Sentenza 25 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, di cui all'art. 255 cod. pen., gli "atti o documenti" menzionati da tale articolo sono oggetto di tutela penale quali entità materiali aventi un contenuto tale da consentire di qualificarli come "concernenti la sicurezza dello Stato o altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato". A tal fine, occorre fare riferimento alla normativa in tema di "segreto di Stato" e di "divieto di pubblicazione", come imposto dall'art. 18 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che rinvia, per la definizione di segreto interessante le fattispecie di cui al Libro II, Titolo I, Capo I e V del codice penale, a quella datane dagli artt. 1 e 12 della medesima legge. In particolare, l'art. 12 della legge n. 801 del 1977, nel definire concettualmente tale nozione, prescinde dalla esistenza di una formale indicazione dell'autorità competente circa il carattere segreto di atti o documenti (c.d. "classificazione di atti o di notizie"), riferendosi dunque anche a quegli atti che, pure in assenza di esplicito intervento qualificatorio dell'autorità, possiedano un carattere di segretezza per essere inerenti alla sicurezza dello Stato o alle altre finalità e interessi previsti dalla legge. Ne discende che, allorché non sia intervenuto un provvedimento di classificazione, la natura segreta di un atto, di un documento o di una notizia, ove venga in questione l'applicazione di una fattispecie che a quella nozione si richiami, deve essere accertata dall'autorità giudiziaria, con riferimento ai parametri indicati dalla legge n. 801 del 1977 e tenendo conto, come utile criterio orientativo, delle direttive n. 2001 del 30 luglio 1985 e n. 4112/1 del 10 gennaio 1986 emanate dal Presidente del Consiglio ai fini di una più analitica individuazione degli atti o documenti coperti da segreto di Stato. (Fattispecie in cui un dipendente del SISDE, nel giorno stesso in cui era stato invitato ad abbandonare l'ufficio, aveva prelevato da un armadio del servizio cui era stato destinato varia documentazione, parte della quale ritenuta dai giudici di merito avente carattere di segretezza). (Vedi Corte cost., sent. n. 86 del 1977).
Commentario • 1
- 1. Tutela del segreto, sicurezza nazionale e procedimento penaleErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 marzo 2025
Abstract Il contributo propone una disamina dell'organizzazione nazionale per la tutela delle informazioni “sensibili”, esplorando in particolare i meccanismi di divulgazione e tutela delle stesse nel procedimento penale, nonché le conseguenze di una eventuale violazione. This essay examines the national framework for protecting “sensitive” information, with a particular focus on the mechanisms for its disclosure and safeguarding in criminal proceedings, as well as the potential consequences of any breach. Sommario: 1. Introduzione – 2. La tutela delle informazioni: sicurezza nazionale, segreto di Stato e informazioni classificate – 3. La divulgazione controllata delle informazioni nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/1999, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 25/10/1999
1. Dott. LUIGI SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " rel. N. 1555
3. " ILARIO EL " REGISTRO GENERALE
4. " GIOVANNI ON " N. 16502/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AT IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 12-12-1998 della Corte d'appello di ROMA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. ANTONELLO MURA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. MASSIMO KROGH e avv. GIUSEPPE GIANZI, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
- Con decreto 4/12/1996 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma disponeva il rinvio al giudizio della Corte d'assise della stessa città di IO AT, per rispondere del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 61, n. 9, 255, 351 CP [per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, trattenuto, in violazione dei doveri di funzionario del SISDE con incarico di fiduciario delle spese riservate del servizio, documentazione classificata (tra cui il verbale della verifica contabile dei fondi riservati del SISDE redatta il 28/8/91) riservata e d'ufficio relativa alla gestione dei detti fondi riservati, documentazione prodotta da questi nel corso dell'interrogatorio al PM in data 2/11/93 (dal n. 1 al n. 36 dell'elenco allegato) e da BR AU dell'interrogatorio al PM del 28/10/93 - (dal n. 1 al n. 22 del relativo elenco pure allegato) - In Roma, in epoca antecedente e prossima al novembre 1993].
Con sentenza 12/6/97 la Corte d'assise dichiarava il AT colpevole del reato di cui agli artt. 255 e 61 n. 9 CP relativamente ai documenti indicati nell'elenco della "produzione GA" a esclusione di quelli di cui a ai numeri 1, 9, 17, 24, in esso assorbita la "produzione BR" ad eccezione dei documenti di cui ai numeri 1, 9, 13 del relativo elenco, nonché colpevole del reato di cui agli artt. 351 e 61 n. 9 CP relativamente a tutta la "produzione GA", in esso assorbita la "produzione BR", ad eccezione dei documenti di cui ai numeri 1, 9, 13 del relativo elenco, e ritenuta la continuazione contestata, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, lo condannava alla pena di sei anni di reclusione (con statuizioni accessorie); assolveva il AT dal reato di cui all'art. 255 CP relativamente ai documenti 1,9, 17, 24 della "produzione GA" perché il fatto non sussiste;
assolveva lo stesso GA da entrambe le imputazioni ascrittagli, relativamente ai documenti 1, 9, 13 della "produzione BR", per non aver commesso il fatto.
In motivazione il primo giudice sottolineava, tra l'altro: come la semplice riferibilità di atti e documenti alle "spese riservate" non valesse a qualificarli "concernenti la sicurezza dello Stato", occorrendo all'uopo valutarli alla luce degli artt.
1-12 Legge 24/10/77 n. 801 (definizione del segreto di Stato), dell'art. 24 Legge 7/8/90 n. 241 (esclusione del diritto di accesso per documenti coperti dal segreto di Stato o di vietata divulgazione), dell'art. 8 DPR 27/6/92 n. 352 (attuazione del predetto art. 24); come le
"direttive" emesse dal Presidente del Consiglio dei ministri costituissero un valido criterio a cui attenersi per la qualificazione dei documenti in questione, "da ritenersi inerenti alla sicurezza dello Stato e conseguentemente assistiti dal regime del segreto di Stato solo se riconducibili (in ragione del loro contenuto o della esplicita imputazione di spesa) alla tipologia e alle voci indicate nelle direttive sopra menzionate"; come non fosse provata l'apprensione da parte GA dei documenti 1, 9, 13 della "produzione BR", e come i documenti 1,9, 17, 24 della "produzione GA" riguardassero spese non riconducibili alle tipologie indicate nelle citate direttive;
come tutti gli altri documenti, in quanto inerenti alle facoltà istituzionali del servizio, avessero invece carattere di riservatezza e/o segretezza;
come, dunque, dovessero ritenersi sussistenti entrambi i reati contestati.
- Con l'impugnazione ritualmente proposta, la difesa GA sosteneva che la documentazione in questione non concerneva la sicurezza dello Stato e che avrebbero dovuto essere ritenuti insussistenti entrambi i reati contestati al prevenuto.
- Con sentenza 12/12/98 la Corte d'assise d'appello, in riforma della decisione di primo grado, assolveva il AT dal reati di cui all'art. 255 limitatamente ai documenti 3, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 34, 35 (produzione GA, per i docc.
3-26 vedi Ordinanza 10/2/99) "perché il fatto sussiste"; riduceva la pena ad anni cinque mesi quattro e giorni quindici di reclusione;
confermava nel resto.
In motivazione la Corte territoriale poneva, tra l'altro, in evidenza: come in linea di massima fosse condivisibile il principio interpretativo enunciato dai primi giudici e apparisse corretta la valenza attribuita alle normative menzionate e alle ricordate direttive del Presidente del Consiglio;
come, peraltro, non potesse convenirsi sull'ulteriore assunto enunciato dai primi giudici circa la riconoscibilità del carattere di segretezza (e della conseguente tutela in sede penale) a tutti i documenti attestanti prelievi e spese attinenti ai fondi riservati "pur quando non (trasparisse) alcuna finalità e quindi in carenza di elementi che (consentissero) di delineare il contesto nel quale quel prelievo e quella spesa si (inserivano)"; come, infatti, il generale criterio di presunzione di legittimità degli atti compiuti dai pubblici ufficiali, proprio perché meramente presuntivo, non potesse all'evidenza essere assunto quale criterio di valutazione con efficacia in sede penale;
come fossero previsti anche "prelievi dai fondi riservati" che non erano in alcun modo "connessi con quelle ragioni di sicurezza che giustificavano il segreto e la tutela ad esso prestata"; come, dunque, per ciascuno dei documenti in esame, specie perché privi di classificazione, si imponesse una attenta valutazione circa le finalità delle spese alle quali essi erano relativi e la loro valenza ai fini (certi e non meramente ipotetici) della tutela della sicurezza dello Stato;
come nessun rilievo ne' effetto scriminante potesse attribuirsi, per contro, alle modalità di conservazione e custodia della documentazione in questione e all'omessa distruzione della stessa;
come le considerazioni svolte portassero a escludere la natura segreta anche dei documenti 3, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 34, 35; come dovesse condividersi il giudizio già espresso dalla Corte di primo grado, invece, relativamente alla residua documentazione (2, 4, 8, 9 bis, 9 ter, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 36); come dovesse ribadirsi la sussistenza degli elementi (materiale e psicologico) richiesti per l'integrazione di entrambi i reati ascritti al prevenuto (artt. 255 e 351 CP); come l'operato ridimensionamento dei fatti imponesse una riduzione della pena irrogata in primo grado.
- Proponeva ricorso per Cassazione il difensore di IO AT, deducendo nell'ordine:
1) "Violazione dell'art. 255 CP. Mancanza e contradditorietà di motivazione (art. 606 lett. b) c) CPP)";
2) "Violazione sotto altro profilo dell'art. 255 CP. Mancanza e illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) c) CPP)": in relazione alla sussistenza della condotta costitutiva del reato (laddove il primo motivo si riferiva all'ambito di applicazione e allo oggetto dell'art. 255 CP)";
3) "Violazione degli artt. 1 e 12 della Legge 801/77. Mancanza e illogicità della motivazione ": con riferimento ai criteri enunciati per determinare il carattere segreto o meno di determinati atti o documenti;
4) "Mancanza di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato". - Con "motivi nuovi e note difensive" in data 4/10/99, il difensore del AT riprendeva e sviluppava ulteriormente la tesi dell'insussistenza del reati di cui all'art. 255 CP. - All'odierna udienza (dopo il dissenso dal Procuratore Generale sulla richiesta di applicazione dell'art. 599 CPP in relazione alla Legge 14/99, avanzata nell'interesse del AT), il Procuratore generale e i difensori hanno illustrato, rispettivamente, le tesi e le conclusioni sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 1) Con il primo motivo di doglianza, la difesa AT ha sostenuto che l'interpretazione della Corte territoriale si sarebbe risolta in una violazione dell'art. 255 CP: detta norma tutelerebbe in via diretta e immediata proprio "gli atti e i documenti in quanto entità materiali" (e non la "segretezza o riservatezza delle notizie in esse contenute", tutelate invece dagli artt. 256, 257, 258, 261, 262 CP);
la corte d'appello, anziché motivare in proposito, avrebbe affrontato - peraltro in maniera non soddisfacente - la tematica del segreto di Stato.
2) Con il secondo motivo, il difensore ha denunciato la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della condotta costitutiva del reato: avrebbe dovuto esser dimostrata la "sottrazione materiale di atti o documenti, e quindi la distrazione degli stessi dalle finalità istitutive"; il concetto di "sottrazione" così inteso sarebbe, però, incompatibile con le modalità di custodia dei documenti (contenuti nel fondo di un armadio e non più attuali, tanto più che avrebbero dovuto essere a suo tempo addirittura distrutti) e con l'utilizzazione degli stessi (attraverso la produzione all'Autorità giudiziaria).
3) A sostegno del terzo motivo di ricorso, il difensore ha dedotto:
che il riferimento agli artt. 1 e 12 Legge 801/77 imponeva "un accertamento rigoroso dell'idoneità della sottrazione dei documenti in oggetto a ledere o a mettere in pericolo il bene della sicurezza interna o internazionale dello Stato" (e ciò, ovviamente, nell'ipotesi di una sovrapponibilità tra il segreto tutelato dalla normativa penale e gli atti e i documenti concernenti la sicurezza dello Stato); in realtà la Corte territoriale, richiamando quale criterio interpretativo una circolare della Presidenza del Consiglio, avrebbe "demandato a un organo amministrativo .. la valutazione del carattere segreto o riservato di documenti e di atti rispetto ai quali la legge ha dato una definizione normativa di carattere generale e vincolante"; in altri termini, la sentenza sarebbe contraddittoria per avere da un lato attribuito al giudice il sindacato sul segreto di Stato, e dall'altro recepito l'indicazione di una circolare ministeriale in proposito, l'esame avrebbe dovuto essere condotto in concreto attraverso la valutazione di ciascun documento "sia dal punto di vista formale che sostanziale" (trattandosi di fotocopie, copie, veline, senza alcuna autenticità quanto a provenienza;
di atti definitivamente superati o attinenti a esercizi finanziari ormai esauriti;
di spese per proteggere - il più spesso per arredare lussuosamente - case di uomini politici;
di documenti non concernenti spese determinate da esigenze connesse all'operatività propria del servizio).
4) Con il quarto e ultimo motivo di ricorso, il difensore del AT ha sostenuto che costui non avrebbe potuto essere animato dal dolo richiesto dall'art. 255 CP: gli atti e i documenti non godevano di alcuna protezione, non erano attuali, erano privi di interesse per chiunque (a eccezione dell'autorità giudiziaria); GA avrebbe agito solo per produrre alla autorità giudiziaria "atti e documenti che potevano interessare la sua difesa",; la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni del proprio convincimento circa la "consapevolezza del GA che si trattasse di atti e documenti concernenti la sicurezza dello Stato".
5) Nei "motivi nuovi" i difensori del ricorrente hanno ripreso e sviluppato alcune delle argomentazione già proposte col ricorso principale: gli atti e i documenti non erano "attuali"; si trattava di documenti non classificati, o anonimi, o irrilevanti, o attinenti a conteggi privati eseguiti dal GA (nn. 32-33), o costituiti da copie non autentiche (2 e 36), o anonimi (4), o senza alcun riferimento al servizio (8), o privi di alcun interesse per il servizio (9 bis, 10, 11, 13, 14), o superati e privi di connotato pubblico (15, 16), o costituiti da elenchi o quietanze privi di connotati formali (25, 28, 29, 31), o risalenti nel tempo (36); la conferma che non si trattava di documenti coperti dal Segreto di Stato, sarebbe data dal fatto che di essi era stata data lettura nel dibattimento di primo grado per il processo di peculato;
la motivazione della Corte territoriale sarebbe inadeguata anche in ordine alla circostanza che i documenti in questione furono dal GA esclusivamente consegnati al procuratore della Repubblica che procedeva alle indagini sul delitto di peculato.
- Le censure proposte non sono condivisibili.
- È opportuno ricordare brevemente che il difetto di motivazione (ai sensi dell'art. 606/E CPP) è valutabile in Cassazione solo ove consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato;
ciò significa che deve "mancare" del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice, e che non può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una diversa (pur se - a parere del ricorrente - preferibile) valutazione delle risultanze processuali;
compito di questa Corte, infatti, è solo quello di stabilire se il giudice del merito abbia o meno dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto a emettere la decisione (Sez. Un., sent. 930 del 29/1/96, Clarke;
Sez. Un., sent. 6402 del 2/7/97, Dessimone e altri). - Ciò premesso, con riferimento alle doglianze del ricorrente (riguardanti tutte solo il reato di cui all'art. 255 CP), devesi osservare:
1) non pare revocabile in dubbio (in base al testo letterale della norma e alla doverosa correlazione con gli articoli seguenti) che "gli atti e documenti" menzionati dall'art. 255 CP siano oggetto di specifica attenzione e tutela in sede penale quali "entità materiali aventi un contenuto tale da consentire di qualificarli (essi atti o documenti ) come 'concernenti la sicurezza dello stato' o altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato". Correttamente, dunque, i giudici del merito, al fine di delimitare con chiarezza l'ambito di applicazione della norma incriminatrice in questione (che il pubblico ministero, in primo grado, aveva sostenuto essere così esteso da ricomprendere tutta la documentazione afferente alla gestione dei fondi riservati, giacché "questa documentazione, partecipando alla medesima natura delle spese sostenute attraverso prelievi sui fondi riservati, sarebbe stata essa stessa ontologicamente segreta") fecero riferimento alla normativa dettata dal legislatore in tema di "segreto di Stato" e/o "divieto di divulgazione ", se ed in quanto diretta a salvaguardare anche gli specifici interessi considerati dall'art. 255 CP (sicurezza dello Stato o altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato).
Secondo l'art. 18 della Legge 24-10-77 n. 801, infatti, "Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capo primo e quinto del codice penale, concernenti il segreto politico interno o internazionale, debbono essere riferite alla definizione di segreto di cui agli artt. 1 e 12 della presente legge".
L'art. 12, a sua volta, dice che "sono coperti da segreto di stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità dello stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale".
Deve ritenersi che tale norma - poiché prescinde dalla positiva valutazione dell'autorità competente circa la sussistenza del segreto (cosiddetta "classificazione" di atti o notizie) - si riferisca anche a quegli atti e/o a quelle notizie che, pure in assenza di esplicito intervento qualificatorio della autorità, "possiedano un carattere di segretezza per essere inerenti alla sicurezza dello Stato e alle altre finalità previste" (così, testualmente ed esattamente, a pag. 7 Sent. Primo grado). D'altro canto, che la apposizione del segreto di Stato e il divieto di divulgazione possano essere disposti dall'autorità solo in relazione a finalità determinate, e che conseguentemente - allorché non sia intervenuto un provvedimento di classificazione - la natura (segreta o meno) di un atto, di un documento o di una notizia, debba essere di volta in volta accertata in relazione alle finalità previste dal legislatore, risulta significativamente confermato dall'art. 24 della Legge 7-8-90 n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): detta disposizione, invero, dopo avere escluso il diritto di accesso per i documenti coperti da segreto di Stato ex art. 12 Legge 801/77 (nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti), autorizza il Governo (comma 2^) a emanare norme regolamentari per disciplinare l'esercizio e/o l'esclusione del diritto di accesso in relazione all'esigenza di salvaguardare:
a) sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali;
b) politica economica e valutaria;
c) ordine pubblico, prevenzione e repressione criminalità; d) riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese.
In esecuzione di quanto previsto da detto articolo, il DPR 27-6-92 n.352 (art. 8 c. 2) ha stabilito che i documenti possono essere sottratti all'accesso solo se suscettibili di arrecare un concreto pregiudizio agli interessi indicati nell'art. 24, precisando che i documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione;
e ancora (art. 8 c. 5 lett. a) che i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 Legge 801/77, la loro divulgazione possa determinare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione.
Il quadro normativo così delineato - ferma la distinzione tra atti, documenti e notizie in relazione ai quali la segretezza o riservatezza venga affermata con un provvedimento di classificazione - appare chiaramente caratterizzato dalla esigenza di assicurare che la segretezza di atti, documenti o notizie risulti finalizzata al perseguimento delle finalità indicate dalle leggi e dai regolamenti richiamati.
Questa Corte, entro i limiti imposti dalla detta normativa, condivide l'affermazione del giudice di appello secondo la quale "la segretezza di notizie e di documenti, o di quant'altro possa essere classificato a fini di sicurezza, può essere oggetto di accertamento da parte della autorità giudiziaria". Si tratta, infatti, di valutazioni che (specie in assenza di "qualificazioni" da parte dell'autorità competente) concorrono a integrare la fattispecie incriminatrice, e che in tanto possono essere validamente assunte a fondamento di un giudizio di responsabilità penale in quanto rientrino nelle finalità che la legge 801/77 riconosce come le sole che possono consentire l'apposizione del segreto di Stato a notizie o documenti, e che la legge 241/90 riconosce come fondanti il divieto di divulgazione.
Non osta a tale imposizione il principio affermato dalla sentenza n. 86/77 della Corte Costituzionale, secondo il quale "il giudizio sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello stato ha natura squisitamente politica, e quindi ... certamente non è consono all'attività del giudice": come opportunamente sottolineato dal giudice di primo grado, infatti, la legge 801/77 (che pure si ispirava direttamente alla pronuncia della Corte Costituzionale) e la successiva legge 241/90 ha circoscritto l'ambito del segreto di Stato e del divieto di divulgazione "al perseguimento di finalità che, benché espresse in termini necessariamente generali, appaiono tuttavia oggettivamente valutabili e in parti diverse da quelle considerate dal testo dell'art. 255 CP (atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato o altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato)".
D'altro canto, l'interpretazione sistematica degli artt. 4 e 6 della legge 801/77 (finalità, rispettivamente, del SISMI e del SISDE) per rapporto al più volte citato art. 12 della stessa legge, consente di affermare - attesa la quasi testuale coincidenza tra le finalità indicate - che la disciplina del segreto, per quanto concerne l'attività degli organismi di informazione e di sicurezza, va sottoposta alla medesima valutazione di rispondenza alle finalità istituzionali dei servizi stessi;
sicché anche nei confronti dell'attività di questi organismi può essere operata la valutazione che il giudice può condurre nell'applicazione delle norme concernenti fattispecie penali nelle quali il segreto è elemento costitutivo.
È appena il caso di aggiungere: che l'art. 1 c. 1 della legge 801/77 prevede che al Presidente del Consiglio dei ministri siano attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento;
che il comma 2^ dello stesso articolo prevede che il Presidente del Consiglio impartisca le direttive ed emani ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma precedente, controlli la applicazione dei criteri relativi all'apposizione del segreto di Stato e all'individuazione degli organi a ciò competenti, eserciti la tutela del segreto di Stato.
Proprio nell'esercizio dei poteri appena richiamati, il Presidente del Consiglio ha emesso due direttive (n. 2001 del 30/7/85; n. 4012/ 1 del 10/1/86): nella prima (relativa alla tutela del segreto di Stato nel settore degli organismi di informazione e di sicurezza) si precisa che "agli effetti dello art. 342 CPP (all'epoca vigente) devono intendersi coperti dal segreto di Stato le cose, gli atti e i documenti relativamente ai quali esista un provvedimento dichiarativo del Segreto di Stato, ovvero i cui contenuti e le cui caratteristiche siano tali da rivelare informazioni o dati concernenti i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la dislocazione, la costituzione, l'impiego e gli organici degli organismi di informazione e di sicurezza e le relative strutture;
i dati di riconoscimento autentici o di copertura dei componenti degli organismi medesimi e quelli di copertura di tali organismi;
le posizioni documentali dei singoli componenti;
l'addestramento e la preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle attività istituzionali;
le aree e i settori di impiego;
le operazioni e le attività informative;
le modalità e tecniche operative;
le fonti confidenziali;
le relazioni con organi riformativi di altri Stati;
le infrastrutture e i poli operativi e logistici;
l'assetto e il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto, nonché di elaborazione dati;
l'armamento, l'equipaggiamento, i veicoli, i mezzi e i materiali speciali in dotazione".
Nella medesima direttiva, si precisa anche che nella formulazione dell'elenco di cui sopra "non si è trascurato il fatto che non sempre i documenti e le notizie contenute nelle elenco allegato sono, di per sè, concretamente idonee, se divulgato, ad arrecar danno a quegli interessi fondamentali tutelati dall'art. 12 della legge 801. Ma è stato considerato, in proposito, da un lato, che una notizia avulsa dal quadro generale di una situazione che spesso non è conosciuta nella sua globalità dal soggetto cui la legge impone la valutazione di segretezza può apparire di valore diverso dal reale e quindi condurre a superficiali e incompleti apprezzamenti. Dall'altro, che, se è vero che una singola notizia può essere inidonea a provocare il pregiudizio che si vuole evitare, una pluralità di notizie dello stesso genere, che verrebbero divulgate se non fosse posto un freno alla tendenza in atto, finirebbe col determinare una progressiva vulnerabilità del settore informativo fino a provocare la paralisi".
Con la seconda direttiva (spese di organizzazione e funzionamento e spese riservate del CESIS, del SISMI e del SISDE) il Presidente del Consiglio ha disciplinato, tra l'altro, la gestione dei fondi riservati, precisando che sul capitolo delle spese riservate - oltre a quelle considerate di tale natura da espresse disposizioni normative e a quelle per le quali ragioni connesse alla sicurezza dello Stato impongono di mantenere riservata la relativa documentazione - potranno gravare anche quegli oneri che si riferiscono all'acquisto di beni o servizi di cui sia riservata la destinazione;
quelli relativi a beni o servizi il cui acquisto presenti carattere di immediatezza, quando la rapidità dell'operazione cui sono destinati sia condizione essenziale per il conseguimento degli obbiettivi;
quelli, infine, relativi all'acquisto di strumenti di elevata tecnologia (a determinate condizioni), nonché le spese aventi carattere di riservatezza "a giudizio dell'autorità politica da cui ciascun organismo dipende". Alla direttiva in esame sono allegate due tabelle, una relativa alle spese ordinarie (di organizzazione e funzionamento), l'altra relativa alle spese riservate. In quest'ultima sono compresi due settori di spesa, il primo concernente il personale (articolato nelle seguenti voci: indennità di funzione e operativa;
assicurazione infortuni;
missioni; trattamento economico per servizio all'estero), il secondo concernente l'acquisto di beni e servizi (a sua volta articolato in più voci: fonti, informatori e consulenze di natura riservata;
sicurezza personalità esposte;
addestramento personale;
impianti, attrezzature e materiali protettivi;
materiali TLC;
materiale tecnico - scientifico e fotografico;
informatica; motorizzazione;
armamento;
tipolitografia; ricerca tecnologica;
società e uffici di copertura;
istituzione e funzionamento centri operativi;
varie). Come opportunamente sottolineato dai giudici del merito, le direttive in questione costituiscono un criterio obbiettivo al quale attenersi per la qualificazione della natura dei documenti indicati nell'imputazione, "nel senso che, ove i documenti stessi siano riconducibili alla tipologia indicata nelle menzionate direttive e nelle voci in cui era articolato il conto delle spese riservate, essi non potranno non essere qualificati come inerenti alla sicurezza dello Stato e, conseguentemente, assistiti dal regime del segreto di Stato. Ove viceversa i documenti .. non siano riconducibili, in ragione del loro contenuto o della esplicita imputazione della spesa, alle voci prima indicate, quello speciale regime non potrà trovare applicazione, con conseguente non riconducibilità della condotta contestata alla fattispecie di cui all'art. 255 CP" (così testualmente a pag. 15 sent. primo grado).
Appare pienamente condivisibile, inoltre, la puntualizzazione della Corte d'assise d'appello (già ricordata in parte narrativa di questa stessa sentenza) circa l'impossibilità di riconoscere il carattere di segretezza - e la conseguente tutela in sede penale - "ai documenti attestanti prelievi e/o spese relativi ai fondi riservati, pur quando non traspariva alcuna finalità, e quindi in carenza di elementi che consentano di delineare il contesto nel quale quel prelievo e quella spesa si inseriscono", non potendosi per ciò solo riconoscere a essi rilevanza in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali del servizio.
2) La sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art.255 CP non pare revocabile in dubbio, ove si consideri che fu lo stesso GA ad ammettere "di avere nel giugno 1993, nello stesso giorno in cui era stato invitato ad abbandonare il SISDE (presso il quale aveva esercitato la propria attività come fiduciario del direttore del servizio, per le spese riservate sin dal 2/1/90, e dopo una carriera nell'amministrazione statale protrattasi per oltre trent'anni), preso da un armadio collocato presso gli uffici del servizio varia documentazione, di averla, trattenuta presso di sè, di averla consegnata al coimputato IO BR e di averla prodotta in sede di interrogatorio dinanzi al procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma" (pag. 3 sent. imp.). Nè sussiste la pretesa incompatibilità di detta "sottrazione" con le modalità di custodia e/o con l'utilizzazione dei documenti (produzione all'autorità giudiziaria).
In ordine al primo di tali punti (conservazione e custodia, e omessa distruzione dei documenti) la Corte d'assise d'appello sottolineò opportunamente, infatti, come l'eventuale inosservanza delle prescrizioni correlative non valesse a privare gli atti del loro carattere di segretezza e/o riservatezza;
e come la non obbligatorietà della distruzione, in base alla normativa regolamentare alla epoca vigente, facesse venir meno qualsiasi valenza del rilievo mosso in proposito dall'appellante (pagg. 15-16 sent. imp.); altrettanto opportunamente il primo giudice aveva sottolineato come i documenti fossero stati comunque "conservati in un armadio" all'interno degli uffici del servizio (pagg. 17-18 sent. primo grado).
Quanto al secondo di detti punti (produzione all'autorità giudiziaria), il giudice di secondo grado non mancò di porre in evidenza: come rientrasse comunque nel concetto di "distrazione" (condotta parimenti menzionata nell'art. 255 CP) l'indebita utilizzazione della documentazione sottratta "mediante consegna in copia ad altra persona e produzione in sede non prevista" (pag. 18);
come la circostanza della sostenuta acquisizione di omologa documentazione da parte dell'autorità giudiziaria "non facesse venir meno l'illiceità della condotta del GA" (ibidem). Già la corte d'Assise di primo grado, del resto, aveva spiegato diffusamente le ragioni che non consentivano di ritenere la condotta dell'imputato "scriminata" per esser stati i documenti consegnati alla Procura della Repubblica nel corso di un interrogatorio (pagg. 29-30 sent. primo grado).
3) La pretesa contraddittorietà della sentenza impugnata (per avere asseritamente "demandato a un organo amministrativo la valutazione del carattere segreto o riservato di documenti e di atti rispetto ai quali la legge ha dato definizione normativa di carattere generale e vincolante") non sussiste.
La correlazione fra le norme della legge 801/77 e le direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri era già stata esaminata e illustrata - sulla base dei rispettivi contenuti testuali e di ineccepibili considerazioni logico-giuridiche - dalla decisione di primo grado.
La Corte d'assise d'appello, nel recepire e fare propria la motivazione del primo giudice, non mancò di ribadire, correttamente e convincentemente: che nel caso di specie(trattandosi di "atti, documenti o notizie che, pur afferenti alla gestione delle spese riservate del SISDE, risultavano peraltro non sottoposti a classificazione") non assumeva rilevanza decisiva il problema della sindacabilità da parte dell'autorità giudiziaria delle classificazioni di segretezza positivamente operate dal Potere esecutivo;
che, pur dovendosi fare riferimento (per la ravvisabilità dell'ipotesi criminosa ex art. 255 CP) alla normativa introdotta a seguito della sentenza 86/77 della Corte Costituzionale e alla definizione di "segreto" risultante dagli artt. 1 e 12 Legge 801/77, nel caso di specie (proprio perché si doveva valutare la "natura di atti, documenti e notizie non classificati ma inerenti ad attività dei servizi") ben poteva rinvenirsi "un valido ausilio interpretativo nelle direttive emanate dall'Autorità che per legge è preposta a vegliare sulla sicurezza dello Stato, nonché a dirigere e coordinare la politica e le attività varie a essa inerenti, sempreché ovviamente non sussista contrasto con le norme di legge in materia, tenuto conto del particolare contenuto delle direttive indicate .. e della loro generale compatibilità con i presupposti e le finalità di cui alla normativa in materia" (pagg. 12-12).
Non pare revocabile in dubbio, d'altro canto, che i giudici del merito abbiano correttamente applicato i criteri valutativi esposti, procedendo alla ricognizione e disamina dei singoli documenti il cui "trattenimento" era stato contestato all'imputato quale condotta materiale integrante la fattispecie dell'art. 255 CP. La Corte d'assise d'appello, richiamate le diffuse argomentazioni svolte in proposito nella sentenza di primo grado (v. infatti alle pagg. da 18 a 215 della decisione 12/6/97), ribadì - invero - come l'esigenza di segretezza e riservatezza (e quindi la tutela di cui alla normativa sul segreto di stato ovvero di quella penale a essa collegata) apparisse evidente per i documenti nn. 2, 4, 8, 9 bis, 9 ter, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 36 (benché alcuni di tali documenti contenessero anche dati certamente non in linea con le finalità generali previste dalla normativa evocata): a) trattandosi di documentazione attinente a spese determinate da esigenze connesse all'operatività propria del servizio, ai mezzi di funzionamento, ai sistemi di sicurezza e protezione dei luoghi e persone, alla corresponsione di somme a funzionari e collaboratori esterni;
b) contenendo ciascuno di essi documenti l'indicazione di dati, elementi e notizie relativi a sedi del servizio o a sistemi di sicurezza adottati per la tutela di possibili obbiettivi, a dipendenti, funzionari, istituti e collaboratori esterni (argomentazione, questa seconda, specificamente riferita ai documenti "contenenti anche dati non in linea con i fini indicati"). Nè valgono in contrario le pur apprezzabili considerazioni e/o critiche di cui ai "motivi nuovi e note difensive" (in data 4/10/99), trattandosi all'evidenza di "censure di fatto" e/o di una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già operata dai giudici del merito, le une e l'altra non consentite in questa sede di legittimità (sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale, già richiamato in altra parte di questa stessa motivazione).
4) In ordine all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 255 CP, la Corte d'assise d'appello di Roma non omise di porre - ancora una volta correttamente e convincentemente - in evidenza: come la tentennale carriera del GA, la lunga attività da lui svolta nell'ambito dei servizi e le delicate funzioni da ultimo rivestite quale fiduciario del direttore del SISDE per le spese riservate, non consentissero di nutrire dubbi in ordine alla consapevolezza di esso imputato "circa la natura di buona parte della documentazione prelevata" (quella, cioè, in relazione alla quale la sua responsabilità penale venne ribadita), "la stretta connessione della stessa con le attività del servizio a tutela della sicurezza dello Stato e delle istituzioni democratiche", "la potenzialità di danno di una sua divulgazione"; come l'avere agito - nonostante tutto ciò - nel modo che era emerso dalle risultanze processuali, fosse indicativo della volontà dell'imputato di non tener conto alcuno dei superiori interessi della sicurezza dello Stato, per perseguire fini personali e indebiti.
È appena il caso di aggiungere che il giudice di secondo grado richiamò espressamente - definendole significativamente "puntuali" - le osservazioni della sentenza 12/6/97 (relative al sostenuto intento difensivo che avrebbe mosso il GA): il prelievo disordinato della documentazione, la non significatività della stessa per il delineato fine di dimostrare la pertinenza personale dei cospicui fondi bancari in un primo tempo indicati di proprietà del Servizio, il trattenimento dei documenti per tempo considerevole senza loro sottoposizione all'attenzione della difesa tecnica (nonostante l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'imputato quale responsabile di peculato), la possibilità di provare altrimenti lo assunto difensivo, la divulgazione della documentazione mediante consegna ad altra persona - infatti - erano tutte circostanze che già il primo giudice aveva ritenuto "non in linea con l'asserito esercizio di difesa", ma piuttosto "indicative dei, tutt'altri fini assi meno encomiabili che avevano mosso l'imputato" (v. in proposito alle pagg. 18-19 Sent. impugnata;
v. anche alle pagg. da 26 a 30 sent. di primo grado).
- Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere, conclusivamente, che la Corte d'assise d'appello di Roma abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico- giuridici, su ciascuno degli argomenti sottoposti al suo esame;
e che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di IO AT al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2000