulenza tecnica della difesa, svolta dall'Ing. CE OR, non consentivano di ritenere privi di univocità probatoria le risultanze delle verifiche eseguite sui dispositivi informatici sottoposti a sequestro probatorio nel corso delle indagini preliminari. A sostegno della doglianza, si deduceva che non era stata acquisita la prova dell'esistenza di un effettivo collegamento tra lo smartphone Samsung S9 SM-G960F di proprietà del ricorrente e la scheda Micro SD Kingston, trovata indosso a RO. 4.18. Con il diciottesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 18 ed esposto nelle pagine 272-278, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 56 e 261 cod. pen., per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano 16 la riqualificazione delle condotte rivelative contestate a IO al capo A nella forma tentata, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati i comportamenti criminosi controversi. L'esclusione della forma consumata si desumeva dalla modalità dell'intervento dei Carabinieri del Reparto Operativo Speciale, che consentiva l'arresto del ricorrente, essendo incontroverso che RO, che era il destinatario della rivelazione, nel momento in cui veniva fermato, non aveva ancora esaminato il contenuto della scheda ricevuta dall'imputato. Ne discendeva la richiesta di annullamento con rinvio della decisione censurata, non avendo la Corte territoriale accertato le modalità della consegna della scheda Micro SD Kingston a RO, con la conseguenza che non si era acquisita la certezza processuale che il destinatario della, presunta, rivelazione avesse avuto effettiva conoscenza delle informazioni acquisite prima dell'arresto di IO. 4.19. Con il diciannovesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 19 ed esposto nelle pagine 279-282, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 256, 257 e 261 cod. pen., per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che, relativamente al reato di cui capo A, imponevano di qualificare come riservati i reperti G, I, M, N, S e T, che risultavano sprovvisti di connotazioni di riservatezza. Era, infatti, incontroverso che tali documenti non erano stati classificati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, da cui provenivano, fatta eccezione per quello di cui alla lettera N, che era stato qualificato come riservato il 16 aprile 2021, peraltro in epoca successiva all'arresto di IO, avvenuto il 30 marzo 2021. 4.20. Con il ventesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 20 ed esposto nelle pagine 283-286, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 69 e 133 cod. pen., per non avere la Corte territoriale dato opportuno conto delle ragioni che consentivano di ritenere congruo il trattamento sanzionatorio irrogato a LT IO - quantificato in venti anni di reclusione - e non permettevano il riconoscimento delle attenuanti generiche, pur concesse all'imputato in regime di equivalenza. L'eccessività dosimetrica del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, peraltro, emergeva dallo stesso provvedimento impugnato, che, a pagina 25, richiamava «la quasi incensuratezza, la condotta successiva all'arresto, la partecipazione alle udienze, peraltro non fattiva, anche se non dilatoria [...]», che, pur espressamente menzionate, non venivano ritenute idonee al riconoscimento della mitigazione sanzionatoria invocata dalla difesa del ricorrente. 17 La difesa del ricorrente, pertanto, chiedeva l'annullamento con rinvio della decisione censurata, finalizzato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a IO nel giudizio di merito, che si imponeva anche alla luce del comportamento processuale assunto dal ricorrente, della limitata durata nel tempo delle condotte illecite contestate e della lunga e specchiata carriera militare dell'imputato. 4.21. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Occorre, infine, dare conto delle memorie depositate dagli Avvocati dello Stato, MA RE, RE FE ed LE OL, datate 3 dicembre 2025, con cui veniva chiesto il respingimento dell'atto di impugnazione proposto nell'interesse di LT IO. Queste memorie venivano articolate in otto punti, di cui occorre dare partitamente conto, nei limiti consentiti dall'esposizione in fatto. 5.1. Nel primo di tali punti, si esaminava la violazione del ne bis in idem processuale, lamentata dalla difesa del ricorrente in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal giudice militare, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., così come reinterpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2016. Secondo l'Avvocatura generale dello Stato l'inapplicabilità dell'art. 649 cod. proc. pen. discendeva dai principi affermati nella stessa sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, che escludeva la ricorrenza di un'ipotesi di ne bis in idem processuale laddove, come nel caso di specie, ci si trovava di fronte a ipotesi di reato differenti e riconducibili ad ambiti giurisdizionali distinti. 5.2. Nel secondo dei punti esaminati nelle memorie difensive oggetto di vaglio, si affrontava la questione relativa della mancata ostensione dei documenti contenuti nei reperti sequestrati dal Reparto Operativo speciale dei Carabinieri il 30 marzo 2021, sulla quale la difesa del ricorrente si soffermava nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto, nel sesto, settimo, nel nono e nell'undicesimo motivo del ricorso in esame. Secondo l'Avvocatura generale dello Stato queste doglianze dovevano ritenersi infondate, essendo stato garantito alla difesa del ricorrente, in entrambi i giudizi di merito, l'accesso a tutti i documenti non coperti dal "segreto N.A.T.0". Per i documenti coperti dal "segreto N.A.T.0", invece, la mancata ostensione processuale derivava dalla previsione dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, sottoscritta il 20 settembre 1951 e aveva riguardato tutte le parti processuali, compreso il Pubblico ministero. 18 5.3. Nel terzo dei punti affrontati nelle memorie difensive in esame, si passava in rassegna la questione dell'utilizzabilità delle videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio ministeriale di IO, che era stata censurata con l'ottavo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato. La doglianza si riteneva destituita di fondamento sull'assunto che, come accertato nei giudizi di merito, l'imputato, al momento dell'istallazione della microcamera posizionata nel suo ufficio, non era indagato, con la conseguenza che nei suoi confronti non doveva farsi applicazione della disciplina codicistica prevista per le intercettazioni eseguite nei confronti dei soggetti sottoposti a indagine. 5.4. Nel quarto dei punti delle memorie difensive in esame, si affrontava la questione di legittimità costituzionale della legge n. 1226 del 1954, nella parte in cui aveva disposto la ratifica dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, per violazione degli articoli 3, 11, 24 e 111 Cost., proposta con il dodicesimo motivo dell'atto di impugnazione del ricorrente. L'infondatezza della doglianza discendeva dalle argomentazioni esposte dall'Avvocatura generale dello Stato nei punti precedenti, che rendevano evidente come la ratifica dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa rispondeva a preminenti e ineludibili esigenze di tutela della sicurezza nazionale e internazionale, collegate alla sfera di operatività della N.A.T.O. e dei Paesi membri che vi aderivano, che trovavano copertura costituzionale nella previsione dell'art. 11 Cost. 5.5. Nel quinto dei punti delle memorie difensive depositate dall'Avvocatura generale dello Stato, si passava in rassegna la questione, prospettata nel tredicesimo motivo dell'atto d'impugnazione in esame, riguardante l'insussistenza di un compendio probatorio idoneo a consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di LT IO, per i reati di cui ai capi A e B, nel rispetto della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La questione prospettata veniva ritenuta destituita di fondamento, non potendo dubitarsi della legittimità dell'assunzione delle testimonianze dei soggetti - che erano alti ufficiali dell'Esercito Italiano - che avevano ricostruito, in termini ineccepibili, il contesto, ministeriale e internazionale, nel quale si erano concretizzate le condotte illecite dell'imputato. 5.6. Nel sesto dei punti delle memorie difensive in esame, si affrontavano le questioni, prospettate con il quindicesimo, il sedicesimo e il diciassettesimo motivo di ricorso, riguardanti l'inutilizzabilità dei reperti informatici sottoposti a sequestro, che doveva essere esclusa dalla non ostensione dei relativi documenti, imposta dall'art. 7 della Convenzione di Ottawa. 19 Si evidenziava, in proposito, che i Giudici di merito si erano soffermati correttamente sulle fonti di prova acquisite nei confronti di IO, correlandole alle modalità del suo arresto in flagranza di reato e alla rilevanza ordinamentale dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa. 5.7. Nel settimo dei punti delle memorie difensive depositate dall'Avvocatura generale dello Stato, si esaminavano le doglianze prospettate con il diciottesimo e il diciannovesimo motivo del ricorso di LT IO. Si deduceva, in particolare, che il diciottesimo motivo, relativo alla necessità di configurare il reato di cui al capo A nella forma tentata, anziché in quella consumata, era smentito dalle emergenze probatorie, che imponevano di ritenere la condotta dell'imputato già perfezionata al momento del suo arresto in flagranza di reato, avvenuto il 30 marzo 2021. Quanto, invece, al diciannovesimo motivo, relativo alla mancata classificazione dei documenti di cui al capo A, si rilevava che il carattere riservato di tali atti prescindeva dall'esistenza di un provvedimento formale e assumeva rilievo per il loro contenuto intrinseco, che ne impediva la divulgazione per ragioni di sicurezza, nazionale e internazionale. 5.8. Nell'ottavo dei punti delle memorie difensive in esame si evidenziava conclusivamente che il trattamento sanzionatorio irrogato a LT IO risultava congruo e che l'imputato non aveva mai impugnato la pronuncia relativa alle statuizioni civili, che, conseguentemente, dovevano ritenersi coperte da giudicato. 5.9. Le considerazioni esposte imponevano il rigetto dell'atto di impugnazione proposto nell'interesse di LT IO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da LT IO è infondato, sin da ora avvertendosi che, alla luce della tecnica di redazione dell'atto di impugnazione, caratterizzata da una reiterazione, sotto diversi angoli prospettici, di questioni sovrapponibili, l'esame, nella presente motivazione, delle singole doglianze, pur operando rinvii interni specifici, deve necessariamente essere apprezzato in termini unitari. 2. In via preliminare, va sottolineato che è indispensabile, in relazione agli aspetti di censura della sentenza impugnata comuni alle varie doglianze, richiamare i principi di carattere generale che consentono un corretto inquadramento sistematico delle questioni sollevate, alla luce dei parametri ermeneutici di questa Corte. 20 2.1. La prima questione ermeneutica di carattere comune sulla quale occorre soffermarsi riguarda il rapporto tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della decisione di secondo grado, che deve essere valutato in correlazione al tema dell'ammissibilità della motivazione per relationem del provvedimento di appello che ci si trova a giudicare in sede di legittimità. La risoluzione preliminare di tale questione ermeneutica si impone alla luce del fatto che il provvedimento impugnato, attraverso un percorso argomentativo, che, come si dirà di qui a breve, appare ineccepibile, effettuava numerosi rimandi alla decisione sottostante - taluni dei quali mediante diffusi richiami per relationem -, per respingere una parte significativa delle doglianze introdotte dalla difesa del ricorrente con i motivi di appello. Deve, in proposito, osservarsi che, nel valutare la congruità del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di LT IO dalla Corte di assise di Roma il 19 gennaio 2024 - che risulta pienamente conforme a quello posto a fondamento della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Roma il 3 giugno 2025 -, occorre tenere conto dell'unitarietà del complesso motivazionale costituito da entrambe le decisioni di merito, che è imposta dall'esistenza di una doppia conforme giurisdizionale, così come prefigurata dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (tra le altre, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, [...], Rv. 281665 - 01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, [...], Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [...], Rv. 258774 - 01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01; Sez. 2, n. 38788 del 09/11/2006, [...], Rv. 235509 - 01). Non può, in proposito, non rilevarsi che i provvedimenti decisori oggetto di vaglio giurisdizionale, prefigurando un'ipotesi di doppia conforme, nei termini giurisprudenziali che si sono richiamati, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che la motivazione della sentenza della Corte di assise di Roma si salda necessariamente con la decisione della Corte di assise di appello di Roma, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami censori a singoli passaggi argomentativi del provvedimento impugnato, effettuati dalle difesa del ricorrente per evidenziarne l'incongruità argomentativa. Da questo punto di vista, si ritiene indispensabile richiamare il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior 21 ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01; Sez. 3, n. 10613 del 01/02/2002, [...], Rv. 221116 - 01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, [...], Rv. 197497 - 01). Ne discende che i singoli passaggi motivazionali della sentenza emessa nei confronti di LT IO dalla Corte di assise di Roma il 19 gennaio 2024 devono necessariamente integrarsi con gli omologhi passaggi esplicitati nella sentenza di secondo grado, pronunciata dalla Corte di assise di appello di Roma il 3 giugno 2025, componendo i due provvedimenti decisori, relativamente ai punti e ai capi per i quali è riscontrabile un'ipotesi di doppia conforme giurisdizionale, un percorso argomentativo unitario e omogeneo sulla colpevolezza dell'imputato per cui opera tale conformità deliberativa. Questo percorso argomentativo, dunque, risulta adeguato rispetto alle emergenze processuali e conforme ai parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/2013, dep. 2014, Alberganno, Rv. 192250 - 01; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181 - 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, [...], Rv. 216906 - 01). In questa cornice, non è nemmeno possibile ipotizzare che la sentenza in esame, per il semplice richiamo, in alcuni casi esplicitamente dichiarato, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento decisorio di primo grado, possa ricondursi alla categoria degli atti per relationem, atteso che, nel giudizio di appello, la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo dei due rimedi, atto a provocare un nuovo esame del merito. Tutto questo non può che comportare una valutazione meno rigorosa dei singoli passaggi motivazionali, di volta in volta, considerati in relazione all'atto di 22 impugnazione presentato nell'interesse di LT IO (tra le altre, Sez. 6, n. 3721 del 24/11/2015, Sanna, dep. 2016, Rv. 265827 - 01; Sez. 5, n. 5619 del 24/11/2014, dep. 2015, Stankovic, Rv. 262814 - 01; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 - 01; Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013, dep. 2014, Pierannunzio, Rv. 258529 - 01; Sez. 6, n. 9093 del 14/01/2013, [...], Rv. 255718 - 01). Ferme restando tali considerazioni, si deve rilevare ulteriormente che, nel sistema processuale italiano, deve ritenersi comunque ammissibile la motivazione per relationem delle decisioni di secondo grado, in presenza dei presupposti - che devono ritenersi pacificamente ricorrenti nel caso di specie, relativamente ai casi di richiami testuali del provvedimento sottostante - canonizzati dal seguente principio di diritto: «La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, [...], Rv. 261839 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, [...], Rv. 261839 - 01; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 - 01; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 258357 - 01; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2008, Benincasa, Rv. 238674 - 01; tutte sulla scia di Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01). 2.2. La seconda questione ermeneutica di carattere comune sulla quale occorre soffermarsi riguarda l'inquadramento dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 257, 261, primo e terzo comma, cod. pen., contestati a LT IO al capo A. In questa cornice, occorre anzitutto evidenziare che il delitto contestato all'imputato, ai sensi dell'art. 257 cod. pen., intitolato "Spionaggio politico o militare", è articolato in due commi. Il primo comma dell'art. 257 cod. pen., in particolare, stabilisce: «Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o 23 internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni». Tale disposizione, a sua volta, deve essere correlata a quella prevista dal suo secondo comma, che prevede: «Si applica la pena dell'ergastolo: 1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari». Tale fattispecie, secondo l'impostazione accusatoria recepita dalle decisioni di merito, risulta correlata a quella dell'art. 261 cod. pen., intitolato "Rivelazione di segreti di Stato", che è articolato in cinque commi, che occorre esaminare partitamente. Dispone, innanzitutto, il primo comma della disposizione in esame: «Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni». Nel secondo comma si prevede: «Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni». Dispone, ancora, il terzo comma: «Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena dell'ergastolo». Il quarto comma della disposizione in esame, quindi, prevede: «Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia». La disciplina dell'art. 261 cod. pen., infine, si conclude con il suo quinto comma, a tenore del quale: «Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso». In questa cornice, allo scopo di inquadrare le fattispecie di reato contestate a LT IO al capo A, appare opportuno premettere che l'originaria disciplina codícistica del segreto di Stato (artt. 256-263 cod. pen.) ruotava attorno alle due categorie tradizionali delle notizie segrete e delle notizie riservate. Le notizie segrete erano quelle che, nell'interesse della sicurezza o nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato dovevano rimanere segrete;
le notizie riservate, invece, erano quelle di cui l'autorità competente vietava la divulgazione in ossequio agli stessi interessi politico-statuali. Successivamente, il legislatore - sollecitato da alcuni interventi della Corte costituzionale, riconducibili alle sentenze 14 aprile 1976, n. 82 e 24 maggio 1977, n. 86 - sottoponeva la materia in esame a una rivisitazione complessiva, introducendo la legge 24 ottobre 1977, n. 801 recante «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto 24 di Stato», attraverso la quale operava una radicale ridefinizione delle aree di riservatezza e di segretezza penalmente rilevanti, secondo parametri di legalità oggettivi e vincolanti per la pubblica amministrazione, destinati a sostituire la nozione di segreto di Stato tradizionale. A questo intervento riformatore facevano seguito la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e la legge 3 agosto 2007, n. 124 recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», che, in tema di notizie segrete o riservate, davano vita a un sistema normativo organico, costituente uno sviluppo coerente con le sentenze della Corte costituzionale n. 82 del 1976 e n. 86 del 1977 e con i principi che vi erano affermati. Il secondo dei due interventi chiarificatori, del resto, come si dirà più avanti, aveva determinato una radicale rivisitazione dei principi costituzionali su cui si fonda il segreto di Stato e imponeva una riforma organica delle forme di tutela codicistica delle notizie segrete o riservate di cui agli artt. 256-263 cod. pen. Da questo stratificato contesto normativo e dagli interventi giurisprudenziali succedutisi nel corso degli anni discende che, a seguito delle riforme dell'originario impianto codicistico, gli elementi costitutivi della nozione di segreto di Stato nelle fattispecie del codice penale sono rappresentati dall'inerenza delle notizie agli specifici interessi statuali che si sono richiamati e dall'idoneità della loro diffusione a recare un concreto pregiudizio agli stessi interessi;
entrambe queste connotazioni, come si dirà più avanti, in relazione alle singole censure difensive, appaiono certamente riscontrabili nelle condotte infedeli di LT IO. Questi requisiti oggettivi di pertinenza e di idoneità offensiva, peraltro, devono sussistere anche per la categoria delle notizie riservate, delle quali, pur conosciute o conoscibili da un numero indeterminato di persone in un determinato ambito, è vietata la divulgazione. L'applicabilità di questi requisiti alle notizie riservate discende dalla loro omogeneità sostanziale rispetto alle notizie segrete, riguardando le relative informazioni categorie di interessi che giustificano il segreto di Stato secondo l'originaria norma dell'art. 12 legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato» (Sez. 1, n. 23036 del 30/04/2009, [...], Rv. 244129 - 01; Sez. 1, n. 3348 del 10/12/2001, [...], Rv. 220619 - 01). Si consideri, in proposito, che, come ha osservato la Corte costituzionale in un altro fondamentale intervento chiarificatore, rappresentato dalla sentenza 28 25 giugno 2002, n. 295, le notizie riservate, protette dall'art. 262 cod. pen., devono intendersi quelle assimilabili, sul piano dei requisiti oggettivi di pertinenza e di idoneità offensiva, alle notizie sottoposte a segreto di Stato. Ne consegue che la loro diffusione deve risultare idonea, al pari di quanto avviene per le notizie sottoposte a segreto di Stato, a recare un concreto pregiudizio agli stessi interessi, dovendosi evidenziare «non soltanto che le notizie riservate debbono inerire ai medesimi interessi che, a mente dell'art. 12 della legge n. 801 del 1977, giustificano il segreto di Stato;
ma altresì che la loro diffusione deve risultare idonea - al pari di quanto avviene per le notizie sottoposte a segreto di Stato [...] - a recare un concreto pregiudizio ai predetti interessi» (Corte cost., sent. n. 295 del 2002). La Corte costituzionale, al contempo, sottolineava che il divieto di divulgazione, analogamente a quello impositivo del segreto di Stato, concorrendo a integrare la componente precettiva della norma incriminatrice, resta soggetto a sindacato di legittimità da parte del giudice penale, relativamente ai requisiti di attitudine offensiva della notizia che ne costituisce oggetto (Corte cost., sent. n. 295 del 2002, cit.). In questo ambito, per inquadrare la nozione di segretezza, cui si correla la tutela delle notizie segrete prefigurata dall'art. 261 cod. pen. che va necessariamente correlata alla tutela delle notizie riservate di cui all'art. 262 cod. pen., occorre richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuate senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto» (Sez. 5, n. 15950 del 15/01/2015, [...], Rv. 263590 - 01). Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica, il principio di diritto, affermato in tempi più recenti, secondo cui: «In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione (non preclusa in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del diritto a riceverle» (Sez. 6, n. 39312 del 01/07/2022, Mango, Rv. 283941 - 01). Il segreto di Stato e il divieto di divulgazione delle relative notizie, dunque, assumono rilievo solo in relazione a determinate finalità istituzionali, con la 26 conseguenza che la natura segreta o riservata di un atto, di un documento o di una notizia, deve essere accertata, caso per caso, alla luce degli obiettivi indicati dal legislatore italiano, come più volte ribadito dagli interventi normativi che si sono succeduti nel corso dell'ultimo quarantennio, a partire dalla legge n. 801 del 1977. Questo contesto normativo, a ben vedere, appare chiaramente caratterizzato dall'esigenza di assicurare che il regime di segretezza di atti, documenti o notizie risulti finalizzato, per il loro obiettivo contenuto, al perseguimento delle finalità, costituzionali e sistematiche, che si sono richiamate. Deve, al contempo, ribadirsi che le connotazioni di segretezza di atti, documenti e notizie, concorrendo a integrare le fattispecie di cui agli artt. 257 e 261 cod. pen., così come contestate a LT IO al capo A, sono soggette al sindacato di legittimità del giudice penale sotto un duplice profilo. Tale sindacato, infatti, riguarda l'inerenza del segreto o del divieto di divulgazione a uno degli specifici interessi politico-statuali indicati dalla normativa di riferimento e l'idoneità della loro diffusione a recare un concreto pregiudizio agli interessi oggetto della tutela penale. La segretezza di notizie e di documenti che possano essere classificati a fini di sicurezza, dunque, è soggetta al controllo di legalità da parte dell'autorità giudiziaria con riferimento all'effettiva lesione dell'interesse protetto secondo i parametri normativi che si sono richiamati. Si tratta, allora, di valutazioni e apprezzamenti che, a prescindere da eventuali atti impositivi del divieto da parte dell'autorità amministrativa competente, concorrono a integrare la fattispecie incriminatrice, nel senso che l'elemento costitutivo della segretezza o della riservatezza della notizia può essere validamente assunto a fondamento di un giudizio di responsabilità, a condizione che concerna le finalità riconosciute dalla normativa di riferimento e fondanti il divieto di divulgazione. 2.3. Fatte queste indispensabili premesse metodologiche occorre passare a considerare le censure difensive attraverso cui si sviluppa l'atto d'impugnazione proposto nell'interesse di LT IO. 3. Passando, quindi, a considerare le singole censure difensive deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, articolato nel punto 1 ed esposto nelle pagine 28-44, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non essersi la Corte di assise di appello di Roma pronunciata sul ne bis in idem processuale, invocato dalla difesa del ricorrente sin dal giudizio di primo grado, in relazione ai fatti di reato 27 giudicati dalla decisione emessa dalla Corte militare di appello di Roma il 29 gennaio 2024 - divenuta irrevocabile a seguito della sentenza n. 15096-2025, pronunciata il 20 novembre 2024 dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale -, che avrebbe dovuto essere valutato anche alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016. 3.1. Osserva, innanzitutto, il Collegio che sulla questione processuale collegata alla doglianza in esame questa Corte si è già pronunciata, con argomenti che appare opportuno richiamare, nell'intervento finalizzato a risolvere il conflitto di giurisdizione sollevato dal Tribunale militare di Roma, con ordinanza emessa il 21 febbraio 2022. Occorre, in proposito, precisare che tale procedimento si concludeva con la sentenza n. 25002-2022, pronunciata il 31 maggio 2022 dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con la quale veniva dichiarato inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato dal Tribunale militare di Roma. La pronuncia in questione appare di particolare utilità ai presenti fini processuali, evidenziando, nel dichiarare inammissibile il conflitto di giurisdizione, la diversità e la non sovrapponibilità delle fattispecie di reato contestate a LT IO nei procedimenti celebrati davanti all'autorità giudiziaria militare e dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. La diversità di tali fattispecie, già affermata da questa Corte nel procedimento cautelare, definito con la sentenza n. 13649-2021 del 9 settembre 2021, veniva ribadita, pur essendo incontroverso che le relative condotte illecite derivavano da uno stesso comportamento materiale dell'imputato, consistente nell'avere fotografo, con uno smartphone Sannsung S9 SM-G960F di sua proprietà, alcuni documenti riservati di cui aveva la disponibilità per motivi d'ufficio - prestando servizio, quale Capitano di fregata della Marina Militare Italiana, presso la Sezione Analisi Strategica dello Stato Maggiore della Difesa -, che, successivamente, consegnava a IT RO, dietro il corrispettivo di una somma ammontante a 5.000,00 euro, che riceveva il 30 marzo 2021. Secondo il Tribunale militare di Roma, che aveva sollevato il conflitto di giurisdizione, i fatti di reato contestati a LT IO nei due procedimenti dovevano ritenersi sostanzialmente coincidenti e imponevano di ritenere competente a procedere la sola autorità giudiziaria militare, essendo tali fattispecie - con l'eccezione del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, contestata al capo B del presente procedimento, ex art. 319 cod. pen. - connotate da specialità rispetto a quelle trattate in questa sede processuale. Viceversa, secondo la Corte di legittimità, che andava di contrario avviso, muovendo dalle pronunce delle Sezioni Unite, intervenute in materia di concorso 28 apparente di norme nell'ultimo ventennio, di maggiore rilievo ermeneutico - tra le quali, Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, [...], Rv. 269668 - 01, ma anche Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, [...], Rv. 248722 - 01; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962 - 01; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302 - 01; Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, [...], Rv. 218874 - 01 -, i fatti di reato ascritti a IO in questa sede processuale, ai capi A e B dell'originaria rubrica, dovevano essere ricondotti a contesti sistematici differenti e non assimilabili a quelli presi in considerazione dall'autorità giudiziaria militare, atteso che «l'elemento di discrimine tra le due condotte si incentra sulla finalità, anche politica, del procacciamento delle notizie riservate, che vengono appunto rivelate e cedute dal singolo agente e come il paradigma legale descritto da ciascuna di esse abbia ambito operativo diverso [...]». Nel caso in esame, dunque, non si faceva riferimento a una «condotta posta in essere al solo fine di spionaggio militare [...]», ma, al contrario di quanto affermato dal Tribunale militare di Roma, a «un'azione posta in essere anche per finalità politiche, con conseguente esclusione nella definizione dei rapporti tra norme della possibilità di collegarli alla categoria della lex specialis che prevarrebbe su quella generale fissata dal codice penale ordinario [...]» (Sez. 1, n. 25002 del 31 maggio 2022, IO, non mass.). Ne discendeva che era certamente possibile che fossero rivelate informazioni riservate allo scopo di mettere eventuali terzi a conoscenza dei piani di intervento militare dello Stato e, al contempo, di fare conoscere ai destinatari delle notizie obiettivi istituzionali del nostro Paese, che, per ragioni collegate agli interessi politici della nazione, dovevano rimanere non divulgabili. Si confermava, in questo modo, la necessità di prefigurare, per le condotte illecite poste in essere da LT IO, due distinte incriminazioni, che rilevavano su piani diversi e non sovrapponibili, mirando alla tutela di interessi autonomi, afferenti ad ambiti di tutela militare e politica, che era necessario garantire con strumenti sanzionatori differenti. Occorreva, pertanto, ribadire la diversità delle fattispecie previste nei due ambiti giurisdizionali e che i reati ordinari, contestati in questa sede processuale a IO, erano caratterizzati dal perseguimento di finalità di salvaguardia di interessi militari e politici. Né poteva rilevare, in senso contrario, il riferimento, effettuato dal Tribunale militare di Roma nell'ordinanza del 21 febbraio 2022, a un, peraltro, indimostrato, concetto «di bilateralità specializzante reciproca tra i diversi paradigmi legali, poiché essa bilateralità richiede che la norma speciale trovi applicazione in tutti i casi in cui essa venga in rilievo [...1» (Sez. 1, n. 25002 del 31/05/2022, IO, cit.). 29 A opinare diversamente, un'attività posta in essere «a fini di spionaggio politico non sarebbe suscettibile di essere recuperata all'ambito di rilevanza della fattispecie militare che non comprende quelle condotte e che lascerebbe fuori dall'applicazione una serie di comportamenti [...1» meritevoli di essere sanzionati penalmente (Sez. 1, n. 25002 del 31/05/2022, [...], cit.). 3.2. Negli stessi termini ermeneutici, a ben vedere, questa Corte si era già espressa con la sentenza pronunciata il 9 settembre 2021, con cui, con un percorso argomentativo esemplare, meritevole di integrale richiamo, era stato respinto il ricorso proposto avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Roma il 15 aprile 2021, con la quale era stato confermato il provvedimento cautelare genetico. Quest'ultimo provvedimento era stato adottato nei confronti di LT IO dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, a seguito del suo arresto in flagranza di reato, eseguito dai Carabinieri del Reparto Operativo Speciale il 30 marzo 2021, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 257, secondo comma, e 261, primo comma, cod. pen. della rubrica provvisoria. In quella sede processuale, in particolare, la Corte di legittimità evidenziava che, nel caso di specie, non poteva ritenersi sussistente «un'ipotesi di concorso apparente di norme in ragione della quale risulterebbero specializzanti le disposizioni del codice penale militare di pace, con prevalenza su quelle comuni e sulla cognizione dell'A.G. ordinaria, con conseguente retrocessione rispetto alla giurisdizione militare» (Sez. 1, n. 13649 del 09/09/2021, dep. 2022, [...], non mass. sul punto). Si rappresentava, innanzitutto, con riferimento all'ipotesi di reato cui all'art. 257 cod. pen., che: «La lettura delle disposizioni lascia emergere un quadro precettivo non perfettamente sovrapponibile. La norma del codice penale ordinario prevede un perimetro di maggiore ampiezza rispetto a quello contemplato dalla norma militare. Essa si incentra sul procurarsi notizie che debbono restare segrete, incriminando un procacciamento a scopo di spionaggio non solo militare ma anche politico, là dove la norma militare prevede la sola condotta di procacciamento a scopo di spionaggio militare di una specifica categoria di notizie che devono rimanere segrete e che riguardano la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato» (Sez. 1, n. 13649 del 09/09/2021, dep. 2022, IO, cit.). A conclusioni sostanzialmente analoghe, inoltre, si giungeva con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 261 cod. pen., a proposito della quale il Giudice di legittimità rilevava che la fattispecie della rivelazione di segreti di Stato contestata a LT IO riguardava «la rivelazione di notizie segrete indicate nell'art. 256 cod. pen. commessa a scopo di spionaggio politico o militare;
là 30 dove l'art 86 c.p.m.p. [...] contempla la condotta del militare che rivela, nell'interesse di uno Stato estero, notizie che concernono la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che debbono rimanere segrete» (Sez. 1, n. 13649 del 09/09/2021, dep. 2022, [...], cit.). Deve, infine, evidenziarsi che da tale pronuncia, che costituiva il punto di riferimento ermeneutico della complessa vicenda processuale riguardante la posizione di LT IO, veniva estratto il principio di diritto, che occorre ribadire ulteriormente, secondo cui: «Non sussiste necessario rapporto di specialità tra i reati di cui agli artt. 257 cod. pen. (spionaggio politico o militare) e 261, comma 3, cod. pen. (rivelazione di segreti di Stato a scopo di spionaggio politico o militare), e quelli previsti agli artt. 86 cod. pen. mil . di pace (rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio) e 88 cod. pen. mil . di pace (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio), non essendo perfettamente sovrapponibili le condotte incriminate, posto che le norme del codice penale ordinario contemplano una finalità non solo militare ma anche politica» (Sez. 1, n. 13649 del 09/09/2021, dep. 2022, [...], Rv. 283085 - 01). 3.3. Le due pronunce adottate dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, sopra richiamate, venivano definitivamente suggellate dalla sentenza n. 12096-2025 del 20 novembre 2024, pronunciata dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con cui veniva rigettato il ricorso proposto da LT IO avverso la decisione emessa dalla Corte di appello militare di Roma il 29 gennaio 2024. Per effetto di tale, ulteriore, pronuncia di legittimità, passava in giudicato la condanna a ventinove anni e due mesi reclusione militare riportata dall'odierno ricorrente nel procedimento penale celebrato davanti all'autorità giudiziaria militare. Occorre, in proposito, precisare che, nell'esaminare congiuntamente il terzo e il quarto motivo di ricorso, la Corte di legittimità si occupava della questione del ne bis in idem processuale riproposta dalla difesa del ricorrente in quella sede, evidenziando che, nel nostro ordinamento giuridico, coesistono «il segreto di Stato [...] e il segreto NATO [...], fermo restando che il cono applicativo dell'art. 39 della legge 124 del 2007 è di particolare ampiezza e tale da determinare possibili interrelazioni in concreto (riguardando atti, documenti, notizie, attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e difesa militare dello Stato)» (Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, IO, non mass. sul punto). 31 Occorreva, pertanto, ribadire ulteriormente la correttezza dell'assunto ermeneutico posto a fondamento di Sez. 1, n. 13649 del 09/09/2021, [...], cit. e Sez. 1, n. 25002 del 31/05/2022, [...], cit., sulle quali ci si è soffermati nei paragrafi 3.1 e 3.2, non potendo escludersi, al contrario di quanto dedotto nell'interesse del ricorrente, che «l'autorità politico-amministrativa possa opporre il segreto di Stato, anche alla autorità giudiziaria, in riferimento a specifiche vicende che riguardino gli accordi NATO e il coinvolgimento dell'Italia in attività correlate, ma ciò non significa [...] che la fonte del segreto NATO sia da ricercarsi nelle norme di diritto sostanziale o processuale che concernono la disciplina del segreto di Stato, data la piena autonomia delle rispettive discipline normative [...1» (Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, [...], cit.). 3.4. Nella descritta cornice ermeneutica, privo di rilievo appare il richiamo difensivo, pur diffusamente argomentato, ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, che veniva correlata alla pronuncia dello stesso Giudice delle leggi n. 149 del 10 maggio 2022 e alla giurisprudenza sovranazionale consolidatasi a seguito di Corte EDU, DE NS c. Italia, 04/03/2014, n. 18698/2010. Deve, invero, rilevarsi che l'arresto convenzionale richiamato dalla difesa del ricorrente — nel cui solco ermeneutico si collocano le sentenze della Corte costituzionale n. 200 del 2016 e n. 149 del 2022, suggestivamente ma impropriamente richiamate dalla difesa del ricorrente a sostegno della doglianza in esame — non può ritenersi applicabile alla posizione di LT IO, tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi in tema di ne bis in idem processuale, che, in questa sede, occorre ulteriormente ribadire, secondo cui ai fini «della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta» (Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, [...], Rv. 273220 - 01). Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica, il principio di diritto, affermato in tempi più recenti, secondo cui: «La preclusione processuale derivante dal divieto di "bis in idem" opera allorché i fatti storici già giudicati, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica, siano gli stessi di quelli oggetto del nuovo giudizio, indipendentemente dalla astratta qualificazione giuridica e, dunque, dalla diversità dei reati contestati nei distinti procedimenti, e dalla sopravvenienza di nuove acquisizioni probatorie potenzialmente idonee a rivisitare il giudizio assolutorio già espresso» (Sez. 6, n. 32057 del 03/07/2025, [...], Rv. 288633 - 01). 32 L'orientamento ermeneutico in questione, a sua volta, trae origine dall'arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, risalente ma tuttora insuperato, che muoveva dai principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 14 aprile 1999, n. 144 e precedeva l'intervento della Corte di Strasburgo richiamato dalla difesa del ricorrente, che ci fa comprendere come, nel caso in esame, non ci si trovi di fronte a un'ipotesi di ne bis in idem. Nel principio di diritto estratto da tale pronuncia di legittimità, infatti, si afferma: «Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34665 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01). Queste considerazioni, all'evidenza, rendono privi di pertinenza i richiami difensivi alla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, che interveniva in un ambito applicativo diverso da quello riguardante la posizione di LT IO, avendo dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale», che rappresenta un tema differente da quello in esame, riguardando la contestuale procedibilità, in sede militare e in sede ordinaria, di condotte materiali unitarie ma lesive di beni giuridici diversi protetti da ambiti ordinamentali distinti (Corte cost., sent. n. 200 del 2016). Ad analoghe conclusioni deve giungersi a proposito dei richiami difensivi ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022 — che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., nella «parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 [...], che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174 -bis della medesima legge» —, difettando, nel caso di specie, il presupposto dell'identità dei beni giuridici protetti dalle norme presupposte, che legittimerebbe l'applicazione dei principi affermati dal Giudice delle leggi nella pronuncia in discorso (Corte cost., sent. n. 149 del 2022). Non è, infine, utilizzabile, nella direzione invocata dalla difesa del ricorrente, il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022, intervenuta dopo Corte EDU, A e B c. Norvegia, 15/11/2016, nn. 24130/11 e 29758/11, atteso, che come evidenziato dal Giudice delle leggi, non «necessariamente 33 l'inizio o la prosecuzione di un secondo procedimento di carattere sostanzialmente punitivo in relazione a un fatto per il quale una persona sia già stata giudicata in via definitiva nell'ambito di un diverso procedimento, pure di carattere sostanzialmente punitivo, dà luogo a una violazione del ne bis in idem [...]». La violazione del principio del ne bis in idem processuale, infatti, deve essere esclusa quando tra i due procedimenti vi sia una differenziazione che, al di là dei profili di omogeneità, non richieda «una risposta coerente e sostanzialmente unitaria al medesimo illecito [...J» (Corte cost., n. 149 del 2022). 3.5. Nell'articolata cornice ermeneutica descritta nei paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, che impongono di ritenere infondato il primo motivo dell'atto di impugnazione in esame, in ultimo, occorre richiamare le conclusioni rassegnate dall'Avvocato generale della Corte di cassazione nelle pagine 3-6 nella requisitoria depositata il 20 aprile 2026, con cui veniva richiesto il rigetto della censura difensiva in esame e, in generale, il respingimento del ricorso proposto nell'interesse di LT IO. Occorre, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale della requisitoria dell'Avvocato generale della Corte di cassazione, nella quale, richiamandosi espressamente Sez. 1, n. 25002 del 31/05/2022, [...], cit., cui ci si è già riferiti nel paragrafo 3.3, si affermava: «Nel caso di specie, infatti, nessun idem factum appare ravvisabile e neppure sussiste concorso apparente di norme. Cass., Sez. 1, n. 25002 del 2022 ha ben sottolineato come i reati militari contestati al IO non abbiano identico ambito di applicazione rispetto a quelli ordinari oggetto di contestazione [...]. Si comprende, dunque, come l'elemento di discrimine tra le due condotte si incentra sulla finalità, anche politica, del procacciamento delle notizie riservate, che vengono, appunto, rivelate e cedute dal singolo agente, e come il paradigma legale descritto da ciascuna di esse abbia ambito operativo diverso. Non si tratta, dunque, di condotta posta in essere al solo fine di spionaggio militare, ma di un'azione posta in essere anche per finalità politiche, con conseguente esclusione, nella definizione dei rapporti tra norme, della possibilità di collegarli alla categoria della lex specialis che prevarrebbe su quella generale fissata dal codice penale ordinario. Questo aspetto segna l'ambito di maggior rilevanza applicativa delle norme ordinarie del codice penale rispetto alle disposizioni militari che puniscono il solo spionaggio attuato per fini militari, lasciando fuori dall'intervento penale ciò che risulta posto in essere per ragioni strettamente politiche». Alla luce di queste considerazioni e nel contesto di un percorso argomentativo assolutamente pregevole e pienamente condivisibile, finalizzato a evidenziare che le fattispecie di reato contestate a LT IO, davanti 34 all'autorità giudiziaria ordinaria e dinanzi all'autorità giudiziaria militare, miravano alla tutela di beni giuridici diversi, l'Avvocato generale della Corte di cassazione affermava conclusivamente: «Il bis in idem processuale, per tutto quanto detto, è perciò da escludere. In questo caso, infatti, neppure deve essere scomodata la citata triade storico naturalistica: con una sola azione, sotto il profilo naturalistico, infatti, LT IO ha consegnato documenti diversi, differentemente classificati [...], configurando i reati di cui oggi ci si occupa. L'idem factum è riconducibile alla semplice contemporaneità delle azioni ma le "condotte", nella sostanza, sono affatto diverse e perciò nessuna violazione dell'art. 649 cpp risulta configurabile. E ciò a prescindere, ovviamente, dalla residua violazione dell'art. 319 cp che, in ogni caso, rimarrebbe fuori dallo spettro valutativo dell'ipotesi contestata». 3.6. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso, alla luce della diversità in radice dei fatti contestati, in ragione dei diverso oggetto delle condotte. 4. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, articolato nel punto 2 ed esposto nelle pagine 44-46, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale rilevato le nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso, ai sensi dell'art. 415- bis cod. proc. pen., il 20 dicembre 2021 e della conseguente richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti di LT IO, che derivavano dall'omesso deposito di una parte consistente degli atti di indagine sui quali si fondavano le imputazioni elevate all'imputato ai capi A e B. Occorre premettere che, secondo la Corte di merito, i documenti di cui si controverte erano stati fotografati da LT IO con uno smartphone Samsung S9 SM-G960F di sua proprietà, con cui aveva effettuato dei rilievi fotografici di alcuni documenti riservati di cui aveva la disponibilità materiale, nella sua qualità di Capitano di fregata della Marina Militare Italiana, in servizio presso la Sezione Analisi Strategica dello Stato Maggiore della Difesa. Dopo avere fotografato i documenti, l'imputato li riversava in una scheda Micro SD Kingston, che recava il numero di serie 31560-029 AOOLF, che consegnava a IT RO, un agente diplomatico russo, nel pomeriggio del 30 marzo 2021, dietro il corrispettivo di una somma di denaro ammontante a 5.000,00 euro, sequestrata dal Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri nel corso dell'arresto in flagranza di reato del ricorrente. Occorre premettere ulteriormente che i documenti riservati che LT IO consegnava a IT RO il pomeriggio del 30 marzo 2021, contenuti nella scheda Micro SD Kingston e descritti al capo A della rubrica, avevano una 35 rilevanza esclusivamente politica, atteso che per quelli di rilievo militare, come si è già detto, si procedeva nelle competenti sedi giurisdizionali militari. I documenti di cui si controverte in questa sede, in particolare, vengono così indicati al capo A: Reperto B - Contenente informazioni di rilievo politico - Classifica "N.A.T.O. secret"; Reperto C - Contenente informazioni di rilievo politico - Classifica "N.A.T.O. secret"; - Reperto F - Contenente informazioni di rilievo politico - Classifica "N.A.T.O. confidential"; Reperto G - Contenente documento MAECI di rilievo politico - Classifica ex post "Riservato"; Reperto I - Contenente documento MAECI di rilievo politico - Classifica ex post "Riservato"; Reperto M - Contenente documento MAECI - Classifica ex post "Riservato"; Reperto N - Contenente Glogal coalition to defeat ISIS avente rilievo politico;
Reperto R - Contenente informazioni di rilievo politico - Classifica "N.A.T.O. secret"; Reperto S - Contenente documento MAECI - Classifica ex post "Riservato"; Reperto T - Contenente documento MAECI di rilievo politico - Classifica ex post "Riservato". A queste, preliminari, considerazioni occorre soltanto aggiungere che l'acronimo MAECI, utilizzato per indicare i reperti G, I, M, S e T, come sopra richiamati, costituisce un'abbreviazione funzionale a descrivere il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale da cui tale documentazione proveniva. 4.1. Tanto premesso, deve osservarsi che su questi profili i Giudici di merito si soffermavano diffusamente e con argomenti pienamente condivisibili, evidenziando che la mancata ostensione di una parte degli atti delle indagini preliminari, censurata con la doglianza in esame, discendeva dal carattere di riservatezza riconosciuto ai documenti controversi, che non derivava da una scelta discrezionale dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma dalle connotazioni contenutistiche proprie della documentazione, che non ne consentivano la diffusione. Questi profili vengono chiariti dalla Nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del Dipartimento Informazioni per la sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.I.S.) e dalla Nota riservata trasmessa il 6 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non lasciano spazio per interpretazioni alternative a quelle poste a fondamento delle decisioni di merito. Entrambe tali note venivano trasmesse alla Corte di assise di Roma e consentono di comprendere le ragioni per le quali i documenti riservati oggetto di vaglio non erano divulgabili e non erano ostensibili alle parti processuali. Occorre, quindi, prendere le mosse dalla Nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del D.I.S., che la Corte di assise di Roma, nel 36 corso del dibattimento, portava a conoscenza delle parti processuali, che ne prendevano visione senza poterne estrarre copia. In questa prima Nota, in particolare, si evidenziava che, a seguito della riunione svoltasi il 23 giugno 2022, alla quale avevano preso parte i rappresentanti dell'Ufficio Centrale per la Segretezza e dell'Ufficio di Gabinetto del D.I.S., era stata disposta l'acquisizione dei dati identificativi dei documenti riconducibili alla N.A.T.O. - che, com'è noto, è l'acronimo dell'organizzazione internazionale denominata North Atlantic Treaty Organization, della quale l'Italia fa parte - contenuti nella scheda Micro SD Kingston, sequestrata a IT RO. L'acquisizione si era resa necessaria per consentire all'Italia di assolvere agli obblighi di riservatezza che gravavano sul nostro Paese nei confronti dell'Alleanza Atlantica e degli Stati coinvolti dalle informazioni contenute nel materiale informatico sequestrato dal Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri, a seguito dell'arresto in flagranza di reato di LT IO, avvenuto il 30 maggio 2021. Nella nota, inoltre, il Direttore generale del D.I.S. rappresentava alla Corte di assise di Roma che il regime di segretezza che caratterizzava la documentazione N.A.T.O. in questione trovava il suo fondamento normativo nell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, in conseguenza del quale «il vincolo di non divulgazione resta efficace e cogente fino a quando non sia stata ottenuta dall'Alleanza la necessaria autorizzazione all'ostensione; ciò a prescindere dalla sussistenza, sui documenti stessi, del divieto del diverso vincolo del segreto di Stato, il cui iter di costituzione, nella fattispecie, non è, quindi, stato avviato in alcune delle sue forme». A questa prima Nota, ne faceva seguito una seconda, trasmessa il 17 novembre 2022 alla Corte di assise di Roma dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Italiana, che veniva portata a conoscenza delle parti processuali, nel giudizio di primo grado, con le medesime modalità della precedente comunicazione. In questa seconda nota, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava alla Corte di assise di Roma l'esito delle interlocuzioni avviate dal Governo italiano con i rappresentanti dell'Alleanza Atlantica, in ordine alla possibilità di divulgare o comunque di fare conoscere il contenuto della documentazione controversa, conclusesi con la conferma dell'autenticità e dell'attualità della classifica di segretezza dei documenti indicati al capo A. Dall'esito di queste, complesse, interlocuzioni istituzionali si traeva conferma dell'elevato pericolo che una diffusione non autorizzata delle informazioni 37 contenute nei documenti di cui si discute comportava per l'Alleanza Atlantica e per i Paesi ai quali le notizie coperte dal segreto si riferivano. 4.2. Alla luce del contenuto delle note passate in rassegna nel paragrafo precedente e delle, incontroverse, connotazioni di segretezza della documentazione in questione, i Giudici di merito ritenevano concordemente che i documenti elencati nel capo A, dei quali la difesa del ricorrente invocava l'ostensione integrale non potessero essere divulgati, ostando a una tale diffusione il dettato dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, sottoscritta il 20 settembre 1951, che trovava copertura costituzionale nell'art. 11 Cost. Com'è noto, l'art. 11 Cost. dispone: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». In questa cornice, appaiono meritevoli di condivisione le conclusioni della Corte di assise di Roma - alle quali la Corte di assise di appello di Roma si conformava senza riserve -, che, per prima, aveva esaminato organicamente la questione processuale sollevata dalla difesa di LT IO, con riferimento alla mancata ostensione dei documenti riservati di cui al capo A, evidenziando che le limitazioni imposte alla difesa del ricorrente discendevano dalla norma dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa e non determinavano alcuna disparità di trattamento nei confronti dell'imputato, rilevando, negli stessi termini processuali, per il Pubblico ministero. Disponeva, in particolare, la Corte di assise di Roma, a pagina 126 della decisione di primo grado, che, nel caso di specie, si versava «in una ipotesi di documenti classificati segreti dall'organismo internazionale NATO che, interpellato come da procedura (secondo il dettato normativo di cui alla L. 124/2007), ha confermato l'attualità della classifica in ragione del serio pregiudizio all'alleanza e ai paesi alleati che potrebbe derivare dalla divulgazione delle informazioni contenute nei documenti». Tali conclusioni, del resto, derivavano «dall'oggetto della documentazione classificata, che attiene a fatti rilevanti per la sicurezza nazionale [...]», come, peraltro, espressamente affermato nella nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del D.I.S. e nella nota riservata trasmessa il 6 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si sono richiamate nel paragrafo precedente. 4.3. Alle stesse, condivisibili, conclusioni giungeva la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, nella sentenza n. 12096-2025 del 20 novembre 2024, con 38 cui veniva rigettato il ricorso proposto da LT IO avverso la decisione emessa dalla Corte di appello militare di Roma il 29 gennaio 2024, in cui - richiamandosi, tra l'altro, i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977 - si affermava: «Il segreto NATO ha fonte legale - peraltro rinforzata ai sensi dell'art. 11 Cost. - ed è diretta derivazione della 'appartenenza' del documento alla Organizzazione Atlantica e tale aspetto non necessita di conferma alcuna, non essendo prevista detta procedura dalla medesima Convenzione» (Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, [...], cit.). Ne discendeva che quando «l'oggetto del giudizio è rappresentato dalla rivelazione del segreto [...] ciò che rileva ai fini del giudizio è [...] la possibilità di ricostruire, anche in via indiretta, la inerenza o meno delle notizie rivelate alle categorie previste dalle diverse disposizioni incriminatrici e non necessariamente il "contenuto" della singola informazione [...]» (Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, IO, it.). Tali conclusioni, secondo la Corte di legittimità, si imponevano alla luce dei principi affermati dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 86 del 1977, in cui si era affermato che l'individuazione delle informazioni che possono «compromettere la sicurezza dello Stato e devono [...] costituisce indubbiamente il frutto di una valutazione della autorità preposta appunto a salvaguardare questa sicurezza e non può non consistere in una attività ampiamente discrezionale e, più precisamente, di una discrezionalità che supera l'ambito ed i limiti di una discrezionalità puramente amministrativa, in quanto tocca la salus rei pubblicae ed è, quindi, intimamente legata all'accertamento di questi interessi ed alla valutazione dei mezzi che ne evitano la connpromissione o ne assicurano la salvaguardia» (Corte cost., sent. n. 86 del 1977). Doveva, pertanto, ritenersi incontroverso, alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977, richiamati da Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, IO, it., che la Nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del D.I.S e la Nota riservata trasmessa il 6 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri precludevano alla Corte di assise di Roma di (ri)valutare la natura segreta e non divulgabile delle informazioni contenute nei documenti repertati in conseguenza dell'arresto in flagranza di reato dell'imputato. Né potrebbe essere diversamente, atteso che, come evidenziato dal Giudice delle leggi nella pronuncia richiamata, con argomenti meritevoli di integrale condivisione, il vaglio sulle connotazioni di segretezza di un documento afferente alla sicurezza, nazionale o internazionale, non può che essere sottratto all'autorità giudiziaria, ordinaria o militare che sia, rappresentando l'espressione 39 di «un compito che può essere definito istituzionale per i supremi organi dello Stato, per quelli, appunto, ai quali spetta il compito di salvaguardare [...] la esistenza, la integrità, la essenza democratica dello Stato» (Corte cost., sent. n. 86 del 1977, cit.). 4.4. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 5. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, articolato nel punto 3 ed esposto nelle pagine 56-61, proposto in correlazione con la doglianza precedente, con cui si deduceva la violazione di legge della decisione impugnata, conseguente alla mancata rilevazione dell'inutilizzabilità di tutti gli atti d'indagine, su cui si fondavano le imputazioni ascritte a LT IO ai capi A e B - relativi ai documenti, ai reperti, ai dispositivi elettronici e ai supporti informatici sequestrati -, che il Pubblico ministero non aveva messo a disposizione dell'imputato, determinando un pregiudizio, irreparabile, delle sue prerogative processuali. Occorre, innanzitutto, ribadire, in linea con quanto si è affermato nei paragrafi 4, 4.1, 4.2 e 4.3, cui si rinvia, che Giudici di merito giustificavano la mancanza di ostensione di una parte degli atti d'indagine alla luce delle connotazioni di segretezza imposte dall'art. 7 della Convenzione di Ottawa, il cui vaglio era sottratto all'autorità giudiziaria ordinaria, che non ne consentivano la divulgazione. La non ostensione dei documenti in questione, infatti, traeva origine dalla Nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del D.I.S. e dalla Nota riservata trasmessa il 6 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui si è detto, che non lasciavano alcuno spazio per prefigurare la legittimità di interpretazioni alternative a quelle poste a fondamento delle decisioni di merito. Deve, invero, rilevarsi, in linea con quanto opportunamente evidenziato a pagina 127 della decisione di primo grado, che la mancata ostensione dei documenti riconducibili alla N.A.T.O. lamentata dalla difesa di LT IO, in concreto, non aveva determinato alcun pregiudizio per le prerogative processuali dell'imputato, essendo «stati forniti elementi tali da consentire alla Corte e alle parti di valutare, pur non disponendosi dei documenti, la fondatezza dell'apposizione del segreto e della sua attuale persistenza attraverso gli univoci elementi di prova dichiarativa e documentale legittimamente acquisiti al processo [...] che consente all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi rispetto agli atti, documenti e cose coperte dal segreto LA». Non può, al contempo, non rilevarsi che l'assunto difensivo, secondo cui la mancata ostensione dei documenti riconducibili alla N.A.T.O., indicati al capo A, 40 aveva pregiudicato le prerogative difensive dell'imputato, rilevanti ai sensi degli artt. 415-bis, commi 2 e 3, e 191 cod. proc. pen., è smentita dalle emergenze processuali. Si consideri, in proposito, che la difesa del ricorrente aveva avuto accesso ai documenti classificati come riservati, contenuti nella scheda Micro SD Kingston sequestrata il 30 marzo 2021, pur non potendo estrarne copia per effetto delle connotazioni di riservatezza di cui si è detto. Tali connotazioni, infatti, impedivano di divulgare il contenuto della documentazione in questione, in ossequio alla disposizione dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa del 1951. E se è esatto che si è registrata la mancata ostensione dei documenti classificati come "Nato Secret" e "Nato confidential", ciò discende dalle superiori considerazioni e ha trovato adeguato bilanciamento, rispetto alle ragioni difensive, come esattamente sottolineato dalla Corte territoriale, nella possibilità di controesaminare i consulenti del Pubblico ministero, che hanno riferito sui tratti di corrispondenza tra la memoria dello snnartphone e i contenuti della scheda Micro SD, e di controesaminare i testimoni qualificati che hanno riferito sui contenuti della scheda stessa, dopo averla visionata in modo integrale. Queste conclusioni, a ben vedere, appaiono corroborate dal principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287772 - 03, che, ai presenti fini, occorre ribadire ulteriormente, secondo cui: «In tema di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, la limitazione della "discovery" processuale, derivante dalla necessità di preservare il segreto, non comporta la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio, laddove sia adeguatamente motivata la stretta necessità di mantenimento del vincolo e vi siano, al contempo, adeguate garanzie processuali per la tutela del diritto di controdeduzione spettante all'imputato». A sostegno di queste, condivisibili, valutazioni ermeneutiche, la Corte di legittimità evidenziava che «da un lato non possono nutrirsi dubbi circa la assoluta necessità di mantenere [...] la inviolabilità del segreto NATO sulle specifiche informazioni contenute nei documenti classificati [...], dall'altro il processo ha visto il pieno esercizio del contraddittorio sulle fonti dichiarative [...] che, nei limiti di inviolabilità del contenuto dei documenti, hanno riferito in dibattimento sugli ambiti cui inerivano le notizie, sull'oggetto e sulla inerenza dei contenuti alle strategie di organizzazione militare della Alleanza Atlantica e della relativa componente italiana» (Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, [...], cit.). L'inviolabilità del segreto N.A.T.O., dunque, non essendo il frutto di una scelta arbitraria dei Giudici di merito, per le ragioni esplicitate nei paragrafi 4, 41 4.1, 4.2 e 4.3, cui si rinvia ulteriormente, imponeva di escludere che la mancata ostensione di una parte del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari potesse concretizzare una «nullità degli atti di esercizio dell'azione penale [...], posto che trattasi non già di una indebita 'sottrazione discrezionale' di un elemento di conoscenza alla difesa ma di un atto dovuto [...]» (Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, deo. 2025, IO, cit.). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso. 6. Dall'infondatezza del secondo e del terzo motivo discende l'infondatezza del quarto motivo di ricorso, articolato nei punti 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 ed esposto nelle pagine 62-118, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti - relativi ai documenti, ai reperti, ai dispositivi elettronici e ai supporti informatici sequestrati - riconducibili alla N.A.T.O., che non erano stati messi a disposizione di IO, determinando un pregiudizio, non rimediabile, delle sue prerogative processuali. Si tratta, invero, di una censura difensiva che, al di là della complessa articolazione delle argomentazioni attraverso cui si sviluppa, risulta prospettata in termini assimilabili a quelli esaminati nel secondo motivo e nel terzo motivo di ricorso, che si sono passati in rassegna nei paragrafi 4, 4.1, 4.2 e 4.3 e 5, ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle doglianze che vi sono sottese, che ne impongono il respingimento. A ulteriore conferma di quanto si sta affermando non si possono non richiamare le argomentazioni difensive esplicitate nei punti 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 della doglianza in esame, che, seguendo la sequenza espositiva sviluppata nelle pagine 62-118 dell'atto d'impugnazione in esame, riguardano la questione preliminare dell'effettivo contenuto del fascicolo del dibattimento e la richiesta di trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio dei Ministri (4.1); la produzione del Pubblico ministero e l'ordinanza della Corte di assise di Roma del 5 ottobre 2022 (4.2); le interlocuzioni con il Presidente del Consiglio dei Ministri e il "mutamento di indirizzo" della Corte di assise di Roma (4.3); l'accesso alle cose acquisite al fascicolo del dibattimento il 14 settembre 2023 e le successive ordinanze della Corte di assise di Roma (4.4); la sentenza di primo grado e le ragioni del rigetto della richiesta difensiva (4.5); la sentenza di appello e il rigetto della richiesta della difesa (4.6). 6.1. Non può, in ogni caso, non ribadirsi, in linea con quanto si è evidenziato nell'esaminare il secondo e il terzo motivo di ricorso, nei paragrafi 4, 4.1, 4.2 e 42 4.3 e 5, che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di Roma, in ordine alla valutazione delle connotazioni di segretezza dei documenti di cui al capo A, è pienamente rispettoso delle emergenze processuali, che non consentivano l'ostensione documentale invocata dalla difesa del ricorrente alla luce della Nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del D.I.S e della Nota riservata trasmessa il 6 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Né la sequenza procedimentale all'esito della quale la Corte di assise di Roma - alle cui conclusioni la Corte di assise di appello di Roma si conformava - ribadiva che la non ostensione della documentazione controversa era necessitata, discendendo dal dettato dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa del 1951 e dagli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Alleanza Atlantica, presenta discrasie motivazionali passibili di censura. Da questo punto di vista, la correttezza del percorso argomentativo seguito nei giudizi di merito emerge in termini esemplari dai passaggi motivazionali, esplicitati nelle pagine 7 e 8 del provvedimento impugnato, in cui la Corte territoriale, nell'esaminare il terzo motivo dell'appello presentato nell'interesse di IO, osservava: «La Corte d'Assise di Roma ha compiuto ogni sforzo, anche attraverso le interlocuzioni con organi istituzionali di vertice del nostro Stato, per rendere il materiale probatorio quanto più completo possibile e quanto più conoscibile alle parti, e, malgrado le critiche e le prospettazioni formulate dalla Difesa dalla pag. 33 alla pag. 76 dell'atto di appello circa l'ITER che il Giudice avrebbe dovuto seguire (pertinente al segreto di Stato), il percorso sfociato nella qualificazione di alcuni documenti come "non ostensibili" perché "coperti" da segreto NATO è stato ortodosso». Nel passaggio immediatamente successivo della decisione impugnata, la Corte di merito, con argomenti meritevoli di condivisione, aggiungeva: «La regolarità dell'ITER percorso non può essere messa in discussione sol perché la Corte, nel corso della lunga fase processuale di primo grado ha mutato indirizzo, perché "...dopo aver correttamente attivato in data 5.10.2022 la procedura di cui all'art. 256 bis, commi 4 e ss., afferma in data 3.05.2023 che tale disposizione (ed in particolare i termini di cui al comma 6 della norma citata) è remissiva rispetto alla 'normativa sovranazionale' che disciplina i documenti NATO." (pag. 54 dell'atto di appello)». In questa cornice processuale, la Corte di assise di appello di Roma, richiamando opportunamente Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, [...], cit., che si era pronunciata sul punto, evidenziava: «Ebbene, l'unica mediazione che il Giudice avrebbe dovuto operare era quella di compensare l'inevitabile 'non ostensibilità' dei documenti con segreti NATO con il pieno rispetto delle facoltà 43 difensive di esercizio del contraddittorio "sulle fonti di prova con cui viene introdotto nel giudizio il materiale conoscitivo idoneo a determinare la attribuzione della specifica condotta di reato all'imputato" (sentenza 20 novembre 2024, pag. 19)». Tuttavia, anche sotto quest'ultimo profilo, il percorso processuale seguito dalla decisione di primo grado appariva ineccepibile, osservando la Corte di assise di appello di Roma conclusivamente: «Tale compito è stato assolto dalla Corte d'Assise attraverso l'audizione, nel contraddittorio fra le parti, di testimoni qualificati, in grado di attestare la natura dei documenti, con specifico riferimento al carattere della segretezza». 6.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso. 7. Dall'infondatezza del secondo, del terzo e del quarto motivo discende l'infondatezza del quinto motivo di ricorso, articolato nel punto 5 ed esposto nelle pagine 118-122, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente all'esercizio da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria di una potestà riservata al potere esecutivo, reso incontroverso dalla decisione adottata dalla Corte di assise di Roma di non chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito della nota ricevuta il 6 giugno 2023, di cui si è già detto, l'acquisizione della documentazione riconducibile alla N.A.T.O., sulla quale si fondava l'imputazione di cui al capo A della rubrica. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva prospettata in termini assimilabili a quelli già vagliati nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, che si sono passati in rassegna nei paragrafi 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6 e 6.1, ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle doglianze che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi diffusamente sulle ragioni che ne impongono il respingimento. Non può, in ogni caso, non ribadirsi che sulla rilevanza processuale della nota riservata trasmessa il 6 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte di assise di Roma si soffermava in termini ineccepibili nelle pagine 126 e 127 della decisione di primo grado, così come richiamate nei paragrafi 4.1 e 4.2, ai quali si deve rinviare ulteriormente, ponendo opportunamente tale atto in correlazione con la Nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del D.I.S. Non è, dunque, possibile dubitare della correttezza del percorso argomentativo attraverso cui le Corti merito giungevano, concordemente, ad affermare la non ostensione dei documenti riconducibili alla N.A.T.O. indicati al 44 capo A, la cui linearità, oltre che dalle considerazioni già espresse, emergeva dai passaggi testuali della decisione impugnata richiamati nel paragrafo 6, al quale, ancora una volta, si rinvia. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il quinto motivo di ricorso. 8. Analogo giudizio di infondatezza deve esprimersi per il sesto motivo di ricorso articolato nei punti 6, 6.1 e 6.2 ed esposto nelle pagine 122-141, con cui si deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva, conseguente all'omessa acquisizione al fascicolo del dibattimento dei documenti, riconducibili alla N.A.T.O., che non erano stati messi a disposizione dell'imputato, che imponeva l'espletamento di una perizia sui dispositivi elettronici e sui supporti informatici sottoposti a sequestro probatorio, richiesta dalla difesa del ricorrente e irragionevolmente respinta dalla Corte di assise di appello di Roma, in linea con quanto disposto dal Giudice di primo grado. Osserva il Collegio che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito rende conforme a diritto la decisione della Corte territoriale di ritenere non necessario l'espletamento delle verifiche suppletive invocate ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. — che erano già state richieste e respinte nel giudizio di primo grado ex art. 507 cod. proc. pen. —, che postulava una rivalutazione degli accadimenti criminosi incompatibile con gli accertamenti eseguiti sui documenti, riconducibili alla N.A.T.O., compiutamente descritti al capo A, sulle cui connotazioni di segretezza, non residuavano dubbi. L'inviolabilità della documentazione controversa, infatti, discendeva dalla Nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore del D.I.S. e della Nota riservata trasmessa il 6 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulle quali ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 4.1 e 4.2, ai quali si deve rinviare ulteriormente. Non può, in proposito, non rilevarsi che la Corte di assise di appello di Roma, nel prendere in considerazione le censure difensive prospettate con il quarto motivo dell'appello proposto da LT IO, a pagina 9 della decisione impugnata, rimarcava, con argomenti che appaiono meritevoli di condivisione, la «partecipazione della difesa e del consulente tecnico di parte alle attività di cui all'art. 360 c.p.p. [...] con il diritto [...] di presentare un elaborato tecnico, acquisito al fascicolo, e con l'avvenuto esercizio ad opera di entrambe alle attività di controllo e di verifica dell'integrità e dello Stato di tutti i reperti in sequestro». Si evidenziava, al contempo, che la difesa del ricorrente «ha avuto modo di contro esaminare i consulenti del P.M. che hanno riferito sui tratti di corrispondenza tra la memoria dello smartphone e i contenuti della scheda Micro 45 SD, e di contro esaminare i testimoni qualificati che hanno riferito sui contenuti di questa scheda dopo averla visionata in modo integrale (e questo è l'aspetto più precipuo del bilanciamento alla "non ostensione" dei documenti segreti) [...l». Rispetto a questa ricostruzione degli accadimenti criminosi e delle fonti di prova su cui la stessa di fonda, l'espletamento di ulteriori verifiche peritali, tenuto conto dell'univocità del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito nei confronti dell'odierno ricorrente non appare idoneo, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., a disarticolare le basi del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Roma per giungere alla conferma della decisione di primo grado, con cui l'imputato era stato riconosciuto colpevole delle ipotesi di reato ascrittegli ai capi A e B. Ne discende che le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulate nel giudizio di secondo grado nell'interesse di LT OO, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non potevano ritenersi meritevoli di accoglimento, alla luce dell'univocità del compendio probatorio acquisito e delle incontroverse connotazioni dei "documenti segreti" di cui al capo A. Le conclusioni reiettive della Corte di merito, dunque, appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si può ricorrere «solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, dep. 09/05/2013, Ferrara, Rv. 256228 - 01). Non è, del resto, dubitabile che alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, disposta ex art. 603 cod. proc. pen., si può giungere solo quando il giudice ritenga che i dati probatori acquisiti nel giudizio di merito siano insufficienti e, per converso, che l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso di eliminare le eventuali incertezze ovvero di inficiare ogni altra, contraria, risultanza. La disposizione dell'art. 603 cod. proc. pen., quindi, consente al giudice di appello, nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto o ambivalente - al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione processuale LT IO -, di ammettere le integrazioni probatorie richieste nel giudizio di secondo grado nell'interesse dell'imputato, sull'assunto che gli incombenti istruttori possano apportare un contributo significativo e utile al processo, risolvendo i dubbi e consentendo una ricostruzione alternativa degli eventi criminosi, come 46 costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410 - 01; Sez. 3, n. 21687 del 07/04/2004, [...], Rv. 228920 - 01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, [...], Rv. 227494 - 01; Sez. 3, n. 11541 del 03/06/1999, [...], Rv. 215153 - 01; Sez. 6, n. 4089 del 03/03/1998, Masone, Rv. 210217 - 01). A queste, pur dirimenti, considerazioni processuali deve aggiungersi, in linea con quanto, da ultimo, affermato da Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, [...], dep. 2021, Rv. 280589 - 01, che il respingimento «dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del sesto motivo di ricorso. 9. Dall'infondatezza del sesto motivo discende l'infondatezza del settimo motivo di ricorso, articolato nei punti 7 e 7.1 ed esposto nelle pagine 141-156, proposto in correlazione con la doglianza precedente, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di espletare una perizia sui dispositivi elettronici e sui supporti informatici sottoposti a sequestro nel corso delle indagini preliminari, a fronte dell'evidente decisività di tale verifica peritale per la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di LT IO. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva che risulta prospettata dalla difesa del ricorrente in termini assimilabili a quelli esaminati nel sesto motivo di ricorso, che si è passata in rassegna nel paragrafo 8, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle doglianze che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che ne impongono il respingimento. Queste considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza del settimo motivo di ricorso. 10. Deve ritenersi infondato l'ottavo motivo di ricorso, articolato nei punti 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 ed esposto nelle pagine 156-179, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di assise di appello di Roma dato esaustivo conto delle ragioni che consentivano di ritenere utilizzabili le videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio ministeriale di LT IO, trascurando di considerare che tali captazioni costituivano delle intercettazioni ambientali non autorizzate e non 47 potevano essere utilizzate come "riprese visive", essendo state effettuate in un luogo assimilabile a un domicilio privato, per il quale non poteva applicarsi estensivamente l'art. 4 legge n. 300 del 1970. L'inattendibilità delle videoregistrazioni, tra l'altro, discendeva dal sistema utilizzato dal perito nominato nel giudizio di primo grado, l'Ing. Alessandro PE, che non aveva tenuto conto della presenza di "tracce audio", su cui il consulente tecnico della difesa, l'Ing. CE OR, aveva richiesto l'espletamento di una verifica peritale suppletiva, negata dalla Corte di merito. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali, non considerando che le operazioni di videoregistrazione eseguite all'interno dell'ufficio di LT IO, sebbene avessero comportato l'attivazione di un servizio di monitoraggio dell'imputato, non avevano dato luogo ad alcuna notizia di reato, in ragione delle finalità perseguite, esclusivamente funzionali a prevenire la divulgazione di informazioni riservate. Questo pericolo era stato segnalato dall'Agenzia Informazioni Sicurezza Interna (A.I.S.I.), che aveva rappresentato la possibilità che venissero divulgate notizie riservate, riconducibili all'incarico professionale ricoperto dall'odierno ricorrente. Veniva, pertanto, installata una microcamera all'interno dell'ufficio dell'imputato, ubicato nella stanza n. 248 del Terzo Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, che consentiva di monitorarne, a sua insaputa, l'attività professionale. Al momento dell'installazione della microcamera nella stanza di IO, dunque, vi erano soltanto dei sospetti da parte dei suoi superiori gerarchici, con la conseguenza che, pur prefigurandosi l'astratta possibilità di comportamenti infedeli riconducibili all'imputato, questa sarebbe stata inidonea, in quanto tale, a fondare un provvedimento di autorizzazione delle intercettazioni da richiedere al giudice per le indagini preliminari competente. Né le deduzioni difensive sulle connotazioni di precisione e concretezza della notizia di reato acquisita da parte dei superiori gerarchici del ricorrente appaiono confortate dalle testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado, che, al contrario, smentiscono categoricamente tale dato processuale e non consentono di affermare che la segnalazione dell'A.I.S.I. imponesse l'iscrizione dell'imputato nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen. Ne discende che, come già affermato in Sez. 1, n. 20/11/2024, dep. 2025, IO, 2025, cit., le operazioni di videoregistrazione svolte all'interno dell'ufficio ministeriale di IO, pur essendo collegate alla segnalazione di possibili comportamenti infedeli dell'imputato, effettuata, come detto, dall'A.I.S.I., possedevano connotazioni pre-procedimentali, perseguendo obiettivi di verifica 48 preventiva tali da non consentirne la sottoposizione alla disciplina codicistica delle intercettazioni. L'inquadramento pre-procedimentale delle videoregistrazioni, collegato al perseguimento di obiettivi di verifica preventiva dei comportamenti professionali di IO, suppostamente infedeli, impone di ribadire, in linea con le conclusioni alle quali giungevano i Giudici di merito, la natura documentale degli esiti del monitoraggio effettuato all'interno della stanza ministeriale dell'imputato, prima della sua iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen. L'iscrizione nel registro delle notizie di reato di IO, infatti, aveva luogo il 25 marzo 2021, dopo che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma veniva informata, per le vie burocratiche, dei comportamenti infedeli del ricorrente, emersi a seguito dell'attività di monitoraggio preventivo al quale l'imputato era stato sottoposto. 10.1. La natura documentale delle videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio ministeriale dell'imputato, a ben vedere, appare corroborata da una pluralità di pronunzie di legittimità, che, pur non costituendo, in senso stretto, precedenti in termini - attesa l'assoluta peculiarità della vicenda criminosa oggetto di vaglio, costituente un unicum nella storia giudiziaria italiana -, ci consente di ritenere corretto tale inquadramento delle operazioni di monitoraggio controverse, in linea con quanto affermato, fin dalla fase cautelare, con la consueta chiarezza, da Sez. 1, n. 13649 del 09/09/2021, dep. 2022, [...], cit., più volte richiamata. Nella prospettiva interpretativa recepita dalle decisioni di merito, innanzitutto, occorre fare riferimento alla natura documentale degli esiti delle videoregistrazioni eseguite al di fuori delle indagini preliminari, rilevanti ex art. 234 cod. proc. pen., richiamando il principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 46516 del 13/09/2016, Arcamone, Rv. 268064 - 01, che esclude la necessità di una preventiva sottoscrizione degli atti, venendo in questione un documento figurativo non assimilabile a una scrittura privata. In una direzione analoga, occorre richiamare il principio di diritto, applicabile alle ipotesi di videoregistrazioni eseguite nei luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, al di fuori del procedimento penale, alle quali deve attribuirsi natura documentale, affermato da Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268787 - 01, che esclude la necessità dell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen. per la loro utilizzazione processuale, osservando: «Le videoriprese effettuate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale non sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen., 49 cosicché, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo». Questa opzione ermeneutica, a ben vedere, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale, che, sebbene consolidato, è notevolmente risalente nel tempo, riconducibile a Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, [...], Rv. 234267 - 01, che in motivazione hanno sottolineato come «le videoregistrazioni effettuate fuori dal procedimento possono essere introdotte nel processo come documenti e diventare quindi una prova documentale (si pensi ad esempio, oltre che ai casi citati, alle videoregistrazioni di violenze negli stadi), mentre le altre, effettuate nel corso delle indagini, costituiscono, secondo il codice, la documentazione dell'attività investigativa, e non documenti. Esse, perciò, sono suscettibili di utilizzazione processuale solo se sono riconducibili a un'altra categoria probatoria, che la giurisprudenza per le riprese in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico ha individuato in quella delle c.d. prove atipiche, previste dall'art. 189 c.p.p.». L'applicazione di questi principi al caso di specie impone di ribadire la legittimità delle videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio ministeriale di IO, essendo incontroverso che le operazioni di monitoraggio venivano realizzate al di fuori di un procedimento penale e venivano introdotte in questa sede processuale, dopo l'iscrizione dell'imputato nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, come documenti, rilevanti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., assumendo conseguentemente il rango probatorio di prove documentali. Non rappresenta, per altro verso, un ostacolo a un siffatto inquadramento delle videoregistrazioni eseguite nell'ufficio del ricorrente la circostanza che la disposizione dell'art. 189 cod. proc. pen., per le prove atipiche, prevede un contraddittorio tra le parti davanti al giudice, riguardante le modalità di assunzione delle prove, atteso che le attività di monitoraggio in esame non possono qualificarsi come elementi probatori atipici. Come chiarito dalle Sezioni Unite nell'arresto chiarificatore che si è appena ricordato, non «sempre è chiara nella giurisprudenza la distinzione concettuale tra la prova documentale dell'art. 234 c.p.p. e la prova atipica dell'art. 189 c.p.p., e talvolta si ha l'impressione che le immagini videoriprese siano considerate al tempo stesso documenti e prove atipiche, cioè documenti formati attraverso una prova atipica [...]», sebbene le due disposizioni «non sono complementari ma individuano forme probatorie alternative [...]» (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, cit.). Le medesime Sezioni Unite hanno aggiunto, infatti, che occorre distinguere «il mezzo di ricerca della prova, costituito dalla 50 ripresa visiva, dalla videoregistrazione, cioè dal supporto sul quale sono fissate le immagini riprese, fonte di prova, e dal mezzo di prova, che è lo strumento attraverso il quale si acquisisce nel processo il contenuto rappresentativo del supporto, vale a dire quello che sarà l'elemento di prova. Il contraddittorio previsto dall'art. 189 c.p.p. non riguarda la ricerca della prova ma la sua assunzione e interviene dunque, come risulta chiaramente dalla disposizione, quando il giudice è chiamato a decidere sull'ammissione della prova. L'esecuzione delle riprese visive lascia impregiudicata la questione sulla ammissibilità della prova che ne deriva (sulla quale dovrà pronunciarsi il giudice quando sarà richiesto della sua assunzione nel dibattimento) e sulla determinazione dello strumento (perizia o mera riproduzione) che dovrà essere utilizzato per conoscere e visionare le immagini acquisite». 10.2. Sul piano processuale, la natura documentale delle videoregistrazioni controverse appare corroborata dalle ragioni che inducevano i superiori gerarchici di LT IO a posizionare nella sua stanza strumenti di sorveglianza visiva finalizzati a monitorarne l'attività professionale, allo scopo di verificare la fondatezza dei sospetti di infedeltà dell'imputato, che erano stati segnalati dall'A.I.S.I. La natura documentale delle videoregistrazioni eseguite nell'ufficio del ricorrente, del resto, era stata già affermata da Sez. 1, n. 13649 del 09/09/2021, dep. 2022, IO, cit., che, con argomenti condivisibili e meritevoli di richiamo - corroborati dal riferimento ai principi di diritto affermati da Sez. 2, n. 2890 del 16/1/2015, Boudhraa, Rv. 262288 - 01; Sez. 5, n. 34842 del 12/07/2011, Volpi, Rv. 250947 - 01; Sez. 5, n. 20722 del 18/03/2010, [...], Rv. 247588 - 01 -, aveva evidenziato che le videoregistrazioni eseguite nell'ufficio del ricorrente non concretizzavano alcuna violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., soggiacendo a uno statuto processuale diverso da quello delle intercettazioni, che «è collegabile a quello della prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen.». Né potrebbe essere diversamente, essendo evidente che, nel caso di specie, l'attività di nnonitoraggio pre-procedinnentale eseguita nei confronti di LT IO non perseguiva obiettivi investigativi in senso proprio. Il monitoraggio eseguito nella stanza ministeriale dell'imputato, infatti, era riconducibile all'esercizio di un potere di controllo preventivo e di vigilanza gerarchica dell'operato del ricorrente, precedente all'emersione di notizie di reato, tale non potendo ritenersi, per le ragioni che si sono esposte nei paragrafi 10 e 10.1, la segnalazione effettuata dall'A.I.S.I. 51 Discende da tali considerazioni che i comportamenti dei superiori gerarchici di IO non potevano ritenersi elusivi delle norme codicistiche che presidiano la tutela dell'indagato in materia di intercettazioni. È incontestabile, del resto, che la notizia di reato relativa ai comportamenti infedeli controversi veniva formalizzata dai superiori gerarchici di IO, senza alcun ritardo, immediatamente dopo che, dall'esame delle immagini delle videoregistrazioni, emergeva che l'imputato aveva fotografato alcuni documenti nella sua stanza e li aveva trasferiti in una memoria elettronica portatile, che portava fuori dallo stabile dello Stato Maggiore della Difesa dove prestava servizio. La ricostruzione posta a fondamento delle decisioni di merito, perfettamente coincidente, pertanto, appare ineccepibile, non essendo dubitabile che solo dopo l'emersione delle condotte infedeli poste in essere da LT IO si poteva procedere alla sua iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen. Soltanto in quel momento, dunque, si acquisiva la contezza - amministrativa, ma anche pre-procedimentale - che l'imputato si era impossessato di notizie riservate, che intendeva utilizzare al di fuori delle prerogative delle sue mansioni professionali di Capitano di fregata della Marina Militare Italiana, in servizio presso la Sezione Analisi Strategica dello Stato Maggiore della Difesa. 10.3. In questa, univoca, cornice, occorre considerare le residue, correlate, doglianze, relative all'inattendibilità probatoria degli esiti delle verifiche compiute dall'Ing. Alessandro PE sulle videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio del ricorrente, a conclusione delle operazioni peritali delegategli dalla Corte di assise di Roma, che appaiono smentite dalle emergenze processuali. Non può, invero, non rilevarsi, in linea con quanto concordemente affermato dalle decisioni di merito, che le conclusioni dal perito nominato dalla Corte di primo grado risultano pienamente corroborative dell'assunto accusatorio e non sono confutate dagli esiti della consulenza tecnica della difesa, pur pregevolmente argomentati, svolta dall'Ing. CE OR. La Corte di assise di appello di Roma, invero, evidenziava che il perito nominato nel giudizio di primo grado aveva risposto in termini esaurienti e privi di discrasie, metodologiche e argomentative, ai quesiti che gli erano stati rivolti in sede di conferimento dell'incarico. Le conclusioni alle quali giungeva l'Ing. PE, dunque, apparivano esaustive sotto il profilo della verifica dell'attendibilità delle videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio di IO - che costituivano il fulcro degli accertamenti peritali demandatigli - e rendevano superflue le ulteriori verifiche invocate dalla difesa del ricorrente, consistenti nel procedere a 52 un'analisi suppletiva delle riprese visive in questione, ricorrendo al sistema denominato Covidence Oculus Nxt Gen 4G. Su questo profilo e sulla superfluità delle verifiche peritali suppletive invocate nell'interesse del ricorrente, appare opportuno richiamare il passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 49 e 50 della decisione di primo grado, espressamente citato a pagina 9 della sentenza impugnata, in cui, in merito alle questioni metodologiche sollevate dall'Ing. OR, si evidenziava: «Invero, il consulente sposta il 'focus' sul dispositivo, il Covidence Oculus Nxt Gen 4G, che non rientrava nell'oggetto della perizia e dei quesiti formulati all'esperto nel contraddittorio delle parti, aventi la finalità di accertare se la workstation HP Z440, ossia l'unico dispositivo nell'immediata disponibilità del Col. EA per effettuare il monitoraggio a distanza, avesse o meno la possibilità di registrare/ascoltare l'audio delle video riprese. L'accertamento peritale ha escluso una tale possibilità, essendo il sistema Milestone configurato esclusivamente per la videoripresa [...]». Ne discendeva che, facendo corretta applicazione dei parametri ermeneutici riconducibili alla disposizione dell'art. 603 cod. proc. pen., la Corte territoriale, nel passaggio argonnentativo esplicitato a pagina 10 della decisione censurata, sulla scorta dei chiarimenti dell'Ing. PE, evidenziava, con argomenti che appaiono ineccepibili, che non si ravvisava «la necessità di disporre una ulteriore perizia, dal momento che qualsiasi risultato degli accertamenti tecnici supplementari non scalfirebbe l'efficacia probatoria della ripresa dei comportamenti dell'imputato ad opera delle telecamere, i quali come condivisibilmente osservato dalla Corte d'Assise [...], sono già di per sé dotati di univoca ed elevata capacità dimostrativa della condotta di apprensione illecita dei documenti posta in essere dal medesimo». A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che gli esiti della perizia svolta dall'Ing. PE, nelle decisioni di merito, non venivano valutati isolatamente, ma in correlazione alle testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado, rese dai superiori gerarchici dell'imputato - alti ufficiali dell'Esercito Italiani dotati di "elevata affidabilità" per il loro rango militare particolarmente qualificato -, che, risultavano, di per sé sole, idonee a corroborare l'assunto accusatorio relativo alla rilevanza probatoria delle videoregistrazioni eseguite nelle stanza ministeriale del ricorrente. Queste conclusioni, a ben vedere, si impongono alla luce del principio di diritto, affermato da Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, [...], Rv. 271210 - 01, correttamente richiamato dalla Corte di merito, secondo cui: «Il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato anche attraverso una 53 testimonianza, ed il grado di minore affidabilità della prova dichiarativa non implica l'inutilizzabilità di quest'ultima». A ulteriore sostegno di tali conclusioni appare opportuno richiamare il più recente principio di diritto, affermato da Sez. 4, n. 24583 del 28/05/2024, [...], Rv. 286531 - 01, secondo cui: «In tema di prove, è utilizzabile la deposizione degli ufficiali o degli agenti di polizia sul contenuto di immagini videoriprese nel corso di un servizio di osservazione, nel caso in cui la registrazione delle immagini si sia danneggiata per problemi tecnici, non incidendo il sopravvenuto danneggiamento del supporto sull'originaria utilizzabilità della prova e non risultando tale deposizione vietata ai sensi dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.». 10.4. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza dell'ottavo motivo di ricorso. 11. Deve ritenersi infondato il nono motivo di ricorso, articolato nel punto 9 ed esposto nelle pagine 180-186, proposto in correlazione con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di ritenere inutilizzabili tutti i documenti, i dispositivi elettronici, i supporti informatici e i reperti sequestrati, che non erano stati acquisiti al fascicolo del dibattimento, non essendo stata consentita l'ostensione di tali mezzi istruttori. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva che risulta prospettata in termini assimilabili a quelli esaminati nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo di ricorso, che si sono passati in rassegna nei paragrafi 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 6.1 e 7, ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle doglianze che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi sulle ragioni che ne impongono il respingimento. Alle considerazioni esposte nei paragrafi richiamati, occorre soltanto aggiungere che la mancata ostensione di una parte del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari non comporta, ex se, alcuna preclusione in ordine alla possibilità che sulla rilevanza di tali mezzi istruttori possano essere assunte le testimonianze dei soggetti che hanno compiuto, in tutto o in parte, gli accertamenti da cui trae origine il giudizio di responsabilità formulato nei confronti di IO. A conferma di quanto si sta affermando non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287772 - 04, che costituisce un precedente in termini, essendo stato affermato nel procedimento che concludeva il giudizio militare nei confronti - j 7 dell'odierno ricorrente, secondo cui: «In tema di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, l'attinenza ai temi della forza, della preparazione e della difesa militare dello Stato dei documenti divulgati dall'imputato, non ostensibili processualmente, può essere provata in giudizio mediante la deposizione di soggetti di elevata affidabilità che ne illustrino gli ambiti di inerenza, pur senza disvelare il contenuto specifico delle informazioni». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del nono motivo di ricorso. 12. Parimenti infondato deve ritenersi per il decimo motivo di ricorso, articolato nel punto 10 ed esposto nelle pagine 186-194, che veniva proposto in correlazione con la doglianza precedente, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di ritenere ostensibili i documenti, i dispositivi elettronici, i supporti informatici e i reperti, connotatati da riservatezza, sottoposti a sequestro probatorio nel corso delle indagini preliminari. Non può, anche in questo caso, non rilevarsi che ci si trova di fronte a una censura difensiva che risulta prospettata in termini assimilabili a quelli esaminati nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo di ricorso, che si sono passati in rassegna nei paragrafi 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 6.1 e 7, ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle doglianze che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che ne impongono il respingimento. Queste considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza del decimo motivo di ricorso. 13. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per l'undicesimo motivo, articolato nel punto 11 ed esposto nelle pagine 195-207, che veniva proposto, anche in questo caso, in correlazione con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente all'inutilizzabilità, diretta e indiretta, di tutte le informazioni - derivanti da atti, documenti, dispositivi informatici, beni e dichiarazioni - coperte dal "segreto N.A.T.O.", rilevante ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa del 1951. Si tratta, ancora una volta, di una censura difensiva che risulta prospettata in termini assimilabili a quelli già vagliati nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo dell'atto di impugnazione in esame, che si sono passati in rassegna nei paragrafi 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 6.1 e 7, ai quali occorre rinviare per 55 la compiuta disamina delle doglianze che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi sulle ragioni che ne impongono il respingimento. Queste considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza dell'undicesimo motivo di ricorso. 14. Deve ritenersi inammissibile il dodicesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 12 ed esposto nelle pagine 208-223, con cui si deduceva l'illegittimità costituzionale della legge n. 1226 del 1954, nella parte in cui autorizzava la ratifica dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa del 1951, per violazione degli artt. 3, 11, 24 e 111 Cost., alla quale andava correlata l'illegittimità costituzionale degli artt. 202 e 256-ter cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Osserva il Collegio che la ricostruzione sistematica posta a fondamento della decisione impugnata è pienamente conforme ai principi dell'ordinamento giuridico italiano, essendo incontroverso che i documenti riconducibili alla N.A.T.O. venivano ritenuti non ostensibili sulla base di una scelta che, sebbene incida sulle modalità di esercizio dei diritti di difesa dell'imputato, si imponeva alla luce dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa del 1951, che prefigura un regime di inviolabilità che trae il suo fondamento dall'art. 11 Cost., che assicura copertura costituzionale alla norma convenzionale. Si è già detto, del resto, nei paragrafi 4.1 e 4.2, ai quali si deve rinviare ulteriormente, che l'inviolabilità della documentazione controversa non dipendeva dall'esercizio di un potere discrezionale dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma dal contenuto della Nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del D.I.S. e della Nota riservata trasmessa il 6 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il regime di inviolabilità dei documenti riservati di cui al capo A, dunque, traeva il suo fondamento dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, che è una disposizione convenzionale di rango sovraordinato rispetto alle norme codicistiche. Ne consegue che, pur essendo vero che la difesa del ricorrente non aveva avuto la possibilità di estrarre una copia forense di tutte le immagini contenute nella scheda Micro SD Kingston, sequestrata dal Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri il 30 marzo 2021, è parimenti vero che tale limitazione discendeva dalla necessità di assicurare una tutela adeguata ai documenti coperti dal "segreto N.A.T.O.", derivante dalla Convenzione di Ottawa, alla quale il nostro ordinamento si è conformato con la legge n. 1226 del 1954, a cui è assicurata la copertura costituzionale dall'art. 11 Cost. Non può, in proposito, non rilevarsi che l'art. 11 Cost. consente di inquadrare le limitazioni di sovranità imposte al nostro sistema penale derivanti 56 dalla partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, legittimando, al contempo, le conseguenze che ne derivano sul piano delle forme di tutela delle prerogative delle parti processuali. Questa lettura dell'art. 11 Cost. è imposta dalla teoria del primato dell'ordinamento internazionale, che, come, da ultimo, affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 luglio 2025, n. 121, non consente allo Stato italiano di invocare norme «di diritto nazionale, quand'anche di rango costituzionale [...]», fatta salva la ricorrenza di eventuali controlimiti, per contrastare disposizioni di diritto sovranazionale, atteso che, se così non fosse, si finirebbe per minare l'efficacia degli accordi convenzionali recepiti dal nostro Paese (Corte cost., sent. n. 121 del 2025). La Corte costituzionale, invero, ormai da tempo, ha manifestato una chiara consapevolezza della difficoltà di individuare una soluzione sistematica «armonica e complementare che consente di cogliere appieno l'integrazione tra le garanzie sancite dalle diverse fonti [...]», di cui sono inequivocabile espressione i principi affermati nella sentenza 30 ottobre 2024, n. 181, che si colloca su una linea interpretativa omogenea rispetto a quella prefigurata dalla pronunzia n. 121 del 2025, sopra richiamata (Corte cost., sent. n. 181 del 2024). Tuttavia, questa consapevolezza non può comportare un indebolimento o un'attenuazione della teoria del primato dell'ordinamento internazionale, al quale si ispira l'art. 11 Cost., che garantisce un equilibrio tra l'ordinamento nazionale e quello sovranazionale, al quale deve attribuirsi un rilievo preminente, più volte ribadito dal Giudice delle leggi, fin dalla risalente sentenza n. 86 del 1977. Resta salva, naturalmente, l'applicazione di eventuali controlimiti - introdotti, com'è noto, dalla sentenza della Corte costituzionale 17 dicembre 1973, n. 183 -, che, però, non rilevano nel caso di specie. In questa cornice, assume un rilievo centrale la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977, cui ci è già riferiti, sia pure incidentalmente, nel paragrafo 4.3, laddove ha affermato l'esistenza di una correlazione inscindibile tra la teoria del primato del diritto internazionale e le esigenze di sicurezza del nostro Paese, garantita dal recepimento di una nozione di segreto che «involge il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e, al limite, alla stessa sua sopravvivenza [...]». Tale correlazione comporta la necessità di ribadire che l'interesse alla sicurezza dello Stato deve ritenersi «preminente su ogni altro in tutti gli ordinamenti statali, quale ne sia il regime politico, e trova espressione, nel nostro testo costituzionale, nella formula solenne dell'art. 52, che afferma essere 57 sacro dovere del cittadino la difesa della Patria» (Corte cost., sent. n. 86 del 1977, cit.). Se così è, non vi sono spazi ermeneutici per ritenere che la scelta di ratificare nel nostro ordinamento la Convenzione di Ottawa del 1951, comporti un pregiudizio costituzionalmente insuperabile e ingiustificato delle garanzie individuali dell'imputato, essendo evidente la preminenza dell'interesse superiore dello Stato italiano alla "propria integrità territoriale" - per usare le icastiche parole delle sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977 -, di cui l'adesione del nostro Paese all'Alleanza Atlantica costituisce inequivocabile e, allo stato, invalicabile espressione. D'altra parte, il potere di garantire la riservatezza delle informazioni che possono comportare un pregiudizio per la sicurezza dello Stato italiano ha un suo limite costituzionale intrinseco, che trae il suo fondamento dal combinato disposto degli art. 94 e 95 Cost., rappresentato - in termini analoghi a quanto si verificava per la nota riservata della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2023, più volte richiamata - dalla valutazione ultima degli interessi nazionali, di volta in volta, rilevanti, che spetta al Governo italiano, che è la più alta espressione del potere esecutivo. A sostegno di quanto si sta affermando, ancora una volta, appare opportuno richiamare le conclusioni alle quali giungeva la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977, che affermava: «Rimane sempre [...] la responsabilità generale ed istituzionale di ogni Governo, ribadita esplicitamente negli articoli 94 e 95 della Costituzione, responsabilità che può essere fatta valere dal Parlamento in tutti i modi consentiti dalla stessa Costituzione» (Corte cost., sent. n. 86 del 1977, cit.). La responsabilità generale e istituzionale del Governo italiano, del resto, è la conseguenza del fatto che quella governativa è la «sede normale di controllo nel merito delle più alte e più gravi decisioni dell'Esecutivo ed è, quindi, quella la sede naturale nella quale l'Esecutivo deve dare conto del suo operato rivestente carattere politico: è dinanzi alla rappresentanza del popolo, cui appartiene quella sovranità che potrebbe essere intaccata [...], che il Governo deve giustificare il suo comportamento ed è la rappresentanza popolare che può adottare le misure più idonee per garantire la sicurezza di cui trattasi» (Corte cost., sent. n. 86 del 1977, cit.). 14.1. Ribadita la responsabilità politica, "generale e istituzionale", del Governo nella valutazione dell'interesse superiore dello Stato italiano alla "propria integrità territoriale", assume un rilievo ermeneutico secondario il richiamo, effettuato dalla Corte di assise di appello di Roma, pur nel contesto di un percorso argomentativo che perveniva a esiti corretti, alla sentenza della 58 lì Corte costituzionale 3 marzo 1997, n. 58, che riguarda un ambito applicativo non del tutto sovrapponibile a quello oggetto di vaglio. Tale pronuncia, infatti, riguardava la legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 30 gennaio 1963, n. 300, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957», nella parte in cui attribuiva al Ministro della Giustizia, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello stesso Accordo convenzionale, la facoltà di concedere l'estradizione di un soggetto che si trovava nel territorio italiano, che venivano ritenuti conformi agli artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, e 112 Cost. Invero, la pronuncia di costituzionalità n. 58 del 1997, intervenuta nell'A ffaire Priebke, riguarda un ambito applicativo non del tutto sovrapponibile a quello in esame, com'è evidente dal passaggio in cui il Giudice delle leggi, nell'esaminare la rilevanza dell'art. 8 della Convenzione di Parigi del 1957, evidenziava che tale disposizione è «una norma di diritto internazionale pattizio, rivolta agli Stati contraenti e non operante direttamente negli ordinamenti interni di questi. Essa attribuisce allo Stato richiesto che abbia in corso un procedimento penale per lo stesso fatto nei confronti del soggetto di cui è chiesta l'estradizione, la facoltà di rifiutarla: ponendo dunque un limite all'estensione dell'obbligo di concedere l'estradizione, che costituisce l'oggetto principale della convenzione [...]». L'art. 7 della Convenzione di Ottawa, invece, opera su un diverso piano ordinamentale, traendo il suo fondamento dalla previsione dell'art. 11 Cost., in virtù del quale le norme dell'ordinamento italiano devono ritenersi recessive rispetto a quelle relative agli accordi stipulati dal nostro Paese con l'Alleanza Atlantica, la cui preminente operatività deriva dalle esigenze superiori di sicurezza dell'Italia, richiamate e ribadite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa, dunque, rende evidente che, nel caso in esame, non si è verificata alcuna situazione di pregiudizio delle prerogative difensive di LT IO incompatibile con gli artt. 3, 11, 24 e 111 Cost., traendo le limitazioni processuali, pur patite dal ricorrente, dalle esigenze di tutela della sicurezza, nazionale e internazionale, imposte al nostro Paese dalla sua adesione all'Alleanza Atlantica, di cui i principi ai quali si ispira l'Accordo convenzionale del 1951 sono, tuttora, insuperabile baluardo. Ciò, peraltro, senza che le diverse modalità di esercizio del diritto di difesa che conseguono alla salvaguardia di tali principi rendano impossibile o estremamente difficile la posizione processuale dell'imputato, alla luce di quanto 59 sopra ricordato in termini di garanzie processuali di verifica delle basi probatorie (v. supra il paragrafo 4.3. del Considerato in diritto). 14.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del dodicesimo motivo di ricorso e contestualmente di ritenere manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate con la doglianza in esame. 15. Deve ritenersi infondato il tredicesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 13 ed esposto nelle pagine 224-227, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente all'incongrua valutazione del compendio probatorio acquisito nei confronti di LT IO, che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare alla luce del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, disatteso nel caso di specie, essendo evidente che non si era dato adeguato conto della pertinenza e della rilevanza delle fonti di prova acquisite rispetto all'ipotesi accusatoria. Osserva il Collegio che, nell'univoca cornice probatoria descritta nei paragrafi precedenti, le ipotesi alternative, prospettate in termini, suggestivi ma congetturali, dal difensore del ricorrente, trascurano di considerare che le modalità dell'incontro tra LT IO e IT RO, che avveniva in un parcheggio del quartiere EUR di Roma, ubicato nelle adiacenze di Via Caduti della Resistenza, nel pomeriggio del 30 marzo 2021, in uno ai tempi, estremamente contenuti, di permanenza del secondo dei due soggetti all'interno del veicolo dell'imputato, dimostrava che l'unica ragione dell'incontro era quella di concludere lo scambio tra la scheda Micro SD Kingston e la somma di 5.000,00 euro, precedentemente pattuita per la consegna dei documenti riservati di cui al capo A. Corroborava, del resto, questa ricostruzione degli eventi criminosi la circostanza, ritenuta incontroversa, che RO, dopo essere salito sul veicolo di IO, percorreva insieme allo stesso un breve tratto di strada, concluso il quale l'autovettura si fermava per consentire al cittadino russo di scendere dal mezzo dell'imputato e allontanarsi rapidamente dal luogo della consegna della scheda. La Corte di merito, peraltro, non valutava i rapporti tra IO e RO alla luce del solo incontro culminato nell'arresto del ricorrente da parte del Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri, correlandoli alle residue emergenze processuali ed evidenziando, in termini condivisibili, a pagina 13 della decisione impugnata, che «l'incontro con scambio del 30 marzo 2021 è stato preceduto da scambi (magari non di denaro, ma di proposte, promesse, progetti, lusinghe, manifestazioni delle condizioni e degli interessi di ciascuno), incontri e contatti (quantomeno per concordare i dettagli e le modalità dell'incontro del 30 marzo): 60 IO non ha di certo fatto salire a bordo della sua auto "un perfetto sconosciuto"». Ne conseguiva che «l'oggetto dello scambio prezzolato e tutto il contesto delle condotte poste in essere dai protagonisti della vicenda non consentono di ipotizzare che la cessione di documenti segreti e riservati sia avvenuta in favore di persona diversa da un soggetto agente per conto e nell'interesse della Russia». Ne deriva che la possibilità di ricostruire in termini alternativi a quelli prefigurati dalle decisioni di merito le ragioni e le modalità della consegna della scheda Micro SD Kingston, sequestrata il 30 marzo 2021, si poneva, inevitabilmente, in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, [...], Rv. 278237 - 01; Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, [...], Rv. 272995 - 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, [...], Rv. 260813 - 01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627 - 01). Questo orientamento, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che si attaglia perfettamente al caso di specie e non consente di rivalutare il compendio probatorio acquisito nei confronti di LT IO, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, [...], Rv. 261220 - 01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, [...], Rv. 228401 - 01; Sez. 1, n. 1718 del 21/12/1999, dep. 2000, Widman, Rv. 215343 - 01; Sez. 6, n. 4688 del 28/03/1995, Layne, Rv. 201152 - 01). 61 Queste ragioni impongono di ritenere infondato il tredicesimo motivo dell'atto di impugnazione in esame. 16. Deve ritenersi infondato il quattordicesimo motivo, articolato nel punto 14 ed esposto nelle pagine 228-236, proposto in correlazione con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il nono motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito condannato LT IO senza consentire al suo difensore di interloquire sui mezzi istruttori decisivi per la formulazione del giudizio di colpevolezza, valutati solo alla luce dei testimoni che avevano acquisito o visionato le fonti di prova utilizzate. Si tratta, ancora una volta, di una censura difensiva che risulta prospettata in termini assimilabili a quelli esaminati nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto e nel nono motivo di ricorso, che si sono passati in rassegna nei paragrafi 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 6.1, 7 e 11, ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle doglianze che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi sulle ragioni che ne impongono il respingimento. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del quattordicesimo motivo di ricorso. 17. Parimenti infondato deve ritenersi il quindicesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 15 ed esposto nelle pagine 236-249, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni per le quali le videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio di LT IO erano idonee a dimostrare le condotte di procacciamento di informazioni contestate all'imputato al capo A, non essendo possibile desumere da tali immagini la natura riservata dei documenti controversi. Non occorre, innanzitutto, soffermarsi ulteriormente sulla natura pre- procedimentale e sulla rilevanza probatoria delle videoregistrazioni eseguite all'interno dell'ufficio del ricorrente, che, essendo riconducibili ai documenti, venivano acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., in linea con la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a seguito di Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, [...], cit. Su questi profili, è sufficiente rinviare ai passaggi argomentativi dedicati alla rilevanza probatoria delle videoregistrazioni eseguite nell'ufficio di IO nei paragrafi 10, 10.1, 10.2 e 10.3 e alla giurisprudenza di legittimità richiamata in tale ambito - in linea con Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, cit. (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Di Benedetto, cit.; Sez. 3, n. 46516 del 13/09/2016, [...], cit.; 62 Sez. 5, n. 46307 del 20/10/2004, [...], cit.; Sez. 5, n. 6887 del 13/04/1999, [...], cit.) —, che rendono evidente come l'assunto difensivo sottostante alla doglianza in esame sia smentito dalle emergenze processuali, univocamente orientate in senso sfavorevole all'imputato. Questi elementi probatori, di cui occorre ribadire l'origine pre- procedimentale e la rilevanza probatoria documentale, peraltro, venivano corroborati dalle testimonianze acquisite nel dibattimento di primo grado, la cui elevata attendibilità veniva ripetutamente affermata dalla Corte di merito, essendo state tali deposizioni rese dagli alti ufficiali dell'Esercito Italiano che avevano compiuto le verifiche da cui traeva origine il presente procedimento, che ribadivano l'univocità dei risultati delle videoregistrazioni eseguite nell'ufficio di IO. Anche in questo caso, non occorre soffermarsi ulteriormente su tali, pur significativi, profili probatori, valutati alla luce delle verifiche peritali eseguite dall'Ing. Alessandro PE, essendo, in proposito, sufficiente richiamare le considerazioni svolte nei paragrafi 10.3 e 11, mediante diffusi richiami giurisprudenziali, ai quali occorre rinviare (Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, IO, Rv. 287772 - 04; Sez. 4, n. 24583 del 28/05/2024, [...], cit.; Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, [...]). Ne discende che la rivalutazione dei fatti di reato contestati all'imputato ai capi A e B, invocata dalla difesa del ricorrente, deve essere esclusa sulla base degli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che, nel loro complesso, non consentivano di ipotizzare una diversa sequenza degli avvenimenti conclusasi con l'arresto dell'imputato da parte del Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri, eseguito nel pomeriggio del 30 marzo 2021, per le ragioni compiutamente esplicitate nel paragrafo 15, alle quali occorre rinviare, in relazione alla disamina del tredicesimo motivo dell'atto d'impugnazione in esame, con cui si censurava l'inosservanza del principio dell'o/tre ogni ragionevole dubbio nella valutazione del compendio probatorio. A queste, pur dirimenti, considerazioni, in linea con la giurisprudenza richiamata nel paragrafo 15, cui si rinvia ulteriormente, occorre aggiungere il riferimento al principio di diritto, risalente e tuttora insuperato, affermato da Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, [...], Rv. 186149 - 01, che non consente la rivalutazione degli accadimenti criminosi, sfociati nell'arresto di IO, sulla base di prospettazioni meramente congetturali, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, la differenza tra massima di esperienza e mera congettura risiede nel fatto che nel primo caso il dato è stato già, o viene comunque, sottoposto a verifica empirica e quindi la massima può essere formulata nella scorta delrid quod plerumque accidit", mentre nel secondo caso tale verifica non vi è stata, né può esservi, ed essa resta affidata ad un nuovo 63 ...2 --' calcolo di possibilità, sicché la massima rimane insuscettibile di verifica empirica e quindi di dimostrazione. Pertanto, poiché il giudizio che viene formulato a conclusione del processo penale non può mai essere di probabilità, ma di certezza, possono trovare ingresso, nella concatenazione logica di vari sillogismi in cui si sostanzia la motivazione, anche le massime di esperienza, non certo le mere conseguenze». Queste considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza del quindicesimo motivo di ricorso. 18. Deve ritenersi infondato il sedicesimo motivo, articolato nel punto 16 ed esposto nelle pagine 249-252, proposto in correlazione con il tredicesimo e il quindicesimo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di assise di appello di Roma dato esaustivo conto delle ragioni per le quali l'arresto in flagranza di reato di LT IO, eseguito dai Carabinieri del Reparto Operativo Speciale il 30 marzo 2021, doveva ritenersi dimostrativo del procacciamento delle informazioni in favore di IT RO, contestato all'imputato al capo A. Si tratta, a ben vedere, di una doglianza che appare prospettata in termini assimilabili a quelli già vagliati nel tredicesimo e nel quindicesimo motivo dell'atto d'impugnazione in esame, che si sono passati in rassegna nei paragrafi 15 e 17, ai quali occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere la censura difensiva in esame immeritevole di accoglimento. Queste considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza del sedicesimo motivo di ricorso. 19. Deve ritenersi infondato il diciassettesimo motivo, articolato nel punto 17 ed esposto nelle pagine 252-272, proposto in correlazione con il sesto motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni per le quali gli esiti della consulenza tecnica della difesa, svolta dall'Ing. CE OR, non consentivano di ritenere prive di univocità probatoria le risultanze delle verifiche eseguite sui dispositivi informatici sottoposti a sequestro probatorio nel corso delle indagini preliminari. Si tratta, invero, di una doglianza che appare prospettata in termini assimilabili a quella esaminata nel sesto motivo dell'atto d'impugnazione presentato nell'interesse di LT IO, che si è passato in rassegna nel paragrafo 8, al quale occorre rinviare (unitamente alle considerazioni svolte nel 64 paragrafo 9) per la compiuta ricognizione delle ragioni che ne impongono il rigetto. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del diciassettesimo motivo di ricorso. 20. Parimenti infondato deve ritenersi il diciottesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 18 ed esposto nelle pagine 272-278, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano la riqualificazione delle condotte rivelative ascritte a LT a IO al capo A nella forma tentata, anziché in quella consumata oggetto di contestazione, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati i comportamenti criminosi controversi. Osserva il Collegio che la condotta di rivelazione di cui all'art. 261 cod. pen. costituisce un comportamento che comporta l'ingresso di una notizia segreta o riservata, rilevante ai sensi dell'art. 256 cod. pen., nella sfera di disponibilità di un soggetto non autorizzato a riceverla. Ne discende che la configurazione di tale fattispecie non richiede la dimostrazione dell'effettiva fruizione da parte del destinatario della notizia oggetto della rivelazione, atteso che il disvalore penale del fatto è collegato al comportamento criminoso dell'agente, che si perfeziona con la trasmissione dell'informazione. La notizia rivelata, in particolare, deve riguardare l'interesse della sicurezza nazionale o l'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, richiamati dall'art. 256, primo comma, cod. pen., al quale rinvia espressamente l'art. 261 cod. pen. Queste conclusioni si impongono alla luce della giurisprudenza di questa Corte, risalente e consolidata, a proposito della quale occorre richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 1265 del 29/11/2006, dep. 2007, [...], Rv. 236225 - 01, secondo cui: «Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la P.A., ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato». Nella stessa direzione ermeneutica, più recentemente, si è espressa Sez. 6, n. 49526 del 03/10/2017, RE, Rv. 271565 - 01, secondo cui: «Il reato di rivelazione di segreti di ufficio, previsto dall'art. 326, comma primo, cod. pen., è un reato di pericolo concreto, posto a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la cui configurabilità va esclusa 65 solo con riferimento alla divulgazione di notizie futili o insignificanti, ma non in relazione a notizie inesatte». A conclusioni differenti deve giungersi nell'ipotesi in cui la condotta rivelativa posta in essere dall'agente si concretizza attraverso una sequenza di comportamenti, che, se non conclusa secondo il progetto criminoso originariamente prefigurato, legittima la configurazione del tentativo, essendo evidente che, in questo caso, è ipotizzabile l'interruzione della successione delle azioni, il cui fine ultimo non si è realizzato. In tali ipotesi però, viene in rilievo un'ulteriore questione ermeneutica, pacificamente differente da quella che si sta considerando, relativa alla possibilità che gli atti preparatori di una sequenza criminosa siano sanzionati penalmente, che è certamente ammissibile laddove i comportamenti esaminati «rivelino, sulla base di una valutazione "ex ante" e indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei, l'adeguatezza causale nella sequenza operativa che conduce alla consumazione del delitto e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto, dimostrando contemporaneamente, per la loro essenza ed il contesto nel quale s'inseriscono, l'intenzione dell'agente di commettere il delitto» (Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008. P., Rv. 240736 - 01). Di questi, complessi, profili ermeneutici, a ben vedere, si mostrava pienamente consapevole la Corte di assise di appello di Roma, che, nel passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 23 e 24 della decisione impugnata, osservava «che il supporto magnetico contenente le informazioni segrete era stato consegnato dall'imputato a soggetto non autorizzato a riceverlo [...], il quale aveva conseguito autonoma disponibilità del materiale "proibito", rinvenuto all'interno di un borsello di cuoio indossato dal cittadino russo al momento del controllo di polizia giudiziaria [...]». Ne conseguiva che, al momento dell'arresto in flagranza dell'imputato da parte del Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri, la «trasmissione delle notizie segrete era già avvenuta, e con essa il perfezionamento della condotta illecita, non essendo necessaria l'effettiva fruizione da parte del destinatario dei contenuti del documento». A ulteriore e definitiva conferma di quanto si sta affermando non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 12096 del 20/11/2024, dep. 2025, IO, Rv. 287772 - 04, nel procedimento che concludeva il giudizio militare celebrato nei confronti di LT IO, che occorre ribadire ulteriormente, secondo cui: «In tema di reati militari, il delitto di rivelazione di segreti a scopo di spionaggio, di cui all'art. 86 cod. pen. mil . pace, è punibile a titolo di tentativo solo quando la condotta, per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, è interrotta prima che si sia realizzato l'ingresso della notizia segreta nella sfera di disponibilità di un soggetto non autorizzato a 66 riceverla, non essendo necessaria, per il perfezionamento del reato, la dimostrazione della effettiva fruizione, da parte del destinatario, della notizia oggetto di cessione». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del diciottesimo motivo di ricorso. 21. Deve ritenersi inammissibile il diciannovesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 19 ed esposto nelle pagine 279-282, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della decisione impugnata, per non avere la Corte di assise di appello di Roma dato adeguato conto delle ragioni che, relativamente al reato di cui capo A, imponevano di qualificare come riservati i reperti G, I, M, N, S e T, che, al contrario, risultavano sprovvisti di connotazioni di riservatezza. Osserva il Collegio che la circostanza, incontroversa, della mancata classificazione dei documenti relativi ai reperti G, I, M, N, S e T, riscontrata al momento dell'arresto in flagranza di reato di LT IO, avvenuto il 30 marzo 2021, non assume un rilievo decisivo ai fini della configurazione dell'ipotesi delittuosa di cui al capo A. Le connotazioni di segretezza di un'informazione, infatti, prescindono dalla sua classificazione amministrativa, derivando esclusivamente dall'oggetto del procacciamento, che, come affermato nell'art. 256, primo comma, cod. pen., deve riguardare notizie che «nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete [...]». L'informazione connotata da segretezza, invero, è tale per la sua natura e per il suo intrinseco contenuto, con la conseguenza che, ai fini penalistici, si prescinde da una formale classificazione amministrativa, che non è necessaria e non incide sulla qualificazione della notizia della cui divulgazione, di volta in volta, si controverte. A queste conclusioni, del resto, la giurisprudenza di questa Corte era giunta già sul finire degli anni Novanta, affermando in Sez. 6, n. 1289 del 25/10/1999, dep. 2000, Galati, Rv. 216408 - 01, in una pronuncia intervenuta nell'ambito della soppressione, falsificazione e sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, prefigurata dall'art. 255 cod. pen., il seguente principio di diritto, che, pur nella sua lunghezza, appare opportuno richiamare nella sua interezza: «In tema di soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, di cui all'art. 255 cod. pen., gli "atti o documenti" menzionati da tale articolo sono oggetto di tutela penale quali entità materiali aventi un contenuto tale da consentire di qualificarli come "concernenti la sicurezza dello Stato o altro interesse politico, interno o 67 internazionale, dello Stato". A tal fine, occorre fare riferimento alla normativa in tema di "segreto di Stato" e di "divieto di pubblicazione", come imposto dall'art. 18 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che rinvia, per la definizione di segreto interessante le fattispecie di cui al Libro II, Titolo I, Capo I e V del codice penale, a quella datane dagli artt. 1 e 12 della medesima legge. In particolare, l'art. 12 della legge n. 801 del 1977, nel definire concettualmente tale nozione, prescinde dalla esistenza di una formale indicazione dell'autorità competente circa il carattere segreto di atti o documenti (c.d. "classificazione di atti o di notizie"), riferendosi dunque anche a quegli atti che, pure in assenza di esplicito intervento qualificatorio dell'autorità, possiedano un carattere di segretezza per essere inerenti alla sicurezza dello Stato o alle altre finalità e interessi previsti dalla legge. Ne discende che, allorché non sia intervenuto un provvedimento di classificazione, la natura segreta di un atto, di un documento o di una notizia, ove venga in questione l'applicazione di una fattispecie che a quella nozione si richiami, deve essere accertata dall'autorità giudiziaria, con riferimento ai parametri indicati dalla legge n. 801 del 1977 e tenendo conto, come utile criterio orientativo, delle direttive n. 2001 del 30 luglio 1985 e n. 4112/1 del 10 gennaio 1986 emanate dal Presidente del Consiglio ai fini di una più analitica individuazione degli atti o documenti coperti da segreto di Stato». Quello che, quindi, assume rilievo, per definire le connotazioni di segretezza di un'informazione oggetto di procacciamento è il suo contenuto - che deve riguardare la sicurezza ovvero gli interessi politici, interni o internazionali, dello Stato -, sul quale deve essere eseguito, nei termini che sopra si sono ricordati, un controllo adeguato da parte dell'autorità giudiziaria, tanto di merito quanto di legittimità, che deve accertare se la notizia divulgata possieda caratteristiche tali da potere ricondurre la sua diffusione da parte del soggetto attivo del reato ai parametri stabiliti dagli artt. 256 e 261 cod. pen. Ricostruite in questi termini le ipotesi di reato contestate a IO al capo A, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, 257, 261, primo e terzo comma, cod. pen., non può che ribadirsi l'inammissibilità della doglianza in esame, essendo incontroverso che la Corte di merito, in linea con la decisione di primo grado, si soffermava, con argomenti pienamente condivisibili, sulle connotazioni di segretezza dei documenti di cui ai reperti G, I, M, N, S e T, le cui caratteristiche, a prescindere della classificazione delle relative informazioni, ne impedivano l'ostensione. Tali connotazioni di segretezza, del resto, venivano chiarite in termini inequivocabili nella Nota riservatissima trasmessa il 25 luglio 2022 dal Direttore generale del D.I.S e nella nota riservata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 6 giugno 2023, sulle quali ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 4.1 e 4.2, ai quali si deve rinviare ulteriormente. 68 In questa cornice, appaiono pertinenti le considerazioni espresse dalla Corte di assise di Roma a pagina 128 della sentenza di primo grado, richiamate, sul punto, a pagina 24 della decisione impugnata, in cui si affermava: «I requisiti oggettivi di pertinenza e di idoneità offensiva sussistono, nel caso di specie, anche per la categoria delle notizie classificate riservate ex post di cui era comunque vietata la divulgazione senza apposito provvedimento dell'autorità amministrativa, in considerazione dell'omogeneità sostanziale di tali notizie rispetto a quelle segrete in senso stretto [...]». Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del diciannovesimo motivo di ricorso. 22. Deve, infine, ritenersi inammissibile il ventesimo motivo di ricorso, articolato nel punto 20 ed esposto nelle pagine 283-286, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato opportuno conto delle ragioni che consentivano di ritenere congruo il trattamento sanzionatorio irrogato a LT IO e non permettevano il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza anziché di equivalenza. Osserva il Collegio che la pena comminata al ricorrente, quantificata nei giudizi di merito in venti anni di reclusione, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti di reato contestati all'imputato, che venivano vagliati dalla Corte di assise di appello di Roma - in piena conformità della decisione di primo grado - nel rispetto dei criteri dosimetrici previsti dagli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., tenuto conto dell'elevato disvalore delle condotte illecite poste in essere dall'imputato, sulle cui connotazioni di offensività ci si è diffusamente soffermati. Queste, incontroverse, connotazioni non consentivano la mitigazione sanzionatoria invocata dal difensore del ricorrente, anche alla luce dell'intervenuta concessione delle attenuanti generiche, ancorché riconosciute con giudizio di equivalenza, che comportava l'irrogazione di una pena significativamente attenuata rispetto ai parametri edittali previsti per le fattispecie di cui ai capi A e B. Né sussistono discrasie motivazionali nel percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di Roma nel quantificare la pena irrogata a LT IO, che veniva confermata dalla decisione impugnata, sulla base di considerazioni, espresse a pagina 25 della sentenza di secondo grado, che appaiono rispettose dei parametri dosimetrici di cui agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. e meritevoli di richiamo testuale. Si evidenziava, in proposito, che un «giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sarebbe stato eccessivamente generoso, oltre che immotivato: la ragione più imponente è stata, a ben vedere, l'esigenza 69 di "adeguare la pena da infliggere ai reati commessi", di fronte allo spettro dell'ergastolo agitato nel terzo comma dell'ad 261 c.p., ragione del tutto condivisibile». A queste, argomentate e condivisibili, considerazioni processuali, deve aggiungersi che il giudizio di comparazione circostanziale può essere censurato in sede di legittimità, nei termini prospettati dalla difesa di IO, soltanto laddove costituisca il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria ovvero di un ragionamento illogico e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione [...]» (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, [...], Rv. 270450 - 01). Nella stessa direzione, occorre richiamare il principio di diritto affermato, in epoca coeva, da Sez. 2, n. 36104 del 37/04/2017, [...], Rv. 271243 - 01, che chiariva ulteriormente i limiti ristretti dell'intervento del giudice di legittimità sul giudizio di bilanciamento circostanziale, affermando: «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale». Questo orientamento ermeneutico, a ben vedere, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato, ancorché risalente nel tempo - che trae origine da Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, [...], Rv. 236992 - 01; Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298 - 01; Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio, Rv. 223442 - 01 -, che si attaglia perfettamente al caso di specie e che, relativamente alle modalità di esercizio del giudizio di comparazione tra opposte circostanze, eseguito dal giudice di merito, è possibile esplicitare richiamando l'arresto delle Sezioni Unite secondo cui: «Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a 70 Il Presidente Gius ppe De Marzo realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del ventesimo motivo di ricorso. 23. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato LT IO, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, inoltre, a tali statuizioni processuali la condanna di LT IO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili pubbliche, individuate nella Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel Ministero della Difesa, che si liquidano in 18.954,00 euro, oltre accessori di legge. Consegue, infine, a tali statuizioni la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile privata, individuata nel Sindacato dei Militari, che si liquidano in 7.000,00 euro, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili pubbliche, che liquida in 18.954,00 euro, e della restante parte civile, che si liquidano in complessivi 7.000,00 euro, oltre accessori di legge. Così deciso il 6 maggio 2026.