Sentenza 3 ottobre 2017
Massime • 1
Il reato di rivelazione di segreti di ufficio, previsto dall'art. 326, comma primo, cod. pen., è un reato di pericolo concreto, posto a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la cui configurabilità va esclusa solo con riferimento alla divulgazione di notizie futili o insignificanti, ma non in relazione a notizie inesatte. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la inoffensività della rivelazione da parte di un funzionario della cancelleria dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, su richiesta informale di un privato, dell'assenza della iscrizione di quest'ultimo nei registri consultabili da tale ufficio, iscrizione in realtà esistente ma segretata dal pubblico ministero).
Commentari • 4
- 1. Art. 335 - Registro delle notizie di reatohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 55 - Annotazione dell’illecito amministrativohttps://www.filodiritto.com/
- 3. I delitti di utilizzo improprio derivante da una posizione di vantaggioAvvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 14 ottobre 2022
I delitti di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.) e rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Indice Disciplina comune Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.) Utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) 1. Disciplina comune Le fattispecie delittuose dell'utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio – art. 325 c.p. – e della rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio – art. 326 c.p. – sono disciplinate dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica …
Leggi di più… - 4. Rivela indagine in corso: viola segreto di ufficio (Cass. 11358/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2017, n. 49526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49526 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2017 |
Testo completo
49526-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.1275 Giacomo Paoloni Pierluigi Di Stefano ―UP 03/10/2017 Laura Scalia R.G.N. 12014/2017 Antonio Corbo Relatore - Piero Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. EC OM IA, nato a [...] il [...];
2. TT NN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 09/03/2016 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito, per gli imputati, l'avvocato Francesco Vergine, quale difensore di EC e quale sostituto processuale degli avvocati Pietro ed Antonio Quinto, difensori di TT, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 9 marzo 2016, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce all'esito di giudizio abbreviato, ed accogliendo l'impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, ha dichiarato OM IA EC e NN TT colpevoli del delitto di cui all'art. 326 cod. pen., per avere il primo, quale funzionario in servizio presso I'Ufficio G.i.p. del Tribunale di Lecce, rivelato al secondo, su precisa richiesta dello stesso, notizie concernenti la posizione di quest'ultimo in relazione ad un procedimento penale, per come era visionabile nel sistema informatico Re.Ge. dall'Ufficio G.i.p., in data 7 novembre 2011, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. La Corte d'appello, inoltre, sempre in riforma della medesima sentenza di primo grado, ma accogliendo l'impugnazione presentata dagli imputati, ha assolto EC e TT dall'accusa concernente il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., escludendo che l'accesso al sistema informatico, compiuto per fornire al secondo le notizie richieste, fosse avvenuto in violazione di provvedimenti scritti o di limiti tecnici. Il Giudice dell'udienza preliminare, per quanto interessa in questa sede, aveva assolto EC e TT dall'imputazione relativa al reato di rivelazione di segreto di ufficio, per un duplice ordine di ragioni. Aveva osservato, innanzitutto, che le notizie concernenti la posizione di TT di fatto non erano state fornite, perché la conoscenza del dato dell'iscrizione di TT nel registro delle notizie di reato era rimasta preclusa da misure di protezione da parte del Procuratore della Repubblica, e precisamente per l'apposizione del segreto, che aveva impedito ogni accesso a tale informazione attraverso i terminali dell'Ufficio G.i.p. Aveva aggiunto, poi, che le ulteriori notizie sul procedimento e sulla posizione del coindagato DI SA, di cui era risultato essere in possesso TT, non potevano ritenevano ritenersi rivelate a questi da EC, poiché SA, già nel settembre 2011, era stato destinatario della notifica di una richiesta di proroga delle indagini ed aveva parlato con TT del contenuto di tale atto, anche sottoponendoglielo in visione.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, l'avvocato Francesco Vergine, quale difensore di fiducia di OM IA EC, e l'avvocato Pietro Quinto, difensore di fiducia di NN TT.
3. Il ricorso dell'avvocato Vergine, nell'interesse di EC, è articolato in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 326 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., 2 Ал avendo riguardo alla configurabilità del reato di rivelazione di segreto di ufficio. Si deduce che il reato di cui all'art. 326 cod. pen. non è in ogni caso configurabile, perché, anche a voler ritenere che EC abbia riferito a TT il risultato delle sue verifiche al registro Re.Ge., la notizia rivelata era storicamente falsa»: EC avrebbe detto a TT che lo stesso non era indagato, mentre, invece, TT era sottoposto ad indagine. Si aggiunge che se, poi, lo status di TT fosse stato in quel momento di soggetto non indagato, certamente non sarebbe da ritenere segreta la non iscrizione. Si conclude che EC non ha comunicato alcuna notizia, né, tanto meno, una notizia coperta da segreto, e che, inoltre, nessun danno è derivato al bene giuridico tutelato dall'art. 326 cod. pen., o alla par condicio civium, evocata dalla Corte d'appello, anche perché TT, in quanto indagato, con un'istanza ex art. 335 cod. proc. pen., avrebbe ricevuto una risposta corretta dalla Procura.
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza del fatto qualificato come reato di rivelazione di segreto di ufficio. Si deduce che la sentenza impugnata «lascia immutata la contraddittoria ricostruzione in fatto del giudice di primo grado riformando tuttavia la sentenza», e precisamente riformando sia la pronuncia assolutoria, sia la pronuncia di condanna emesse dal G.u.p., senza rispondere alle obiezioni difensive. Si rileva, in particolare, che, nella conversazione intercettata tra TT ed il suo difensore, intercorsa in data 29 novembre 2011, il primo aveva detto al secondo di aver ricevuto da SA il bigliettino rinvenuto addosso a lui nella perquisizione, non aveva fatto alcun riferimento a notizie provenienti da EC, ed aveva affermato di non avere contezza della propria posizione di indagato nel procedimento a carico anche di SA. Si aggiunge, poi, che la Corte d'appello, valorizzando la ritenuta concomitanza tra la presenza in Tribunale di TT e l'accesso al Re.Ge., in relazione al procedimento di interesse per quest'ultimo, da parte dell'assistente giudiziario Carmela BI, impiegata nella medesima cancelleria diretta da EC, non ha però tenuto conto delle dichiarazioni della donna, la quale ha affermato che il suo superiore non era solito dare informazioni in presenza di terzi. Si osserva, ancora, che la mancata considerazione di queste dichiarazioni è tanto più ingiustificata e contraddittoria, se si considera che la sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni della TT nella parte in cui nulla riferiscono sulle ragioni concernenti la consultazione del Re.Ge. in relazione al procedimento di interesse per TT.
3.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla valutazione degli indizi. Ал Si deduce che la valutazione circa la concomitanza tra la presenza di TT nell'ufficio diretto da EC e le interrogazioni fatte al terminale dalla signora BI, compiuta sulla base delle annotazioni concernenti l'attività di osservazione della polizia giudiziaria, non tiene conto delle dichiarazioni della medesima BI, la quale ha escluso la presenza di TT e la propria disponibilità a rendere informazioni riservate alla presenza di terzi. Si osserva, inoltre, che la consultazione del Re.Ge., avvenuta non per nome dell'indagato, ma per numero di procedimento, poteva essere il risultato di una consultazione del procedimento principale, da cui era stato separato quello oggetto dell'interesse di TT: il procedimento principale, seguito, a differenza dell'altro, dalla cancelleria della quale facevano parte EC e BI, era, in quei giorni, in una fase di "movimento", essendo in corso di notificazione un provvedimento cautelare reale nei confronti di centoventinove indagati.
4. Il ricorso sottoscritto dall'avvocato Quinto, nell'interesse di TT, è anch'esso articolato in tre motivi, preceduti da una premessa in fatto.
4.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 326 e 49 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla configurabilità del reato di rivelazione di segreto di ufficio. Si deduce che il reato di cui all'art. 326 cod. pen. non è configurabile perché l'iscrizione di TT quale indagato nel registro delle notizie di reato non era visibile dal Re.Ge., come accessibile dall'Ufficio G.i.p., nel quale prestava servizio EC, e, quindi, l'informazione, se fornita, non poteva che essere negativa e, perciò, totalmente falsa». Le censure sono sostanzialmente corrispondenti a quelle formulate nel primo motivo del ricorso di EC.
4.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza del fatto qualificato come reato di rivelazione di segreto di ufficio. Le censure sono sostanzialmente corrispondenti a quelle formulate nel secondo motivo del ricorso di EC.
4.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla valutazione degli indizi. Le censure sono sostanzialmente corrispondenti a quelle formulate nel terzo motivo del ricorso di EC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito precisate. 씨 4 2. Le doglianze esposte nel secondo e nel terzo motivo di entrambi i ricorsi debbono essere esaminate congiuntamente e preliminarmente perché attengono alla ricostruzione del fatto storico.
2.1. Occorre innanzitutto premettere, per chiarezza, che il fatto storico per il quale la Corte d'appello ha pronunciato condanna, in riforma della sentenza di primo grado, è stato ritenuto sussistente anche nel giudizio di prima cura. Invero, il Giudice dell'udienza preliminare ha pronunciato sentenza di assoluzione per l'imputazione di rivelazione di segreto di ufficio perché ha ritenuto che l'informazione fornita da EC a TT dovesse reputarsi relativa ad una non- notizia, in quanto la conoscenza dell'iscrizione di TT nel registro delle notizie di reato era stata impedita dall'apposizione del segreto sull'iscrizione da parte del Procuratore della Repubblica. Di conseguenza, non vi è divergenza di accertamento in ordine al fatto storico, e, quindi, non sussiste l'esigenza di una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello. Del resto l'identità del fatto accertato in primo grado ed in appello, nonostante il diverso esito processuale, è riconosciuta anche nei ricorsi per cassazione dei due imputati. Nel ricorso proposto nell'interesse di EC, infatti, si osserva, sia pure se in chiave critica, che la sentenza impugnata «lascia immutata la contraddittoria ricostruzione in fatto del giudice di primo grado riformando tuttavia la sentenza». Nel ricorso presentato nell'interesse di TT, poi, si rileva che «la Corte d'appello [avrebbe] recepito acriticamente la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado e [...] al contempo ribaltato il giudizio di colpevolezza e di assoluzione».
2.2. Posta questa premessa, va detto che la Corte d'appello ricostruisce i fatti procedendo ad ampi richiami della sentenza di primo grado. Precisamente, si evidenzia che: a) NN TT, all'epoca dei fatti dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Porto Cesareo, la mattina del 6 novembre 2011, contattò telefonicamente, mediante utenza sottoposta ad intercettazione, OM IA EC, funzionario addetto alla cancelleria dell'ufficio G.i.p. del Tribunale di Lecce, e gli chiese un incontro immediato di persona per porgli una domanda che non riteneva opportuno anticipare per telefono;
b) EC, nel corso della medesima conversazione, rinviò l'incontro al giorno successivo per altri impegni;
c) TT, la mattina successiva, e precisamente alle ore 11,38 del 7 novembre 2011, contatto di nuovo telefonicamente EC, e i due fissarono un incontro immediato presso l'ufficio del secondo;
d) fu immediatamente predisposto dai Carabinieri un servizio di 5 Ам M osservazione, attraverso il quale fu possibile controllare TT entrare in Tribunale alle ore 12,00 circa, recarsi al quinto piano nell'ufficio di EC, e poi uscire dal Tribunale alle ore 12,20 circa;
e) come emerge dagli accertamenti tecnici disposti dal Pubblico ministero, in data 7 novembre 2011, il procedimento n. 1268/2011 RGNR fu oggetto di un unico accesso registrato presso l'archivio informatico della sezione G.I.P., caratterizzato da cinque interrogazioni, compiute tra le ore 12,17 e le ore 12,20 dall'assistente giudiziario Carmela BI, in servizio presso la cancelleria diretta da OM EC, con visione dei quadri "lettura del procedimento" e "qualificazione giuridica del fatto", dai quali risultava l'iscrizione del solo DI SA e non anche quella di NN TT, all'epoca segretata e comunque relativa a posizione non oggetto di richieste al G.i.p.; f) in data 15 novembre 2011, TT fu sottoposto a perquisizione personale e domiciliare e trovato in possesso di un foglietto manoscritto, custodito nel portamonete riposto nella tasca dei pantaloni, recante le annotazioni "P.M. Antonio Negro Re.G.n. mod.21 n. 1268 del 02.02.2011", "GIP Dott. Cazzella", "procedimento 6329/2017"; g) in data 29 novembre 2011, TT fu interrogato dal P.m. nell'ambito del procedimento n. 2883/10 RGNR (non nell'ambito del procedimento n. 1268/11 RGNR), e, rispondendo a domande sul contenuto del foglietto sequestratogli, disse di essere l'autore dello scritto, ma di non ricordare la fonte dei dati;
h) al termine dell'interrogatorio, fu intercettata una conversazione tra TT ed il suo avvocato, nel corso della quale il ricorrente affermò di non essere riuscito ad apprendere se fosse o meno indagato nell'ambito del procedimento n. 1268/11 RGNR e di aver ricevuto il foglietto sequestrato o le informazioni annotate sullo stesso da DI SA (si riporta il contenuto della conversazione perché richiamata più volte dalla difesa anche in discussione, e ritenuta utilizzabile a favore degli imputati); i) la successiva perizia grafica sul foglietto confermò la riconducibilità dei segni grafici a TT;
I) in data 14 gennaio 2013, SA, sentito a s.i.t., dichiarò di aver ricevuto la notificazione della richiesta di proroga indagini nel settembre 2011, e di avene parlato a TT qualche giorno dopo, mostrandogli l'atto; m) l'assistente BI, sentita a s.i.t., ha dichiarato di essere abitualmente utilizzata da EC, suo superiore gerarchico e persona non pratica delle tecnologie informatiche, per accedere al sistema Re.Ge., ha escluso la disponibilità del medesimo EC a dare informazioni in presenza di terzi, e non ha spiegato le ragioni dell'accesso al procedimento n. 1268/11 RGNR come attività connessa a quella relativa al procedimento n. 2883/10 RGNR (peraltro, solo questo procedimento, e non anche quello n. 1268/11, era assegnato ai magistrati presso i quali lavoravano EC e BI); n) EC, nell'interrogatorio, ha ammesso di aver ricevuto da TT una sollecitazione ad accedere ai registri nella sua disponibilità, ma ha escluso di averla accolta. 6 In considerazione di tutti questi elementi, la Corte d'appello conclude che l'accesso sul procedimento n. 1268/11 RGNR effettuato il 7 novembre 2011 con cinque interrogazioni presso l'archivio informatico della sezione G.I.P. fu effettuato dall'assistente BI, su disposizione del funzionario EC, in concomitanza con la presenza nell'ufficio del diretto interessato TT e su richiesta dello stesso, e che immediatamente dopo EC comunicò a TT il mancato rinvenimento di iscrizioni a suo carico nel procedimento appena indicato. A tal fine, la sentenza impugnata, in particolare, rappresenta che: a) l'accesso presso l'archivio informatico della sezione G.I.P., come risulta dagli accertamenti tecnici, fu effettuato dall'assistente BI tra le ore 12,17 e le ore 12,20, mentre la permanenza di TT nel Tribunale, secondo l'annotazione della polizia giudiziaria, si protrasse tra le «ore 12,00 circa» e le «ore 12,20 circa»; b) l'assistente BI lavorava nella cancelleria diretta da EC ed era abitualmente utilizzata da quest'ultimo per gli accertamenti al registro informatico;
c) EC non aveva alcuna ragione di effettuare accessi sul procedimento n. 1268/11 RGNR, se non per soddisfare le richieste di TT.
2.3. A fronte di questa ricostruzione le censure dei ricorrenti in ordine alla ricostruzione del fatto sono in parte infondate e in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità. Innanzitutto, pur volendo ritenere utilizzabile in bonam partem la conversazione intercettata tra TT e il suo difensore in data 29 novembre 2011, in linea con le conclusioni di una parte della dottrina (non risultano precedenti giurisprudenziali editi), gli elementi dalla stessa desumibili non sono idonei ad evidenziare vizi logici nel discorso argomentativo della sentenza impugnata. Invero, dalla conversazione, per come riportata dalla Corte d'appello, e richiamata nei ricorsi, emerge che TT rappresenta al suo difensore di aver ricevuto le informazioni trascritte sul foglietto sequestratogli da SA e di non sapere se fosse indagato in relazione a tale vicenda. La sentenza impugnata, però, non raggiunge conclusioni contrastanti con tali asserzioni: la stessa non afferma né che TT ottenne informazione dell'esistenza delle indagini a suo carico nel procedimento n. 1268/11 per effetto dell'accesso effettuato sul registro informatico dell'ufficio G.i.p. in data 7 novembre 2011, ed anzi precisa espressamente che la notizia non fu ottenuta a causa della segretazione disposta dal Procuratore della Repubblica, né che TT ebbe da EC i dati trascritti sul foglietto sequestratogli, non contestando l'indicazione della sentenza di primo grado in ordine alla plausibilità dell'ipotesi secondo cui tali dati sarebbero stati forniti a TT da SA in data precedente al 7 novembre 2011. 7 M In secondo luogo, la sentenza impugnata non può dirsi viziata perché non valorizza a fini liberatori le dichiarazioni dell'assistente BI, laddove ha affermato che EC non era solito dare informazioni in presenza di terzi, e, invece, utilizza le medesime dichiarazioni in chiave accusatoria laddove nulla riferiscono sulle ragioni della consultazione dell'archivio informatico dell'ufficio G.i.p. la mattina del 7 novembre 2011. Ed infatti, l'enunciato secondo cui EC non era solito dare informazioni in presenza di terzi non è incompatibile con un comportamento diverso nel caso specifico, specie se si considera che la richiesta di informazioni da parte di TT a EC e la conseguente esternazione dal secondo al primo della notizia concernente le risultanze desumibili dall'accesso al registro informatico potrebbero essere state oggetto di colloqui riservati, e, quindi, non necessariamente svolti alla presenza dell'assistente BI. Inoltre, il dato della mancata indicazione delle ragioni determinative dalla consultazione dell'archivio informatico è il risultato non di una dichiarazione valutata attendibile, bensì di una "non dichiarazione". In terzo luogo, ancora, l'affermazione della sentenza impugnata sulla concomitanza della presenza di TT nell'ufficio G.i.p. e dell'interrogazione del registro informatico da parte dell'assistente BI, non può dirsi contrastata dalle dichiarazioni di quest'ultima, laddove ha escluso la presenza dell'imputato appena indicato. Si è già rilevato, in effetti, che la richiesta di informazioni da parte di TT a EC e la conseguente esternazione dal secondo al primo della notizia concernente le risultanze desumibili dall'accesso al registro informatico potrebbero essere state oggetto di colloqui svolti non alla presenza dell'assistente BI. Del resto, non è specificamente contestato che, il 7 novembre 2011, TT alle ore 11,34 contatto telefonicamente EC concordando un immediato incontro di persona per discutere di argomenti da trattare "riservatamente", e fu quindi osservato direttamente dai Carabinieri entrare in Tribunale alle ore 12,00 circa, recarsi al quinto piano nell'ufficio di EC, per poi uscire dal Tribunale alle ore 12,20 circa, e che, il medesimo giorno, il procedimento n. 1268/2011 RGNR fu oggetto di un unico accesso registrato presso l'archivio informatico della sezione G.I.P., caratterizzato da cinque interrogazioni, compiute tra le ore 12,17 e le ore 12,20, dall'assistente giudiziario Carmela BI, in servizio nella cancelleria diretta da EC. In quarto luogo, la spiegazione alternativa delle ragioni concernenti la consultazione del procedimento n. 1268/11 RGNR ad opera dell'assistente BI è meramente allegata dalla difesa, non trova agganci negli elementi di prova acquisiti in atti (è in questo senso che rileva l'assenza di indicazioni in proposito da parte della donna), e si pone in contrasto con una ricostruzione fondata su plurimi elementi, quali le richieste ammantate di circospezione da TT a EC, 8 A la concomitanza della presenza del primo presso l'ufficio del secondo al momento degli accessi al registro informatico, il difetto di specifiche competenze della cancelleria diretta da EC e della quale faceva parte BI in ordine al procedimento n. 1268/11 RGNR. Si può aggiungere, anzi, che la conclusione raggiunta dai giudici di merito secondo cui l'accesso da parte dell'assistente BI al registro informatico vada ricondotto alla richiesta di TT è pienamente congruente anche con l'assunto difensivo secondo cui questi, già in epoca precedente al 7 novembre 2011, era in possesso dei dati trascritti sul foglietto poi sequestratogli il successivo 15 novembre: l'annotazione infatti recava, tra le altre indicazioni, "P.M. Antonio Negro - Re.G.n. mod.21 n. 1268 del - 02.02.2011” e, quindi, esattamente il numero di procedimento sul quale fu specificamente e reiteratamente eseguito l'accesso da parte della BI in concomitanza con la presenza di TT presso l'ufficio G.i.p.
3. Le censure formulate nel primo motivo di entrambi i ricorsi pongono la questione se i fatti accertati integrino, o meno, la fattispecie del reato di rivelazione di segreto di ufficio, o se, comunque, siano punibili. funzionario3.1. Secondo la Corte d'appello, il fatto accertato è il seguente: OM IA EC, addetto alla cancelleria della sezione G.i.p., agendo su richiesta informale di NN TT, che lo aveva raggiunto presso il suo ufficio, dispose l'effettuazione di un accesso al procedimento n. 1268/11 RGNR presso l'archivio informatico da lui consultabile per verificare la posizione di quest'ultimo, avvalendosi dell'assistente giudiziario Carmela BI, e, poi, immediatamente, comunicò al medesimo TT il mancato rinvenimento di iscrizioni a suo carico nel procedimento appena indicato quale esito delle interrogazioni eseguite nel sistema informativo. Per i ricorrenti, il reato di cui all'art. 326 cod. pen. non sarebbe configurabile perché la notizia relativa all'assenza di iscrizioni nel registro delle notizie di reato a carico di TT era storicamente falsa». In realtà, in considerazione dei fatti accertati dalla Corte d'appello, la prima questione da esaminare è la seguente: se la comunicazione di quanto risulta dai registri informatici consultabili dall'ufficio G.i.p. in ordine ad un procedimento penale in fase di indagine, al di fuori di qualunque autorizzazione, e per soddisfare la richiesta informale di un privato cittadino interessato, costituisca o meno rivelazione di "notizia di ufficio che debba rimanere segreta". La risposta non può che essere affermativa. In tal senso, depongono sia l'art. 159 della legge 23 ottobre 1960, n. 1169 (intitolata «Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi»), sia l'art. 2, comma 3, del D.M. 30 settembre 1989, n. 334 9 (intitolato «Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale»), sia la complessiva disciplina concernente le comunicazioni delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato. -Invero, l'art. 159 I. n. 1196 del 1960 espressamente ritenuto vigente dal d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 (rubricato «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246») dispone: «Il funzionario di cancelleria e segreteria e il dattilografo devono osservare il più scrupoloso segreto di ufficio e non possono dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a operazioni o provvedimenti giudiziari o amministrativi di qualsiasi natura e dei quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio». Tale disposizione trova, in relazione al processo penale, una (non necessaria, ma) specifica puntualizzazione nell'art. 2, comma 3, D.M. n. 334 del 1989, il quale prevede: «3. I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato». Alla luce degli inequivocabili enunciati linguistici delle citate disposizioni, deve escludersi, in linea generale, che sia consentita la comunicazione informale di quanto risulta dai registri di un ufficio giudiziario. Né tale principio soffre deroga se la notizia abbia ad oggetto l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e sia richiesta dal diretto interessato. Quest'ultimo, infatti non ha, di per sé, un diritto incondizionato a ricevere tale tipo di notizia: il combinato disposto di cui agli artt. 335 cod. proc. pen. e 110- bis disp. att. cod. proc. pen. non solo riserva specificamente all'ufficio del pubblico ministero la comunicazione delle informazioni concernenti eventuali iscrizioni nel registro delle notizie di reato, e previa formale richiesta, ma prevede espressamente che il pubblico ministero, a fronte di una istanza di informazioni dell'interessato o del suo difensore, possa anche disporre il segreto sulle iscrizioni fino a tre mesi, ove ricorrano specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine. Deve perciò concludersi che solo la segreteria della competente Procura della Repubblica può fornire notizia circa eventuali iscrizioni a carico, sempre se il destinatario ne abbia fatto espressa richiesta e se la comunicazione dell'informazione sia stata autorizzata dal magistrato del pubblico ministero, e che, quindi, fino al rilascio di tale autorizzazione, la notizia in ordine all'esistenza di iscrizioni a carico è segreta anche nei confronti del diretto interessato (in linea generale, peraltro, sulla sussistenza del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio in riferimento alla condotta del collaboratore di cancelleria che fornisca a terzi non autorizzati a riceverla, e senza rispettare la procedura prevista dall'art. 110 bis disp. att. cod. proc. pen., la notizia dell'iscrizione nel 10 씨 registro degli indagati di una determinata persona, cfr. Sez. 5, n. 44403 del 26/06/2015, Morisco, Rv. 266089, e Sez. 6, n. 22276 del 05/04/2012, Maggioni, Rv. 252871). Può poi precisarsi che la conclusione raggiunta secondo cui la comunicazione di quanto risulta dai registri informatici consultabili dall'ufficio G.i.p. in ordine ad un procedimento penale in fase di indagine, al di fuori di qualunque autorizzazione, e per soddisfare la richiesta informale di un privato cittadino interessato, costituisce rivelazione di "notizia di ufficio che debba rimanere segreta" vale anche se l'informazione fornita è quella della non rinvenibilità di iscrizione a carico del richiedente nel registro delle notizie di reato, in relazione ad uno specifico procedimento, secondo quanto emerge dalla visione degli atti e delle annotazioni accessibili all'ufficio di cui fa parte il funzionario propalante. Ciò che assume rilievo, infatti, è la rivelazione di quanto è desumibile dai registri consultabili dall'ufficio G.i.p. in ordine ad un procedimento penale in fase di indagine: la comunicazione che nulla risulta da questi registri è comunque una comunicazione in ordine a quanto è contenuto nei medesimi, i quali, anche a norma dell'art. 2, comma 3, del D.M. n. 334 del 1989, sono accessibili solo al personale autorizzato, e in relazione alle cui risultanze quest'ultimo, anche a norma dell'art. 159 I. n. 1196 del 1960, è tenuto ad osservare il segreto. Il risultato ermeneutico appena esposto, del resto, appare in linea con il principio, enunciato in sede di legittimità, secondo cui integra il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la condotta del collaboratore di cancelleria che fornisca a terzi non autorizzati a riceverla, e senza rispettare la procedura e la formula all'uopo previste dall'art. 110 bis disp. att. proc. pen., la notizia sull'assenza di iscrizioni nel registro degli indagati a carico di una determinata persona (Sez. 5, n. 24583 del 18/01/2011, Tosinvest, Rv. 249821). E' utile aggiungere, anzi, anche ai fini della valutazione dell'offensività della condotta, che, a fondamento della conclusione appena esposta, si è rilevato: «Non appare neutra la notizia che non risultano iscrizioni, perché a norma di legge - art. 110 bis disp. att. c.p.p. - l'addetto può rispondere alla richiesta dell'interessato, avanzata secondo le procedure prescritte dalla legge, soltanto con la formula "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione", formula quest'ultima che lascia impregiudicato il potere del pubblico ministero di secretazione.».
3.2. Ulteriore e distinto profilo è se la condotta accertata nel presente processo abbia determinato un pregiudizio per il bene giuridico tutelato dall'art. 326 cod. pen., e, quindi, se risulti, in concreto, l'assenza di offensività quale limite alla sussistenza della fattispecie incriminatrice. 11 か L'elaborazione giurisprudenziale ha espressamente precisato che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 326 cod. pen. con riferimento alla rivelazione di notizie d'ufficio attinenti a procedimenti in fase di indagini, non è necessaria la prova dell'esistenza di un effettivo pregiudizio per le investigazioni, posto che il delitto in questione è reato di pericolo concreto che tutela il buon andamento della amministrazione, il quale si intende leso allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio a quest'ultima o ad un terzo (così Sez. 5, n. 46174 del 05/10/2004, Esposito, Rv. 231166, ma anche Sez. 6, n. 5141 del 18/12/2007, dep. 2008, Cincavalli, Rv. 238729). Secondo una pronuncia, inoltre, «la sostanziale infondatezza della notizia [...] non esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 326 c.p., poiché la rivelazione è penalmente irrilevante solo se si tratta di informazioni di pubblico dominio o prive di significato e non quando i fatti si rivelino inconferenti o privi di fondamento»> (così Sez. 6, n. 33609 del 18/06/2010, Bultrini, Rv. 248270). Si può osservare, poi, che costituisce principio consolidato, quello secondo cui, quando è la legge a prevedere l'obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in relazione ad un determinato fatto, reato di cui all'art. 326 cod. pen. sussiste senza che possa sorgere questione circa l'esistenza o la potenzialità del pregiudizio richiesto, in quanto la fonte normativa ha già effettuato la valutazione circa l'esistenza del pericolo, ritenendola conseguente alla violazione dell'obbligo del segreto (così Sez. 6, n. 42726 del 11/10/2005, De Carolis, Rv. 232751, espressamente richiamata da Sez. 6, n. 33256 del 19/05/2016, Martina, Rv. 267870, ma anche, in motivazione, e con diretta rilevanza ai fini della decisione, da Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251271). Anche la dottrina, in linea generale, tende a circoscrivere in limiti abbastanza ristretti la verifica in ordine al pregiudizio derivante dalla condotta per il buon andamento dell'amministrazione. Ad esempio, autorevoli studiosi, dopo aver precisato che, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 326 cod. pen., il pregiudizio è rilevante anche quando attiene ad interessi meramente privati, aggiungono: «Il dovere di segretezza viene meno rispetto alla rivelazione di fatti illeciti, futili, insignificanti o notori». Altri Autori, poi, incentrano la valutazione sul pregiudizio avendo riguardo non alle conseguenze della rivelazione, bensì alla rilevanza dell'interesse della Pubblica Amministrazione al mantenimento della mancata esternazione della notizia, osservando che il pregiudizio è significativo se lede un interesse apprezzabile, serio, plausibile della P.A. a che la notizia non venga divulgata». Da questa complessiva elaborazione, sembra possibile desumere che, in realtà, quando l'obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in 12 relazione ad un determinato fatto discende da una previsione di legge, il bene giuridico tutelato dall'art. 326, primo comma, cod. pen. è anche l'imparzialità della pubblica amministrazione, in linea con quella che è ritenuta l'oggettività giuridica di categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, e come osserva parte della dottrina. Può ritenersi, in altri termini, che la fattispecie incriminatrice in questione sia funzionale anche ad evitare che un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio procuri un indebito trattamento di favore ad una persona, fornendole notizie che alla stessa, come alla generalità dei cittadini, sono precluse o, eventualmente, potrebbero essere fornite solo nel rispetto di formali procedure ed all'esito di una valutazione dell'Autorità competente. Tale conclusione, del resto, risulta coerente rispetto alla complessiva tutela penale del segreto di ufficio, in considerazione dei rapporti intercorrenti tra la fattispecie in contestazione, prevista dall'art. 326, primo comma, cod. pen., e le fattispecie di cui all'art. 326, terzo comma, cod. pen., che sanzionano penalmente la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che «si avvale illegittimamente di notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete» al fine di procurare ad altri un ingiusto profitto patrimoniale o "non" patrimoniale. Invero, a parte alcune opinioni dottrinali, le quali ritengono la figura di cui all'art. 326, primo comma, cod. pen., applicabile solo quando la condotta di rivelazione del segreto non sia diretta a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, la più recente dottrina e la giurisprudenza affermano che la fattispecie prevista dall'art. 326, primo comma, cod. pen. è configurabile anche in questi casi. Precisamente, quando la rivelazione del segreto è finalizzata a procurare un ingiusto vantaggio, secondo alcuni studiosi, la fattispecie sanzionata più severamente assorbe l'altra (prevarrebbe quindi la disposizione di cui all'art. 326, primo comma, cod. pen. in caso di finalità non patrimoniale, e quella di cui all'art. 326, terzo comma, cod. pen., in caso di finalità patrimoniale); secondo altri Autori, e l'indirizzo affermatosi in giurisprudenza, la fattispecie di cui all'art. 326, primo comma, cod. pen. attrarrebbe sotto la sua disciplina tutte le condotte di trasmissione a terzi della notizia, anche se dirette a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, sicché le fattispecie di cui all'art. 326, terzo comma, cod. pen., riguarderebbe solo le condotte di impiego e sfruttamento diretto dell'informazione: «Il coordinamento delle due previsioni porta a concludere, e per motivi letterali (rivela si avvale) e per motivi sistematici - (concorso con la corruzione) e per motivi teleologici (superfluità altrimenti della previsione del terzo comma), nel senso che la condotta del pubblico ufficiale che riveli un segreto di ufficio è esaustivamente prevista nel primo comma [...] >> (così 13 Sez. 6, n. 37599 del 27/09/2007, Spinelli, Rv. 237447, ripresa recentemente, tra le altre, da Sez. 6, n. 9409 del 09/12/2015, dep. 2016, Cerato, Rv. 267273). Ora, l'attrazione nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 326, primo comma, cod. pen. di tutte le condotte di rivelazione di notizia coperta da segreto, pur se caratterizzate dalla finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sembra offrire una conferma che la disposizione appena citata è posta a presidio anche del bene giuridico dell'imparzialità dell'amministrazione. Nella prospettiva indicata, allora, il principio di offensività assume un ruolo di limite alla configurabilità del reato di rivelazione di segreto di ufficio solo con riferimento a notizie che siano futili o insignificanti avendo riguardo sia al principio del buon andamento, sia al principio di tutela dell'imparzialità dell'azione dell'Autorità pubblica. -3.3. Ciò posto, nella vicenda in esame, la notizia rivelata e cioè, il contenuto delle risultanze dai registri informatici consultabili dall'ufficio G.i.p. in ordine ad un procedimento penale in fase di indagine aveva ad oggetto una informazione per la quale il divieto di comunicazione era, ed è, imposto dalla legge, e precisamente dall'art. 159 I. n. 1169 del 1960, anche alla luce dell'art. 2, comma 3, del D.M. n. 334 del 1989, e tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 335 cod. proc. pen. e 110 disp. att. cod. proc. pen. Né può dirsi che l'informazione fornita riguardasse una notizia futile o insignificante avendo riguardo sia al buon andamento sia all'imparzialità dell'amministrazione, in quanto il dato era relativo alla posizione del richiedente in un procedimento penale in fase di indagine. Per completezza, inoltre, va ribadito che non può nemmeno parlarsi di notizia inesatta o "falsa", posto che EC comunicò a TT quanto esattamente risultava dai registri informatici consultabili presso l'ufficio G.i.p., e cioè che non era "leggibile” alcuna iscrizione a carico del secondo.
4. Alla complessiva infondatezza dei motivi dedotti segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 3 ottobre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paolohi Antonio hlice Depositato in Cancelleria 27017 2017 A M E R oggi,. P U IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera ESPOSITO Posyro