(Vizio totale di mente)
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da escludere la capacita' d'intendere o di volere.
[…] A sua volta, l' Art. 88 CP, in tema di vizio totale di mente, asserisce che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, […] E' indispensabile notare che, negli Artt. 88 ed 89 CP, si utilizza l'espressione disgiuntiva “capacità d'intendere o di volere”, dunque la “non imputabilità” o la “non piena imputabilità” può derivare dalla mancanza anche del solo “intendimento” o della sola “volontà”. […] E' una tendenza al furto contro il volere del soggetto, che non può resistere all'impulso ossessivo […]: Costituisce, in ultima analisi, un disturbo della volontà ed incide sull'imputabilità [ex Artt. 88 od 89 CP]. […]
Leggi di più…[…] II, 30 marzo 2022 n. 25013 Negli artt. 88 ed 89 del codice penale si trovano disciplinati il vizio di mente totale e parziale, ritenuti quali stati della mente, che a causa di una qualche infermità limitano o escludono la capacità di intendere e di volere. Più nello specifico, il vizio disciplinato nell'art.88 c.p., essendo totale, prevede che la capacità di cui poc'anzi, venga totalmente esclusa comportando pertanto, una pronuncia di proscioglimento dell'imputato a cui, nel caso in cui venisse riscontrata la pericolosità sociale, si applicherà la misura di sicurezza prevista a norma dell'art.222 c.p., e quindi, il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario. […]
Leggi di più…[…] Il legislatore reputa dunque non rimproverabili i soggetti privi di qualsiasi capacità di intendere e di volere, essa sia totale (art. 88 del c.p.) o parziale (art. 89 del c.p.). […] Gli stati emotivi e passionali devono quindi degenerare in un vero e proprio squilibrio mentale al fine di escludere o diminuire l'imputabilità ai sensi degli artt. 88 e 89 del c.p. […]
Leggi di più…Che cosa significa "Infermità di mente"? È uno stato mentale patologico che incide sulla capacità di intendere e di volere: tale infermità comporta l'esclusione della capacità di intendere e di volere, e dunque l'imputabilità, se il vizio di mente è totale (art. 88 c.p.), mentre comporta una ridotta capacità di intendere di volere se il vizio è parziale; in questo ultimo caso il soggetto risponde del reato commesso, ma la sua pena è diminuita (art. 89 c.p.). L'infermità psichica non coincide con il vizio totale di mente: i disturbi psichici possono escludere la capacità mentale del soggetto anche solo temporaneamente. L'infermità psichica condiziona l'attuazione della prognosi di pericolosità sociale.
Leggi di più…[…] A tal proposito è necessario differenziare l'incapacità totale di intendere e volere da quella parziale. L'art. 88 c.p. prevede che il soggetto affetto da un vizio di mente, al momento della commissione del fatto di reato, non possa essere punito se il vizio è tale da escludere in maniera totale la capacità di intendere e volere. […] Rispetto a quanto previsto dagli articoli 88 e 89 c.p. bisogna aggiungere il disposto normativo relativamente al caso in cui il reo sia soggetto ad ubriachezza derivata da caso fortuito o forza maggiore, nel caso di reo sordomuto e nel caso in cui l'agente sia minore di anni quattordici oppure di anni diciotto[4]. […]
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