Legge 7 agosto 1990, n. 241

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    FATTO E DIRITTO 1. Con pec del 15 maggio 2023 l'avv. Mauro S. ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, volta a conoscere le marche dei test diagnostici molecolari in vitro, in grado di rilevare la presenza dell'RNA del virus SARS-CoV-2, utilizzati da C.D.C. s.p.a. Torino (CDC), quale soggetto inserito dal Ministero della salute nell'elenco dei laboratori abilitati ad eseguire diagnosi molecolari su campioni clinici respiratori. 2. Decorsi trenta giorni senza aver ottenuto riscontro, con ricorso notificato il 7 luglio 2023 e depositato il 21 luglio 2023, egli ha chiesto di accertare il proprio diritto all'accesso civico generalizzato ai dati detenuti dalla …

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  • 4Nuovi orizzonti nel risarcimento del danno da ritardo nell’adozione del provvedimento amministrativo
    Chiara Perrone · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Nota a T.A.R Sardegna, sez. II, sentenza 9 luglio 2019, n. 622 Sommario: 1. Il danno da ritardo alla luce della sentenza del T.A.R. Sardegna n. 622/2019 – 2. Il danno da ritardo nell'evoluzione normativa e giurisprudenziale 1. Il danno da ritardo alla luce della sentenza del T.A.R. Sardegna n. 622/2019 Il ricorrente, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società J. L. S.r.l, presentava ricorso chiedendo la condanna del Comune di Sassari al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a., per il ritardo con il quale, a suo dire, aveva pronunciato la decadenza della concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Sardegna alla società I. S.r.l. …

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/08/2024, n. 23101
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 13053-2023 proposto da: NASTRI BR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 89, presso lo studio dell'avvocato AN TT, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA 32, presso lo studio dell'avvocato UGO SAVIO DE LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO FRANCIOSO; - ricorrente successivo - contro TO LA ON, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, Oggetto AVVOCATI - CONSIGLIO DELL'ORDINE – ELEZIONI R.G.N. 13053/2023 Cron. Rep. Ud. 28/05/2024 P.U. …
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    • art. 3 L. n. 113/2017·
    • ineleggibilità·
    • estinzione del giudizio·
    • reclamo elettorale·
    • integrazione del contraddittorio·
    • giurisdizione C.N.F.·
    • principio di immanenza della funzione giurisdizionale·
    • conflitto di interessi·
    • art. 6-bis L. n. 241/1990·
    • art. 307 cod. proc. civ.

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/05/2025, n. 13249
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso, n. 11012/2020 r.g., proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 13249 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CAMPESE EDUARDO Data pubblicazione: 19/05/2025 2 JLM S.R.L. a socio unico (incorporante per fusione di Progetto Grano s.r.l., già Progetto Grano s.p.a.), con sede in Milano, al Viale Emilio Caldara n. 24, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale conferita …
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    • pubblica amministrazione·
    • art. 1219 cod. civ.·
    • interessi moratori·
    • art. 1282 cod. civ.·
    • obbligazioni pecuniarie·
    • contabilità pubblica·
    • giudicato interno·
    • art. 1224 cod. civ.·
    • interessi corrispettivi·
    • costituzione in mora

  • 3Cass. pen., SS.UU., sentenza 08/06/2026, n. 21077
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dalla società AL.MI. Ambiente s.r.I., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, RE MA avverso il decreto del 21/01/2025 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente Pietro Silvestri; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnato decreto; Penale Sent. Sez. U Num. 21077 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato …
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    • art. 91 d.lgs. 159/2011·
    • art. 34-bis d.lgs. 159/2011·
    • art. 127 c.p.p.·
    • giurisdizione prevenzione·
    • giurisdizione amministrativa·
    • controllo giudiziario volontario·
    • art. 47 Cost.·
    • infiltrazione mafiosa·
    • bonificabilità impresa·
    • art. 618 c.p.p.·
    • interdittiva antimafia·
    • art. 41 Cost.·
    • art. 111 Cost.·
    • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2025, n. 1662
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 12357-2023 proposto da: OM IN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato NNLISA PUCILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO GALLUCCIO MEZIO; - ricorrente - contro IO LU, NO FA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 11, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO ANTONAZZO, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE MACRI' e CARLO TI; - controricorrenti - nonchè contro COMMISSIONE ELETTORALE ISTITUITA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO Oggetto AVVOCATI - CONSIGLIO L'ORDINE - ELEZIONI R.G.N. 12357/2023 Cron. Rep. UP 12/11/2024 Civile Sent. Sez. U Num. 1662 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE …
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    • art. 3 L. n. 113/2017·
    • divieto terzo mandato consecutivo·
    • ineleggibilità·
    • giurisdizione C.N.F.·
    • ricorso incidentale·
    • elezioni consiglio ordine avvocati·
    • competenza Commissione Elettorale·
    • mandato oggettivo·
    • proclamazione eletti·
    • ammissione con riserva

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2025, n. 34301
    Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 34301 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 27/12/2025 discussione tra le parti; b) con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 3, comma 6, del D.M. Sanità 15 aprile 1994, dell'art. 15, comma 15, 6 del D.L. n. 95/2012, dell'art. 8, comma 1, lettera b) e lettera d) e dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 42/2009, dell'art. 1, comma 1-bis, della Legge n. 241/1990, degli artt. 1337 e 1338 c.c., dell'art. 1218 c.c.; c) con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione …
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    • art. 1338 c.c.·
    • art. 8-quinquies d.lgs. n. 229/1999·
    • art. 1 comma 10 d.l. n. 324/1993·
    • art. 102 c.p.c.·
    • art. 115 c.p.c.·
    • art. 1 comma 796 l. n. 296/2006·
    • art. 8 sexies d.lgs. n. 502/1992·
    • art. 2697 c.c.·
    • art. 1218 c.c.·
    • art. 112 c.p.c.·
    • art. 360 c.p.c.·
    • art. 363 c.p.c.·
    • legittimazione passiva·
    • art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992·
    • ricorso incidentale condizionato
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Versioni del testo

  • Capo I : Principi
  • Art. 1. (Principi generali dell'attivita' amministrativa) 1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti , nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario.
    1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
    1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.
    2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
    (( 2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede ))
  • Art. 2. (Conclusione del procedimento) 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
    2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. (14)
    3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14)
    4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14)
    4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definiti modalita' e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di pubblicazione di cui al primo periodo.
    5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. (14)
    6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
    7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
    8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo , di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 . Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
    8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
    9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
    9-bis. ((L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.)) Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto ((o dell'unita' organizzativa)) a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria.
    ((9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.)) 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

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    AGGIORAMENTO (14)
    La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che:
    - "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3 , 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , [. . .] sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";
    - la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge 69/2009 .
    -le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. 69/2009 .