Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
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5 ottobre 1944
5 ottobre 1944
Art. 255.
(Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato)
Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
(Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato)
Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Commentari • 12
- 1. Cassazione penale n. 1289/2000https://www.brocardi.it/ · 227.77945
(massima n. 1) Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 255 c.p., per «atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato», possono intendersi nell'ambito dell'accertamento del requisito della segretezza, demandato all'autorità giudiziaria anche quelli per tali individuabili sulla base delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 24 ottobre 1977 n. 801. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 26
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/1999, n. 1289Provvedimento: […] Con sentenza 12/6/97 la Corte d'assise dichiarava il AT colpevole del reato di cui agli artt. 255 e 61 n. 9 CP relativamente ai documenti indicati nell'elenco della "produzione GA" a esclusione di quelli di cui a ai numeri 1, 9, 17, 24, […] lo condannava alla pena di sei anni di reclusione (con statuizioni accessorie); assolveva il AT dal reato di cui all'art. 255 CP relativamente ai documenti 1,9, 17, […] 32, 33, 36); come dovesse ribadirsi la sussistenza degli elementi (materiale e psicologico) richiesti per l'integrazione di entrambi i reati ascritti al prevenuto (artt. 255 e 351 CP); […] 2) La sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art.255 CP non pare revocabile in dubbio, […]Leggi di più...
- accertamento da effettuare in concreto dalla autorità giudiziaria·
- fattispecie·
- soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello stato·
- esclusione·
- configurabilità·
- necessità di un provvedimento qualificatorio dell'autorità·
- delitti·
- reati contro la personalità dello stato·
- delitti di spionaggio ed affini·
- contro la personalità internazionale dello stato