Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2013, n. 9093
CASS
Sentenza 14 gennaio 2013

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Massime1

In tema di impugnazioni, la regola della specificità dei motivi deve essere interpretata in conformità del principio di "favor impugnationis" e deve tenere conto sia del tipo di mezzo proposto sia della consistenza degli argomenti del provvedimento censurato, con la conseguenza che, in caso di appello, attesa la natura del rimedio, i motivi possono anche consistere in un motivato invito alla rilettura delle prove. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato un'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata a fronte di motivi sintetici ed essenziali, ma che consentivano di individuare gli specifici punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione).

Commentario1

  • 1Ricorso cautelare in Cassazione va depositato presso giudice emittente (Cass. 1626/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2021

    Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 c.p.p., comma 2, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. Il legislatore ha inteso indicare un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2013, n. 9093
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9093
Data del deposito : 14 gennaio 2013

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