Sentenza 28 giugno 2017
Massime • 1
Il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato anche attraverso una testimonianza, ed il grado di minore affidabilità della prova dichiarativa non implica l'inutilizzabilità di quest'ultima. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile ed utilizzabile la testimonianza resa da un operatore di polizia giudiziaria sui fatti oggetto di videoriprese non acquisite agli atti del giudizio di merito).
Commentario • 1
- 1. Videoregistrazioni senza cartello: sono comunque prove (Cass. 42022/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2017, n. 38767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38767 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2017 |
Testo completo
38767-17 " REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 28/06/2017 MARIA VESSICHELLI Presidente Sent. n. sez. - 1778/2017 CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE ROSA PEZZULLO N.48060/2016 Rel. Consigliere - ANDREA FIDANZIA GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI DI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/05/2016 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso per 14 Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore an, Do n Talli fer incorrent l'air, Romeo la Pante а н RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 maggio 2016 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con cui Di MA VI e GL IE sono stati condannati alla pena di giustizia perché in concorso con altri imputati giudicati separatamente ed altri non identificati, con volti travisati ed armati di mazze di legno, spranghe di ferro e tubi in pvc, dopo aver fatto irruzione in un campo sportivo sito in via del Carmine di Magliano Romano, nel corso di una partita del campionato di calcio di terza categoria, si dirigevano verso un gruppo di tifosi dell'ASD Ardita e li colpivano ripetutamente cagionando a molti di questi lesioni personali gravi.
2. Con atto sottoscritto dal loro difensore hanno proposto separatamente ricorso per cassazione gli imputati affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo Di MA VI ha dedotto violazione di legge con riferimento agli artt. 189 e 243 c.p.p.. Viene dedotto che, posto che il sottoufficiale SA nella sua deposizione, nell'indicare il numero delle targhe delle autovetture a bordo delle quali erano fuggiti gli aggressori, aveva fatto riferimento a video non allegati agli atti di indagine e non visionati dalla difesa, il ricorrente aveva nell'atto di appello invocato la nullità e l'inutilizzabilità di tale prova testimoniale, per violazione del combinato disposto degli artt. 189 e 234 c.p.p., costituente vizio patologico e nullità assoluta idonea a travolgere anche il giudicato di primo grado. La Corte d'Appello aveva superato tali doglianze con richiamo ad ulteriori prove quali quelle dei testi LE ed RA, senza rispondere, tuttavia, al quesito posto dall'impugnazione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente Di MA deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle censure dedotte nel primo motivo d'appello. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha illogicamente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità della deposizione del teste SA per non essere tale eccezione stata sollevata prima della richiesta di rito abbreviato, non tenendo conto del fatto che nei motivi d'appello era stato precisato che la difesa era venuta a conoscenza dell'esistenza degli ulteriori video solo alla prima udienza del giudizio abbreviato nel corso della deposizione del teste SA, sollevando tempestivamente l'eccezione di inutilizzabilità.
2.3. Con il terzo motivo Di MA ha dedotto la carenza motivazionale della sentenza impugnata per effetto del rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. Ad avviso del ricorrente, la Corte ha territoriale non ha risposto o ha risposto con un mero acritico rinvio per relationem alla sentenza di primo grado alle censure svolte nei motivi d'appello sui punti del concorso di persone nel reato, attenuante della minima partecipazione, 2 P travisamento premeditazione, aggravante della crudeltà, pena ipoteticamente irrogabile e dosimetria della stessa.
2.4. Con l'unico motivo GL IE ha dedotto l'omessa motivazione in ordine al motivo di ricorso dedotto in appello sulla entità della pena. Su tale punto la Corte ha fornito una risposta con riferimento alle sole attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi del ricorrente Di MA, che possono essere esaminati unitariamente avendo ad oggetto questioni processuali omogenee, sono inammissibili. Va osservato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che le riprese filmate dei movimenti dell' imputato sul luogo in cui è commesso il reato costituiscono prova documentale del fatto ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen e che il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato anche attraverso una testimonianza, precisando, peraltro, che la rappresentazione mediata del contenuto di un documento aumenta il rischio di una cattiva percezione del suo significato da parte del giudice, ma non costituisce causa di inutilizzabilità della prova (Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014 dep. 09/09/2014, Seppia, Rv. 261930 e - 261931). Ne consegue che è del tutto priva di fondamento l'eccezione di inutilizzabilità sollevata dal Di MA. Va, inoltre, osservato che la Corte territoriale, nell'affermare testualmente che il motivo di impugnazione relativo alla inutilizzabilità del teste SA "risulta dunque integralmente assorbito dalle dichiarazioni rese dal LE e dall'Onori”, ha inequivocabilmente ritenuto, sulla scorta di quanto argomentato dal giudice di primo grado, la sostanziale irrilevanza della deposizione del teste SA di cui è stata chiesta la declaratoria di inutilizzabilità, essendo la responsabilità degli imputati già stata accertata in virtù di altre importanti ed inequivocabili fonti di prova (quali le deposizioni dei testi LE ed Onori, che avevano personalmente annotato le targhe delle macchine presenti fuori dal campo sportivo, in relazione alle quali ricorrente non ha svolto alcuna censura né nei motivi d'appello né nel ricorso per cassazione). I ricorrenti, senza confrontarsi con le precise argomentazioni della Corte territoriale che ha ritenuto la deposizione del SA irrilevante alla stregua del criterio della "resistenza della prova" (sez 4 4.12.2013 n. 48515), hanno inammissibilmente reiterato la menzionata censura, che si appalesa quindi aspecifica.
2. Il terzo motivo del Di MA è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Da un attento esame della motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha specificamente argomentato, soprattutto per relationem alla sentenza di primo grado, su tutti i punti indicati dal ricorrente. Va peraltro preliminarmente osservato che questa Corte ha più volte affermato che, in tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della 3 sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso, atteso che il giudice del gravame non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici (Sez. 6, n. 31080 del 14/06/2004 dep. 15/07/2004, Cerrone, Rv. 229299; conformi Sez. 4, n. 38824 del - 17/09/2008 - dep. 14/10/2008, Raso e altri, Rv. 241062 e Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013 - dep. 18/07/2013, Autieri e altri, Rv. 257056). Orbene, nel caso di specie, può ragionevolmente ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto un corretto uso di tale principio di diritto. In particolare, con riferimento al concorso, l'imputato si era limitato ad affermare apoditticamente a pag. 7 dell'atto di appello la mancanza di prova di un contributo morale e materiale degli imputati nel delitto loro ascritto, non confrontandosi con le precise argomentazioni della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato a pag. 20 il contributo sia materiale ( precisa distribuzione di ruoli degli imputati nel portare a termine la spedizione punitiva nel campo sportivo, quale il ruolo di picchiatore, basista, controllo autista, custodi dei mezzi d'offesa etc) sia quello morale del previo concerto ed adesione alla spedizione punitiva. In ordine alla invocata attenuante della minima partecipazione, la Corte territoriale ha congruamente motivato a pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata, anche con richiami alla sentenza di primo grado, l'inapplicabilità dell'attenuante in oggetto sulla base del combinato disposto dell'art. 114 comma 2 e 112 n. 1 c.p., escludendo testualmente l'art. 114 l'applicabilità dell'attenuante in oggetto ove al delitto, come nel caso di specie, si applichi l'aggravante della partecipazione di più di cinque persone. La Corte territoriale ha motivato a pag. 12 in modo altrettanto preciso e senza richiamo per relationem sull'aggravante del travisamento e sulla dedotta (ma mai contestata ed applicata dai giudici di merito) aggravante della crudeltà. In ordine alla premeditazione, la Corte territoriale a pag. 14 non solo si è richiamata correttamente alla sentenza di primo grado nella descrizione degli elementi fattuali sintomatici dell'esistenza di tale aggravante, ma ha anche rafforzato la motivazione, inserendo ulteriori considerazioni in fatto ed in diritto, su cui il ricorrente non si è minimamente confrontato, salvo invocare genericamente il vizio di omessa motivazione. Infine, in ordine ai punti relativi alla pena ipoteticamente irrogabile ed alla dosimetria della pena, correttamente la Corte territoriale si è focalizzata con ampia motivazione sui motivi che non consentivano l'applicazione delle attenuanti generiche, atteso che, nel punto "pena ipoteticamente irrogabile” dedotto nei motivi d'appello, il ricorrente si era limitato ad invocare la circostanza attenuante dell'art. 114 c.p., punto già sviluppato in modo articolato dal giudice di secondo grado in altra parte della trattazione.
3. Il ricorso di GL IE è palesemente inammissibile per genericità. 4 Il ricorrente non si è minimamente confrontato con le articolate motivazioni in tema di dosimetria della pena di entrambi giudici di merito, e soprattutto di quello di primo grado, che aveva evidenziato come il GL solo quattro anni prima si era reso responsabile di un episodio di rissa e porto ingiustificato di arma impropria, avvenuto anche quella volta in una struttura sportiva. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo stabilire nella misura di 2.000,00 Euro, nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate in complessivi € 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate in complessivi € 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Mare Vi ll Maria VESSICHELLI Andrea Fidanzia Andres filocosia Depositato in Cancelleria Roma, I 03 AGO. 2017 Direttore Amministrativo Dott.ssa Odin Odilia GALLIANO 5