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12 ottobre 2007
12 ottobre 2007
Art. 256-ter. (( (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). ))
(( 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il documento, l'atto o la cosa e' sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.
3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorita' giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.
(( 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il documento, l'atto o la cosa e' sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.
3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorita' giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.
Commentari • 5
- 1. Esibizione di documentihttps://www.brocardi.it/ · 100.13734
[…] Si applicano gli articoli 256, 256 bis e 256 ter del codice di procedura penale. 2. […]
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Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2019, n. 26072Provvedimento: […] Il Presidente della sezione terza del Tribunale di Roma, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta, nell'interesse di NG OT avanzata ex artt. 256-ter cod. proc. pen. e 17 legge 124 del 2007, relativamente a documenti utilizzati per l'espletamento di perizia nell'ambito del procedimento di prevenzione, assumendo che detti documenti concernevano commesse in ambito anche militare, aeroportuale, penitenziario affidate alle società del gruppo OT, da istituzioni e organismi pubblici, con conseguente operatività del segreto di Stato, potendo essere classificati ai sensi della citata Legge n. 124 del 2007. 2. […]Leggi di più...
- competenza tribunale misure di prevenzione·
- condanna spese processuali·
- autosufficienza ricorso·
- inammissibilità ricorso·
- art. 17 legge 124 del 2007·
- condanna Cassa delle ammende·
- art. 256-ter cod. proc. pen.·
- segreto di Stato·
- abnormità atto processuale