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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 206. Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici 1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l'esame e' trasmessa, per mezzo del ministero di grazia e giustizia, all'autorita' consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205 comma 3.
2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.
2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.
Commentari • 8
- 1. Pseudonotizia di reato contestata: non avocazione ma trasmissione al GIP (Cass. 49485/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 novembre 2020 · 56.36811
[…] Il legislatore, infatti, ha previsto (ai sensi dell'art. 206 disp. att. c.p.p., con D.M. 30 settembre 1989) la c.d. pseudonotizia istituendo presso le procure della Repubblica il registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45); e poichè è potere-dovere soltanto del pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale, al pubblico ministero soltanto compete l'identificazione, tra le informazioni e le comunicazioni che gli pervengono, della notizia di reato e, quindi, a contrario, della pseudonotizia, per la cui archiviazione non deve perciò intervenire il giudice delle indagini preliminari (da ultimo Cass. […]
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Giurisprudenza • 119
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2013, n. 7426Provvedimento: […] contenuto nell'ordinanza oggetto del presente ricorso e non, come preteso dal ricorrente, quale sinonimo di passaggio in giudicato della sentenza, che nella (erronea) prospettiva della difesa radicherebbe la competenza del magistrato di sorveglianza nel disporre l'applicazione della misura di sicurezza. L'art. 206 c.p.p., comma 1, disciplina, invece, […]Leggi di più...
- nuovo interrogatorio·
- necessità·
- esclusione·
- procedimento·
- misure cautelari·
- personali·
- applicazione provvisoria di misure di sicurezza