Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2001, n. 3348
CASS
Sentenza 10 dicembre 2001

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In tema di procacciamento e rivelazione di notizie di carattere segreto o riservato concernenti la sicurezza dello Stato, è sindacabile da parte del giudice il provvedimento impositivo del segreto ovvero del divieto di divulgazione, che concorre ad integrare l'elemento costitutivo della "segretezza" o "riservatezza" dei delitti di cui agli artt. 256, 261 e 262 cod. pen., in ordine al duplice profilo della pertinenza ed idoneità offensiva delle informazioni procurate o rivelate in relazione agli interessi pubblici indicati dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e della natura non eversiva dell'ordine costituzionale dei fatti segretati. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta sotto il profilo giuridico e logicamente motivata quanto all'apprezzamento del fatto la decisione di merito che aveva considerato idonea a mettere in pericolo la sicurezza dello Stato la divulgazione di documenti riservati in cui erano descritti compiti e poteri di organismi preposti alla sicurezza internazionale, erano elencati nominativi e qualifiche di funzionari UCSI, e, infine, si faceva riferimento a procedure di copertura per il porto d'armi ed ai documenti di riconoscimento del personale SISMI, mentre aveva escluso la riferibilità di tale tutela al contenuto del documento relativo all'impiego di "Operatori Speciali del Servizio Italiano" nell'organizzazione della "Guerra non ortodossa", finalizzata ad azioni di guerra e di sabotaggio sul territorio nazionale, sulla base del suo carattere eversivo dell'assetto costituzionale).

Ai fini della configurabilità dei reati di procacciamento di notizia concernenti la sicurezza dello Stato, rivelazione di segreti di Stato e rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (artt. 256, 260 e 261 cod. pen.), è legittimo il provvedimento impositivo del segreto o recante il divieto di divulgazione che sia stato adottato da autorità delegata dal Presidente del Consiglio dei ministri, atteso che, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 legge 24 ottobre 1977, n. 801, è consentito a quest'ultimo - ferma restando la sua funzione di alta direzione e coordinamento e la relativa responsabilità politica - non esercitare personalmente le attività inerenti al segreto di Stato, conferendone la delega ad altri organismi amministrativi specificatamente individuati. (Fattispecie concernente atti delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri all'Autorità nazionale per la sicurezza).

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  • 1Tutela del segreto, sicurezza nazionale e procedimento penale
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 marzo 2025

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  • 2Notizie riservate, pubblicazione, responsabilità, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2001, n. 3348
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3348
Data del deposito : 10 dicembre 2001

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