Sentenza 10 dicembre 2001
Massime • 2
In tema di procacciamento e rivelazione di notizie di carattere segreto o riservato concernenti la sicurezza dello Stato, è sindacabile da parte del giudice il provvedimento impositivo del segreto ovvero del divieto di divulgazione, che concorre ad integrare l'elemento costitutivo della "segretezza" o "riservatezza" dei delitti di cui agli artt. 256, 261 e 262 cod. pen., in ordine al duplice profilo della pertinenza ed idoneità offensiva delle informazioni procurate o rivelate in relazione agli interessi pubblici indicati dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e della natura non eversiva dell'ordine costituzionale dei fatti segretati. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta sotto il profilo giuridico e logicamente motivata quanto all'apprezzamento del fatto la decisione di merito che aveva considerato idonea a mettere in pericolo la sicurezza dello Stato la divulgazione di documenti riservati in cui erano descritti compiti e poteri di organismi preposti alla sicurezza internazionale, erano elencati nominativi e qualifiche di funzionari UCSI, e, infine, si faceva riferimento a procedure di copertura per il porto d'armi ed ai documenti di riconoscimento del personale SISMI, mentre aveva escluso la riferibilità di tale tutela al contenuto del documento relativo all'impiego di "Operatori Speciali del Servizio Italiano" nell'organizzazione della "Guerra non ortodossa", finalizzata ad azioni di guerra e di sabotaggio sul territorio nazionale, sulla base del suo carattere eversivo dell'assetto costituzionale).
Ai fini della configurabilità dei reati di procacciamento di notizia concernenti la sicurezza dello Stato, rivelazione di segreti di Stato e rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (artt. 256, 260 e 261 cod. pen.), è legittimo il provvedimento impositivo del segreto o recante il divieto di divulgazione che sia stato adottato da autorità delegata dal Presidente del Consiglio dei ministri, atteso che, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 legge 24 ottobre 1977, n. 801, è consentito a quest'ultimo - ferma restando la sua funzione di alta direzione e coordinamento e la relativa responsabilità politica - non esercitare personalmente le attività inerenti al segreto di Stato, conferendone la delega ad altri organismi amministrativi specificatamente individuati. (Fattispecie concernente atti delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri all'Autorità nazionale per la sicurezza).
Commentari • 2
- 1. Tutela del segreto, sicurezza nazionale e procedimento penaleErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 marzo 2025
Abstract Il contributo propone una disamina dell'organizzazione nazionale per la tutela delle informazioni “sensibili”, esplorando in particolare i meccanismi di divulgazione e tutela delle stesse nel procedimento penale, nonché le conseguenze di una eventuale violazione. This essay examines the national framework for protecting “sensitive” information, with a particular focus on the mechanisms for its disclosure and safeguarding in criminal proceedings, as well as the potential consequences of any breach. Sommario: 1. Introduzione – 2. La tutela delle informazioni: sicurezza nazionale, segreto di Stato e informazioni classificate – 3. La divulgazione controllata delle informazioni nel …
Leggi di più… - 2. Notizie riservate, pubblicazione, responsabilità, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2001, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
3348 UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal Sig. BONZAND UFFICIO COPIE per diritti € 14,65
▼ 21 SET 2002-Rilasciata copia b oil 2 + CANCELLIERE IL al Sig. RONDS.. _
Udienza pubblica per diritti L. 155. REPUBBLICA ITALIANA
29 GEN. 2002
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 10.12.2001 IL CANCELLIERE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sentenza
n. 1242/01 SEZIONE I PENALE
Reg. Gen. composta dagli Ill.mi Sigg.:
n. 18094/2001 Dott. LA GIOIA Vito Presidente
Consigliere 1. Dott. ROSSI Bruno CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO OPIE JAZD
SANTACROCE Giorgio2. Richiesta copia studio relatore dal Sig. IRD GORN 66
3. CANZIO Giovanni
per diritti 55....... T 4. DU RO il
IL CANCELLIERS ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dall'imputato LA TE, nato il [...], nonché dalle parti civili
Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero della difesa nei confronti di LA e dei coimputati RT DE AN, nato il [...], e PU IN, nato il [...],
avverso la sentenza di data 9.1.2001 della Corte d'assise d'appello di Roma.
Letti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Udito il P.M. in persona del sost. Proc. gen., dott. Vito Monetti, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di LA e per il rigetto di quello delle parti civili;
Udito. perle parti civili, l'avv. Maurizio Greco dell'Avvocatura generale dello Stato;
Udito il difensore di LA, avv. Alfonso Riccioni;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 OR
per diritu 456 29 GEN 2002 IL CANCELLIERE
UFFICIO PIE
Richiesta copia studio dal Sig. PAGUARULD
Osserva in fatto e in diritto. E VA 3 1.55 per dirittidiritti 2002 55 1.1. Con sentenza del 9.1.2001 la Corte d'assise d'appello di Roma confermaN CANCELLIERE _
21.12.1996 della locale Corte d'assise, che aveva dichiarato LA TE e PU IN responsabili del delitto di cui all'art. 262 c.p., per avere rivelato notizie di vietata divulgazione in relazione a n. 7 documenti (nn. 1-7-8-13-14-16-17) fra quelli più numerosi ricompresi nel capo d'imputazione sub a) e li aveva condannati alla pena di anni due di reclusione ciascuno, assolvendoli per la divulgazione degli ulteriori documenti pure elencati sub a) e, unitamente al coimputato RT DE AN, per il medesimo reato sub d) e h) relativo al documento denominato "OSSI".
I giudici di merito, dopo avere premesso che sono sindacabili da parte del giudice penale i profili di legittimità del divieto di divulgazione disposto dalla competente autorità in relazione alle specifiche finalità indicate dall'art. 12 1. n. 801 del 1977 per la segretezza di notizie e documenti, laddove questa costituisca elemento integrativo della fattispecie incriminatrice, e che é legittima la delega attribuita dal Presidente del Consiglio dei ministri all'Autorità nazionale per la sicurezza per le funzioni attinenti alla tutela del segreto di Stato, sottolineava, circa la natura riservata dei documenti in esame, che:
- i documenti elencati ai nn. 1-7-8-13-14-16-17 del capo a) (nel doc. 1 sono descritti compiti e poteri di organismi preposti alla sicurezza internazionale;
nei docc.
7-8 sono elencati nominativi e qualifiche di funzionari UCSI;
nei docc. 13-14-17 si fa riferimento a procedure di copertura per il porto d'armi da parte del personale SISMI e nel doc. 16 al tipo di documenti di riconoscimento del medesimo personale), rinvenuti nella disponibilità del PU ed a questi consegnati dal
LA, già funzionario dell'Ufficio centrale di sicurezza potevano correttamente considerarsi di vietata divulgazione, siccome attinenti a settori individuati dall'art. 12 1. n. 801 del 1977;
-il contenuto del documento "OSSI” di cui ai capi d) e h), siccome riguardante l'impiego di
Operatori Speciali del Servizio Italiano nell'organizzazione della Guerra Non Ortodossa, sottratta ad ogni controllo istituzionale, si palesava invece eversivo dell'ordine costituzionale ed era perciò sottratto alla garanzia del segreto di Stato. dell'art. 8, comma 5 lett. a), d.p.r. n. 352 del 1992 e vizio motivazionale quanto all'affermata riconducibilità dei documenti incriminati alla sfera del segreto di Stato che ne giustificava il vincolo di riservatezza, anche per la sopravvenuta notorietà del contenuto di alcuni di essi.
Ha altresì proposto ricorso per cassazione l'Avvocatura generale dello Stato, per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per il Ministero della difesa -parti civili costituite-, insistendo per la declaratoria di responsabilità degli imputati LA, PU e RT relativamente alla rivelazione del documento denominato "OSSI" di cui ai capi d) e h) (definito dal giudice di merito
"eversivo" dell'ordine costituzionale e perciò non meritevole di tutela), sul duplice assunto che l'ordinamento vigente non consente alcun sindacato giurisdizionale sulla classificazione del documento o della notizia come riservati o di vietata divulgazione, effettuata dalla competente autorità in forza di incensurabili apprezzamenti dettati da discrezionalità politica, e che l'organizzazione “Gladio" cui si riferisce il medesimo documento è stata qualificata dalla
Commissione stragi -cui l'intera documentazione venne trasmessa nel dicembre 1990- come non eversiva dell'ordine costituzionale. 2.― Devono essere innanzi tutto esaminate le due questioni pregiudiziali sollevate, rispettivamente, dall'Avvocatura generale dello Stato per le parti civili, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero della difesa, e dal difensore dell'imputato LA:
- se e in quali limiti, in riferimento ai delitti di procacciamento e di rivelazione di atti, documenti e notizie di carattere segreto o riservato concernenti la sicurezza dello Stato (artt. 256 e
261-262 cod. pen.), di cui l'autorità competente abbia comunque vietato la divulgazione, il relativo provvedimento impositivo del segreto o recante il divieto di divulgazione sia soggetto al sindacato del giudice penale;
-se le funzioni attribuite dalla legge al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di segreto di Stato siano delegabili ad altre autorità e, di conseguenza, se sia legittima la delega all'uopo data dallo stesso all'Autorità nazionale per la sicurezza.
― Al primo quesito interpretativo deve darsi risposta affermativa per le seguenti 3.1.
considerazioni di ordine logico-sistematico.
L'originaria disciplina codicistica del segreto di Stato (artt. 256-263 cod. pen.) ruotava attorno alle due categorie tradizionali delle notizie “segrete" in senso stretto che nell'interesse della sicurezza o nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato debbono rimanere segrete- e delle notizie "riservate" -quelle cioè di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione in vista
3 del medesimo interesse politico statuale-, delle quali erano puniti tanto il procacciamento ex art. 256 quanto la rivelazione ex artt. 261 e 262.
Sollecitato da alcuni, decisivi, interventi della Corte costituzionale (sentt. n. 82 del 1976 e n.
86 del 1977) e dalle forti critiche della dottrina, il legislatore ha proceduto mediante la legge 24 ottobre 1977 n. 801 ad una radicale ridefinizione delle aree di segretezza penalmente rilevanti, secondo parametri di legalità più precisi, oggettivi e vincolanti per la pubblica amministrazione, espressamente destinati a sostituire la nozione di segreto di Stato recata dalle suddette fattispecie incriminatrici.
L'art. 12 1. n. 801 del 1977 stabilisce infatti, in conformità alle indicazioni costituzionali, che
"sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato"; precisando tuttavia, con clausola negativa, che "in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale” (c.d. segreto costituzionalmente illegittimo).
Ai sensi dell'art. 10 comma 2 "sono abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge". La norma di coordinamento di cui all'art. 18 prescrive, a sua volta, che "sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capi primo e quinto del codice penale, concernenti il segreto politico interno o internazionale, debbono essere riferite alla definizione di segreto di cui agli artt. 1 e 12 della presente legge".
Elementi costitutivi dell'attuale nozione di segreto di Stato nelle fattispecie incriminatrici del codice penale sono pertanto, dopo la riforma del 1977, non solo l'inerenza delle notizie agli specifici interessi statuali suindicati, ma anche l'idoneità della loro diffusione a recare un concreto pregiudizio agli stessi interessi.
Tali requisiti oggettivi di pertinenza e di idoneità offensiva devono sussistere anche per la categoria delle notizie "riservate" (delle quali, pur conosciute o conoscibili da un numero indeterminato di persone in un determinato ambito, è vietata la divulgazione con apposito provvedimento dell'autorità amministrativa), attesa l'omogeneità sostanziale di esse rispetto alle notizie “segrete" in senso stretto, in quanto attinenti, anch'esse, alle medesime categorie di interessi che giustificano il segreto di Stato secondo la norma definitoria dell'art. 12 1. n. 801 del 1977.
Ed invero, l'opposta soluzione interpretativa, che intende svincolare le notizie "riservate" dall'ambito contenutistico di cui alla citata norma, radicandone la struttura nell'insindacabile e soggettivo apprezzamento di merito della competente autorità, finisce per consentire un'impropria, estensiva ed arbitraria utilizzazione della categoria del segreto in senso lato da parte della pubblica amministrazione.
D'altro canto, che l'apposizione del segreto di Stato e il divieto di divulgazione possano essere disposti dalla competente autorità solo in relazione a finalità determinate, e che la natura segreta o riservata di un atto, di un documento o di una notizia, debba di conseguenza essere accertata, di volta in volta, in relazione alle finalità indicate dal legislatore, risulta significativamente confermato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
L'art. 24, dopo avere escluso il diritto di accesso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 1. n. 801 del 1977, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento (comma 1), autorizza il Governo a emanare norme regolamentari per disciplinare le modalità di esercizio e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in relazione all'esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica economica e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese (comma 2).
In attuazione di quanto stabilito da detta disposizione, l'art. 8 del Regolamento di cui al d.p.r.
27 giugno 1992 n. 352 prescrive che i documenti amministrativi non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di arrecare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 1. n. 241 del 1990, precisando che i documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione (comma 2), mentre i medesimi documenti possono essere sottratti all'accesso quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 1. n. 801 del 1977, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e correttezza delle relazioni internazionali (comma 5).
Ed infine, con decreto 14 giugno 1995 n. 519 del Ministero della difesa, è stato approvato il
Regolamento concernente le categorie di documenti formati da organi dell'Amministrazione della difesa e sottratti all'accesso.
-Il quadro normativo così delineato -ferma la distinzione tra atti, documenti e notizie in 3.2.
relazione ai quali la segretezza o la riservatezza venga affermata con un provvedimento di classificazione appare chiaramente caratterizzato dall'esigenza di assicurare che il regime di segretezza di atti, documenti o notizie risulti finalizzato, per il loro obiettivo contenuto, al perseguimento delle finalità indicate dalle leggi e dai regolamenti sopra richiamati.
5 Ritiene pertanto il Collegio, condividendo il relativo assunto del giudice di merito, che il provvedimento impositivo del segreto di Stato ovvero recante il divieto di divulgazione di atti, documenti e notizie, concorrendo ad integrare le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 256, 261 e
262 cod. pen., é soggetto al sindacato di legittimità del giudice penale, relativamente al duplice profilo dell'inerenza del segreto o del divieto di divulgazione ad uno degli specifici interessi indicati dall'art. 12, comma 1, 1. n. 801 del 1977 e dell'idoneità della loro diffusione a recare un concreto pregiudizio ai medesimi interessi, nonché alla natura non eversiva dell'ordine costituzionale dei fatti oggetto del segreto o del divieto di divulgazione.
La segretezza di notizie e di documenti, o di quant'altro possa essere classificato a fini di sicurezza, ferma restando l'insindacabilità del merito, può essere oggetto di controllo di legalità da parte dell'autorità giudiziaria con riferimento all'effettiva lesione dell'interesse protetto secondo i parametri summenzionati (cfr., in senso sostanzialmente conforme, Cass., Sez. VI, 25.10.1999,
Galati, rv.216408; nonché, per la sindacabilità giurisdizionale del profilo inerente alla sopravvenuta notorietà della notizia o del documento e alla conseguente inoffensività della loro ulteriore divulgazione, Sez. V, 22.12.1988, Bernardi, rv. 182178 e Sez. I, 30.1.1989, Negrino).
Si tratta, infatti, di valutazioni e apprezzamenti che anche in presenza di "qualificazioni” o di atti impositivi del divieto da parte della competente autorità amministrativa- concorrono a integrare la fattispecie incriminatrice, nel senso che l'elemento costitutivo di "segretezza" o di "riservatezza" della notizia in tanto può essere validamente assunto a fondamento di un giudizio di responsabilità penale in quanto rientri nelle finalità che la 1. n. 801 del 1977 riconosce come le sole che possono consentire l'apposizione del segreto di Stato a notizie o documenti e la l. n. 241 del 1990 identifica come fondanti il divieto di divulgazione.
Appare significativo che la Corte costituzionale, già con sentenza n. 53 del 1966 sul c.d. segreto ferroviario, precisò che il segreto politico-militare per l'ordinamento generale non é protetto dall'incontrollata e incontrollabile discrezionalità dell'amministrazione competente, ma subisce un sindacato giurisdizionale ...". E tale principio va sicuramente ribadito nell'attuale contesto storico-ordinamentale, in cui il modello normativo di riferimento risulta profondamente innovato, avendo le leggi n. 801 del 1977 e n. 241 del 1990 circoscritto l'ambito del segreto di
Stato e del divieto di divulgazione al perseguimento di finalità che, benché espresse in termini generali, appaiono tuttavia oggettivamente valutabili in sede giurisdizionale.
Neppure ostano alla prospettata soluzione ermeneutica i rilievi del giudice delle leggi contenuti nella sentenza n. 86 del 1977 (cui s'ispira la legge fondamentale n. 801 del 1977), secondo cui il giudizio sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello Stato ha natura squisitamente politica, e quindi ... certamente non é consono all'attività del giudice", e nelle successive decisioni nn. 110 e 410 del 1998, nn. 487 e 344 del 2000, poiché essi riguardano la diversa questione della legittimità o meno dell'acquisizione e dell'utilizzazione, diretta o indiretta, nel processo penale di atti e documenti coperti dal segreto di Stato: in particolare, il problema dei limiti al promovimento e all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, sulla base di attività d'indagine diretta all'acquisizione di fonti di prova in violazione del segreto di Stato, legalmente apposto, opposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
-4. In ordine alla seconda questione pregiudiziale sollevata dal difensore dell'imputato
LA, la correlazione fra le norme della legge n. 801 del 1977 e le direttive emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri é stata approfonditamente esaminata -sulla base dei rispettivi contenuti testuali e di ineccepibili considerazioni logico-giuridiche- da entrambe le decisioni di merito, di cui il Collegio condivide il giudizio conclusivo di legittimità della delega conferita dal
Presidente del Consiglio dei ministri all'Autorità nazionale per la sicurezza per le funzioni attinenti alla tutela del segreto di Stato, con la conseguente legittimità delle disposizioni interne e regolamentari adottate a tal fine dall'autorità delegata.
Ed invero, se il primo comma dell'art. 1 l. n. 801 del 1977 attribuisce al Presidente del
Consiglio dei ministri "l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento", il secondo comma prevede che lo stesso
“impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma precedente, controlla l'applicazione dei criteri relativi all'apposizione del segreto di Stato e all'individuazione degli organi a ciò competenti, esercita la tutela del segreto di Stato". Lasciando così agevolmente intendere che, ferma restando in capo al Presidente del Consiglio -con l'alta direzione e il coordinamento- l'esclusiva responsabilità politica, lo stesso possa anche non esercitare personalmente le attività inerenti al segreto di Stato, conferendone la delega ad altri organi amministrativi specificamente individuati.
D'altra parte, la legge 23 agosto 1988 n. 400 sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ribadisce -art. 5, comma 2 lett. g)- che il Presidente del Consiglio dei ministri "esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato". limitandosi a recepire per relationem l'assetto ordinamentale di base.
7 Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero della difesa, circa il carattere "eversivo" del documento "OSSI", ritiene il Collegio che i giudici del merito abbiano correttamente applicato i principi di diritto e i criteri valutativi suesposti, procedendo all'attenta ricognizione e alla concreta disamina dei singoli documenti.
La Corte d'assise d'appello, richiamate le diffuse argomentazioni svolte in proposito nella motivazione della sentenza di primo grado, ha invero ribadito che l'esigenza di segretezza e di riservatezza, quindi di tutela secondo la disciplina legislativa sul segreto di Stato e quella codicistica sul divieto di divulgazione ad essa collegata, appariva evidente per i documenti nn. 1-7-8-13-14-16-
17 elencati nel capo a) (nel doc. 1 sono descritti compiti e poteri di organismi preposti alla sicurezza internazionale;
nei docc.
7-8 sono elencati nominativi e qualifiche di funzionari UCSI;
nei docc. 13-
14-17 si fa riferimento a procedure di copertura per il porto d'armi da parte del personale SISMI e nel doc. 16 al tipo di documenti di riconoscimento del medesimo personale), rinvenuti nella disponibilità del PU ed a questi consegnati dal LA, già funzionario dell'Ufficio centrale di sicurezza, poiché ciascuno di questi documenti conteneva l'indicazione di dati, elementi e notizie relativi a settori individuati dall'art. 12 1. n. 801 del 1977.
Anche in merito al contenuto del documento "OSSI" di cui ai capi d) e h), la Corte territoriale 1 ha puntualmente argomentato come esso riguardasse l'impiego di "Operatori Speciali del Servizio
Italiano nell'organizzazione della “Guerra non Ortodossa", mediante una struttura di comando finalizzata ad azioni di guerra e di sabotaggio sull'intero territorio nazionale, collocata al di fuori dell'ordinamento delle Forze armate, esclusivamente preposte alla difesa della Patria, anche mediante il coinvolgimento occulto di personale adibito ad altri compiti, sottratta infine ad ogni controllo istituzionale. Siffatto documento concerneva fatti eversivi dell'ordine costituzionale e doveva conseguentemente considerarsi sottratto alla garanzia della tutela del segreto di Stato.
Le considerazioni fin qui svolte consentono pertanto di ritenere che la Corte d'assise d'appello di Roma abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico-giuridici, su ciascuno degli argomenti sottoposti al suo esame, e che i ricorrenti, per contro, si siano limitati a riproporre in sede di legittimità questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente risolto, affrontando, de iure, la tematica dei confini del segreto di Stato tutelato dalla normativa penale e svolgendo, in fatto, un accertamento rigoroso dell'attuale rilevanza e idoneità di ciascuno dei documenti riservati in esame a ledere o mettere in pericolo gli specifici interessi della sicurezza interna o internazionale dello Stato.
Né valgono in contrario i pur apprezzabili rilievi critici delle difese dei ricorrenti -anche in punto di sopravvenuta, generalizzata, notorietà delle notizie-, trattandosi all'evidenza di censure di fatto, con le quali si ripropone sostanzialmente una lettura delle risultanze processuali diversa da quella già effettuata dai giudici di merito, non consentite in sede di controllo di legittimità della sentenza impugnata.
Al rigetto dei ricorsi dell'imputato LA e delle parti civili, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero della difesa, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio il 10 dicembre 2001.
Il Presidente Il Consigliere estensore dott. Vito La Gioia dott. Giovanni Canzio
я DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
29 GEN 2002
SUPRE IL CANCELLIERE E
T
R
Rosanna Pani O
1
C 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del LA deducendo: violazione dell'art. 1 1. n. 801/77 e manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta legittimazione dell'Autorità nazionale per la sicurezza all'esercizio della tutela del segreto di Stato e all'emanazione di disposizioni interne e regolamentari, sul rilievo dell'illegittimità della delega conferita in materia a tale autorità dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonché violazione 5. - Quanto alle critiche svolte, rispettivamente, dalla difesa dell'imputato LA circa la natura riservata“ delle notizie di cui ai documenti incriminati e dalla difesa delle parti civili,