Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. (Nella specie - relativa ad un'ipotesi di peculato per l'emissione di assegni circolari in favore di uno degli imputati previa consegna, alla banca emittente, di assegni bancari di privati recanti il timbro "per conoscenza e garanzia" di un Comando Generale dei Carabinieri - la S.C. ha annullato, per vizio di motivazione, la sentenza di condanna che aveva ricondotto l'emissione degli assegni circolari all'avvenuto esborso di danaro pubblico, osservando che non era stata superata la plausibilità logica della ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, secondo cui la predetta emissione era avvenuta a fronte del solo rilascio degli assegni bancari e non anche del versamento di denaro pubblico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2014, n. 49029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49029 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 22/10/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - N. 1603
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 18542/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON PP, n. Vallata (Cb) 4.12.1973;
2) GR PP, n. Pistoia 29.1.1963;
3) EO RT, n. Roma 6.2.1948;
avverso la sentenza Corte d'Appello di Roma n. 9062/2013 del 25/11/2013;
esaminati gli atti e letto il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Orlando Villoni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto PG, Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al reato di falso di cui al capo B) e per il ricorrente OD;
rigetto per ZI e NI;
sentiti i difensori dei ricorrenti:
avv. Sgroi Lucio e avv. Cicchetti Enrico per EO avv. Ricci Emilio per ZI avv. Sabato PP per OD i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Roma ha riformato parzialmente quella emessa il 22/12/2011 dal locale Tribunale, che in primo grado aveva condannato EO PP e ZI PP - sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri - unitamente a OD RT, direttore dell'agenzia Banca Popolare di Milano presso il Comando Regionale Carabinieri Lazio, per il reato di concorso continuato in peculato (artt. 81, 110, 112 e 314 c.p., capo B imputazione) in relazione ad otto operazioni di emissione di assegni bancari da parte del EO, versati in banca del ZI con l'apposizione di timbro "per conoscenza e garanzia, Comando Regione CC Lazio" e cambiati con assegni circolari della BPM intestati o al EO medesimo o al Comando Regionale Carabinieri, immediatamente o successivamente monetizzati, avvenute in un arco temporale compreso tra il 7 giugno e il 23 ottobre 2002.
Confermando sostanzialmente l'impostazione della sentenza appellata, la Corte territoriale ha ridotto la pena inflitta in primo grado al EO, determinandola nella misura di cinque anni di reclusione, ribadendo invece quella di quattro anni irrogata nei confronti dei coimputati;
ha confermato, nel resto, la decisione impugnata riguardo alle pene accessorie ed alle confische pronunziate nei confronti del EO.
Quanto alle condotte in addebito, esaminate in particolare quelle indicate ai numeri 3, 5, 6 e 7 dell'allegato 1 facente parte integrante della contestazione, la Corte ha ritenuto ininfluente la circostanza che non fossero stati registrati ammanchi dalla cassa del Comando Regionale Carabinieri del Lazio, dal momento che il sistema escogitato dagli imputati non era diretto alla appropriazione in via definitiva delle risorse pubbliche, ma ad utilizzarle provvisoriamente al fine di rimpinguare per contanti i conti correnti del EO in vista di una successiva restituzione (pag. 22 decisione).
A conferma dell'accoglimento della prospettazione accusatoria, la Corte ha indicato i seguenti elementi probatori:
- le dichiarazioni rese dai coimputati De LE e SC, giudicati separatamente mediante patteggiamento (art. 444 c.p.p.), secondo cui per un certo periodo il responsabile Mar. ZI aveva consentito il deposito in cassa di assegni circolari in cambio di contanti consegnati al EO o allo stesso dichiarante De LE;
- l'improvviso rinvenimento nel mese di maggio 2003 - e cioè a distanza solo di qualche mese dall'avvio delle indagini - della somma di Euro 412.638,32 all'interno di una scatola di scarpe, corrispondente al saldo di cassa del mese di ottobre 2002, non tempestivamente contabilizzata ne' restituita, a conferma dell'esistenza di un precedente ammanco non contabilizzato (pag. 20 decisione);
- il mancato rinvenimento delle scritture contabili del periodo di riferimento, a conferma del timore nutrito dagli interessati che l'avvio delle indagini potesse evidenziare ammanchi di cassa;
- l'emissione da parte della Banca Popolare di Milano di un assegno circolare dell'importo di Euro 30.000,00 intestato al Comando Regionale Carabinieri Lazio a fronte di una articolata operazione condotta dal Mar. ZI in data 21 ottobre 2002, che lo aveva visto depositare tre assegni bancari emessi dalla madre del coimputato EO di consistente valore e tre assegni bancari di modesto importo riferibili ad alti Ufficiali del reparto o a loro familiari, argomentandosi che l'emissione del titolo circolare non poteva avere altra spiegazione che il ripianamento di precedenti ammanchi dalla cassa del reparto ascrivibile ai maneggi degli imputati.
Quanto all'imputato OD, extraneus rispetto al fatto tipico di peculato, i giudici d'appello hanno ritenuto di poterlo individuare per colui che aveva suggerito al Mar. ZI di apporre sugli assegni il timbro "per conoscenza e garanzia Comando Regionale Carabinieri" e consentito nel tempo all'altro imputato De LE di operare sui conti bancari di vari colleghi (tra cui lo stesso EO) mediante consegna di assegni recanti le firme falsificate degli emittenti.
La Corte ha respinto anche la tesi, formulata in via subordinata dagli appellanti, secondo cui la condotta integrava al massimo un peculato d'uso, richiamando il più recente orientamento di questa Corte di legittimità circa la non configurabilità di tale forma attenuata d'illecito ove concernente beni fungibili, come il denaro. Ha accolto, invece, l'appello dell'imputato EO con riferimento al trattamento sanzionatorio, riducendo la pena nei termini sopra indicati.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i predetti imputati, deducendo:
A) EO: violazione di legge per inosservanza dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 197 bis c.p.p. in relazione alla mancata considerazione dell'evidente interesse del coimputato De LE a rendere dichiarazioni pregiudizialmente ostili nei propri confronti;
violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 314 c.p., non configurabile nella fattispecie in concreto contestata (episodi 1-8 allegato 1 imputazione), sia perché mai verificatosi alcun ammanco di fondi in danno del Comando Regionale Carabinieri del Lazio sia perché non instaurata alcuna azione di responsabilità da parte della Banca Popolare di Milano nei confronti del Comando a causa dell'apposizione del timbro "per conoscenza e garanzia" sugli assegni bancari versati dal Mar. ZI;
manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine a diversi profili, quali l'affermata responsabilità a titolo di peculato, basata su mere supposizioni dei testimoni d'accusa titolari dell'indagini (Magg. AC e Mar. Proietti della GdF) o consulenti del PM oppure sulle dichiarazioni dei computati, separatamente giudicati, SC e De LE, concernenti fatti estranei alla contestazione;
carenza assoluta di motivazione in ordine ad alcuni episodi contestati (n. 1, 2, 4 e 7 dell'allegato 1 all'imputazione); violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento, invocato in via subordinata, dell'ipotesi del peculato d'uso; violazione di legge e carenza assoluta di motivazione in relazione agli artt. 546, 444 e 448 c.p.p. ed alla omessa valutazione tanto da parte dei giudici di primo grado quanto di quelli d'appello del dissenso espresso dal PM alla richiesta di applicazione pena rinnovata in sede dibattimentale. B) ZI: violazione di legge per inosservanza dell'art. 429, comma 1, lett. c) e comma 2 e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e difetto di motivazione in ordine all'eccezione di indeterminatezza del capo d'imputazione relativamente alla contestazione di peculato, sotto il profilo dell'omessa indicazione del tempus commissi delicti e delle imprecise indicazioni temporali indicate nell'allegato 1 al decreto che dispone il giudizio, originariamente notificato all'imputato limitatamente alle operazioni descritte ai capi 1, 2, 7 e 8; violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermata sussistenza del delitto di peculato, non configurabile nella fattispecie in cui non si è verificata sottrazione alcuna di denaro pubblico dalla cassa del Comando Regionale Carabinieri Lazio e l'unico soggetto (Banca Popolare di Milano) ad avere in concreto patito un danno, derivante dalla consistente esposizione debitoria risultante dagli assegni bancari privi di provvista accettati e cambiati con assegni circolari, non se ne è in concreto doluto, non avendo intrapreso alcuna azione di rivalsa nei confronti dell'ente militare;
violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 476 e 479 c.p. e difetto di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di assoluzione dal reato di falso originariamente contestato al capo B) (recte: capo C) del decreto che dispone il giudizio, dichiarato estinto in primo grado per sopravvenuta prescrizione, statuizione tempestivamente impugnata con i motivi d'appello; manifesta illogicità della motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dai coimputati separatamente giudicati SC e De LE, dai testimoni AC (Maggiore della GdF), EM (CT difesa) e EL (Ten. CC) nonché in relazione al contenuto di una conversazione telefonica captata ed intercorsa tra il coimputato EO ed il Cap. Graticola, all'epoca dei fatti diretto superiore del ricorrente nella tenuta della cassa del Comando Regionale Carabinieri del Lazio;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al gravoso trattamento sanzionatorio, argomentato dai giudici d'appello in maniera laconica ed insufficiente.
C) OD: vizio di motivazione relativamente alla conferma della condanna pronunciata in primo grado sotto il profilo del travisamento della prova e in particolare delle dichiarazioni rese dai testi ER, BB e UZ, di tenore radicalmente opposto rispetto al contenuto riportato in sentenza;
manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermata incapacità dell'imputato di offrire alternative spiegazioni logiche e convincenti della condotta tenuta, a dispetto delle consistenti allegazioni probatorie e testimoniali indicate;
carenza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta, formulata in via subordinata, di riqualificazione giuridica del reato di peculato in termini di abuso d'ufficio, con conseguente omessa declaratoria di non doversi procedere perché il reato estinto per sopravvenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi risultano fondati nei termini di cui in motivazione. Ad avviso di questo Collegio, la motivazione della sentenza impugnata si segnala per alcune manifeste contraddizioni, derivanti dalla stessa peculiarità della fattispecie oggetto di verifica processuale.
Come la stessa decisione impugnata ha posto in rilievo, la vicenda è caratterizzata dal fatto che il Comando Provinciale Carabinieri del Lazio non ha mai denunciato ammanchi dalla cassa del reparto, ne' risulta avere adottato provvedimenti disciplinari definitivi contro i responsabili dell'epoca.
La condotta ascritta agli imputati - secondo un percorso processualmente tortuoso (v. ricorso ZI) alfine però conclusosi con la cristallizzazione dell'accusa negli otto episodi indicati nell'allegato 1, richiamato espressamente nel capo B della contestazione (v. pag. 18 sentenza impugnata) - consiste, infatti, nell'avere il ZI favorito il temporaneo utilizzo di pubblico denaro, tratto cioè dalla cassa del reparto, da parte del collega EO al fine di consentirgli di ripianare gli ingenti debiti privatamente contratti, utilizzando un meccanismo ideato dallo stesso ZI di conserva con il concorrente esterno OD, a quel tempo direttore della filiale Banca Popolare di Milano esistente presso il reparto e fungente da suo servizio di tesoreria. Ciò premesso, alla base dell'affermazione di responsabilità degli imputati, la Corte ha indicato alcuni fatti sintomatici del verificarsi di tale fenomeno di appropriazione temporanea di denaro pubblico, non avendo le indagini all'epoca svolte consentito di rinvenire la contabilità del reparto, verosimilmente sottratta da chi coltivava timori per i relativi sviluppi.
Già indicati in premessa, tali fatti si compendiano:
- nelle dichiarazioni rese dai coimputati De LE e SC, giudicati separatamente mediante patteggiamento (art. 444 c.p.p.), secondo cui per un certo periodo il Mar. ZI aveva consentito il deposito in cassa di assegni circolari in cambio di contanti consegnati al EO o allo stesso dichiarante De LE;
- nell'improvviso rinvenimento nel mese di maggio 2003 - e cioè a distanza di qualche mese dall'avvio delle indagini - della somma di Euro 412.638,32 all'interno di una scatola di scarpe, corrispondente al saldo di cassa del mese di ottobre 2002, non tempestivamente contabilizzata ne' restituita, a conferma dell'esistenza di un precedente ammanco (pag. 20 decisione);
- nel mancato rinvenimento delle scritture contabili del periodo di riferimento, a conferma del timore nutrito dagli interessati che l'avvio delle indagini potesse evidenziare sottrazioni di pubblico denaro;
- nel rilascio da parte della Banca Popolare di Milano di un assegno circolare dell'importo di Euro 30.000,00 intestato al Comando Regionale Carabinieri Lazio a fronte di un'articolata operazione condotta dal Mar. ZI il giorno 21 ottobre 2002, che lo aveva visto depositare tre assegni bancari di consistente importo emessi dalla madre del EO e tre assegni di modesto importo riferibili ad alti Ufficiali del reparto o a loro familiari, argomentandosi che l'emissione del titolo circolare non poteva avere altra spiegazione che quella di fungere da ripianamento di precedenti ammanchi di cassa ascrivibili ai maneggi degli imputati.
2. Ebbene, confrontando i punti così evidenziati con l'imputazione di peculato sostanziata dalle otto operazioni di cambio assegni, è dato individuare diversi aspetti critici che, a parere del Collegio, non hanno trovato adeguata argomentazione nella sentenza impugnata.
2.1 In primo luogo, sembra evidente come le dichiarazioni dei testimoni assistiti (De LE e SC) riguardino un sistema di gestione della cassa invalso in epoca antecedente a quello oggetto di contestazione: i due fanno, invero, sempre riferimento ad operazioni, anche di consistente importo, in Lire (pag. 19 sentenza) nonché al deposito in cassa di assegni circolari (non è chiaro a chi intestati) contro denaro contante consegnato all'interessato, mentre il meccanismo che si contesta agli imputati ed evidenziato dalle ricordate otto operazioni di cui all'allegato 1 dell'imputazione, prevede modalità diverse e più articolate, riferite oltre tutto alla nuova valuta dello Euro da poco introdotta.
In riferimento al precedente sistema, non è dato comprendere in che modo si sia determinato l'utilizzo temporaneo (cioè l'appropriazione) di pubblico denaro, dal momento che il deposito in cassa di assegni circolari, com'è noto parificabili a denaro contante, di pari importo rispetto alle somme in uscita, quand'anche emessi dalla banca trattarla a fronte di assegni bancari privi di adeguata copertura - a parte profili di contrasto con regole di contabilità interna dell'ente (come emerso in dibattimento, contrarie alla giacenza di detti titoli) ed al netto di un'eventuale esposizione della banca trattarla derivante dall'emissione dei medesimi titoli in assenza di reale provvista - non appare suscettibile d'integrare la condotta di peculato.
2.2 I giudici d'appello hanno, inoltre, attribuito valore rilevante al rinvenimento "improvviso" nel mese di maggio del 2003 (ad indagini ormai avviate) della consistente provvista in titoli e contanti del valore di Euro 412.638,32, considerata prova di un preesistente ammanco di cassa.
Ebbene, pur ammettendo che questo sia il corretto significato da attribuire al misterioso rinvenimento, resta da spiegare in che modo esso possa essere ascritto al ZI - che risulta essere stato allontanato dalla gestione proprio in quel mese di maggio 2003 ed anzi nel precedente febbraio secondo la difesa del ricorrente - e non ad esempio al responsabile pro tempore della cassa del reparto, prosciolto invece da ogni addebito già in sede di udienza preliminare.
Difetta, invero, ogni riferimento a fatti e/o situazioni specifiche da cui possa con sufficiente sicurezza desumersi che i ricorrenti ZI - quale precedente addetto alle operazioni di cassa ma ormai esautorato dalla gestione - e EO abbiano contribuito alla ricostituzione della provvista oggetto di improvviso rinvenimento, a parte la spendita dell'argomento logico del loro interesse al riguardo, peraltro condiviso con diversi altri protagonisti della complessa vicenda oggetto di verifica processuale.
2.3 Poco significativa rispetto al tema da dimostrare si rileva, inoltre, la circostanza del mancato ritrovamento delle scritture contabili della cassa del periodo di riferimento: è evidente, infatti, che la gestione non è stata corretta, altrimenti non vi sarebbe stato neppure l'avvio delle indagini;
diversa questione è voler attribuire a tale circostanza rilevanza decisiva ai fini della dimostrazione della verificazione di ammanchi di cassa, come anzidetto mai denunziati dal Comando Regionale Carabinieri del Lazio.
Non dirimente si rivela anche il tenore di alcune conversazioni telefoniche intercettate e riportate a pag. 20 della sentenza: se è vero che in alcune di esse gli interlocutori (Cap. Graticola, ricorrente EO, coimputato De LE, Ten. Canova, etc.) esprimono timore per i "buchi" (ammanchi) provocati alla cassa del reparto, è altrettanto indiscutibile che il principale interessato (EO), forte dell'esperienza maturata e della conoscenza del meccanismo adoperato, esclude che quelle manovre spregiudicate rispetto alle regole di contabilità, possano aver comunque integrato il reato di peculato ovvero impiego di pubblico denaro.
2.4 Particolare significato viene, infine, in sentenza attribuita alla complessa operazione del 21 ottobre 2002 che ha visto il ZI cambiare la complessiva somma di Euro 226.841,61 portata da assegni bancari riferibili a vari soggetti privati (la madre del EO, Ufficiali del reparto, loro familiari) con cinque assegni circolari emessi in favore del EO dell'importo complessivo di Euro 196.000,00 ed uno di Euro 30.000,00 a favore del Comando Regionale: la presenza di tale ultimo titolo viene, anzi, ritenuta rilevante ai fini della dimostrazione di un precedente ammanco di pari importo dalla cassa del reparto.
A tale riguardo, la difesa dei ricorrenti ha, con varie sfumature, eccepito che il rilascio dello assegno circolare di Euro 30.000,00 era certamente servito, previa sua monetizzazione, al ZI per mettere a disposizione del EO la relativa provvista, ma che a fronte della sua emissione non v'era stato versamento di denaro pubblico bensì ancora - secondo uno schema collaudato e condiviso dal direttore della filale OD - l'emissione di assegni bancari da parte di soggetti privati, accettati in pagamento dalla banca previa apposizione del timbro "per conoscenza e garanzia, Comando Regionale Carabinieri Lazio", peraltro privo dei caratteri propri della girata ed insuscettibile di derogare al disposto del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1733, art. 43 in tema di intrasferibilità degli assegni bancari.
A parere del Collegio, la plausibilità logica della ricostruzione alternativa offerta dalle difese dei ricorrenti è sufficiente di per sè a configurare il dedotto vizio di motivazione, poiché trattasi di plausibilità che trova riscontro immediato nel concreto meccanismo adottato (cambio di assegni bancari emessi da privati muniti del suddetto timbro contro assegni circolari emessi dalla BPM all'ordine degli stessi privati emittenti o all'ordine dell'ente militare subito monetizzati), la cui attenta analisi alimenta fondatamente il dubbio, non affatto risolto in sentenza, che la provvista utilizzata per l'emissione dagli assegni circolari fosse effettivamente costituita da denaro pubblico e non invece dal mero rilascio di quegli stessi assegni bancari, solo nel primo caso e non nell'altro potendosi evidentemente configurare l'ipotesi del peculato.
Sulla valenza della ricostruzione alternativa dei fatti, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto già modo di pronunziarsi ex professo, affermando l'articolato principio secondo cui nella valutazione probatoria giudiziaria è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza. È tuttavia necessario - affinché il giudizio di verosimiglianza sia logicamente e giuridicamente accettabile - che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile e che allorquando venga offerto di provare che ciò che appare simile al vero contrasta con il reale accadimento, quando cioè venga dedotta una prova avente ad oggetto proprio la falsificazione/validazione, nel caso concreto, della massima di esperienza, la mancata ammissione della prova non consente di ritenere logicamente per vero ciò che appare solo verosimile (Cass. Sez. 6, n. 4668 del 28/03/1995, Layne ed altri, Rv. 201152). Nel caso in esame si verifica non che sia stata negata l'acquisizione di prove a discarico a dimostrazione della ricostruzione alternativa dei fatti, quanto piuttosto che quella ricostruzione alternativa appaia maggiormente conforme alle risultanze probatorie, senza che in decisione siasi adeguatamente argomentato del contrario.
3. L'esame del predetto meccanismo di cambio assegni costituisce, infatti, l'occasione per soffermarsi su due altri aspetti della decisione impugnata che presentano carenze totali di motivazione:
- la mancata disamina di alcune operazioni (quelle sub 1, 2, 4 e 8) indicate nell'indicato allegato 1;
- l'apprezzamento dell'apporto materiale fornito al perfezionarsi del reato da parte del concorrente esterno, OD RT, direttore pro tempore della filiale della Banca Popolare di Milano presso il Comando Regionale Carabinieri del Lazio, che anche il PG ha chiesto di rivalutare alla luce delle complessive emergenze probatorie.
3.1 A titolo esemplificativo del modus operandi ascritto agli imputati, la decisione d'appello si sofferma, sulle operazioni dei giorni 7 giugno, 5 e 8 agosto e 21 ottobre 2002, corrispondenti a quelle indicate sub 3, 5, 6 e 7 dell'allegato 1 all'imputazione, omettendo però di soffermarsi sulle altre (numeri 1, 2, 4 e 8). Al di là dell'intrinseca rilevanza, l'omissione ha impedito, a parere del Collegio, di scandagliare meglio le modalità operative delle operazioni di cambio assegni, così da raggiungere un punto di soddisfacente comprensione se esse abbiano comportato o meno indebito, ancorché temporaneo, utilizzo di pubblico denaro. Secondo la contestazione riferita all'operazione sub 1, infatti, a fronte del cambio di un vaglia della Banca d'Italia di Euro 50.000,00 ed prescindere da profili di irregolarità amministrativa del tutto irrilevanti (il passaggio da una gestione all'altra, collegata alla trasformazione del reparto in ente e così via), il ZI si era fatto rilasciare vari assegni circolari di cui uno pari ad Euro 3.792,56 intestato al Comando Regionale: non è noto, tuttavia, a nome di chi fossero stati rilasciati gli altri assegni circolari, mentre si contesta che il denaro contante ricevuto a fronte del cambio fosse confluito sui conti correnti degli indagati. Appare evidente come, da un lato, l'approfondimento del profilo inerente l'intestazione dei titoli e, dall'altro, l'eventuale conferma della confluenza del contante generato da provvista di denaro pubblico sui conti degli imputati avrebbero potuto fornire concreta risposta al dubbio di fondo che aleggia nella vicenda, ma ciò non è accaduto e lo stesso è a dire a proposito delle altre operazioni (sub 2, 4 e 8) non esaminate in sentenza.
3.2 Quanto alla posizione del ricorrente OD, debbono svolgersi le seguenti considerazioni.
Secondo la decisione impugnata, è lui ad avere suggerito al ZI l'espediente di apporre sugli assegni bancari il timbro "per garanzia e conoscenza" necessario per facilitare le operazioni di cambio assegni, rendendosi così responsabile di una delle varie inadempienze professionali (descritte a pag. 22 dell'impugnata sentenza) atte a consentire a soggetti privati di operare su conti bancari propri e di terzi, secondo la tesi d'accusa mediante impiego di pubblico denaro.
La citata operazione del 21 ottobre 2002 viene indicata, anzi, come dimostrativa della consapevolezza dell'impiego di pecunia pubblica, poiché concernente l'emissione di un "assegno circolare avente come beneficiario il Comando con provvista derivante da assegni privati", ciò comprovando, secondo i giudici d'appello, Va commistione tra denaro pubblico e privato" (pag. 23 sentenza).
Appare, peraltro, evidente la contraddittorietà dell'argomento speso: affinché si possa ipotizzare il delitto di peculato è necessario che la provvista a fronte della quale venne emesso l'assegno circolare fosse già costituita da pubblico denaro, dal momento che la mera intestazione del titolo a favore dell'ente o reparto militare che dir si voglia non appariva di per sè idonea a modificare la provenienza della provvista stessa.
Secondo uno dei rilievi svolti dal Procuratore Generale, inoltre, non sembra essere stata fornita dai giudici d'appello adeguata e convincente motivazione della sussistenza in capo al OD della consapevolezza che la condotta ascrittagli fosse preceduta da o finalizzata all'appropriazione di pubblico denaro, non apparendo sufficiente al riguardo il richiamo alle concrete modalità delle operazioni di cambio assegni.
3.3 La difesa di detto ricorrente ha, inoltre, introdotto, il tema del travisamento della prova, con riferimento alle deposizioni dei testi ER, BB e UZ, tutti dipendenti con vario grado di responsabilità della Banca Popolare di Milano, i primi due di livello direttivo e/o ispettivo, l'ultima addetta alla cassa nello sportello all'epoca diretto dal OD. La sentenza impugnata sostiene ad es. che il teste ER abbia confermato la tesi d'accusa che il OD fosse stato l'ideatore dell'apposizione del timbro sugli assegni, suggerendone lo utilizzo al ZI ("era lui a suggerire al ZI di apporre sugli assegni il timbro "per garanzia", pag. 22 sent. ultimo rigo). In realtà, dalla lettura della deposizione testimoniale che la difesa del OD ha allegato al ricorso non si evince tale particolare, il quale tanto decisivo tuttavia non appare, risultando rilevante che quelle operazioni con quelle determinate modalità vennero effettivamente compiute (v. sul punto pag. 2 dichiarazioni teste BB, giusta trascrizione allegata al ricorso), costando alla fine alla banca una perdita di circa 1.700.000,00 Euro, secondo le stime dello stesso teste ER.
Quel che invece maggiormente rileva, a parere del Collegio, ai fini della tenuta complessiva della motivazione è che, nelle dichiarazioni del testimone riportate in sentenza (pag. 23), la Banca Popolare di Milano ebbe ad eseguire controlli sulla conduzione dello sportello, contestando in sostanza al OD di avere cambiato carta (assegni bancari) contro denaro (assegni circolari), con ciò tuttavia smentendo di fatto la tesi accusatoria secondo cui ai fini della emissione degli assegni bancari fosse stato utilizzato denaro contante di sorta e dunque men che mai proveniente dalla cassa del reparto.
Sostenere, come hanno fatto i giudici d'appello, che si è verificata una evidente commistione tra denaro pubblico e privato non vale, infatti, ad esentare la motivazione dalla fondata critica che in realtà una chiara e precisa affermazione dell'impiego di pubblico denaro per l'emissione degli assegni bancari girati alla banca non v'è mai stata.
La necessità di un'ulteriore valutazione su tale aspetto cruciale della vicenda esime, a parere del Collegio, dal prendere in considerazione le altre doglianze formulate dal OD, atteso che l'esigenza, evidenziata dal PG, di un approfondimento in ordine alla sua consapevolezza di favorire operazioni bancarie irregolari implicanti l'utilizzo indebito di pubblico denaro, presuppone che detto utilizzo via sia stato, circostanza che invece rappresenta il principale punto di criticità della decisione impugnata.
4. Va, infine, accolto il motivo di ricorso, formulato dal ricorrente ZI, concernente l'omessa risposta all'invocata applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2 in relazione alla dichiarata estinzione, per sopravvenuta prescrizione, del reato di falso di cui al capo C) ad opera dei giudici di primo grado.
La Corte territoriale, motivando sul punto in maniera sicuramente più diffusa rispetto alle succinte notazioni del Tribunale, ha confermato la decisione del primo grado ritenendo insussistenti elementi di valutazione atti ad evidenziare l'innocenza degli imputati, utilizzando tuttavia un unico argomento di prova logica concernente l'impossibilità di riferire le sottoscrizioni degli atti falsificati agli apparenti autori (Ten. EL e Gen. Borruso) trattandosi di ufficiali che nel gennaio 2003 non ricoprivano più i rispettivi incarichi di addetto al servizio amministrativo e di comandante della legione e come tali impossibilitati a sottoscrivere validamente gli atti in questione. Ciò premesso, vale osservare che la motivazione si rivela in realtà una mezza motivazione che, come tale, finisce per non assolvere all'obbligo che incombeva sui giudici d'appello, dal momento che l'argomento adoperato costituisce solo la premessa negativa per ipotizzare una riferibilità della falsificazione in capo a persone diverse dai formali autori degli atti, ma senza il benché minimo riferimento ad alcuno specifico imputato, tale da configurare a suo carico un fumus di responsabilità rilevante ai fini e per gli effetti dell'art. 129 c.p.p., comma 2. 5. All'accoglimento dei ricorsi, nei limiti sopra esposti, consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte d'Appello per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2014