Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 ottobre 2007 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 aprile 2025 |
Commentari • 239
- 1. Dall’accesso agli atti all’accesso civico generalizzato. L’evoluzione del principio di trasparenza amministrativaDott. Giovanni Tardi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
La Legge 241/90 è stato il primo atto normativo che ha realizzato l'inizio di un percorso verso una pubblica amministrazione sempre più trasparente nei suoi rapporti con il cittadino. In passato infatti l'agere della P.A. è sempre stato caratterizzato dai principi inversi ovvero quello della segretezza, che trovava fondamento nella formulazione originaria del D.P.R n° 3 del 1957 nella parte in cui si ricordava che l'impiegato pubblico doveva mantenere il segreto d'ufficio[1], e quello della supremazia frutto di una P.A. non totalmente servente ma egemonica rispetto al privato . Con l'avvento della Costituzione Repubblicana cambia finalmente la visione di questo rapporto ponendo Stato e …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Marsala, sentenza 02/10/2024, n. 717Provvedimento: Tribunale Ordinario di Marsala Sezione Lavoro Proc. N. 1363 /2024 Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo Provvedendo con riferimento all'udienza del 02/10/2024 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate: - per parte ricorrente dall'Avv. Controparte_1 il quale ha insistito in ricorso chiedendo anche l'emissione di sentenza parziale in orine allo stato di invalidità; - per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito nella memoria di costituzione; Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta …Leggi di più...
- mancata compilazione scale IADL/BADL·
- art. 445 bis c.p.c.·
- compensazione spese giudizio·
- invalidità civile grave·
- indennità di accompagnamento·
- requisiti medico-legali·
- decorrenza invalidità civile·
- art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18
Versioni del testo
- Capo I : Struttura del sistema di informazione per la sicurezza della repubblica
- Art. 1. (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilita' generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato; c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato; d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o piu' vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza; f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui da' comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. 2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche' quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. (( 3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attivita' di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali )) - Art. 2. (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica) 1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e' composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). 2. Ai fini della presente legge, per "servizi di informazione per la sicurezza" si intendono l'AISE e l'AISI.