Sentenza 30 aprile 2009
Massime • 1
Non integra il delitto di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione la condotta che abbia ad oggetto notizie riservate, così definite dalle amministrazioni pubbliche interessate, estranee agli interessi che giustificano il segreto di Stato o la cui diffusione non abbia idoneità offensiva rispetto a detti interessi. (La Corte ha riconosciuto la correttezza delle valutazioni compiute dal giudice di merito che aveva sottoposto a verifica la riservatezza di un documento letto nel corso di una intervista televisiva, giungendo ad escludere che lo stesso potesse essere riportato alle categorie tutelate dalla norma incriminatrice, in quanto non concernente interessi pubblici ed avente ad oggetto notizie già rivelate all'autorità giudiziaria e versate agli atti di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2009, n. 23036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23036 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 30/04/2009
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1530
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 3131/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
avverso la sentenza in data 10.10.2008, depositata il 17.10.2008, del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma;
nei confronti di:
- LL LE EN, nata il [...] a [...], imputata;
- RU PA, nato il [...] a [...], imputato;
- AN DE, nato il [...], imputato;
nonché di:
- Panaviation s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., parte civile;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, la memoria della parte civile e quella del AN, nonché la successiva remissione di querela ad opera della persona offesa già costituita parte civile, accettata dagli imputati;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco Bua, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso quanto al reato di cui all'art. 262 c.p., e l'annullamento senza rinvio per il resto della sentenza impugnata con declaratoria di non luogo a procedere per essere i reati estinti per rimessione di querela;
Udito per gli imputati LL e RU l'avvocato CASTELLATO MARIO e per l'imputato AN l'avvocato Marco Beccia, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
1. A seguito di denunzia - querela di TR EG, legale rappresentante della società Panaviation, il Pubblico Ministero chiedeva il rinvio a giudizio di LE EN LL, RU PA e DE AN contestando:
A) al AN il reato di cui all'art. 262 c.p., per avere, nel corso della intervista televisiva trasmessa il 15.10.2006 da Rai Tre avente tra l'altro ad oggetto l'incidente aereo avvenuto il 25.2.1999 all'aeroporto di Genova nel quale erano morti quattro passeggeri, e quale avvocato difensore del pilota precipitato in mare, "rivelato notizie di cui l'Autorità competente aveva vietato la divulgazione", "mostrando e leggendo (...) brani di un radiomessaggio della Guardia di Finanza classificato riservato", in cui veniva formulata l'ipotesi che causa del disastro potesse essere un pezzo non funzionante del circuito frenante dell'aeroplano;
B) al AN e alla LL, in concorso, il reato di cui all'art. 595 c.p., comma 3, e L. n. 47 del 1948, art. 13, per avere, il AN come intervistato e la GA come conduttrice, offeso la reputazione della Panaviation: il AN "affermando, in particolare,... che la causa del disastro aereo era da attribuirsi ad un pezzo non funzionante del circuito frenante dell'aeroplano, da lui definito taroccato, che sarebbe stato fornito dalla Pabaniation s.r.l. alla MI LI proprietaria dell'aeromobile, come da documento riservato (indicato al capo A) mostrato alle telecamere e da cui leggeva brani a sostegno dell'affermazione"; la LL "anticipando, in merito all'incidente aereo, che il pilota si era difeso indicando che esso era stato cagionato dal malfunzionamento dei freni, con ciò avvalorando quanto dichiarato dal AN nell'intervista, mentre, in realtà, l'ufficio di Polizia di Frontiera di Genova non aveva mai proceduto ad indagare persone o soggetti riconducibili alla Panaviation s.r.l.; le affermazioni della Guardia di Finanza erano indicate, nello stesso documento riservato, come ipotesi da sottoporre ad indagine di polizia giudiziaria e gli accertamenti della Procura di Genova aveva escluso la fornitura di pezzi di ricambio della Panaviation alla MI LI". C) al RU il reato di cui all'art. 57 c.p., per avere, "in qualità di Direttore di Rai Tre", omesso il dovuto controllo sul contenuto della trasmissione al capo B).
1.1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha dichiarato "non doversi procedere" (recte, non luogo a procedere) nei confronti di tutti gli imputati, osservando:
1.1.a. - quanto al reato d'omesso controllo ascritto al RU quale direttore di rete, che non si trattava di soggetto al quale, per la qualifica contestata, poteva attribuirsi a mente della L. n.223 del 1990, art. 30, il reato d'omesso controllo, a prescindere dalla rilevanza penale della vicenda (sulla scorta di Cass. sez. 2^, 23.4.2008, Matacena);
1.1.b. - che non poteva ritenersi sussistente l'ipotesi di cui all'art. 262 c.p., giacché il documento diffuso non aveva ad oggetto notizie la cui divulgazione doveva ritenersi vietata a tutela di interessi "essenziali" o rilevanti dello Stato, ipotizzandosi in esso illeciti che riguardavano un traffico illecito concernente rapporti contrattuali tra privati ed essendo stato comunque tale traffico ampiamente già oggetto di articoli di stampa e di procedimenti penali, tra cui quello a carico del "titolare" della Panaviation, conclusosi con sentenza di patteggiamento del Tribunale di Tempio Pausania, sicché un ulteriore diffamazione non poteva ritenersi offensiva (sulla scorta di Cass. sez. 1^, 17.3.1990, n. 3929, Negrino);
1.1.c. - che parimenti andava escluso il reato di diffamazione giacché, senza neppure dover richiamare il corretto esercizio del diritto di cronaca nella specie avvenuto, bastava rilevare che il servizio televisivo aveva ad oggetto il fenomeno dei gravi incidenti aerei verificatisi in diversi aeroporti italiani (Milano Linate, Palermo, Genova); all'incidente del 25.1999 erano dedicati in tutto all'incirca due minuti, ipotizzandosi prima un difettoso funzionamento dell'impianto frenante, dandosi la parola poi all'avvocato AN il quale confermava in via generale il fenomeno dei ricambi "taroccati" e dava lettura di alcuni brani del rapporto preliminare della Guardia di Finanza senza mai attribuire alla Panaviation una qualche responsabilità in dette forniture e citandola esclusivamente quale società che avrebbe acquistato i rottami dell'aereo per ricavarne parti di ricambio.
2. Ricorre il Pubblico ministero che chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Con il primo motivo denunzia violazione della legge penale e carenza di motivazione con riguardo al capo A). Afferma che il documento mostrato nella trasmissione televisiva era classificato, anche al tempo dell'accertamento penale, come "riservato", provenendo dal SISMI ed era sottoposto al vincolo di "vietata divulgazione" ai sensi dell'art. 262 c.p., Sostiene dunque che non spettava all'Autorità giudiziaria, in base a proprie valutazioni, classificare tale tipo di documenti e ritenerli privi del carattere della riservatezza, così disapplicando le "norme organizzative" dell'Autorità militare. Quanto al merito, era evidente poi che il documento era giornalisticamente rilevante proprio in quanto "riservato" e il Giudice aveva confuso tra conoscenza generica del fenomeno del commercio di pezzi di ricambi non genuini e conoscenza del documento riservato su tale fenomeno.
2.2. Con il secondo lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine al capo B). Erroneamente il Giudice s'era basato esclusivamente sul sonoro della trasmissione, quando invece la indicazione specifica della Panaviation era contenuta nel documento riservato, mostrato alle telecamere e "zumato" perché il pubblico potesse leggerlo, sicché la ricostruzione e il commento verbali che accompagnavano l'immagine video erano sicuramente idonei a ledere la reputazione della società specificamente menzionata come possibile fornitrice del pezzo fallato nel documento.
2.3. Con il terzo motivo si duole dell'errata applicazione della L. n. 223 del 1990, art. 30, e dell'art. 57 c.p.. Afferma che con comunicazione del 23.4.2007 l'ufficio legale della Rai, "per escludere altro soggetto inizialmente coinvolto nell'accertamento" aveva precisato che la trasmissione Report era una trasmissione di rete, non riferibile alla testata TG3, "e che i soggetti da prendere in considerazione erano, dunque, PA RU e LL EN" e non il direttore del TG3. Ed era evidente che la L. n. 223 del 1990, art. 30, aveva inteso equiparare, ai fini delle responsabilità penali, "l'organizzazione televisiva a quella della stampa, individuando come soggetti responsabili conduttori e responsabili delle trasmissioni". Trattandosi inoltre di trasmissione registrata era inoltre evidente che il direttore di rete aveva la possibilità di conoscerne e controllarne il contenuto.
3. Hanno quindi depositato memorie la parte civile, che aderisce alle prospettazioni del Pubblico ministero chiedendo che siano visionate le riprese del programma, e l'imputato AN, che insiste per il rigetto del ricorso illustrando le ragioni già sostenute nella sentenza impugnata.
In udienza la difesa della LL e del RU ha quindi prodotto remissione di querela ad opera della persona offesa già costituita parte civile, accettata dagli imputati. DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso, relativo al capo A), è da ritenere infondato.
Come ha osservato C. cost., sentenza n. 295 del 2002, richiamando Cass. Sez. 1^, 10 dicembre 2001 - 29 gennaio 2002, n. 3348, le "notizie riservate", protette dall'art. 262 c.p., devono intendersi solo quelle appartenenti a categoria omogenea, sul piano dei requisiti oggettivi di pertinenza e di idoneità offensiva, rispetto a quella delle notizie sottoposte a segreto di Stato. Diceva dunque, più in particolare, che non soltanto le notizie riservate debbono inerire ai medesimi interessi che, a mente della L. n. 801 del 1977, art. 12, giustificano il segreto di Stato;
ma altresì che la loro diffusione deve risultare idonea - al pari di quanto avviene per le notizie sottoposte a segreto di Stato, in forza della norma definitoria da ultimo citata - a recare un concreto pregiudizio ai predetti interessi. Ed espressamente sottolineava come, proprio aderendo all'impostazione della Corte di legittimità - secondo cui "il divieto di divulgazione, analogamente a quello impositivo del segreto di Stato - concorrendo ad integrare la componente precettiva della norma incriminatrice - resta soggetto a sindacato di legittimità da parte del giudice penale, segnatamente in rapporto agli accennati requisiti di inerenza contenutistica e di attitudine offensiva della notizia che ne costituisce oggetto" - la disposizione incriminatrice si sottraeva al dubbio di violazione del principio di tassatività della fattispecie di reato, nonché del principio di legalità in materia penale sotto il profilo della riserva di legge. Anche volendosi prescindere dal rilievo che il documento di cui si discute è stato mostrato nel 2006 ed è una nota del 23.1.2003, e che dunque la sua classificazione come riservato risale alla normativa precedente prima citata, tale impostazione non può dirsi superata ed è anzi confermata dalla sopravvenuta L. n. 124 del 2007, la quale non definisce la nozione di notizia riservata e non se ne occupa se non nell'art. 42, ai fini della classificazione e declassificazione automatica, secondo criteri riproducenti nella sostanza i livelli classificatori individuati dal D.P.C.M. 3 febbraio 2006, art. 5, collegati al diverso livello di gravità del "danno"
che può derivare dalla diffusione della notizia. Mentre il regolamento del 2008, all'art. 2, comma 2, ribadisce che la classificazione prevista dalla L. n. 124 del 2007, art. 42, è operata su autonoma iniziativa delle singole amministrazioni interessate e ha la finalità di circoscrivere la diffusione della conoscenza di notizie, informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano la necessità di accedervi (a prescindere dai formali requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'accesso alle notizie in precedenza coperte da segreto di Stato, ex art. 10 regolamento) e che siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
La classificazione della notizia come "riservata" ha dunque comunque una valenza meramente amministrativa e non può essere decisiva, in generale, ai fini penali, ne' allo scopo, più limitato, di individuare la fattispecie incriminatrice applicabile in ragione dell'interesse tutelato (ovverosia della natura del segreto o della riservatezza).
1.1. Correttamente dunque il Giudice dell'udienza preliminare ha sottoposto a verifica (a "sindacato") la riservatezza del documento e adeguatamente ha escluso che potesse essere riportata alle categorie tutelate dall'art. 262 c.p.p., non concernendo interessi pubblici e trattando notizie già rivelate all'Autorità giudiziaria e versate agli atti di procedimento conclusosi con sentenza definitiva, ancorché di patteggiamento e diffuse.
Peraltro, non solo il ricorrente non allega espressamente circostanze idonee a ritenere che la "secretazione" potesse ritenersi davvero ancora valida al momento della ostensione del documento, ma neppure contesta che l'atto fosse già stato trasmesso all'autorità giudiziaria ne' che fosse versato agli atti del procedimento conclusosi con la sentenza di patteggiamento (fermo che, una volta che diviene oggetto d'indagini penali, il documento "riservato" perde le connotazioni di segretezza rilevanti ai fini degli artt. 256 - 262 c.p., ed è semmai oggetto di tutela ex art. 326 c.p.).
2. Per gli altri reati, v'è rimessione di querela ritualmente accettata.
Tuttavia, ai sensi del capoverso dell'art. 129 c.p.p., il proscioglimento nel merito pronunziato dal primo giudice, se non affetto da vizi, è destinato a prevalere.
Il ricorso del Pubblico ministero va dunque a tali fini esaminato e deve rilevarsene l'infondatezza.
2.1. Quanto alla posizione del RU, quale che fosse la sua reale veste, la contestazione aveva riguardo genericamente, alla posizione di "Direttore di Rai Tre" e non a quella, specificamente richiesta dalla L. n. 223 del 1990, art. 30, di persona "delegata al controllo della trasmissione" dal concessionario. La sua responsabilità è comunque legata a quella della giornalista e del fatto a quella contestato segue le sorti.
2.2. Quanto alla sussistenza del reato di diffamazione, il ricorrente appunta le sue censure esclusivamente sul rilievo della sentenza impugnata, secondo cui in realtà non si era "parlato" affatto della Panaviation, assumendo che, invece, il nome di questa emergeva dal testo dell'informativa mostrata alle telecamere.
Tuttavia il Giudice dell'udienza preliminare - dopo avere escluso la segretezza del documento e affermato che anzi lo stesso era agli atti di un processo penale a carico del responsabile della società conclusosi con sentenza di patteggiamento, che la trasmissione aveva ad oggetto il fenomeno dei gravi incidenti aerei di sicuro rilievo per l'interesse pubblico, che il documento era stato mostrato per quel che diceva e non era stato accompagnato da alcun commento che sostenesse il sospetto di una responsabilità della Panaviation in forniture illecite - correttamente aveva premesso che si sarebbe dovuto comunque ravvisare "un corretto esercizio del diritto di cronaca"; ritenendo poi prevalente l'insussistenza del fatto. Ma, in relazione a siffatta premessa, e cioè al riconoscimento, pur breve, del corretto esercizio del diritto di cronaca, il ricorrente non muove censura. Nè lo stesso appare all'evidenza travolto dalle altre doglianze, giacché a quanto risulta il documento della Guardia di finanza conteneva "veramente" quanto mostrato alle telecamere e non è in discussione ne' la continenza formale (modalità espositive) ne' la continenza sostanziale (attinenza con l'interesse pubblico) della notizia;
mentre sulla sua non divulgabilità (e non riconducibilità dunque in ragione della segretezza alla nozione di "pensiero proprio" rilevante ex art. 21 Cost.), come già rilevato, il ricorrente s'attesta su di un dato formale, l'apposizione della notazione "riservato" alla data della formazione del documento stesso, senza contestare nel concreto le diverse argomentazioni del Giudice dell'udienza preliminare in relazione alla già avvenuta perdita d'ogni connotazione di segretezza al momento del fatto in conseguenza dell'uso processuale.
3. Conclusivamente il ricorso non può che essere rigettato sotto ogni aspetto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2009