Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/1999, n. 1289
CASS
Sentenza 25 ottobre 1999

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In tema di soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, di cui all'art. 255 cod. pen., gli "atti o documenti" menzionati da tale articolo sono oggetto di tutela penale quali entità materiali aventi un contenuto tale da consentire di qualificarli come "concernenti la sicurezza dello Stato o altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato". A tal fine, occorre fare riferimento alla normativa in tema di "segreto di Stato" e di "divieto di pubblicazione", come imposto dall'art. 18 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che rinvia, per la definizione di segreto interessante le fattispecie di cui al Libro II, Titolo I, Capo I e V del codice penale, a quella datane dagli artt. 1 e 12 della medesima legge. In particolare, l'art. 12 della legge n. 801 del 1977, nel definire concettualmente tale nozione, prescinde dalla esistenza di una formale indicazione dell'autorità competente circa il carattere segreto di atti o documenti (c.d. "classificazione di atti o di notizie"), riferendosi dunque anche a quegli atti che, pure in assenza di esplicito intervento qualificatorio dell'autorità, possiedano un carattere di segretezza per essere inerenti alla sicurezza dello Stato o alle altre finalità e interessi previsti dalla legge. Ne discende che, allorché non sia intervenuto un provvedimento di classificazione, la natura segreta di un atto, di un documento o di una notizia, ove venga in questione l'applicazione di una fattispecie che a quella nozione si richiami, deve essere accertata dall'autorità giudiziaria, con riferimento ai parametri indicati dalla legge n. 801 del 1977 e tenendo conto, come utile criterio orientativo, delle direttive n. 2001 del 30 luglio 1985 e n. 4112/1 del 10 gennaio 1986 emanate dal Presidente del Consiglio ai fini di una più analitica individuazione degli atti o documenti coperti da segreto di Stato. (Fattispecie in cui un dipendente del SISDE, nel giorno stesso in cui era stato invitato ad abbandonare l'ufficio, aveva prelevato da un armadio del servizio cui era stato destinato varia documentazione, parte della quale ritenuta dai giudici di merito avente carattere di segretezza). (Vedi Corte cost., sent. n. 86 del 1977).

Commentario1

  • 1Tutela del segreto, sicurezza nazionale e procedimento penale
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 marzo 2025

    Abstract Il contributo propone una disamina dell'organizzazione nazionale per la tutela delle informazioni “sensibili”, esplorando in particolare i meccanismi di divulgazione e tutela delle stesse nel procedimento penale, nonché le conseguenze di una eventuale violazione. This essay examines the national framework for protecting “sensitive” information, with a particular focus on the mechanisms for its disclosure and safeguarding in criminal proceedings, as well as the potential consequences of any breach. Sommario: 1. Introduzione – 2. La tutela delle informazioni: sicurezza nazionale, segreto di Stato e informazioni classificate – 3. La divulgazione controllata delle informazioni nel …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/1999, n. 1289
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1289
Data del deposito : 25 ottobre 1999

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