Articolo 94 della Costituzione
Articolo 93Articolo 95
Versione
1 gennaio 1948
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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