Legge 7 agosto 1990, n. 241

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  • 1bis, sentenza 25 febbraio 2026, n. 3487
    https://www.eius.it/articoli/ · 11 marzo 2026

    1. La Earth O.D.V., associazione nazionale di protezione ambientale e animale, con ricorso notificato a controparte in data 12 gennaio 2026 e depositato in data 20 gennaio 2026, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, l'ordinanza sindacale meglio specificata in oggetto, rassegnando un unico, articolato, motivo di gravame, rubricato: "eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità". 2. Con siffatto mezzo di gravame, la parte ricorrente si duole dell'illegittimità del provvedimento impugnato - nella parte in cui essa impartisce il divieto assoluto di introdurre cani, nelle aree giochi e fitness, collocate all'interno …

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  • 2Legittima la cartella di pagamento da controllo formale anche se l’invito non è correttamente notificato
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Nella procedura di controllo formale, non è per forza detto che l'Ufficio ravvisi aspetti dubbi che necessitino di essere chiariti, nel qual caso ben può ritenere di non invitare il contribuente a fornirli. Decisione: Sentenza n. 4591/2016 Cassazione Civile – Sezione 5 Il caso. A seguito di un controllo formale, un contribuente impugnava la cartella di pagamento lamentando, tra i vari motivi, anche la mancata regolare notifica a produrre documenti e sull'esito del controllo, spuntandola in primo grado; in appello, però, la Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione confermava la legittimità del provvedimento, ritenendo inviate le comunicazioni al contribuente, ma omettendo …

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  • 3DIRITTO URBANISTICO: avvio del procedimento per l’annullamento della D.I.A..
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    N. 00135/2011 REG.PROV.COLL. N. 00109/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 109 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Mezzena Postal Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Pinamonti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Piazza Mosna, n. 25 contro – Comune di Pergine Valsugana (Trento), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lorenzi ed elettivamente domiciliato presso …

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  • 4Partecipazione popolare
    https://www.brocardi.it/

  • 5Farmacie dei servizi: quali limiti
    Redazione · https://ildiritto.it/ · 16 giugno 2025

    L'indennità di accompgamento non fa reddito L'ISEE è l'unico indicatore legittimo per valutare la capacità contributiva nelle prestazioni socio-sanitarie. Gli enti locali non possono applicare criteri discrezionali o extra-normativi per negare o diminuire l'aiuto integrativo per la retta della RSA. In questo quadro, l'indennità di accompagnamento riveste un ruolo particolare. Trattasi infatti di una misura compensativa per la grave disabilità ed esente da IRPEF. Il D.L. n. 42/2016 del resto ne vieta esplicitamente il computo nel calcolo ISEE. Considerarla reddito disponibile quindi è un atto illegittimo. Lo ha precisato il TAR Lecce n. 169-2026. Comune nega l'integrazione della retta RSA …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/08/2024, n. 23101
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 13053-2023 proposto da: NASTRI BR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 89, presso lo studio dell'avvocato AN TT, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA 32, presso lo studio dell'avvocato UGO SAVIO DE LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO FRANCIOSO; - ricorrente successivo - contro TO LA ON, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, Oggetto AVVOCATI - CONSIGLIO DELL'ORDINE – ELEZIONI R.G.N. 13053/2023 Cron. Rep. Ud. 28/05/2024 P.U. …
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    • art. 3 L. n. 113/2017·
    • ineleggibilità·
    • estinzione del giudizio·
    • reclamo elettorale·
    • integrazione del contraddittorio·
    • giurisdizione C.N.F.·
    • principio di immanenza della funzione giurisdizionale·
    • conflitto di interessi·
    • art. 6-bis L. n. 241/1990·
    • art. 307 cod. proc. civ.

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/05/2025, n. 13249
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso, n. 11012/2020 r.g., proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 13249 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CAMPESE EDUARDO Data pubblicazione: 19/05/2025 2 JLM S.R.L. a socio unico (incorporante per fusione di Progetto Grano s.r.l., già Progetto Grano s.p.a.), con sede in Milano, al Viale Emilio Caldara n. 24, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale conferita …
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    • pubblica amministrazione·
    • art. 1219 cod. civ.·
    • interessi moratori·
    • art. 1282 cod. civ.·
    • obbligazioni pecuniarie·
    • contabilità pubblica·
    • giudicato interno·
    • art. 1224 cod. civ.·
    • interessi corrispettivi·
    • costituzione in mora

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2025, n. 1662
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 12357-2023 proposto da: OM IN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato NNLISA PUCILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO GALLUCCIO MEZIO; - ricorrente - contro IO LU, NO FA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 11, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO ANTONAZZO, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE MACRI' e CARLO TI; - controricorrenti - nonchè contro COMMISSIONE ELETTORALE ISTITUITA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO Oggetto AVVOCATI - CONSIGLIO L'ORDINE - ELEZIONI R.G.N. 12357/2023 Cron. Rep. UP 12/11/2024 Civile Sent. Sez. U Num. 1662 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE …
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    • art. 3 L. n. 113/2017·
    • divieto terzo mandato consecutivo·
    • ineleggibilità·
    • giurisdizione C.N.F.·
    • ricorso incidentale·
    • elezioni consiglio ordine avvocati·
    • competenza Commissione Elettorale·
    • mandato oggettivo·
    • proclamazione eletti·
    • ammissione con riserva

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2025, n. 34301
    Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 34301 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 27/12/2025 discussione tra le parti; b) con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 3, comma 6, del D.M. Sanità 15 aprile 1994, dell'art. 15, comma 15, 6 del D.L. n. 95/2012, dell'art. 8, comma 1, lettera b) e lettera d) e dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 42/2009, dell'art. 1, comma 1-bis, della Legge n. 241/1990, degli artt. 1337 e 1338 c.c., dell'art. 1218 c.c.; c) con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione …
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    • art. 1338 c.c.·
    • art. 8-quinquies d.lgs. n. 229/1999·
    • art. 1 comma 10 d.l. n. 324/1993·
    • art. 102 c.p.c.·
    • art. 115 c.p.c.·
    • art. 1 comma 796 l. n. 296/2006·
    • art. 8 sexies d.lgs. n. 502/1992·
    • art. 2697 c.c.·
    • art. 1218 c.c.·
    • art. 112 c.p.c.·
    • art. 360 c.p.c.·
    • art. 363 c.p.c.·
    • legittimazione passiva·
    • art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992·
    • ricorso incidentale condizionato

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2025, n. 21271
    Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 21271 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 25/07/2025 Sezione Tributaria rimetteva gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite sul metro di giudizio da adottare - viste anche “la discrasia tra principio unionale e giurisprudenza nazionale”, nonché la mancanza di precise indicazioni “su quanto a fondo ci si debba spingere” - nella valutazione della prova di resistenza e delle difese addotte dal contribuente. Osservano, segnatamente, i giudici rimettenti che: • ferme talune specifiche previsioni di legge, almeno fino alla recente introduzione dell'art. 6 bis nella …
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    • contraddittorio preventivo·
    • giurisdizione tributaria·
    • art. 41 Carta dei diritti fondamentali UE·
    • prova di resistenza·
    • giudizio di prognosi postuma·
    • tributi armonizzati·
    • art. 12 co. 7 l. 212/2000·
    • violazione diritti di difesa·
    • invalidità atto impositivo·
    • onere della prova
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Versioni del testo

  • Capo I : Principi
  • Art. 1. (Principi generali dell'attivita' amministrativa) 1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti , nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario.
    1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
    1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.
    2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
    (( 2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede ))
  • Art. 2. (Conclusione del procedimento) 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
    2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. (14)
    3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14)
    4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14)
    4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definiti modalita' e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di pubblicazione di cui al primo periodo.
    5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. (14)
    6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
    7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
    8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo , di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 . Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
    8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
    9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
    9-bis. ((L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.)) Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto ((o dell'unita' organizzativa)) a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria.
    ((9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.)) 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

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    AGGIORAMENTO (14)
    La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che:
    - "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3 , 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , [. . .] sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";
    - la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge 69/2009 .
    -le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. 69/2009 .