Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2003, n. 3348
CASS
Sentenza 13 novembre 2003

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Massime7

Non ricorre alcuna nullità o inutilizzabilità dei verbali di udienza, nel caso in cui il giudice del dibattimento abbia disposto la contestuale redazione del verbale in forma riassuntiva in assenza delle condizioni richieste dall'art. 140 cod. proc. pen., in quanto tale inosservanza non determina alcuna sanzione processuale, non rientrando tra le ipotesi dell'art. 142 cod. proc. pen. ne' in altre previsioni.

In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa, la cui deposizione, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (nella specie si trattava della deposizione resa dalla vittima di una violenza sessuale posta in essere abusando delle sue condizioni di inferiorità psichica).

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo l'espressione "più persone" contenuta nell'art.609-octies cod pen. comprende anche l'ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due.

Il delitto di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'art. 609-octies cod. pen., costituisce una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, ne' che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti.

L'art.609-octies cod. pen., nell'individuazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a tutti "gli atti di violenza sessuale di cui all'art.609-bis cod. pen. e quindi anche alle ipotesi previste nel secondo comma di detta norma(nella specie la Corte ha ritenuto compreso nell'ambito di operatività dell'art. 609-octies cod.pen. anche l'ipotesi di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n.1, in cui si prevede che il fatto sia commesso con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa).

L'ipotesi di rinnovazione del dibattimento di cui all'art. 603 comma 1 cod. proc. pen., che riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte, è subordinata alla condizione che il giudice d'appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti ovvero quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze oppure sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

Nel giudizio di primo grado, qualora il difensore di fiducia dell'imputato non compaia all'udienza e venga sostituito ai sensi dell'art. 97 comma quarto cod. proc. pen., il nuovo difensore nominato, che ha la qualifica di sostituto al quale si applicano le disposizioni dell'art. 102 cod. proc. pen., per tutta la durata dell'impedimento del sostituito assume ed esercita i diritti e i doveri della difesa fino a quando quest'ultimo difensore che pur conserva la qualifica, non renda nota la cessazione dello impedimento, dichiarando di riassumere dalla data della comunicazione l'effettivo esercizio di tali diritti e doveri; pertanto, fino all'adempimento di detto onere, l'avviso della fissazione del dibattimento e, in genere, ogni comunicazione o notificazione che riguardi la difesa dell'imputato spettano esclusivamente al sostituto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2003, n. 3348
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3348
Data del deposito : 13 novembre 2003

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