Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 ottobre 2007 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 aprile 2025 |
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- art. 4-ter d.l. n. 44/2021·
- improcedibilità del ricorso·
- cessata materia del contendere·
- obbligo vaccinale
Versioni del testo
- Capo I : Struttura del sistema di informazione per la sicurezza della repubblica
- Art. 1. (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilita' generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato; c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato; d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o piu' vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza; f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui da' comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. 2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche' quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. (( 3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attivita' di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali )) - Art. 2. (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica) 1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e' composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). 2. Ai fini della presente legge, per "servizi di informazione per la sicurezza" si intendono l'AISE e l'AISI.