Articolo 52 della Costituzione
Articolo 51Articolo 53
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1 gennaio 1948
Art. 52.
La difesa della Patria e' sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare e' obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne' l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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