Versione
1 luglio 1931
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5 ottobre 1944
5 ottobre 1944
Art. 262.
(Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione)
Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorita' competente ha vietato la divulgazione, e' punito con la reclusione non inferiore a tre anni.
Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena e' della reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte. ((5))
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
(Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione)
Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorita' competente ha vietato la divulgazione, e' punito con la reclusione non inferiore a tre anni.
Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena e' della reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte. ((5))
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Commentari • 28
- 1. Art. 262 c.p.: Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazioneVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 20 settembre 2023 · 60.515244
L'articolo 262 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato come “Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione”. Il testo aggiornato dell'art. 262 c.p. dispone: “Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, […] Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 28 novembre 2013, n. 47224 “Non integra il delitto di cui all'art. 262 cod. pen. la divulgazione di notizie che, pur classificate come "riservate" ai sensi dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, […]
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Giurisprudenza • 186
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2019, n. 26079Provvedimento: […] Mauro Rocchi, ricorso straordinario avverso la sentenza n. 42887 del 26/04/2018 - dep. 28/09/2018, con la quale, per quanto è qui di interesse, la Prima Sezione penale di questa Corte ha rigettato, nella parte relativa all'imputazione sub 37) (art. 262 cod. pen.), il ricorso per cassazione dello stesso PR avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Milano del 13/12/2016; il ricorso articola le censure di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. […]Leggi di più...
- sindacato di legittimità·
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