Sentenza 15 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuate senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. in relazione alla condotta di un funzionario giudiziario, in servizio presso un tribunale penale, che si era introdotto nel sistema informatico e, dopo aver visionato gli atti di un fascicolo, aveva informato l'indagato della identità della persona offesa denunciante, dell'iscrizione a mod. 21 di altri soggetti e dello stato del procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2015, n. 15950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15950 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 15/01/2015
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 111
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - N. 23049/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCE;
nei confronti di:
ON SI N. IL 14/11/1967;
RE LU AR SA N. IL 18/02/1952;
avverso la sentenza n. 1961/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 12/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. A. Galasso, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'art. 615 ter cod. pen. e per il rigetto nel resto del ricorso;
Uditi altresì, per RO IM, l'avv. Savoia A. e, per NN AD IA OS, l'avv. Lillo G., che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 10/10/2011, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto RO IM e NN AD IA OS perché il fatto non sussiste dai reati di cui agli art. 110 e 81 c.p., art. 615 ter c.p., comma 2, n. 1 e comma 3 e art. 326 cod. pen., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, NN AD, nella qualità di pubblico ufficiale in quanto funzionario giudiziario e abusando della sua qualità e dei suoi poteri e comunque con violazione dei doveri inerenti le funzioni, si introducevano abusivamente nel sistema informatico Re.Ge. della Procura e del Tribunale di Brindisi ovvero vi si mantenevano contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli, per visionare indebitamente il procedimento penale n. 1052/2002 r.g.n.r./mod. 21 iscritto presso la Procura della Repubblica di Brindisi anche nei confronti di RO IM, onde soddisfare un richiesta dello stesso RO;
quindi NN rivelava a RO notizie di ufficio segrete del procedimento penale indicato, apprese mediante l'accesso abusivo, riferendo in particolare l'identità della persona offesa denunciante, l'iscrizione al mod. 21 di altri indagati oltre al RO, lo stato del procedimento.
2. Investita dell'appello del P.M. presso il Tribunale di Brindisi, la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 12/02/2014, ha confermato la sentenza di primo grado.
Sulla base degli atti acquisiti, la Corte di appello rileva che: alle 10,29, NN, attraverso la postazione nel suo Ufficio nel Palazzo di Giustizia, ha effettuato un accesso al RE.GE. per la consultazione dei dati interni al procedimento a carico di RO;
per via delle funzioni svolte, NN è titolare di doppie credenziali, sia come utente dell'ufficio Gip, sia come utente dell'ufficio dibattimento del Tribunale;
gli imputati hanno negato che NN abbia comunicato a RO le generalità del querelante, il che è invece smentito dal contenuto della conversazione di RO intercettata in altro procedimento;
delle tre propalazioni di cui si sarebbe resa responsabile NN, due - quella sull'identità della persona offesa e quella sul mancato compimento di qualsiasi atto successivo alla proroga delle indagini (di cui RO il 16/10/2009 era venuto a conoscenza attraverso la notificazione della richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari in relazione al reato di truffa in concorso con altri commesso in San Donaci, Celino San Marco e Brindisi fino all'ottobre 2008);
- risultano provate, mentre quella relativa agli altri coindagati non trova riscontro, in quanto, per un verso, non risulta se, oltre a RO e a OL, vi fossero effettivamente altri indagati, e di chi si trattasse e, per altro verso, il contenuto della conversazione tra i due indagati intercettata fa riferimento, descrivendo quanto appreso da NN, solo all'identità della persona offesa e a niente altro.
Rileva la Corte di appello che alla data dell'accesso al RE.GE. - il 19/05/2010;
- RO già da sette mesi era al corrente di essere indagato per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen., sicché inconferente è l'obiezione secondo cui le notizie concernenti il procedimento mantenevano la loro segretezza in assenza del ricorso da parte dell'indagato allo strumento di cui all'art. 335 cod. proc. pen.:
RO, infatti, era già a conoscenza del procedimento e il P.M. non avrebbe potuto esercitare il potere di segretazione. Quanto all'identità della persona offesa, la notizia, in quella fase, non e coperta da segreto ex art. 329 cod. pen., il cui ambito di operatività è limitato agli atti di indagine del p.m. e della p.g. L'affermazione, rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui le notizie desumibili dal RE.GE. sono segrete agli effetti dell'art. 326 cod. pen. è condivisibile a condizione che sia limitata alle informazione ostensibili o meno ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. e art. 110 bis disp. att. cod. proc. pen., in quanto,
diversamente opinando, sarebbe il "contenitore" (il sistema informatico RE.GE.) piuttosto che il contenuto a qualificare come segreta un'informazione in esso desumibile: l'identità della persona offesa, sebbene non conoscibile dall'indagato ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. (non costituendo oggetto della relativa comunicazione), quanto meno dopo la proroga non può ritenersi coperta dalla proroga, posto che nella fase incidentale prevista dall'art. 406 cod. proc. pen., la stessa persona offesa che ne abbia fatto richiesta è destinataria della richiesta di proroga e ha le medesime facoltà dell'indagato. Inoltre, se è vero che l'indicazione della notizia di reato ex art. 406 c.p.p., comma 1, non deve necessariamente contenere i riferimenti spaziali e temporali del fatto, nei reati procedibili a querela, come la truffa, la notizia di reato può contemplare anche l'indicazione del querelante, ove non vi ostino specifiche esigenze di indagine o di protezione della stessa persona offesa. Non può evocarsi la qualità di dipendente statale di NN per estendere l'area del segreto a norma del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 15, in quanto non si è presenza, nel caso in esame,
di provvedimenti o operazioni amministrative.
Quanto alla stasi di procedimento a carico di RO, questi è venuto solo a conoscenza che il procedimento a suo carico - a lui già noto - era ancora nella fase delle indagini preliminari, informazione che ben avrebbe potuto ottenere avanzando una richiesta ex art. 335 cod. proc. pen., sicché non aver seguito le relative forme non rende di per sè segreta la notizia della pendenza del procedimento. Nella descritta situazione procedimentale, non è dato comprendere quale pregiudizio avrebbe potuto arrecare alle indagini ancora non ultimate e alla persona offesa la rivelazione da parte di NN dell'identità di questa a RO.
Quanto al reato di cui all'art. 615 ter cod. pen., NN è entrata nel sistema RE.GE. come titolare delle credenziali quale utente dell'Ufficio Gip: il dirigente amministrativo del Tribunale di Brindisi ha chiarito che NN era titolare di doppie credenziali per l'accesso al sistema RE.GE. Gip e Dibattimento e non ha fatto cenno ad ordini di servizio, disposizioni organizzative od altre prescrizioni che abbiano in qualche modo regolamentato, limitato o condizionato l'accesso a detto sistema informativo da parte degli operatori abilitati. Il fatto che NN svolgesse funzioni vicarie di Caiolo, quel giorno in servizio, non significa che l'accesso al sistema RE.GE. Gip non le fosse consentito: le funzioni vicarie svolte da NN presso l'ufficio Gip hanno rappresentato la ragione per la quale è stata dotata di doppie credenziali, non il limite e la condizione per il loro utilizzo. L'accesso e la permanenza di NN nel sistema informatico, sebbene non giustificati da ragioni di ufficio, non hanno assunto i connotati dell'illiceità penale in quanto non sono avvenuti in violazione di disposizioni organizzative interne, di restrizioni o prescrizioni imposte dal titolare del sistema.
3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 - inosservanza della legge penale e vizio di motivazione,
nonché violazione degli artt. 329 e 335 cod. proc. pen. e artt. 326 e 615-ter cod. pen..
3.1. Con riguardo all'imputazione di cui all'art. 326 cod. pen., le tre notizie fornite da NN erano coperte da segreto, in quanto a norma dell'art. 329 cod. proc. pen. tutti gli atti di indagine e il loro contenuto sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Non rileva la circostanza che le indagini non fossero state segretate ex art. 335 c.p.p., comma 3-bis, in quanto il P.M. non aveva ricevuto una richiesta in forza della norma indicata:
lo stesso imputato ha confermato che la ragione del suo contatto con NN era la ricerca di una conferma sul suo sospetto circa l'identità del denunciante, dopo la notifica della richiesta di proroga in cui detta identità non era riportata. Inconferente è il riferimento all'art. 406 c.p.p., comma 3, che si limita a prevedere che la p.o., qualora ne faccia richiesta, possa essere informata della richiesta di proroga delle indagini. Il reato di cui all'art. 326 cod. pen. non sussiste, oltre che nel caso di notizie di dominio pubblico, quando le notizie siano rivelate a persone autorizzate a riceverle e non certo all'indagato al di fuori della procedura ex art. 335 cod. proc. pen.. L'identità della persona offesa è un dato in grado di mettere in pericolo gli interessi tutelati dall'art. 326 cod. pen.. Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello,
l'iscrizione degli altri indagati era agevolmente desumibile da molteplici atti. L'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 cod. pen. deve essere desunto dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 15.
3.2. Con riguardo all'imputazione di cui all'art. 615-ter cod. pen., il dirigente amministrativo del Tribunale ha riferito che l'imputata era assegnata anche il giorno del fatto alla cancelleria della corte di assise, del Tribunale del riesame e delle misure di prevenzione ed era stata designata quale sostituta del direttore della sezione penale Caiolo;
l'imputata era dotata di una duplice abilitazione al sistema RE.GE. - RE.GE. dibattimento e RE.GE. G.i.p. - ed era autorizzata ad accedere anche durante la fase delle indagini preliminari nei singoli procedimenti penali, ma solo per lo svolgimento delle attività previste per la cancelleria alla quale era addetta o quale sostituta di Caiolo: questi, il giorno dell'accesso, era regolarmente presente, mentre l'accesso è stato effettuato sul procedimento in fase di indagini senza che vi fossero attività proprie del Tribunale del riesame di Brindisi (peraltro solo reale) o misure di prevenzione. Quindi l'imputata si è introdotta nel sistema informatico RE.GE. G.i.p. in violazione dei limiti e delle condizioni della sua abilitazione, perché il 19/05/2010 non esercitava alcuna funzione, nemmeno in astratto, tipicamente attribuita quale funzionario giudiziario assegnato alla cancelleria indicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato con esclusivo riferimento all'imputazione di rivelazione di segreti d'ufficio.
2. In premessa rileva la Corte che il proscioglimento statuito dal G.i.p. del Tribunale di Lecce e confermato dalla Corte di appello adita dall'impugnazione del P.M. è stato disposto per insussistenza del fatto. Ora, come è noto, "la formula "perché il fatto non sussiste" indica la mancanza di uno degli elementi costitutivi di natura oggettiva del reato (la condotta, l'evento o il nesso di causalità), ossia l'esclusione del verificarsi di un fatto storico che rientri nell'ambito di una fattispecie incriminatrice, anche soltanto a livello di tentativo", laddove "la formula "perché il fatto non costituisce reato" (...) viene ora normalmente utilizzata nelle ipotesi in cui, pur essendo presenti gli elementi oggettivi del reato, manchi invece l'elemento soggettivo della colpa o del dolo, ovvero sussista una scriminante, o causa di giustificazione, comune o speciale" (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008 - dep. 28/10/2008, P.C. in proc. Guerra). Come conferma l'adozione della formula assolutoria, le valutazioni dei giudici di merito hanno investito l'elemento oggettivo del reato, sicché con esclusivo riguardo a tale profilo resta delimitato il perimetro della cognizione di questa Corte e della presente decisione.
3. Muovendo in ordine di priorità logico-giuridica e seguendo la stessa scansione dei fatti oggetto di imputazione, le censure del P.G. ricorrente in ordine all'imputazione di cui all'art. 615-ter cod. pen. non possono essere accolte.
Come hanno chiarito le Sezioni unite di questa Corte, ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa deve ritenersi rilevante "il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che sostanzialmente non può ritenersi autorizzato ad accedervi ed a permanervi sia allorquando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema (...) sia allorquando ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito"; in questi casi, "è proprio il titolo legittimante l'accesso e la permanenza nel sistema che risulta violato: il soggetto agente opera illegittimamente, in quanto il titolare del sistema medesimo lo ha ammesso solo a ben determinate condizioni, in assenza o attraverso la violazione delle quali le operazioni compiute non possono ritenersi assentite dall'autorizzazione ricevuta", sicché "il dissenso tacito del dominus loci non viene desunto dalla finalità (quale che sia) che anima la condotta dell'agente, bensì dall'oggettiva violazione delle disposizioni del titolare in ordine all'uso del sistema", mentre "irrilevanti devono considerarsi gli eventuali fatti successivi: questi, se seguiranno, saranno frutto di nuovi atti volitivi e pertanto, se illeciti, saranno sanzionati con riguardo ad altro titolo di reato"; pertanto, "vengono in rilievo, al riguardo, quelle disposizioni che regolano l'accesso al sistema e che stabiliscono per quali attività e per quanto tempo la permanenza si può protrarre, da prendere necessariamente in considerazione, mentre devono ritenersi irrilevanti, ai fini della configurazione della fattispecie, eventuali disposizioni sull'impiego successivo dei dati" (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011 - dep. 07/02/2012, Casani ed altri). Al lume dell'orientamento affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, il ricorso, in parte qua, non è fondato. La Corte di merito ha precisato le ragioni e il titolo per i quali l'imputata era in possesso (anche) delle credenziali per l'accesso al sistema informatico RE.GE. G.i.p. (le funzioni vicarie attribuite alla NN in quanto più anziana del settore) e ha escluso che il dirigente NT abbia fatto alcun cenno ad ordini di servizio, disposizioni organizzative od altre prescrizione regolanti, limitanti o condizionanti l'accesso a detto sistema informativo da parte degli operatori abilitati. Nei termini sintetizzati, la sentenza impugnata è idonea a dar conto dell'insussistenza, nel caso di specie, della violazione di limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema. Nè in senso contrario sono decisivi i rilievi del P.G. ricorrente, che fanno leva sulla dedotta correlazione dell'autorizzazione all'accesso al sistema informatico RE.GE. G.i.p. al concreto svolgimento delle funzioni vicarie in relazione alla quale l'abilitazione al medesimo accesso era stata riconosciuta all'imputata, correlazione, tuttavia, espressamente ritenuta insussistente dalla Corte di merito sulla base di argomentazioni contestate dal ricorrente attraverso il richiamo ad atti del processo - le dichiarazioni del dirigente amministrativo NT e l'ordine di servizio del 07/10/2009 - dedotti genericamente, ossia sottraendosi all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349) e, dunque, limitandosi ad offrire al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari e sollecitando quest'ultimo ad una inammissibile rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012 - dep. 16/11/2012, P.M. in proc. Aprovitola, Rv. 253774).
4. Le censure del P.G. ricorrente in ordine all'imputazione di cui all'art. 326 cod. pen. sono, in parte, fondate, nei termini di seguito indicati.
4.1. Delle tre notizie oggetto dell'imputazione in esame, quella relativa all'iscrizione al modello 21 di altri indagati è stata ritenuta in fatto non provata dalla Corte di merito sulla base di due considerazioni, relative, da un lato, alla ritenuta insussistenza di elementi idonei a comprovare che, oltre al RO e alla OL, vi fossero ulteriori indagati, e, dall'altro, alla luce dell'intercettazione della conversazione del RO che a detta notizia non faceva alcun cenno. Il P.G. ha sottoposto a critica solo la prima delle due argomentazioni, nulla rilevando quanto alla seconda, che, essendo autonoma ed autosufficiente, rende congruamente ragione della valutazione della Corte di appello.
4.2. Anche secondo la Corte di merito risulta, invece, in fatto provata la rivelazione delle altre due notizie, ossia l'identità della persona offesa e lo stato del procedimento, ossia, per riprendere le espressioni della sentenza impugnata, la "stasi del procedimento" a carico di RO ("fermo sul tavolo del Pubblico Ministero", secondo la sentenza di primo grado). Con riguardo a tali notizie, il ricorso è fondato nei termini indicati.
Infatti, prendendo le mosse dalla disciplina del segreto d'ufficio per l'impiegato pubblici delineata dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 15 come sostituito dalla L. n. 241 del 1990, art. 28 questa Corte ha avuto modo di precisare, con orientamento condiviso dal Collegio, che "in tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio da parte degli impiegati dello Stato, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto" (Sez. 6, n. 49133 del 29/10/2013 - dep. 06/12/2013, Battaglia, Rv. 257652), condizioni, queste, che riconducono la rivelazione delle notizie in esame nella sfera applicativa dell'art. 326 cod. pen.. Nella stessa prospettiva (in parte non coincidente con quella adottata Sez. 6, n. 19212 del 15/03/2013 - dep. 03/05/2013, P.C. in proc. Nardoianni e altro, Rv. 255134, richiamata dalla sentenza impugnata), si è affermato che "in tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio da parte degli impiegati dello Stato, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 c.p., deve essere desunto dal nuovo testo dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 15, come sostituito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 28 recante nuove norme in terna di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Disposizione dalla quale emerge che il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende non soltanto informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione di "notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete" assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste" (Sez. 6, n. 9726 del 21/02/2013 - dep. 28/02/2013, Carta e altro, Rv. 254593; conf.: Sez. 6, n. 11001 del 26/02/2009 - dep. 12/03/2009, P.M. in proc. Richero, Rv. 243578). La sentenza impugnata ha criticato il riferimento all'art. 15 cit., rilevando che, nel caso di specie, non vengono in rilievo ne' "provvedimenti" od "operazioni amministrative", ne' notizie di cui l'imputata sia venuta a conoscenza "a causa" delle sue funzioni (che hanno costituito non la causa, ma il mezzo attraverso il quale ha consultato il sistema informatico RE.GE. G.i.p.). La tesi della Corte di merito non può essere seguita: nello stabilire che l'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio e non può trasmettere a chi non ne abbia diritto "notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni", l'art. 15 cit. richiama non già - come la Corte di merito sembra ritenere - la necessità di un rapporto di causalità tra le funzioni e la notizia oggetto di rivelazione, di talché solo le notizie apprese nell'espletamento delle funzioni rientrerebbero nel divieto legale, ma, più in generale, le notizie la cui acquisizione si ricollega alla titolarità delle funzioni stesse e ai poteri che ne conseguono (come appunto, nel caso di specie, in cui le notizie in esame sono state apprese dall'imputata grazie all'abilitazione informatica connessa all'esercizio delle funzioni vicarie attribuitele e, dunque, abusando della relativa qualità). Nè può essere condiviso, con riferimento all'identità della persona offesa, l'argomento, pure richiamato dalla Corte di appello, che fa leva sulla possibilità che essa chieda di essere avvertita della richiesta di proroga delle indagini preliminari, posto che tale astratta facoltà non esclude quanto già affermato da questa Corte, ossia che "le notizie desumibili dall'accesso al REGE sono segrete ai fini e per gli effetti dell'art. 326 cod. pen." e "possono essere rivelate soltanto a chi ne abbia il diritto e nel rispetto delle norme che regolano il diritto di accesso alle predette notizie" (Sez. 5, n. 24583 del 18/01/2011 - dep. 20/06/2011, P.M., P.C. in proc. Tosinvest e altri).
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 326 cod. pen., nei termini sopra indicati, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo esame, mentre, nel resto, il ricorso del P.G. deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 326 cod. pen. con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di
Lecce per nuovo esame;
rigetta nel resto il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015