Sentenza 29 novembre 2006
Massime • 2
Sussiste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio in capo al tecnico di laboratorio dell'ANAS, quando l'attività sia espletata per conto della stazione appaltante nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi all'appalto di opere pubbliche, in quanto tali procedimenti sono disciplinati da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi, mentre non può assumere alcuna rilevanza la natura privatistica del rapporto di lavoro tra tecnico ed ente.
Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la P.A., ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il delitto nella condotta di un tecnico di laboratorio dell'ANAS il quale aveva rivelato l'esito di prove di laboratorio, effettuate su alcuni campioni di asfalto, ad un emissario dell'impresa in situazione di concorrenza con quella che aveva realizzato l'opera appaltata oggetto dell'accertamento).
Commentario • 1
- 1. Accesso abusivo al sistema informatico (Cass. pen., 4694/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DD. 7 FEBBRAIO 2012, N. 4694 ... 5. Il ricorso è stato assegnato alla Quinta Sezione penale, la quale, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2006, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 29/11/2006
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 1379
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 025865/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro;
nei confronti degli imputati:
RI LI, nato il [...];
RE DO, nato il [...];
dall'imputato EL RA FE, nato il [...];
avverso la sentenza pronunciata il 18 novembre 2005 dalla Corte di appello di Catanzaro;
Esaminati gli atti;
Uditi nella Pubblica Udienza:
- il Consigliere Relatore, Dott. Massimo Vecchio;
- il Procuratore Generale della Repubblica, in persona del Dott. Vitaliano Esposito, il quale ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
- l'avvocato Fiorella Antonio, difensore della parte civile, Anas s.p.a., il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, per il rigetto del ricorso proposto dall'imputato LA RA e per la condanna degli imputati al pagamento delle ulteriori spese del processo, giusta separata notula;
- l'avvocato Ippolito Luigi, difensore dell'imputato RI LI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro;
- l'avvocato Luponio Ennio, difensore dell'imputato, LA RA FE, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza pronunciata il 5 maggio 2005 il giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catanzaro, in esito al giudizio abbreviato, (e in relazione a quanto in questa sede assume rilievo) ha condannato:
- LA RA FE, imputato del delitto di rivelazione di segreto di ufficio (capo sub 27 della originaria rubrica), alla pena della reclusione in mesi otto, previa esclusione della aggravante a effetto speciale di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche nel concorso della diminuente per la scelta del rito;
- RE DO, imputato dei delitti di abuso di ufficio (capi sub 3, 8 e 14 della originaria rubrica), alla pena della reclusione in mesi quattro, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione, previa esclusione della aggravante a effetto speciale di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, cit., articolo 7, e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche nel concorso della diminuente per la scelta del rito;
- entrambi gli imputati anzidetti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese del processo in favore della parte civile costituita, A.N.A.S. in persona del legale rappresentante pro tempore.
Con la precitata sentenza il giudice della udienza preliminare ha assolto il LA RA dagli altri reati a lui ascritti (capi sub 19, 20 e 26 della originaria rubrica) e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del RE in ordine alle contravvenzioni di cui alla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 21 (capi sub 4 e 9), perché estinte per prescrizione.
Il primo giudice ha motivato le condanne nei termini seguenti:
quanto al LA RA, tecnico addetto al laboratorio di Cesano dell'ANAS, sulla base dell'accertamento, fondato su intercettazioni eseguite nel corso delle indagini e sulle ammissioni dell'imputato, che il medesimo, nel giugno dell'anno 2000, aveva rivelato a VI AN, emissario dell'imprenditore Posteraro Dino, l'esito delle prove di laboratorio (su alcuni campioni di asfalto) eseguite nei confronti dell'impresa concorrente di MA RE. Quanto al RE, titolare della impresa Sud Condotte, sull'assunto, che in concorso con compiacenti funzionari dell'ANAS, aveva stipulato i contratti di subappalto, con le imprese appaltatrici Asfalti Sintex s.p.a., in relazione ai lavori del tratto autostradale Firmo/Altomonte, e Di Penta s.p.a., in relazione ai lavori dei tratti Torano/Rose e Rose - Montalto/Cosenza Nord, e in violazione della L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 18, comma 3, numero 4, così procurandosi ingiusti profitti.
2. - Con sentenza pronunciata il 16 giugno 2004 il giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catanzaro, in esito al giudizio abbreviato, ha condannato RI LI, imputato del delitto di associazione di tipo mafioso (capo sub 1 della originaria rubrica) alla pena della reclusione in anni uno e mesi quattro, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche nel concorso della diminuente per la scelta del rito, nonché al pagamento delle spese del processo e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, al risarcimento dei danni e alla rifusione della spese in favore della parte civile costituita, A.N.A.S. in persona del legale rappresentante pro tempore.
A carico del RI, dipendente dalla impresa del Posteraro, il primo giudice evinceva il concorso esterno nella associazione di tipo mafioso, perché l'imputato, nell'espletamento della propria attività di cantiere, procedendo alla materiale miscelazione di asfalti e inerti, in difformità degli standard fissati dal capitolato, aveva contribuito al profitto economico della associazione.
3. - Sugli appelli proposti da tutti e tre gli imputati anzidetti, la Corte di appello di Catanzaro, riuniti i processi e celebrato il giudizio, nella contumacia degli appellanti, con sentenza, pronunciata il 18 novembre 2005 e depositata il 16 gennaio 2006, in riforma delle decisioni impugnate:
- ha assolto il RI dalla imputazione ascrittagli, per non aver commesso il fatto;
- ha assolto il RE dalle imputazioni di cui ai capi sub 3, 8 e 14, perché il fatto non sussiste;
- ha escluso l'aggravante di cui all'articolo 326 c.p., comma 3, ritenuta dal primo giudice a carico del LA RA e ha ridotto la pena inflitta al medesimo a mesi sei di reclusione, con concessione dei benefici di legge e con condanna in favore della parte civile alla rifusione delle ulteriori spese del secondo grado del giudizio;
- ha confermato nel resto la sentenza del 5 maggio 2005. La Corte ha così motivato:
3.1 - quanto al RI che "difettava completamente anche sul piano indiziario la prova che l'imputato fosse a conoscenza della circostanza che tale sua opera si inserisse in un ben più vasto progetto di matrice illecita e che a esso fosse addirittura interessata una struttura criminale di tipo mafioso"; che il primo giudice aveva operato "un palese salto logico" nell'ancorare "il dolo del RI a elementi esteriori di irrisoria valenza indiziaria", quali alcune conversazioni intercettate, aventi per oggetto le operazioni tecniche di miscelazione degli asfalti, ovvero a elementi assolutamente neutri, quali i contatti con altri correi, peraltro pienamente giustificati dai rapporti di lavoro o di collaborazione, avuto riguardo alla posizione lavorativa del RI, dipendente della impresa Posteraro, ovvero a elementi del tutti ininfluenti, quali l'episodio estorsivo in danno del IO, e, che, infine in nessuna delle propalazioni delle fonti collaboranti il RI figura indicato come persona coinvolta nella associazione criminale. 3.2 - quanto al RE che la "eventuale illegittimità della condotta della stazione appaltante, nella fattispecie l'ANAS, non da automaticamente vita al delitto di abuso di ufficio, la cui struttura normativa prevede il dolo specifico, che non è possibile in alcun modo individuare"; che, neppure, "è possibile argomentare che la violazione delle regole del sub appalto dia vita automaticamente al concorso di persone in ogni eventuale reato presupposto"; che non era minimamente provato che l'imputato "fosse a conoscenza di intese illecite tra il Posteraro, gli appaltatori e l'ANAS", ne' tampoco che sia stato provato "che la condotta illecita del pubblico ufficiale sia stata preceduta, sollecitata o seguita da un intesa ... che abbia dato vita al necessario contributo psicologico e materiale del privato".
3.3 - Quanto al LA RA che la ribadita protesta di innocenza, già articolata nel corso dell'interrogatorio reso ai sensi dell'articolo 415 bis c.p.p., era resistita dalla confessione resa nel precedente interrogatorio del 21 novembre 2002 e dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse il 16 e del 20 giugno 2000 tra l'imputato e il VI e, ancora il 20 giugno 2000, tra quest'ultimo e il coimputato GE GA;
che, infine, era affatto priva di pregio l'obiezione dell'appellante, il quale per negare la possibilità della rivelazione del segreto di ufficio addebitatagli (e risalente secondo la contestazione al giugno 2000), ha opposto che le analisi vennero certificate in epoca posteriore (settembre 2000), osservando in proposito la Corte che in relazione alla propalazione del segreto rilevava l'epoca in cui le analisi erano stare eseguite (per l'appunto nel giugno 2000) e non quella in cui erano state ufficialmente certificate e documentate. 4. - Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto tempestivi ricorsi per Cassazione:
- il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello nei confronti del RI e del RE, con atto del 10 febbraio 2006;
- i difensori di fiducia del LA RA, con atto del 30 gennaio 2006.
5. - Il Procuratore Generale, dopo l'iniziale digressione in ordine all'accertamento compiuto dalla Corte territoriale, nei confronti degli altri correi, sul punto della sussistenza della associazione di tipo mafioso, deduce per entrambi gli appellati erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità e mancanza della motivazione e, ancora, il contrasto tra la motivazione e il dispositivo.
Sotto tale ultimo profilo il ricorrente rileva che, laddove la parte motiva della sentenza risulta indiscutibilmente orientata alla confutazione della sussistenza dell'elemento psicologico dei delitti ascritti al RI e al RE, l'epilogo assolutorio divergeva contraddittoriamente, avendo la Corte adottato la formula della insussistenza del fatto, per il RE, e la formula di non aver commesso il fatto per il RI.
5.1 - Con specifico riferimento alla posizione di questi il ricorrente sostiene, ancora, che la Corte avrebbe apoditticamente rifiutato la valenza indiziaria degli elementi di accusa e frantumato gli indizi "in una visione illegittimamente atomistica" e che la condotta dell'imputato non sarebbe altrimenti spiegabile (e nessuna spiegazione ha offerto la Corte), se non nella prospettiva che il RI avesse agito con d'intento di favorire l'organizzazione criminale della quale il suo datore di lavoro (Posteraro Dino) sicuramente faceva parte".
5.2 - Quanto poi al RE il Procuratore Generale postula la contraddittorietà della motivazione sulla base del rilievo che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto "la violazione delle regole del sub appalto", aveva, poi, tuttavia, escluso "la ricorrenza dell'elemento psicologico", ritenuto emergente "dal concorso degli elementi, singolarmente indicati dal primo giudice ai fogli 524, 525 e 526 della riformata sentenza" (p. 6 del ricorso).
Il ricorrente argomenta, altresì, che il contesto associativo e relativo modus operandi, oggetto della digressione contenuta nell'esordio del ricorso, varrebbe a dimostrare "la collusione" dell'imputato.
6. - I difensori del LA RA sviluppano due motivi. 6.1 - Con il primo deducono (peraltro con incongrua indicazione di riferimenti normativi non pertinenti) il travisamento del fatto e l'omesso esame di prove decisive, in proposito assumendo:
- che la Corte, con l'operato riferimento a interrogatorio reso dall'imputato à sensi dell'articolo 415 bis c.p.p., avrebbe omesso di valutare il precedente interrogatorio del 12 dicembre 2000, nel quale l'imputato aveva ritrattato la precedente confessione del 21 novembre 2000, di aver rivelato al VI l'esito delle analisi di laboratorio;
- che la confessione era resistita dalla considerazione (omessa dalla Corte) circa la assoluta impossibilità di rivelare nel giugno 2000 gli esiti degli accertamenti che sarebbero stati eseguiti nel successivo mese di settembre;
- che le conversazioni intercettate comprovavano (alla stregua della trascrizione di una di essere riprodotta testualmente nel corpo del ricorso) che l'imputato aveva comunicato al VI soltanto che i campioni da analizzare erano pervenuti al laboratorio, ma non l'esito delle analisi.
6.2 - Con il secondo motivo i difensori ricorrenti deducono l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'articolo 326 c.p.. Il motivo si articola nella triplice negativa:
- che l'imputato rivestisse la qualità di incaricato di un pubblico servizio, richiesta del reato proprio, atteso che l'attività svolta dal LA RA non era "assoggettata a norme di diritto pubblico e ad atti autoritativi";
- che la informazione, in ipotesi, comunicata al VI, fosse coperta dal segreto di ufficio, in carenza di una specifica norma che lo sancisse;
- che la rivelazione fosse suscettibile di arrecare alcun danno o nocumento alla pubblica amministrazione.
7. - Il ricorso del Pubblico Ministero, al di là del rilievo (affatto esatto) circa il contrasto tra la parte dispositiva e quella motiva della sentenza impugnata, è nel resto infondato. 7.1 - In ordine alla posizione del RI il ricorrente incorre nel medesimo errore del giudice di prime cure, fondatamente censurato dalla Corte di appello, pretendendo di evincere l'elemento psicologico (anche quanto alla mera consapevolezza della esistenza della compagine associativa) dalla condotta materiale dell'imputato, affatto non sintomatica del coinvolgimento nel contesto associativo, atteso che il RI, dipendente del Poteraro, si limitava a dare esecuzione, nell'esercizio delle sue mansioni di cantiere, alle (illecite) istruzioni del datore di lavoro in ordine alla miscelazione degli asfalti e degli inerti;
laddove, affatto privo di pregio si appalesa il genericissimo richiamo agli elementi di accusa, asseritamente frantumati dalla Corte territoriale con valutazione atomistica, atteso che il giudice di appello, con puntuale analisi, ha escluso qualsiasi valenza indiziaria degli elementi in questione, come illustrato nel p.
3.1 che precede.
7.2 - Quanto al RE il ricorrente incorre in errore analogo, non sussistendo contraddizione alcuna tra l'accertamento delle condotte integranti le contravvenzioni (oggetto della declaratoria di non doversi procedere già in prime cure) e la esclusione del dolo dei delitti di abuso di ufficio. Nè, in proposito, è conferente il riferimento del procuratore generale al "contesto di ingerenze e pressioni" e "alla coartazione delle imprese aggiudicatane degli appalti", alle quali venivano "imposti come soggetti sub appaltatori e fornitori gli imprenditori di riferimento della stessa associazione che consentivano a questa di conseguire gli introiti provenienti dalle loro attività" (p. 6 del ricorso), laddove l'imputato si prospetta come affatto estraneo alla associazione. 7.3 - Alla denunziata incongruenza tra la parte motiva della sentenza (incentrata sulla negazione dell'elemento psicologico) e le ampie formule assolutorie del dispositivo (peraltro coerenti con l'accertamento operato in fatto dalla Corte territoriale, v. infra, sub 7.3.1 e sub 7.3.2) pone rimedio questa Corte, mediante rettifica e integrazione della motivazione à termini dell'articolo 619 c.p.p., atteso che nelle sentenze di merito tutti gli elementi addotti dalla accusa figurano compiutamente rappresentati.
7.3.1 - In ordine alla posizione del RI, ferme le considerazioni del primo giudice sul punto della carenza di prova, perfino in ordine alla mera conoscenza dell'imputato circa la esistenza della consorteria mafiosa - alla quale si addebita al giudicabile di "avere concorso dall'esterno" - è assorbente la considerazione che la natura e il livello delle mansioni espletate dal RI nel cantiere dell'imprenditore Posteraro, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, e la indiscutibile assoluta fungibilità della attività materiale dell'imputato (di miscelazione degli inerti) rendono, all'evidenza, insostenibile la tesi postulata dal Procuratore generale ricorrente circa la inserzione della condotta del giudicabile in funzione "della conservazione e del rafforzamento della associazione", non apprezzandosi alcun nesso tra la preparazione dei conglomerati bituminosi (anche nella prospettiva del contributo alla commissione di alcuno dei reati fine, peraltro, neppure, configurato a carico del RI) e il consolidamento e la preservazione degli assetti associativi della ipotizzata consorteria criminale.
Sicché al mancato apporto di verun contributo in tal senso esattamente consegue la formula assolutoria ampia (per non aver commesso il fatto) adottata dalla Corte territoriale. 7.3.2 - Quanto alla posizione del RE, dalla ricostruzione operata dai giudici di merito emerge evidente la carenza assoluta della prospettiva del conseguimento di qualsiasi profitto ingiusto per l'impresa dell'imputato.
Non solo mancano del tutto veruna indicazione e prova circa "degli importi non dovuti" che il RE avrebbe dovuto percepire per integrare il contestato delitto.
Ma tale possibilità risulta esclusa alla stregua della stessa ipotesi formulata dalla accusa.
Infatti, secondo la tesi del Pubblico Ministero il flusso dei profitti ingiusti, conseguenti al riconoscimento da parte dell'ANAS di "importi non dovuti alle società appaltatrici Asfalti Sintex s.p.a. e Di Penta s.p.a. - Astaldi s.p.a.) sarebbe transitato dagli appaltatori ai sub appaltatori "attraverso la partecipazione al programma criminoso dell'associazione di cui al capo 1" (v. capi 3, 8 e 14 delle imputazioni).
Epperò l'estraneità (pacifica) del RE alla associazione criminale vale a eliminare in radice pur la possibilità che potesse partecipare alla percezione degli illeciti proventi. 8. - Il ricorso dei difensori del LA RA è infondato. 8.1 - In ordine alla interpretazione e alla applicazione della legge penale, correttamente i giudici di merito hanno riconosciuto la qualità di incaricato di pubblico servizio al LA RA, tecnico dell'ANAS, reputando irrilevante la natura del rapporto di lavoro (di diritto privato) dell'imputato, e argomentando che l'attività espletata dal ricorrente presso la stazione appaltante si inserisce nell'ambito dei procedimenti amministrativi, afferenti l'esecuzione di appalti di opere pubbliche, disciplinati da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, che, pertanto, rientrano nella tipologia prevista dall'articolo 358 c.p.. Con esatto riferimento alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 28, che ha sostituito il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 15, la Corte territoriale ha affermato che il segreto d'ufficio costituisce obbligo di carattere generale, salvo l'esercizio del diritto di accesso, sicché non occorre rinvenire alcuna disposizione speciale che sancisca il segreto.
La Corte di appello, con citazione giurisprudenziale, ha, infine, correttamente interpretato la norma incriminatrice anche sul punto del riconoscimento che la rivelazione del segreto deve essere tale "da poter cagionare nocumento agli interessi tutelati" (p. 16 della sentenza), laddove, peraltro, affatto errato è l'assunto dei difensori ricorrenti, secondo i quali "il reato sussiste solo se dalla violazione del segreto sia derivato un danno per la pubblica amministrazione" (Cass, Sez. 6^, 6 giugno 1994 n. 9306, massima n. 200133; Cass, Sez. 6^, 12 dicembre 1989, n. 10414, massima n. 184920 e Cass., Sez. 2^, 3 marzo 1971, n. 604, massima n. 118545). 8.2 - Non ricorrono i vizi di motivazione denunziati dai difensori del ricorrente, i quali contrappongono all'accertamento di merito operato dai giudici di primo e di secondo grado, in ordine alla condotta dell'imputato, la tesi della negativa che il LA RA ha opposto, dopo la iniziale ammissione.
Invero la Corte territoriale, con motivazione affatto congrua e immune da illogicità e travisamenti di sorta, ha plausibilmente confutato le censure dell'appellante, laddove (A) ha coordinato le risultanze delle intercettazioni delle conversazioni intercorse il 16 giugno 2000 tra il LA RA e il VI, il 20 giugno 2000, alle ore 12.00, tra il LA RA e il NI e, ancora, il 20 giugno 2000, alle ore 18.31, tra il VI e lo GA, al quale il VI riferì "di aver appreso dal prevenuto (in occasione dell'appuntamento concordato a Cesano) l'esito delle analisi effettuate anche sui campioni della ditta concorrente" (v. pagg. 19- 20 della sentenza impugnata); (B) ha dato adeguatamente conto del proprio contrario convincimento, in relazione alla obiezione difensiva (circa la ritenuta impossibilità del reato), argomentando che l'epoca alla quale risalivano la formale certificazione e la comunicazione delle analisi (settembre 2000) non contraddiceva il fatto che le analisi fossero state eseguite tre mesi prima, in data prossima e anteriore al 20 giugno 2000, e, pertanto, rivelate dal LA RA al VI;
(C) ed è, così, pervenuta, con incensurabile valutazione di merito, alla conferma dell'accertamento della colpevolezza operato in prime cure.
8.3 - Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il LA RA al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado, che si liquidano in Euro 3.000,00 (tremila) per onorari di difesa, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2007