Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data, alla, Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 29 della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data, alla, Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 29 della Convenzione stessa.