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1 gennaio 1948
1 gennaio 1948
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Commentari • 491
- 1. Art. 94 CostituzioneT.B · https://www.studiocataldi.it/ · 14 aprile 2022 · 68.77832
Il testo dell'articolo 94 della Costituzione Il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento La mozione di fiducia La mozione di sfiducia La questione di fiducia Il testo dell'articolo 94 della Costituzione Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. […] Il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento L'art. 94 della Costituzione disciplina l'istituto della fiducia parlamentare, quale rapporto che lega il Governo al Parlamento, fin dal momento del suo insediamento. […]
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Giurisprudenza • 111
- 1. Corte Cost., sentenza 09/02/2017, n. 35Massima: […] Italicum), sollevate dal Tribunale di Messina, in riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost., censurando il complessivo sistema di attribuzione del premio di maggioranza al primo e al secondo turno di votazione per l'elezione della Camera dei deputati, coesistente con la soglia di sbarramento del 3% per l'accesso al riparto dei seggi. […]Massima: […] Italicum), censurati dal Tribunale di Messina - in riferimento all'art. 56, quarto comma, Cost. - in quanto, nel regolare l'assegnazione dei seggi alle singole liste nelle circoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati, consentono la traslazione dei seggi (c.d. slittamento) da una circoscrizione all'altra. […]Leggi di più...
- elezioni·
- elezione della camera dei deputati·
- sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. italicum)·
- rigetto di eccezione preliminare.·
- inammissibilità delle questioni.·
- prospettazione della questione incidentale·
- non fondatezza delle questioni.·
- ammissibilità della questione·
- intervento nel giudizio incidentale·
- contraddittorio davanti alla corte costituzionale·
- insussistenza·
- thema decidendum·
- difetto di legittimazione·
- inammissibilità dell'intervento.·
- assegnazione dei seggi alle singole liste nelle circoscrizioni