Sentenza 30 novembre 2016
Massime • 1
Le videoriprese effettuate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale non sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen., cosicchè, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo.
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Cassazione civile sez. VI, 23/12/2021, (ud. 01/12/2021, dep. 23/12/2021), n.41429 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente – Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere – Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere – Dott. DELL'UTRI Marco – Consigliere – Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8533 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da: C.N. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Condello (C.F.: CND RSO 76S65 F537E); – ricorrente – nei confronti di: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO …
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Per leggere il testo delle due sentenze annotate, clicca sui link indicati di seguito: Trib. Milano, sent. 6133/2016 - Trib. Milano, sent. 10230/2016 1. Con due recenti provvedimenti che giungono a conclusioni opposte in punto di fatto, le Sez. II e V del Tribunale di Milano hanno affrontato il tema della compatibilità fra il delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 (rientro in Italia dello straniero espulso) e la nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall'art. 131 bis c.p. In entrambe le sentenze, i giudici milanesi hanno però ribadito l'astratta compatibilità fra la norma de qua e il reato in esame, delineando, inoltre, alcuni …
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Cassazione civile sez. VI, 23/12/2021, (ud. 01/12/2021, dep. 23/12/2021), n.41409 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente – Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere – Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere – Dott. DELL'UTRI Marco – Consigliere – Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8527 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da: F.G. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Condello (C.F.: (OMISSIS)); – ricorrente – nei confronti di: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA (C.F.: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2016, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2016 |
Testo completo
00010-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIACOMO FUMU - Presidente - Sent. n. 2186 sez. ANTONIO PRESTIPINO P.U. - 30/11/2016- - MARGHERITA TADDEI R.G. n. 30828/2015 ANNA MARIA DE SANTIS relatore - VINCENZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Di ED ET PA n. a Palermo il 13./3/1989 avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila in data 16/4/2015 che riformava parzialmente quella del Tribunale di Pescara del 1/7/2014 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita nell'udienza pubblica del 30/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Oscar Cedrangolo che ha K chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza resa in data 1/7/2014 il Tribunale di Pescara dichiarava l'imputato responsabile del delitti di rapina pluriaggravata e continuata e ricettazione di autoveicoli 1 condannandolo alla pena di anni 9 mesi 4 di reclusione ed euro 3500,00 di multa. La Corte d'Appello di L'Aquila con l'impugnata sentenza assolveva il Di ED dalla rapina ascrittagli al capo 3 della rubrica e dalla contestata ricettazione della Fiat Uno di cui al capo 4, disapplicava la recidiva e determinava la pena in anni 5 mesi 6 di reclusione ed euro 2mila di multa. a mezzo del 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato difensore, deducendo :
2.1 il vizio di motivazione per travisamento del fatto a norma dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla rapina commessa in data 24/1/2013 presso l'esercizio commerciale Lucky House, avendo la Corte ritenuto, contrariamente alle emergenze acquisite, che la rapina fosse stata consumata intorno alle ore 11,00, e non alle 10,35, pervenendo per tal via a collegare il fatto delittuoso con la presenza della Fiat 500 di provenienza illecita documentata dal fotogramma acquisito che reca sovrimpressa l'ora delle 11,21 seguente, orario incompatibile con la ricostruzione dell'episodio e in particolare con la fuga dei responsabili;
2.2 l'illogicità della motivazione nella parte relativa alla ritenuta riconducibilità al Di ED delle due rapine contestate ai capi 1 e 2 della rubrica fondata sul presupposto del rinvenimento nella maniglia interna della Fiat 500 di un'impronta digitale appartenente all'imputato, non risultando le corrispondenze papillari documentate graficamente e potendo al più la circostanza costituire indizio di responsabilità per il furto dell'autoveicolo non anche per le rapine con lo stesso commesse;
della voce2.3 la carenza di motivazione in ordine alla valutazione del riconoscimento dell'imputato da parte di Di ZO OR, non avendo la Corte dato adeguata risposta alle doglianze difensive circa le modalità del riconoscimento e la distanza temporale dal fatto in cui lo stesso avvenne;
2.4 la violazione dell'art. 606 lett. c) cod proc. pen. con riguardo alla ritenuta utilizzabilità del contenuto delle testimonianze riferite a videoregistrazioni non acquisite agli atti e correlata violazione del contraddittorio nella formazione della prova per avere la Corte territoriale valorizzato le dichiarazioni testimoniali di quanti avevano avuto accesso alle videoregistrazioni relative alle rapine, mai acquisite agli atti, con conseguente violazione dei diritti della difesa;
2.5 la carenza ed illogicità della motivazione ex art. 606 co 1 lett. e) cod. proc.pen. nella parte relativa alla ritenuta responsabilità del Di ED per la rapina avvenuta il 6.2.2013 presso il Supermercato IS di Spoltore per avere la Corte d'Appello fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente sulla base della deposizione del teste De LI che aveva annotato la targa della Fiat 500 utilizzata dai rapinatori per la fuga, omettendo di valutare che 2 fler si ignora la data di rilascio dell'impronta rinvenuta sul veicolo, alla cui guida vi era soggetto i cui connotati non corrispondono a quelli dell'imputato;
2.6 la violazione di legge in relazione al delitto contestato sub 4), stante l'erronea applicazione della fattispecie di ricettazione in luogo di quella di furto aggravato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Invero, i vizi motivazionali che sostanziano i motivi sub 1,2,3,5 tendono ad una rilettura dei materiali probatori acquisiti preclusa in sede di legittimità dal momento che l'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., non consente alla Corte adita di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito. La rispondenza delle valutazioni operate in punto di fatto alle acquisizioni probatorie può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", condizioni nella specie non ravvisabili. Infatti, i profili attinenti la ricostruzione delle condotte addebitate al ricorrente e la disamina delle specifiche fonti probatorie da cui è stata tratta la prova di responsabilità sono stati oggetto da parte della Corte territoriale di uno scrutinio che, alla stregua della motivazione resa, appare esente da incongruenze e patenti fratture logico- argomentative.
4. Ad analoghi esiti deve pervenirsi in relazione alle violazioni di legge oggetto delle censure sub 4 e 6. Quanto alla violazione del contraddittorio nella formazione della prova conseguente alla mancata acquisizione delle riprese degli impianti di videoregistrazione e alla conseguente ammissione della testimonianza degli operanti sui contenuti delle registrazioni visionate, osserva il Collegio che trattandosi di riprese effettuate al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento- devono essere qualificate non già come prove atipiche, bensì come documenti, per la cui acquisizione, dunque, non è necessaria l'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37367 del 6/5/2014, Rv 261930; n. 4978 del 17/11/2009, Rv. 246071). Da siffatta qualifica discende la piena legittimità delle testimonianze in ordine al contenuto rappresentativo dei cennati documenti e la conseguente infondatezza della dedotta inutilizzabilità della prova orale (Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261931). Con riguardo alla pretesa erronea applicazione dell'art. 648 cod.pen. v'è da rilevare che la sussistenza del reato è stata congruamente argomentata dalla sentenza di primo grado che sul punto si salda a quella d'appello, costituendo un unico corpus motivazionale. I giudici di 3 Illu merito hanno fatto buon governo dei principi in materia, alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, attinto da elementi univocamente probanti la disponibilità della refurtiva e in mancanza di emergenze indicative del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264).
5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alla spese processuali e alla sanzione pecunia indicata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30/11/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo Fumu Anna Maria Santis den Funer DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE E2 GEN 2017 IL સ MACASS Il Cancelliere મ IL CANCELLIERE Daniele Colapihto ว