Articolo 93 del Codice penale
Articolo 92Articolo 94
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1 luglio 1931
Art. 93.

(Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti)

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto e' stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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