Articolo 86 del Codice penale
Articolo 78Articolo 87
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1 luglio 1931
Art. 86.

(Determinazione in altri dello stato d'incapacita', allo scopo di far commettere un reato)

Se taluno mette altri nello stato d'incapacita' d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacita'.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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