Versione
11 giugno 1970
11 giugno 1970
>
Versione
24 settembre 2015
24 settembre 2015
>
Versione
8 ottobre 2016
8 ottobre 2016
>
Versione
8 aprile 2021
8 aprile 2021
Art. 4. (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo) 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. ((In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.)) 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
Commentari • +500
- 1. mail del dipendente, l'addebito non valeRedazione · https://www.diritto.it/ · 14 maggio 2018 · 16.308237
[…] Violazione del Codice privacy Ebbene, il Garante ha ritenuto siffatto comportamento datoriale illegittimo, stabilendo in proposito che, il trattamento consistente nell'utilizzo di informazioni raccolte attraverso gli strumenti elettronici utilizzati dal dipendente nello svolgimento delle sue attività lavorative, deve avvenire nel rispetto dei principi di cui al Codice privacy, nonché di quanto disposto dall'art. 4 Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), come novellato dall'art. 23 D.Lgs. 151 /2015. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2025, n. 9244Provvedimento: […] e il diritto alla riservatezza del dipendente non maggiormente degno di tutela dei diritti all'iniziativa economica e alla difesa della società; quindi ha giudicato non violate le disposizioni vigenti in materia di acquisizione di copia degli atti di un procedimento penale non coperti da segreto e di controllo a distanza ai sensi dell'art. 4 legge n. 300/1970, […] comma 1, n. 3, c.p.c.; sostiene che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto che l'art. 4 Legge n.300/1970 e le norme ad esso connesse riguardino soltanto i controLL posti in essere dal datore di lavoro mediante l'impiego diretto di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo a distanza dell'attività del lavoratore. 3. […]Leggi di più...
- autosufficienza ricorso·
- inammissibilità ricorso·
- GDPR·
- protezione dati personali·
- giurisdizione civile·
- controllo a distanza·
- acquisizione dati personali·
- procedimento disciplinare·
- art. 4 legge n. 300/1970·
- diritto di difesa