Sentenza 14 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la regola della specificità dei motivi deve essere interpretata in conformità del principio di "favor impugnationis" e deve tenere conto sia del tipo di mezzo proposto sia della consistenza degli argomenti del provvedimento censurato, con la conseguenza che, in caso di appello, attesa la natura del rimedio, i motivi possono anche consistere in un motivato invito alla rilettura delle prove. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato un'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata a fronte di motivi sintetici ed essenziali, ma che consentivano di individuare gli specifici punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione).
Commentario • 1
- 1. Ricorso cautelare in Cassazione va depositato presso giudice emittente (Cass. 1626/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2021
Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 c.p.p., comma 2, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. Il legislatore ha inteso indicare un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2013, n. 9093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9093 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2013 |
Testo completo
9 0 9 3/1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO AGRO' Presidente - Dott. FRANCESCO SERPICO Consigliere - Dott. VINCENZO ROTUNDO Consigliere - Udienza camerale del - Rel. Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO 14/1/2013 Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO SENTENZA N.64 ha pronunciato la seguente SENTENZA REGISTRO GENERALE N. 23509/2012 sul ricorso proposto da: 23096 1) TT NO nato il [...] avverso l'ordinanza n. 164 del 28/2/2012 della Corte di Appello di L'AQUILA visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. VINCENZO GERACI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di Appello di L'Aquila con ordinanza del 28 febbraio 2012 dichiarava l'inammissibilità dell'appello presentato nell'interesse di TA NI contro la sentenza 29 giugno 2010 del Tribunale di Teramo sezione di Atri che lo condannava per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. rilevando che, a fronte di una sentenza adeguatamente argomentata sulla ricostruzione del fatto e sulla consapevolezza da parte del ricorrente del vincolo gravante sul bene sottratto al sequestro amministrativo, nell'atto di appello si deducevano genericamente l'errore su legge extra penale ed il difetto di elemento intenzionale. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso personalmente TA deducendo, con unico motivo, la violazione di legge in quanto, con l'atto di appello, aveva contestato l'interezza della sentenza di condanna indicando chiaramente i due errori commessi dal Tribunale di Teramo nel mancato riconoscimento della "causa di giustificazione dell'errore su legge extra penale" e nella assenza di dolo. Tali indicazioni erano sufficienti a definire in modo chiaro e preciso l'oggetto della valutazione richiesta al giudice di appello. Con requisitoria scritta Procuratore Generale presso questa Corte chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ritenendo i motivi di appello generici in quanto limitati alla apodittica affermazione che il ricorrente non aveva inteso quali fossero le finalità del sequestro, così limitandosi ad una generica doglianza sulla decisione. Il ricorso è fondato. La regola in tema di specificità dei motivi dell'impugnazione di cui all'art. 581 lett. c) cod. proc. pen. Impone la chiara individuazione dei punti della sentenza impugnata la cui cognizione è devoluta al giudice del gravame, l'indicazione dei motivi per i quali la stessa sentenza sia erronea nonché, ovviamente, il risultato che si intende ottenere, rispetto al quale va misurato l'interesse alla impugnazione. Tale regola, la cui funzione è quella di delimitare l'ambito del giudizio di impugnazione che non può consistere, invece, in una sostanziale ripetizione del processo, va interpretata in conformità ad una indiscutibile regola generale di "favor impugnationis" (Sez. 4, n. 48469 del 07/12/2011 - dep. 28/12/2011, El Katib e altro, Rv. 251934) e non al contrario, trasformandola in una sorta di strumento di fatto per la deflazione dei carichi di lavoro. La valutazione di genericità deve, poi, tenere conto del tipo di impugnazione e della consistenza degli argomenti del provvedimento impugnato. Per quanto riguarda il giudizio di appello, la regola generale di specificità dei motivi va modulata tenendo conto che il giudizio di appello consente una nuova valutazione in fatto e, quindi, i motivi possono anche consistere sostanzialmente in un motivato invito alla rilettura delle prove. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado, con una motivazione certamente essenziale ma sufficiente, riteneva che fosse indiscutibile la sussistenza del dolo a fronte della condotta del TA, che aveva in custodia l'autovettura in sequestro, di consegnarla, in quanto sostanzialmente inservibile, ad un centro autorizzato per la rottamazione. Rispetto a tale motivazione è certamente adeguato un motivo, sia pur sintetico ed essenziale, che invita il giudice di appello a rivalutare come una simile condotta, non clandestina, possa ragionevolmente dimostrare la buona fede nel ritenere possibile disfarsi di un bene ormai inutile. Anche il motivo relativo alla pena, pur apparentemente solo assertivo, risulta sufficientemente preciso se ricollegato alle argomentazioni in tema di responsabilità che, indiscutibilmente, affermavano quantomeno la sussistenza di un dolo di minima intensità. R L'atto di appello, letto alla luce dei principi citati, consente agevolmente la Individuazione di quali siano i punti della sentenza impugnata in contestazione e di quale sia l'ambito di rivalutazione richiesto al giudice appello, ovvero non la sussistenza della condotta ma la idoneità della stessa a dimostrare il dolo di sottrazione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello perché proceda al giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello dell'Aquila per il giudizio. Roma così deciso il 14 gennaio 2013 il President Il Consigliere estensore Pierluigi Di Stefano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 FEB 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito